giovedì 30 ottobre 2008

Testamento orale, testamento scritto

Quelli che lunedì sera hanno trovato la forza di non passare a un altro canale di fronte all’ennesimo sorrisino sarcastico di Eugenia Roccella, ospite di Gad Lerner nella puntata dell’Infedele dedicata a Eluana Englaro, avranno potuto ascoltare a un certo punto l’ennesima riproposizione di un argomento caro all’attuale sottosegretario al Welfare. Alla sentenza della Corte di Cassazione, che ha chiesto di stabilire la volontà della giovane in base alle testimonianze di quanti la conoscevano, la Roccella contrapponeva il fatto che per i testamenti patrimoniali è necessario che la volontà del testatore sia scritta: una volontà orale, ricostruita grazie a testimoni, non avrebbe in questo caso nessun valore – neppure, come ama ripetere il sottosegretario, se il bene ereditato è solo un motorino; a maggior ragione, quindi, dovrebbe essere richiesta una prova scritta della volontà di non essere sottoposti a terapia, visto che in gioco c’è la vita di una persona. Come giudicare questo ragionamento?

È vero: com’è noto il testamento nuncupativo, cioè orale, non è mai valido nel nostro e in altri ordinamenti giuridici (fanno eccezione alcuni Stati americani, e comunque con forti limitazioni). Qual è la ragione di questa esclusione? Forse che è impossibile trasmettere in questo modo la propria volontà? Supponiamo che un tizio proclami ad alta voce, di fronte a una folta tavolata, di voler lasciare tutti i propri beni all’adorata governante, e che un istante dopo stramazzi al suolo morto per un improvviso malore: è chiaro che in questo caso la sua volontà è stata espressa come e più chiaramente di qualsiasi testamento scritto. La vera ragione dell’assenza di valore giuridico di un ‘testamento’ di questo tipo sta in buona parte nella semplificazione, che ne deriva, delle vicende giuridiche che possono accompagnarsi all’esecuzione delle ultime volontà. La forma scritta garantisce infatti di norma una drastica riduzione (anche se certo non l’eliminazione) della necessità di ascoltare testimoni, di ricostruire circostanze e intenzioni precise, etc. Chi vuol fare testamento non ne riceve un danno particolare: se intendete lasciare i vostri beni alla vostra governante siete avvisati, e nulla vi impedisce di stilare per tempo un adeguato documento.
Ma a chi lascia direttive anticipate su quali terapie intende rifiutare e quali accettare non si può rimproverare di non aver seguito il corretto formalismo, perché non esiste ancora una legge in proposito (in tempi recenti grazie anche agli sforzi di persone come la stessa Eugenia Roccella). Una corte che voglia rendere il massimo di giustizia a un malato ormai incapacitato ad esprimersi farà allora proprio quello che ha fatto la Cassazione nel caso Englaro: disporrà che la volontà pregressa – ove sia stata espressa in modo esplicito – sia ricostruita in base a ogni mezzo, comprese le testimonianze di quanti hanno conosciuto quella persona. Ricordiamo che la Corte in questo modo non sta stabilendo una norma valida per tutti – checché ne dicano gli analfabeti che hanno sollevato il conflitto di attribuzione con le Camere, poi respinto dalla Corte Costituzionale; spetterà al legislatore, quando si occuperà di testamento biologico, fissare eventualmente formalismi analoghi a quelli del testamento patrimoniale (tenendo ovviamente conto delle differenze fra i due istituti).
La Legge, insomma, è fatta per l’uomo, e non l’uomo per la Legge; come dimostra il fatto che, a determinate condizioni, sia possibile provare a mezzo di testimoni il contenuto persino di un testamento patrimoniale andato perduto. Forse la Roccella smetterebbe di sorridere, se qualcuno la prossima volta glielo facesse presente...

3 commenti:

  1. "la forza di non passare a un altro canale di fronte all’ennesimo sorrisino sarcastico di Eugenia Roccella"

    Idem!

    Hai centrato una delle obiezioni più ovvie: la Rocella proponeva un tipico caso di circolo vizioso logico. Il testamento? Non era necessario prevederlo per legge. E allora va bene la volontà ricostruita? No, perché non c'è un testamento. Ma non mi pare che sia previsto nel nostro ordinamento il deliberare per assenza di normazione. A queste persone, e tutti quelli che in parlamento hanno sollevato un conflitto di attribuzione, sembra sfuggire l'elemento ... elementare che sia loro che i giudici sono lì per essere a servizio dei cittadini. E quindi l'omissione non è ammessa come scappatoia: se un cittadino ha una richiesta deve avere come risposta sì o no, che una legge sia stata fatta o che non sia stata fatta.

    Di obiezioni ce ne potrebbero essere tante. A sentire Roccella sembra quasi che i giudici, senza un qualcosa di scritto, abbiano sempre le mani legate. Eppure per condannare una persona a trent'anni di galera, e mi sembra che anche privare della libertà un cittadino per trent'anni sia un po' più che stabilire a chi deve andare un motorino, testimonianze concordanti possono benissimo giocare il ruolo principale per giungere al verdetto. Inoltre, nei casi patrimoniali, la persona che riportasse una testimonianza potrebbe avere degli interessi diretti in quel patrimonio, diversamente per esempio dai testioni del caso di Eluana.

    Lerner ha fatto benissimo a stanarla a quel punto: ma lei mi parla di assenza di testamento, ma se Eluana quella volontà l'avesse scritta in un testamento a lei sarebbe andato bene procedere come richiesto? "Non è il problema." Sì che è il problema, se non vuoi prendere in giro la gente.

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  2. La roccella non sorride, ghigna.
    Il furore caratteristico dei convertiti.

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  3. "ghigna"

    Volevo dirlo anch'io...

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