A proposito: alcuni magistrati ipotizzano proprio che nel distacco del sondino che garantisce alimentazione e idratazione ci siano gli estremi dell’omicidio: lei che ne pensa?Se davvero un atto previsto da una sentenza definitiva di un tribunale italiano non mettesse al riparo chi lo esegue da una possibile accusa di omicidio volontario, dovremmo prendere atto della fine dello Stato di diritto in questo paese. Sono convinto – voglio essere convinto – che questo non accadrà, e che le opinioni di Capotosti abbiano oggettivamente (dell’intenzione non so dire nulla) solo il valore di un’intimidazione brutale nei confronti dei medici chiamati ad eseguire il decreto della Corte d’Appello. Spero che qualche autorità intervenga a ristabilire la fiducia nella certezza del diritto, che non può che rimanere ferita da dichiarazioni di questo genere, quando sono emesse da un ex presidente della Consulta. E comincio ad avere la sensazione che nel caso Englaro sia messo drammaticamente in gioco qualcosa di ancora più fondamentale della autodeterminazione personale.
Qualora dovesse avvenire il distacco del sondino nasogastrico, si potrebbe dire che proprio questo gesto è la causa diretta del decesso della ragazza. Allora ho l’impressione che un magistrato territorialmente competente possa aprire l’indagine.
Ipotizzando un omicidio di consenziente?
Vedo più l’ipotesi di omicidio volontario, essendo dubbia nel caso di specie la manifestazione di un consenso della vittima.
E i pronunciamenti della Cassazione, presidente?
Le sue due sentenze potrebbero forse configurarsi come causa di non punibilità. Ma questo riguarderebbe la valutazioni del magistrato penale, che tuttavia, in linea di principio, certo non può essere bloccato nel suo obbligo di iniziare l’azione penale davanti a un evento che in astratto lascia prefigurare un reato.
Post scriptum, ore 21:45: qui, a occhio, dovrebbe valere l’art. 51 comma 1 del Codice penale: «L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità». Io però sono un giurista della domenica, e Capotosti è presidente emerito della Corte Costituzionale...
Ormai le tentano tutte. Rigettato il ricorso all'UE, si tenta questo.
RispondiEliminaSecondo Malvino non resta che qualche ciellino sequestri il corpo di Eluana.
Giuseppe, non voglio intavolare polemica, non mi interessa viste le vostre posizioni così lontane dalle mie, mancano proprio le basi comuni per un normale dialogo.
RispondiEliminaMa voglio ricordarvi che nel nostro paese esistono leggi che puniscono l'omicidio. Se un essere umano ne uccide un altro compie un reato. E non c'è nessuna sentenza possibile che possa scavalcare questa legge, 'permettendo' ad un essere umano di ucciderne un altro. E' la legge dello Stato.
Questo al di là di qualsiasi considerazione specifica del caso Englaro.
AnnaMaria
AnnaMaria, a parte che mi sembri troppo fiduciosa sulla possibilità di definire intuitivamente cosa sia un omicidio e cosa no, rimane l'art. 51 del Codice Penale. Gradirei una tua spiegazione sul perché non si dovrebbe applicare in questo caso.
RispondiEliminaGiuseppe, l'art. 51 Cp che citi prosegue e recita che risponde del reato l'autorità giuridica che dispone l'atto e inoltre:
RispondiElimina'Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.'
Nel caso Englaro non ci potrebbe essere nessun errore di fatto vista la ampia e documentata discussione sul tema.
Inoltre precedenti considerazioni della Corte Costituzionale sottolineano che in caso di apziente incosciente non può essere applicato l'art. 50 sul consenso informato del trattamento sanitario. La Corte si è già espressa dicendo che qualora il paziente fosse sedato e reso incosciente nelle procedure finali verrebbe meno la possibilità di rinunciare in extremo.
Inoltre nel caso Englaro vedo necessario anche un commento sull'art. 54 che riguarda lo stato di necessità:
'Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Alcuni potrebbero paragonare il destino di Eluana con 'un grave danno alla persona' ma anche in questo caso la Corte ha già sentenziato in passato che l'omicidio è considerata 'azione proporzionato' solo contro il manifesto intento di uccidere.
Penso che dovete rassegnarvi all'idea che non solo la Chiesa Cattolica, ma anche lo Stato Italiano ha della vita umana la più alta considerazione e la protegge al suo meglio con leggi severe.
AnnaMaria
AnnaMaria, la parola chiave è "ordine legittimo". Se non lo è quello di una Corte d'Appello della Repubblica, non so proprio cosa possa esserlo. Le altre considerazioni non valgono nulla di fronte a questo.
RispondiEliminaE' proprio questo che viene da più parti contestato, e su cui si basa il ragionamento di Capotosti, la legittimità di quella sentenza è controversa e non limpida.
RispondiEliminaPuò una sentenza di una corte d'appello disporre contro le leggi vigenti?
Risposta ovvia: non può, se lo fa è illegittima e chi segue le disposizioni è punibile dalla legge, proprio in base all'art. 51 Cp, se prima di eseguire le disposizioni è informato della controversia sulla legittimità della sentenza.
Viene salvaguardato solo chi agisce senza consapevolezza di illegittimità (errore di fatto).
Eluana vive grazie all'alimentazione artificiale, chi la stacca, di fatto, la uccide. E' un reato e la magistratura 'dovrà' aprire un'indagine.
La vera realtà, Giuseppe, è che abbiamo un terribile bisogno di una legge ad hoc, che regoli la materia. E sono facile profeta dicendoti che sarà una legge che scontenterà tutti, come la 40.
Questo paese sui temi bioetici è profondamente spaccato a metà, diviso da mentalità e valori molto diversi. Sarà una legge difficilissima da stendere, non vorrei mai essere nei panni dei poveri relatori, il mio timore è che, tra il bianco e il nero, prevarranno degli importabili toni di grigio.
AM
AnnaMaria, mi pare che qui "legittimo" non significhi "correttamente inferito" dall'autorità ma piuttosto "formalmente ineccepibile". In ogni caso, il quarto comma dell'art. 51 Cod. Pen. recita: "Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine". Sindacare sulla legittimità di un ordine della Corte d'Appello non spetta certo al singolo -- direi che, esauriti tutti i gradi di giudizio, non spetti in realtà a nessuno. Guai se così non fosse.
RispondiEliminaQuanto alla legge in preparazione, non credo che ti scontenterà poi così tanto...
"L'inizio del rovescio".
RispondiElimina:-)
:-D
RispondiEliminain effetti questa interpretazione, da parte non certo di uno qualunque, e' piuttosto inquietante.
RispondiEliminaLa nuova legge sul testamente biologico scontentera' tutti come la 40, ma scontentera' un po' di meno i taliban nostrani.
Esatto, la chiave è proprio l'art. 51 c.p.
RispondiEliminaE' lo stesso articolo che ha indotto il gup a sancire il non luogo a procedere per Mario Riccio.
Questo che leggo è fantastico: un presidente emerito che si presta ad un gioco intimidatorio, e lo fa in modo palese e dichiarato. Dichiara, mi sembra, che la cosa non costituirebbe reato, ma che un PM potrebbe lo stesso aprire un fascicolo. Ma con la prima ha già dichiarato lui stesso che la seconda azione sarebbe priva di conseguenze giuridiche. Come dire: "se un poliziotto ammazza uno per salvare la vita di cento innocenti certamente non sarà condannato, però qualcuno potrebbe aprire un procedimento". Embeh? E allora? Cosa sarebbe questa, una esortazione verso tutti i poliziotti a non fare il proprio dovere? Fate vobis, noi siamo alla frutta.
RispondiEliminaNotevole. Adesso il mentecattume catto-integralista di questo paese scopre l'esistenza di un "terribile bisogno di una legge ad hoc", quando fino a pochi mesi fa i lacchè della cupola vaticana in Parlamento si esprimevano in senso diametralmente opposto, affermando che una legge del genere non sarebbe mai stata neanche discussa, perchè non necessaria.
RispondiEliminaComunque, bisogna capirli: non riescono più a tenere al guinzaglio la magistratura.
Che si ostina a considerarsi ancora un potere indipendente.
Come diceva quel comunista ante litteram di Montesquieu.
E comincio ad avere la sensazione che nel caso Englaro sia messo drammaticamente in gioco qualcosa di ancora più fondamentale della autodeterminazione personale.
RispondiEliminaOvviamente.
Il vaticano non vuole mollare la presa che fino a qualche tempo addietro, aveva sul nostro stato.
Ora che, grazie all'intolleranza inaugurata dall'era b16, consapevolezza e attenzione stanno sensibimente migliorando, i dirigenti del sistema cattolico intravedono gli scenari di recessione, ovvero la perdita d'influenza politico-economica-sociale.
L'Italia rappresenta la loro linea del Piave.
Le reazioni sono caratterizzate da una violenza proporzionale alla paura, inversamente alla fede sbandierata.
Giungo qui con piacere, su tuo invito.
RispondiEliminaIntanto piacere di conoscerti/vi, mi pare che questo sia un blog a piu mani.
Ho letto queste dichiarazioni di Capotosti, e mi pungolano non tanto come farebbero con chiunque mastichi il diritto quanto con qualsiasi cittadino/a italiano/a.
Quel che dice non è destituito di fondamento, nel senso che un magistrato territorialmente competente potrebbe esercitare l'azione penale con indagini ed eventuale rinvio a giudizio del padre di Eluana (e probabilmente anche di sanitari presenti al momento dello stacco del sondino - sarà per questo che li padre no trova un istituto in cui far morire la figlia?).
Quel che mi risulta più difficile è la configurazione di omicidio volontario.
E non vedo difficile che tanto l'azione penale possa essere esercitata e tanto possa concludersi con una pronuncia di assolvimento.
Non vedrei la posizione di Capotosti quale monito di deterrenza e spavento. Piuttosto lo vedrei, con meno timore, quale una considerazione giuridica data da un magistrato come un altro (pur se messa alla luce in un giornale come Avvenire che ben conosciamo).
Sull'art. 51 c.p. poni un interrogativo interessante di certo, rientrando tra le cause di non punibilità di un reato (che in buona sostanza significa averlo commesso, ma non poter essere punito in presenza di determinate circostanze ovvero scusanti).
Piuttosto però direi che, e questa è la mia opinione anche non condivisile, vedrei la sussistenza (in un eventuale processo penale a carico del padre di Eluana che anche vedo davvero duro da iniziare ed affrontare per le Procure) della scriminante dell'art. 50 c.p. sul consenso dell'avente diritto.
E' vero che la scriminante operebbe di riflesso, ma è anche vero che se il padre di Eluana e dei medici possono staccare la alimentazione artificiale a questa ragazza su disposizione di un Giudice della nostra Repubblica, è vero anche che tale diritto è stato concesso, e riconosciuto, sulla base di un consenso che la stessa ragazza espresse quando era in VITA, intesa come insieme di capacità cognitive, emozionali, relazionali e quant'altro (oggi non abbia).
IN SOSTANZA, avendo Eluana manifestato quando poteva farlo (oggi non può piu, per come sta) la sua volontà di sottrarsi a cure mediche, lo Stato Italiano ed i Giudici anche, non possono obbligare un cittadino a sottoporsi a dette cure, ma possono (e devono) dar priorità alla scelta della persona. In questo caso scelta espressa a suo tempo nel sottrarsi a cure.
Il diritto alla salute è principale, ma io scelgo di non esercitare li diritto alla salute, e lo stato e la legge non possono dirmi no, perché appunto la stessa legge mi consente la scelta.
Credo che il problema sia alla radice, nel caso di Eluana non è un OMICIDIO in sé per sé, è la scelta per sé stessi. Non per niente la decisione che è stata confermata in Cassazione si fonda anche su una sorta di "testamento biologico" della ragazza.
Ma c'è di più, ed in ciò ho piacere di ricollegarmi in questo scambio di opinioni al commento di AnnaMaria.
La legge dello stato punisce l'omicidio perché è l'atto di togliere la vita a chi può validamente disporne, quindi sostituendosi a chi la detiene e la gestisce nella piena capacitàè di intendere e di volere.
Ora, non sto dicendo che possiamo uccidere i disabili, o persone che abbiano riduzioni delle capacità tutte che fanno, messe insieme, la vita, ma forse in maniera piu brutale, potremmo dire sintetizzando (anche malamente, mi rendo conto) che la vita di Eluana non è VITA, e soprattutto (questo è quel che conta) che lei ha espresso il diritto di sottrarsi alle cure a suo tempo.
Tutti sappiamo cos'è la vita. Lei non ha vita, questa è la verità.
Ha il respiro, ha le funzioni gastrointestinali e renali, ma non ha la vita che chiunque di noi ha.
Non ha scelta, non ha gestione, non ha cognizione. Nulla. In sostanza, ed ancora piu brutalmente, Eluana non può disporre della propria esistenza, non avendo vita.
Per questo lo stato italiano si, che punisce l'omicidio, ma questo non è un omicidio. Forse lo è eticamente. Ma non giuridicamente.
Soprattutto alla luce della scelta che la stessa ragazza ha fatto tempo fa.
Quello che a me piuttosto incute un certo senso di inquietudine è che la Cassazione ha deciso il caso, in fondo, trattando la inammissibilità della impugnativa da parte del Procuratore Generale, e non è entrata nel merito del caso (il decreto di appello è un vero e proprio trattato di diritti del malato) forse un po lavandosene le mani, questo è il primo pensiero che ho avuto quando ho letto la sentenza integrale della cassazione.
Staremo a vedere. Piu di questo non so e non posso dire.
Volevi una opinione da giurista, e forse non te l'ho data. Perché del caso Eluana avverto l'urgenza più come cittadina, come persona, come donna, come futura mamma. In questi giorni mi sono chiesta tante volte "se capitasse a me".
Sono curiosa di vedere una foto di Eluana OGGI, non di com'era al tempo dell'incidente. OGGI.
Ed io forse, come suo padre no loso, forse anch'io non ce la farei. Un saluto, e scusa la prolissità.
Grazie innanzitutto per la tua visita.
RispondiEliminaQuello che mi lasciava sgomento dell'intervento di Capotosti è che apparentemente una sentenza di un tribunale (per di più confortata dalla Suprema Corte!) non metterebbe al riparo da conseguenze giudiziarie chi la esegue; mi pareva che la certezza del diritto ne ricevesse un colpo gravissimo. Il cittadino che cerca giustizia come fa ad ottenerla, se apparentemente neppure la Cassazione lo mette al riparo dalla rivalsa di qualcuno che contesta il suo diritto? Cosa può più fare, per agire certo delle proprie ragioni? Chiedere a tutti i magistrati della Repubblica se hanno qualcosa da eccepire? Da questo punto di vista mi pareva confortante la scriminante offerta dall'art. 51 c.p. Ma forse mi sfugge qualcosa...
Non ti sfugge nulla, e di certo le dichiarazioni di Capotosti sono "da capa tosta", appunto.
RispondiEliminaIl fatto che egli dica che si può presumere un'accusa di omicidio volontario non significa che di sicuro un magistrato procederà ad indagini e formulazione di capo di imputazione del genere a carico del padre di Eluana.
Potrebbe, come non potrebbe accadere.
E nel primo caso sì, se accadesse, certo che vi sarebbe incertezza totale del diritto. Al di là, dico, dell'eseguire l'ordine di una pubblica autorità (capirai bene che questo è il primo caso in Italia del genere).
Certo i Giudici sono una pubblica autorità. Ma qui piu che eseguire un ordine promanante da pubblica autorità (come recita il 51 c.p.) vi è l'esecuzione di una sentenza che ha stabilito un diritto. E le sentenze, oltretutto, sono esecutive ex lege. Ovvero a prescindere, esse contengono esecutività in sé stesse.
In quanto tale la situazione, trovo una forzatura l'applicabilità dell'art. 51 c.p, e ti spiego anche perché, a mio avviso.
L'ordine pubblico di cui si parla in questa norma, proveniente da autorità, deve reggere il confronto con un sindacato di legittimità da parte dell'esecutore. Ovvero ci si pone, e ci si deve porre, di valutare il grado di sindacabilità dell'ordine illegittimo impartito, e di poi eseguito.
Nel caso di sentenze giudiziali, manca e difetta il presupposto stesso della norma.
I diritti stabiliti in sentenze non sono per loro natura mai illegittimi (di grazia, saremmo all'assurdo !), e non sono mai sindacabili (Cassazione).
Non stiamo parlando dell'impiegato che esegue l'ordine di un dirigente ministeriale, o del poliziotto che spara perché li superiore gli dice di sparare (classici esempi di scuola di diritto, che riporta per esemplificare la mia risposta).
Mancando la soglia di sindacabilità come termine di paragone, poichè le sentenze (soprattutto di Cass)sono insindacabili per ontologia giuridica e dunque non si può valutare fin dove la soglia può spingersi sì da punire o no un reato per esecuzione di ordine illegittimo, parimenti mi sembra che il 51 c.p. non sia, del caso, la scriminante giusta applicabile.
Piuttosto il consenso dell'avente diritto di cui al 50 c.p. per le ragioni che ritengo, di cui al precedente commento.
Quanto alla tua esterrefazione sulle dichiarazioni ribadisco, può come non può. Io dico solo questo, io non mi meraviglio delle sue dichiarazioni, e non mi meraviglio che siano state rilasciate a Avvenire.
Sono però meno "inquieta" di te sul punto. Per una ragione : ho smesso di spaventarmi con le dichiarazioni rilasciate ai giornali da parte di chicchessia. Quando si tratta di legge i conti vanno fatti con le norme, non con le presunzioni o con le illazioni di natura personale come ha fatto Capotosti. Ci mancherebbe che i cittadini non siano tutelati dalla stessa legge che concede loro un diritto o non siano tutelati dalla esecuzione di sentenze che contengono diritti accertati !
Certo, sono dichiarazioni forti e che spaventano. Ma è pur vero che se così fosse sarò curiosa, da morire, di vedere chi avrà il coraggio di rinviare a giudizio il padre di Eluana perchè esegue un diritto (OVVERO UN DIRITTO LEGITTIMO PER SUA STESSA NATURA IN QUANTO CONFERITO DA AUTORITA' GIUDIZIALE) sancito con sentenza.
Ribadisco, comprendo la tua preoccupazione ed è giusta e fondata, stante le dichiarazioni di Capotosti. Ma io non me ne preoccuperei così' tanto. Capotosti non detiene il potere giudiziario. Né, credo francamente, qualcuno si sognerà di fare una cosa come quella che lui dice (e forse auspica anche, se pensi che appresso a lui il Vaticano fa la voce grossa !). A volte spero, e mi auguro, anche i magistrati sappiano essere "buonsensisti", prima che giuristi.
"Cosa si può fare per le proprie ragioni?", niente. Semplicemente perché la Cassazione ha deciso, Eluana smetterà di essere curata come suo diritto, e la sentenza avrà il suo corso storico e fattuale. Oltre a fare un precedente notevole.
Metterei le dichiarazioni di Capotosti nel posto dove hanno diritto di stare. In un giornale cattolico. Hanno il valore che hanno. Nulla di più, nulla di meno. Un valore che sarà contenutisticamente anche grave, certo. Ma che, per grazia di Dio, non vincola né determina niente e nessuno !
Mica ha parlato.....IL PAPA ! (consentimi di sorridere)
E con ciò spero di aver chiarito il mio pensiero di prima, e forse anche averti alleggerito la "preoccupazione".
Adesso sì, decisamente mi sento più leggero! ;-)
RispondiElimina(Una precisazione tecnica: citavo l'art. 51 soprattutto per le prime parole: "L’esercizio di un diritto" etc., che mi sembra rappresenti il nostro caso. Ma comunque è secondario: conta che i cittadini siano, come dici tu, tutelati dalla stessa legge che concede loro un diritto.)
RMLK leggo dal suo commento:
RispondiElimina'La legge dello stato punisce l'omicidio perché è l'atto di togliere la vita a chi può validamente disporne, quindi sostituendosi a chi la detiene e la gestisce nella piena capacitàè di intendere e di volere.'
Lei sta dicendo che invece lo stato italiano non persegue per omicidio chi uccide un'incapace di intendere e di volere?
Non è vero RMLK, la legge tutela la vita umana in quanto tale, senza specifiche di qualità.
Di nuovo lei dice
'Ora, non sto dicendo che possiamo uccidere i disabili, o persone che abbiano riduzioni delle capacità tutte che fanno, messe insieme, la vita,'
E invece lo sta dicendo eccome! Lei afferma che chi non è in grado di intendere e di volere può essere ucciso senza che la legge persegua l'assassino, che chi non può validamente disporre di se stesso, come gli invalidi, i neonati, gli ammalati incoscienti, può essere ucciso senza che ci sia persecuzione della colpa. Ma chi lo dice! Lei? La legge dello stato dice altre cose, per fortuna nostra, cara signora.
Non c'è nessuna specifica di qualità nella concezione di vita umana difesa dalla legge.
Ricordo inoltre che la Corte si è già espressa sull'applicazione dell'art. 50 in caso di malato incosciente trovandolo non applicabile.
Sulla incontestabilità della sentenza di appello su Eluana sono, e non solo io, in completo discaccordo. E' una sentenza che vuole forzare e spingere il proprio potere decisionale oltre i limiti, approfittando di un vuoto normativo specifico.
Se dovesse trovare applicazione, gli esecutori si troverebbero sommersi dalle denunce, è proprio per questo, perchè lo sanno bene, che le strutture idonee italiane stanno chiudendo la porta infaccia ad Englaro, e decine, centinaia di magistrati si troverebbero nell'impossibiltà di sottrarsi al dovere di indagine.
AnnaMaria
@ Annamaria intanto piacere di conoscerti. Le presentazioni mi sembrano d'obbligo, tra due "sconosciute".
RispondiEliminaO non mi sono spiegata bene io, o non hai inteso precisamente tu.
Premesso (ed è fonamentale) che ho dato la mia opinione sul diritto, e non sulla morale :
Ho specificato che non stiamo dicendo che la legge italiana uccide o consente di uccidere disabili (ne ho fatto esempio, quindi era chiaro credo quello che ho scritto prima).
Il caso di Eluana non è omicidio, 1) perché Eluana NON VIVE - NON HA VITA - NON E' VITA, 2) perché LEI HA ESPRESSO A SUO TEMPO LA VOLONTA', SCGLIENDO, DI NON ESSERE CURATA oltremodo.
(Posso invitarti a leggere le sentenze integrali di questo processo ? Non so se l'hai fatto).
Il resto di cui tu scrivi è influenzato dalle tue idee etiche, ma il diritto non può vivere e non vive di etica. Nel mio blog ho scritto il mio pensiero al riguardo. Se si vogliono leggi etiche bisogna farle, altrimenti c'è poco da dire.
"Approfittare di un vuoto normativo" ???
Approfittare di un vuoto normativo ???
Ma lo sai che in Italia chiunque fa causa deve, dico deve, avere sentenza (che iaccia agli altri o no il suo contenuto?).
Mica la Cassazione, o la corte di appello di milano hanno fatto quello che volevano !
Hanno fatto quello che dovevano ! Dare una sentenza ad un cittadino che ha adito la giustizia.
Se la cosa non sta bene, SI FACCIANO LEGGI IN PROPOSITO.
Tu mi ricordi della inapplicabilità del 50 c.p. da parte di soggeto INCOSCIENTE.
Grazie che me lo rammenti, ma forse io ho da rammentare a te che il 50 c.p. NEL CASO ELUANA ENGLARO NON HA A CHE FARE CON SOGGETTO INCOSCIENTE, MA PIU CHE COSCIENTE. Dl momento che il consenso di Eluana non è stato esercitato oggi, ma quando era cosciente.
Da qui parte la corte di appello di milano, accogliendo l'istanza del padre di Eluana.
Ergo, non è poi cosi tanto na mia opinione personalizzata. Ma un percorso logico-motivazionale di cui al decreto di secondo grado.
Rammento la legge sull'aborto, rammento la legge sul divorzio.
Non sono forse queste leggi "etiche" ? Si lo sono. L'aborto non è forse eutanasia per chi eticamente vede la questione ?Si lo è. Eppure una legge dello Stato disciplina l'"uccisione" di un bambino.La legge non è etica, in assenza di legge ad hoc i Giudici DEVONO decidere il caso.
Non si approfittano di nulla. Non possono rimandare la gente a casa dicend, tu vai a casina che non c'è legge sul caso. Sarebbe un reato !
E' il sistema nazionale, questo. E' la nostra Costituzione,sono i nostri codici di procedura. Si cambino, e allor si puo discutere i giudici che si arrogano compiti che non gli spettano. Ad oggi, tutto questo aprofittamento a mio avviso non esiste.
So di essere fredda, o almeno di apparirti tale. Forse è il linguaggio giuridico che mi appalesa cosi. La questione è spinosa e lo è per tutti anche per me. E sulla questione mi divido tra diitto e morale. Però mi divido. Restando, moralemnte, in silenio. Perché anche tutto questo chiasso su Eluana nemmeno le consente di morire rispettosamente.
E' stato un piacere scambiare opinioni con te, Annamaria, anche se mi dai della "cara signora" in maniera che poco mi aggrada. Non ti conosco, forse questo è il tuo modo di conversare...ne prendo atto. Sono abituata a discutere sugli argomenti quando ho contezza di un fatto. Leggi le sentenze di cui stai discutendo, poi ne riparliamo. Un saluto di buona giornata.
@ Giuseppe, lieta che tu sia risollevato. Ho capito che credi applicabile il 51 perché parla di esercizio di un DIRITTO, ma l'esercizio di un diritto attiene ad una facoltà, in quella norma.
La esecutività di una sentenza è ex lege, ed accerta e consacra diritti che non sono facoltà. Sono diritti pieni.
Andiamo sul tecnico davvero, e magari non è ancora il momento. Ne riparleremo quando e se sarà il caso.
Tornerò a leggere i tuoi post interessanti. Su questo post credo di aver espresso la mia opinione e quindi chiudo qui, anche perché ripeterei cose che già ho scritto ed espresso. Grazie per avermi fatta intervenire.
Buona giornata.
Grazie a te per i preziosi chiarimenti; a presto!
RispondiEliminaAllargare i termini della discussione, è una vecchia tattica.
RispondiEliminaIo non ricordo uno stato di diritto che abbia disposto l'eutanasia su di un minorato mentale, o su di una persona che non ne abbia specificamente fatto richiesta. Ricordo invece persone lucidissime, costrette alla tortura quotidiana per anni, in nome della vita, come concetto astratto, morale, come la intendono gli altri.
La sentenza di Eluana non apre inquietanti scenari, e lo dimostra il fatto che Beppino combatte da 17 anni (!) per far rispettare le volontà della figlia.
Concordo sull'assenza di una legislazione chiara in materia così delicata. Un vulnus che temo sarà risolto con il solito prohibitus vergato a lettere dorate.