Il 6 giugno 2011 la Società Italiana della Contraccezione (SIC) e la Società Medica Italiana per la Contraccezione (SMIC) hanno redatto un documento comune: Position paper sulla contraccezione d’emergenza per via orale.
Il documento parte dalla definizione di contraccezione d’emergenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “La contraccezione d’emergenza si definisce come “metodica contraccettiva”, poiché può solo prevenire e non interrompere una gravidanza”.
Va assunta in caso di un rapporto sessuale non protetto o nel caso in cui sia stato usato scorrettamente un altro mezzo contraccettivo. L’effetto sarà inversamente proporzionale al tempo trascorso tra il rapporto a rischio e l’assunzione del farmaco.
Dopo le descrizioni tecniche sulle confezioni disponibili in Italia e autorizzate dall’Aifa, il documento si sofferma sulla questione più importante: come funziona la contraccezione d’emergenza. Nel paragrafo intitolato “Meccanismo d’azione della contraccezione d’emergenza” si afferma: “È ampiamente dimostrato che il LNG [levonorgestrel], quando somministrato in fase preovulatoria, interferisce con il processo ovulatorio, per inibizione o disfunzione dello stesso, e previene quindi la fertilizzazione. In particolare, se somministrato prima del picco preovulatorio di LH, È in grado di impedire l’ovulazione nella maggior parte dei casi. Inoltre, è stato evidenziato che nelle donne che assumono il LNG quando i parametri clinici, ecografici ed ormonali sono diagnostici di ovulazione già avvenuta, il LNG non ha alcun effetto. È evidente quindi che il LNG non interferisce con l’impianto dell’embrione, una volta avvenuta la fertilizzazione; ciò, non causa aborto, né è in grado di danneggiare una gravidanza in atto” (il corsivo è mio).
Non esiste una normativa ad hoc e, in modo condivisibile, il documento rimanda a due leggi: quella del 1975 sui consultori familiari (legge 405 del 29 luglio 1975; prima di allora i contraccettivi erano illegali) e quella del 1978 sulla interruzione volontaria di gravidanza (legge 194 del 22 maggio 1978). Queste leggi garantiscono l’accesso ai mezzi contraccettivi. Non solo: il Comunicato del Ministero della Sanità n. 254 del 1 novembre 2000 afferma esplicitamente che “l’uso di questa pillola non viola la legge dello Stato…il farmaco oggi a disposizione…si concretizza come un mezzo di prevenzione dell’aborto e sottrae la donna al rischio di trovarsi di fronte a scelte drammatiche”.
E ancora “nel documento di schema d’Intesa Stato–Regioni per una migliore applicazione della Legge 194, del 15 febbraio 2008, in cui si sottolinea la necessità di:
- Garantire congruo orario di apertura del Servizio Consultoriale, anche prevedendo l’accoglienza senza appuntamento, con carattere di precedenza, per alcune richieste come: contraccezione d’emergenza, inserimento di IUD, richiesta di certificazione urgente per interruzione volontaria di gravidanza;
- Prevedere la prescrizione della “contraccezione d’emergenza”, oltre che nei servizi consultoriali, anche nei Pronto Soccorso e nei servizi di continuità assistenziale (guardia medica).
Ben definito è quindi il diritto della donna alla prescrizione della contraccezione d’emergenza”.
Continua su Galileo.
Il documento parte dalla definizione di contraccezione d’emergenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “La contraccezione d’emergenza si definisce come “metodica contraccettiva”, poiché può solo prevenire e non interrompere una gravidanza”.
Va assunta in caso di un rapporto sessuale non protetto o nel caso in cui sia stato usato scorrettamente un altro mezzo contraccettivo. L’effetto sarà inversamente proporzionale al tempo trascorso tra il rapporto a rischio e l’assunzione del farmaco.
Dopo le descrizioni tecniche sulle confezioni disponibili in Italia e autorizzate dall’Aifa, il documento si sofferma sulla questione più importante: come funziona la contraccezione d’emergenza. Nel paragrafo intitolato “Meccanismo d’azione della contraccezione d’emergenza” si afferma: “È ampiamente dimostrato che il LNG [levonorgestrel], quando somministrato in fase preovulatoria, interferisce con il processo ovulatorio, per inibizione o disfunzione dello stesso, e previene quindi la fertilizzazione. In particolare, se somministrato prima del picco preovulatorio di LH, È in grado di impedire l’ovulazione nella maggior parte dei casi. Inoltre, è stato evidenziato che nelle donne che assumono il LNG quando i parametri clinici, ecografici ed ormonali sono diagnostici di ovulazione già avvenuta, il LNG non ha alcun effetto. È evidente quindi che il LNG non interferisce con l’impianto dell’embrione, una volta avvenuta la fertilizzazione; ciò, non causa aborto, né è in grado di danneggiare una gravidanza in atto” (il corsivo è mio).
Non esiste una normativa ad hoc e, in modo condivisibile, il documento rimanda a due leggi: quella del 1975 sui consultori familiari (legge 405 del 29 luglio 1975; prima di allora i contraccettivi erano illegali) e quella del 1978 sulla interruzione volontaria di gravidanza (legge 194 del 22 maggio 1978). Queste leggi garantiscono l’accesso ai mezzi contraccettivi. Non solo: il Comunicato del Ministero della Sanità n. 254 del 1 novembre 2000 afferma esplicitamente che “l’uso di questa pillola non viola la legge dello Stato…il farmaco oggi a disposizione…si concretizza come un mezzo di prevenzione dell’aborto e sottrae la donna al rischio di trovarsi di fronte a scelte drammatiche”.
E ancora “nel documento di schema d’Intesa Stato–Regioni per una migliore applicazione della Legge 194, del 15 febbraio 2008, in cui si sottolinea la necessità di:
- Garantire congruo orario di apertura del Servizio Consultoriale, anche prevedendo l’accoglienza senza appuntamento, con carattere di precedenza, per alcune richieste come: contraccezione d’emergenza, inserimento di IUD, richiesta di certificazione urgente per interruzione volontaria di gravidanza;
- Prevedere la prescrizione della “contraccezione d’emergenza”, oltre che nei servizi consultoriali, anche nei Pronto Soccorso e nei servizi di continuità assistenziale (guardia medica).
Ben definito è quindi il diritto della donna alla prescrizione della contraccezione d’emergenza”.
Continua su Galileo.
Il paper non convince molto. Dalla stessa descrizione dell'azione si evince che, in certi casi, il preparato non impedisce l'ovulazione ("È in grado di impedire l’ovulazione nella maggior parte dei casi"): in questo caso come agisce, se l'ovulo viene fecondato? Mi sembra che il paper non risponda: infatti parla solo dell'ipotesi di assunzione del LNG a ovulazione già avvenuta. In definitiva: non viene fornita (perché non c'è) certezza che in nessun caso il LNG provochi la morte dell'ovulo fecondato impedendone l'annidamento. Il farmacista che non vuole rischiare di causare la morte di un essere umano fa bene, quindi, a invocare l'obiezione di coscienza. Non vado oltre: la prof.ssa Lalli è convinta che medici e farmacisti, se non volevano uccidere esseri umani, dovevano fare un altro mestiere ... forse i difensori della vita saranno moralisti, ma certamente non amano gli Stati totalitari.
RispondiEliminaGiacomo Rocchi
@ Giacomo Rocchi
RispondiEliminahttp://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf
legga!
ma tanto a lei noninteressa nulla quello che dice la scienza.
Per i farmacisti sedicenti cattolci mi domando dove sta la differenza tra vendere un preservativo e l´LNG? mistero!
L´obiezione di coscienza sancita per legge e´ un ossimoro in termini. Se hai il diritto per legge di seguire un dato comportamento non c'e´obiezione di coscienza!
Simone ha già risolto tutto e, ovviamente, mi legge nel pensiero (a me non interessa nulla di quello che dice la scienza), tanto da non rispondere alla mia domanda. Non solo: mi attribuisce un mestiere (farmacista) e sa anche che la mia (non professata) fede (cattolica, anzi "cattolca") è "sedicente".
RispondiEliminaA questo punto non si capisce a chi ponga la domanda: a se stesso? (non sa darsi una risposta perché non è un farmacista sedicente cattolco); ai farmacisti sedicenti cattolici? ai farmacisti effettivamente cattolici?
Pare di intuire che, in realtà, "a lui non interessa nulla della risposta".
Sull'obiezione di coscienza sancita per legge ... aspettiamo il libro della Lalli! Mi sembra che Simone e la Lalli (in relazione al suo commento su Kevorkian e la sua detenzione per gli omicidi compiuti) concordino: lo stato impone certi comportamenti; se vuoi fare una certa professione, fregatene di quello che diceva Ippocrate, leggi la legge che ha approvato la maggioranza, se non sei d'accordo peggio per te, non fare il medico o il farmacista; se lo fai, obbedisci al dettato della legge; altrimenti: galera!
(per fortuna ci sono gli ossimori ...)
Giacomo Rocchi
"Il farmacista che non vuole rischiare di causare la morte di un essere umano"
RispondiEliminaVendere l'aspirina comporta un rischio del genere.
E anche guidare l'auto.
Allo stesso commento rispondo con la stessa risposta.
RispondiEliminaComincio dalla fine: evidentemente anche la definizione di Stato totalitario richiede un chiarimento (basta Google).
C'è un aspetto che lei sembra ignorare del tutto: i doveri che la libera scelta di una professione implica.
C'è ancora un altro aspetto che non credo si possa dare, almeno, per non controverso: concepire l'obiezione di coscienza intra legem. Secondo alcuni è un ossimoro, perché la genuina obiezione è solo quella contra legem. Inoltre anche quelli che invece accettano la versione intra legem, affermano che c'è bisogno di un dovere alternativo. Nel caso della leva militare, il servizio civile. Nel caso invece della 194 dove sarebbe? E per i farmacisti che pretendono di poter vendere i preservativi e poter rifiutare di vendere un contraccettivo d'emergenza?
Ancora: che fine fanno i servizi garantiti per alcuni cittadini? Ovvero, l'IVG (normata da una legge) e la vendita dei farmaci?
Probabilmente non esistono soluzioni perfette, ma potremmo almeno cercare quelle meno dannose e meno contraddittorie.
Poi vedo che non trova problematica l'identificazione tra un ovocita fecondato e un essere umano. Immagino che lei intenda con "essere umano" "un individuo con diritti fondamentali, come quello alla vita" - e anche questo piano è controverso.
Io credo che il documento - con tutti i riferimenti cui rimanda - sia soddisfacente. Quanti avranno voglia di leggerselo decideranno in merito.
Ho letto il suo post sul blog scientifico Galileo e, quindi, pensavo che fosse interessata all'esattezza scientifica di quanto esposto nel paper: e, appunto, notavo che, curiosamente, il documento del SIC non spiega quale sia l'azione del LNG preso prima dell'ovulazione nel caso in cui - come ammette lo stesso documento - l'ovulazione intervenga e, quindi, sia possibile la fecondazione dell'ovulo. Lei è "soddisfatta" della esposizione fatta nel paper (sto parlando della attendibilità del documento sotto il profilo scientifico), ritenendo (mi sembra di capire) che questa incompletezza non sussista (anche se emerge con evidenza). La domanda di fondo è: il bugiardino del preparato deve essere modificato eliminando l'avvertenza al consumatore (voluta dal TAR del Lazio) che lo stesso potrebbe impedire l'annidamento dell'ovulo? Oppure stiamo giocando sulle parole e vogliamo tacere alle donne che intendono assumere la pillola del giorno dopo un possibile effetto di "morte procurata" dell'ovulo fecondato, impedito dell'annidamento (il TAR Lazio, infatti, aveva voluto proprio tutelare l'interesse delle donne consumatrici) e contestualmente impedire ai farmacisti che non intendono contribuire alla (possibile) soppressione della vita di esercitare i loro diritti?
RispondiEliminaGiacomo Rocchi
"che fine fanno i servizi garantiti per alcuni cittadini? Ovvero, l'IVG (normata da una legge) e la vendita dei farmaci?
RispondiEliminaProbabilmente non esistono soluzioni perfette, ma potremmo almeno cercare quelle meno dannose e meno contraddittorie"
Beh, la legge 194 prevede le modalità per garantire il servizio dell'IVG ai cittadini, onerando le Regioni, anche attraverso la mobilità del personale. Non si coglie davvero quale difficoltà particolare possa creare la circostanza che alcuni farmacisti non vendano la pillola del giorno dopo, tenuto conto della diffusione delle farmacie su tutto il territorio nazionale e della possibilità di creare "farmacie volanti", ad esempio presso le sedi ASL.
Il problema è che Lei teme non solo le soluzioni "dannose", ma soprattutto quelle "contraddittorie": non solo, quindi, vuole garantire che una donna che ha ricevuto una ricetta per la pillola del giorno dopo da un medico possa trovare una farmacia che gli fornisca il preparato; vuole, piuttosto, evitare che un farmacista possa dire a questa donna: no, non vendo la pillola del giorno dopo perché può provocare la morte dell'ovulo fecondato ...
... appunto un piccolo assaggio di stato totalitario ...
Giacomo Rocchi
"vedo che non trova problematica l'identificazione tra un ovocita fecondato e un essere umano. Immagino che lei intenda con "essere umano" "un individuo con diritti fondamentali, come quello alla vita" - e anche questo piano è controverso"
RispondiEliminaConfermo: non la trovo problematica. Ma, appunto perché questo piano è "controverso", uno Stato democratico permette l'obiezione di coscienza a chi (con ampie ragioni di carattere scientifico, aggiungo) ritiene l'ovulo fecondato integrare un essere umano con i suoi diritti fondamentali e preferisce evitare di contribuire alla sua morte, pur continuando a svolgere degnamente la sua professione.
Uno stato non democratico, invece ...
Giacomo Rocchi
"Inoltre anche quelli che invece accettano la versione intra legem, affermano che c'è bisogno di un dovere alternativo"
RispondiEliminaChe ne dice di una imposta ad hoc? Sarebbe una soluzione "contraddittoria"?
Giacomo Rocchi
@ Giacomo
RispondiEliminacvd no ha risposto a nessuna delle obiezioni.
Per inciso la sua prima domanda e´assolutamente senza logica: affermare che l´LNG non sempre blocca l´ovulazione non implica necessariamente che abbia effetti avversi su una eventuale gravidanaza che comunque come le ho mostrato la scienza medica (no quella di Ippocrate che per esempio diceva di non curare i calcoli renali...chissa' poi perche') ha risolto, per quello che la scienza puo´fare!
@ Simone
RispondiEliminaLa logica di Gacomo era semplice: anche l'aspirina non sempre risolve o contiene un'infiammazione, e quindi in tal caso essa causa per forza di cose un aborto (... anche nel maschio).
Giuseppe, mi chiedevo: in un blog totalitario perché mai permettiamo i commenti?
RispondiEliminaMe lo chiedo anch'io...
RispondiElimina-mi chiedevo: in un blog totalitario perché mai permettiamo i commenti?-
RispondiElimina... vi piacerebbe vincere facile! eh...????
tornando serio.
Infondo, entrambi, voi e noi, sappiamo di non possedere la verita'...e ci ostiniamo a cercarla...ed a volte riusciamo anche ad accarezzarla... ecco cio' che non tollero, e difatti e' lo scadere della conversazione, a discussioni da cantina, con tanto di interazioni.... ma per fortuna... per quanto mi riguarda non raccolgo provocazioni, ed il Blogger, passa l'aspirapolvere dove serve ;-).
sul tema
parlando con addetti ai lavori ho appreso che in effetti, la pgd non e' concepita per ostacolare l'annidamento dell'ovocita fecondato, ma questo fenomeno rappresenta piu' un effetto collaterale, un po' come... le bombe intelligenti, o ... l'aspirina... o qualsiasi farmaco. Nessun farmaco fa bene in assoluto, bensi' tutti possiedono un variabile rapporto, apprezzabile, tra effetti collaterali incontrovertibilmente dannosi e benefici.
Chi assume la pgd, dopo un rapporto, o l'aspirina... avvertira' la propria coscienza dell'effetto collaterale probabile, non quella del farmacista, questi l'informazione l'ha fornita.
Iniziamo ad insegnare ad assumere ognuno le proprie responsabilita', di aborto, di fecondazione dislocata, di maternita' a pagamento, di vendita di neonati...
ciao
francesco sirio
"Infondo, entrambi, voi e noi, sappiamo di non possedere la verita'..." è curioso però come mentre da una parte alcuni cerchino di imporre la propria cosciente "non verità" a tutti con mezzi legislativi, dall'altra invece si vuole semplicemente ognuno sia libero di scegliere in base alla propria di verità, senza imporre nulla agli altri.
RispondiEliminahai colto nel segno... la differenza, non da poco sta' proprio li' nella differenza tra diritto e liberta.
RispondiEliminaDrogarsi ad esempio e' una liberta', prostituirsi, abortire, convivere, formare coppie dello stesso sesso, sono tutte liberta' che nessuna legge civile o penale vieta.
Il passaggio da liberta' a diritto, avviene in funzione del valore sociale che tale comportamento assume...
Se quel comportamento riveste utilita', decoro, apprezzamento sociale e' opportuno che 'salga' alla protezione del diritto civile, e se assurge anche rientrare sotto l'ombrello della rilevanza costituzionale, ha 'diritto' anche alla tutela penale. Non tutte le liberta' sono 'socialmente apprezzate' o rivestonon tale importanza da sfociare in diritti (cioe' posizione di privilegio) alcune liberta', specie quelle affermate dai piu' forti, dai piu' sani, dai piu' sfrontati, sulle spalle di chi subisce, sono liberta'-torture davvero discutibili.
ciao
francesco sirio