INCOSTITUZIONALE SCIOGLIERE UN MATRIMONIO? – La prima sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 14329/2013, ha sollevato ieri il dubbio di costituzionalità riguardo allo scioglimento automatico e obbligato di un’unione in seguito al cambiamento di sesso. Nell’ordinanza gli atti vengono rinviati alla Corte Costituzionale, con la richiesta di controllare la legittimità di alcuni articoli della legge sulla rettificazione di attribuzione di sesso (164/1982). Non è forse ingiusto imporre un divorzio? Non è forse il consenso il fondamento matrimoniale? La legge sembra essere brutale e pornografica, intromettendosi in questo modo nell’intimità familiare.
I CONIUGI – Il signor A e la signora B si sposano alcuni anni fa. Qualche tempo dopo il signor A fa domanda per la riattribuzione di sesso. Alla conclusione del lungo percorso, il tribunale di Bologna nel 2009 dispone la rettifica e annota a margine dell’atto di matrimonio: “là dove è scritto “maschile” ad indicare il sesso del nato debba leggersi ed intendersi “femminile” e là dove è scritto “Signor A” ad indicare il nome debba leggersi “Signora A”, pertanto il Signor A […] ha assunto il nuovo prenome di Signora A”.
EFFETTO COLLATERALE – La sentenza del tribunale produce però anche, ai sensi dell’articolo 4 della legge 164 del 1982 (“La sentenza di rettificazione […] provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso”), la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Impone, in altre parole, la fine del vincolo matrimoniale anche se i coniugi, come in questo caso, non hanno alcuna intenzione di scioglierlo. Inizia così la loro battaglia per difendere il loro matrimonio che le ha portate fin qui.
La causa è pretestuosa e destinata a fallire miseramente.
RispondiEliminaLa legge è chiara e non dovrebbe aver bisogno di ulteriori conferme: il matrimonio va sciolto - e non diciamo divorzio imposto, per piacere!
Il vincolo matrimoniale (quello laico, quello riconosciuto dallo Stato) viene a cadere perché viene a mancare uno dei suoi presupposti, ovverosia la differenza di sesso tra i contraenti.
Questo non inficia il matrimonio dal giorno in cui è stato contratto, ma lo scioglie dal giorno del cambiamento di sesso.
Lineare.
buona giornata
Mi piacerebbe che il signor Fortebraccio, forte delle sue conoscenze di diritto, ci dicesse dove di preciso la legge italiana sancisce, nella lettera, il presupposto della "la differenza di sesso tra i contraenti" del matrimonio.
RispondiEliminaSalve Remo.
RispondiEliminaSpero che non se ne abbia a male della mia risposta: in effetti io non ho una laurea in giurisprudenza; diciamo che ho voluto/dovuto approfondire privatamente l'argomento in maniera "seria".
Ecco le conclusioni (con un preambolo): non v'è nulla di più mutevole del concetto di "famiglia"; parimenti, in oltre 60 anni di vita democratica, il diritto di famiglia ha ricevuto più correzioni. Ma del resto non c'è da stupirsi: la legge copia la realtà (nel senso che, anche se con ritardo, cerca di seguirne le evoluzioni).
Per questo la nostra Costituzione è aperta, ma a modifiche "positive" della Legge, non "estrapolate" o "per esclusione": se si vuole modificare il significato di "Famiglia" si deve farlo attraverso un'integrazione legislativa.
Attualmente, il matrimonio (che esplicitamente è identificato fondamento della famiglia) è tradizionalmente riferito a uomo&donna, e successivamente nel Codice Civile trattato come tale (a partire da art 107 CC.). Cito dalla sentenza della Corte Costituzionale citata in fondo: "In sostanza, l’intera disciplina dell’istituto, contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale, postula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di «una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio». Nello stesso senso è la dottrina, in maggioranza orientata a ritenere che l’identità di sesso sia causa d’inesistenza del matrimonio, anche se una parte parla di invalidità. La rara giurisprudenza di legittimità, che si è occupata della questione, ha considerato la diversità di sesso dei coniugi tra i requisiti minimi indispensabili per ravvisare l’esistenza del matrimonio (Corte di cassazione, sentenze n. 7877 del 2000, n. 1304 del 1990 e n. 1808 del 1976)"
Spero d'esser stato utile.
Per un breve riassunto della situazione mi rifarei ai tre seguenti (in ordine d'importanza):
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=138
(sentenza del 2010 che spiega benissimo il punto in cui siamo, da dove veniamo e dove potremmo volgerci)
http://www.giurcost.org/studi/DalCanto.html (sprattutto Pto.6)
http://www.giornalettismo.com/archives/108429/no-alle-nozze-gay-la-corte-costituzionale-chiude-la-partita/ (ricostruzione abbastanza neutra della situazione)