mercoledì 18 dicembre 2013

Di aborto, minorenni, diritti riproduttivi, astensioni e distrazioni

A proposito della relazione Sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi avevo già scritto lo scorso ottobre.
Nei giorni passati se n’è parlato di nuovo in occasione della bocciatura: «Con soli 7 voti di scarto è stata cancellata la risoluzione sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi, presentata dalla socialista portoghese Edite Estrela, in cui si chiedevano tra l’altro “servizi di qualità per l’aborto legali, sicuri e accessibili a tutti” e “regolamentazione e monitoraggio” della obiezione di coscienza, esprimendo preoccupazione perché i medici sono “costretti a praticarla nelle cliniche religiose. La relatrice, subito dopo il voto (334 sì, 327 no, 35 astenuti) che ha sostituito il suo testo con una versione - sostenuta dai popolari del Ppe e dai conservatori dello Ecr - di fatto senza alcun contenuto, ha “deplorato” la “ipocrisia e l’oscurantismo” dell’aula».
Il rituale dei commenti un po’ a caso si è ripetuto (vedi alla voce “Reazioni” nel primo link; qui il comunicato stampa del Center for Reproductive Rights; qui il processo verbale dello scorso 11 dicembre).

Ci sono state molte polemiche sia sul risultato finale sia sul comportamento del PD (i cui membri astenuti sono: Silvia Costa, Franco Frigo, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, David Sassoli e Patrizia Toia). Alcuni di loro hanno spiegato le ragioni dell’astensione.

Silvia Costa si è giustificata dicendo (Rapporto Estrela. Costa (Pd): «Non l’ho votato perché faceva dell’aborto un totem. Ma è presto per cantare vittoria», 13 dicembre 2013, Tempi): «Innanzitutto perché la relazione Estrela non bilanciava l’aborto con il diritto del nascituro e perché il diritto alla vita veniva completamente ignorato. Inoltre perché eliminava l’obiezione di coscienza, promuoveva l’accesso diretto delle minorenni all’aborto senza il consenso dei genitori e la procreazione assistita per single omosessuali. La relazione inoltre non poneva alcuna attenzione sul diritto alla maternità e alla paternità, e accresceva la responsabilità delle donne, con il rischio di accentuarne la solitudine».

La questione “minorenni senza genitori” torna anche nella giustificazione di David Sassoli, capo delegazione PD.
Sassoli risponde così a Marco Zatterin (Sassoli: “Mozione Pse inaccettabile. L’aborto non è competenza Ue, 15 dicembre 2013, la Stampa): «Una cosa era positiva: l’invito rivolto a tutti gli Stati che non hanno una legge sull’aborto a darsene una. Ma altre erano inaccettabili per me. Come l’idea di concedere ai giovanissimi, sotto i 16 anni, l’opzione di interrompere la gravidanza senza consenso parentale. O considerare l’obiezione di coscienza come un ostacolo per il ricorso all’aborto».

L’argomento gli sta proprio a cuore e il dibattito prosegue su Twitter. Il 12 dicembre domanda:




Qualcuno gli suggerisce di leggere la legge 194 al riguardo. Mica tutta, basta legge l’articolo 12 che stabilisce: «La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. 
Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. 
Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all’articolo 7, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela».

Il giorno dopo sottolinea che lui vuole difendere la 194 (nelle parti che si ricorda):


Qualcuno allora gli suggerisce che la famiglia non è mica sempre quell’aggregazione bucolica ove tutti si vogliono bene. Ma Sassoli insiste (è sempre il 13 dicembre e c’è un reply sbagliato a un tweet).











La discussione sembra essere finita qui, ma stamattina ecco Sassoli ribadire che la 194 dice quello che dice lui:



Non sarebbero dovuti essere i genitori a decidere? A essere resi consapevoli e informati?
In conclusione, suggerisco di leggere anche la Corte Costituzionale (ordinanza 196) dello scorso anno, soprattutto il seguente passaggio (i corsivi sono miei): «anche di recente, è stato ancora una volta riaffermato, nella ordinanza n. 126 del 2012, come, conformemente alla sopra identificata funzione del procedimento dinanzi al giudice tutelare, sia «attribuito a tale giudice – in tutti i casi in cui l’assenso dei genitori o degli esercenti la tutela non sia o non possa essere espresso – il compito di “autorizzazione a decidere”, un compito che (alla stregua della stessa espressione usata per indicarlo dall’art. 12, secondo comma, della legge n. 194 del 1978) non può configurarsi come potestà co-decisionale, la decisione essendo rimessa – alle condizioni ivi previste – soltanto alla responsabilità della donna» (ordinanza n. 76 del 1996); e che «il provvedimento del giudice tutelare risponde ad una funzione di verifica in ordine alla esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale» (ordinanza n. 514 del 2002)».

Aggiornamento:
Sassoli continua a parlare da solo.



L’articolo 44 (al paragrafo Educazione sessuale completa e servizi su misura per gli adolescenti: «invita gli Stati membri a fornire servizi per la salute sessuale e riproduttiva adatti agli adolescenti e che tengano conto dell'età, della maturità e delle capacità che evolvono, che non siano discriminatori rispetto al genere, allo stato civile, alla disabilità, allorientamento/identità sessuale, e che siano accessibili senza il consenso dei genitori e dei tutori») è qui.

1 commento:

  1. Ha una sua logica, se si tiene conto del fatto che il Sig. Sassoli non rischia di ritrovarsi con una gravidanza indesiderata, e perciò riesce a vedere tutto l'universo mondo attraverso il piccolo, insignificante spiraglio che si apre nella sua mente quando valuta la questione, semplificandola e plasmandola a uso e consumo suo e delle sue aspirazioni elettorali.
    (nb. è solo la mia opinione, del tutto personale, senza alcun riferimento a fatti concreti).

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