tag:blogger.com,1999:blog-21665869.post1678197026479605358..comments2023-08-28T16:07:30.180+02:00Comments on Bioetica: “Questo matrimonio non s’ha da sciogliere. Anche se lui adesso è una lei”Chiara Lallihttp://www.blogger.com/profile/00587029781195341278noreply@blogger.comBlogger3125tag:blogger.com,1999:blog-21665869.post-24078454965245887522013-07-08T10:26:41.565+02:002013-07-08T10:26:41.565+02:00Salve Remo.
Spero che non se ne abbia a male dell...Salve Remo.<br /><br />Spero che non se ne abbia a male della mia risposta: in effetti io non ho una laurea in giurisprudenza; diciamo che ho voluto/dovuto approfondire privatamente l'argomento in maniera "seria".<br />Ecco le conclusioni (con un preambolo): non v'è nulla di più mutevole del concetto di "famiglia"; parimenti, in oltre 60 anni di vita democratica, il diritto di famiglia ha ricevuto più correzioni. Ma del resto non c'è da stupirsi: la legge copia la realtà (nel senso che, anche se con ritardo, cerca di seguirne le evoluzioni).<br />Per questo la nostra Costituzione è aperta, ma a modifiche "positive" della Legge, non "estrapolate" o "per esclusione": se si vuole modificare il significato di "Famiglia" si deve farlo attraverso un'integrazione legislativa.<br />Attualmente, il matrimonio (che esplicitamente è identificato fondamento della famiglia) è tradizionalmente riferito a uomo&donna, e successivamente nel Codice Civile trattato come tale (a partire da art 107 CC.). Cito dalla sentenza della Corte Costituzionale citata in fondo: "In sostanza, l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di «una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio». Nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che l’identità di sesso sia causa d’inesistenza del matrimonio, anche se una parte parla di invalidità. La rara giurisprudenza di legittimità, che si è occupata della questione, ha considerato la diversità di sesso dei coniugi tra i requisiti minimi indispensabili per ravvisare l’esistenza del matrimonio (Corte di cassazione, sentenze n. 7877 del 2000, n. 1304 del 1990 e n. 1808 del 1976)"<br /><br />Spero d'esser stato utile.<br /><br />Per un breve riassunto della situazione mi rifarei ai tre seguenti (in ordine d'importanza): <br /><br />http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=138<br />(sentenza del 2010 che spiega benissimo il punto in cui siamo, da dove veniamo e dove potremmo volgerci)<br /><br />http://www.giurcost.org/studi/DalCanto.html (sprattutto Pto.6)<br />http://www.giornalettismo.com/archives/108429/no-alle-nozze-gay-la-corte-costituzionale-chiude-la-partita/ (ricostruzione abbastanza neutra della situazione)Fortebraccionoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-21665869.post-31105914532957747222013-06-28T17:55:49.119+02:002013-06-28T17:55:49.119+02:00Mi piacerebbe che il signor Fortebraccio, forte de...Mi piacerebbe che il signor Fortebraccio, forte delle sue conoscenze di diritto, ci dicesse dove di preciso la legge italiana sancisce, nella lettera, il presupposto della "la differenza di sesso tra i contraenti" del matrimonio.Remonoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-21665869.post-34324545777100760912013-06-24T11:45:42.830+02:002013-06-24T11:45:42.830+02:00La causa è pretestuosa e destinata a fallire miser...La causa è pretestuosa e destinata a fallire miseramente.<br />La legge è chiara e non dovrebbe aver bisogno di ulteriori conferme: il matrimonio va sciolto - e non diciamo divorzio imposto, per piacere!<br />Il vincolo matrimoniale (quello laico, quello riconosciuto dallo Stato) viene a cadere perché viene a mancare uno dei suoi presupposti, ovverosia la differenza di sesso tra i contraenti.<br />Questo non inficia il matrimonio dal giorno in cui è stato contratto, ma lo scioglie dal giorno del cambiamento di sesso.<br />Lineare.<br /><br />buona giornataFortebraccionoreply@blogger.com