lunedì 5 maggio 2014

Come «si applica» la sentenza sull’eterologa?

Nel cappello dell’intervista ad Assuntina Morresi, apparsa oggi sul settimanale Tempi (Francesco Amicone, «Eterologa. “Prima di applicare la sentenza della Consulta, serve un dibattito pubblico”», 5 maggio 2014), si leggono queste parole:
Si potrà legalmente donare un ovulo o uno spermatozoo a una coppia che lo desidera per avere (partorire) un figlio concepito in provetta? Ancora nessuno lo dice. A quasi un mese di distanza dalla sentenza con cui la Consulta il 9 aprile ha legittimato la fecondazione eterologa, il Governo non ha approntato una risposta politica. «Non c’è chiarezza e non si sa quale altro divieto della Legge 40 viene intaccato», spiega a tempi.it Assuntina Morresi […], membro del Comitato nazionale per la Bioetica. «Bisogna attendere le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale», aggiunge. Nel frattempo i media premono perché l’esecutivo Renzi dia il via libera definitivo all’eterologa. In sostanza, si afferma che non vi sarebbe bisogno di un dibattito parlamentare, e basterebbe applicare la sentenza della Consulta.
Più avanti, nel corpo dell’intervista vera e propria, la Morresi ribadisce il concetto:
C’è un vuoto normativo. Non c’è traccia di una norma che stabilisca come fare l’eterologa. Per esempio: si potrà donare cellule riproduttive ai propri parenti? Inoltre, vista la novità che introduce la sentenza, non penso si debba applicare con un atto amministrativo, un regolamento o con un decreto del Governo. C’è bisogno di un dibattito pubblico e parlamentare.
Si tratta di affermazioni singolari. Perché una sentenza di illegittimità costituzionale abbia effetto non servono atti amministrativi, regolamenti, decreti o leggi. Basta la pubblicazione, come chiaramente è scritto nell’art. 136, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana:
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
nonché nell’art. 30, comma 3, della legge costituzionale n. 87, 11 marzo 1953:
Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Il fatto che ci sia un «vuoto normativo», cioè che nessuna norma regoli attualmente la materia all’infuori degli articoli ormai giudicati incostituzionali, non ha alcuna conseguenza: considerando anche il principio giuridico fondamentale secondo cui tutto ciò che non è vietato è lecito, all’indomani della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, la fecondazione eterologa sarà lecita sul territorio della Repubblica in tutte le sue forme (esclusa la cosiddetta maternità surrogata, sulla quale la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi), e nessuno – né medico né paziente né donatore di gameti – dovrà temere conseguenze penali applicando questa pratica.

Immagino che la Morresi si potrebbe giustificare asserendo che per «applicazione della sentenza» intendeva riferirsi in realtà all’approvazione di una norma che regoli la materia. La scusa di avere usato una terminologia impropria non potrebbe invece essere invocata dall’autore dell’intervista, Francesco Amicone (un figlio d’arte?), la cui domanda iniziale, «Si potrà legalmente donare un ovulo o uno spermatozoo a una coppia che lo desidera?», tradisce un’evidente ignoranza del fatto elementare che una norma dichiarata incostituzionale non può in nessun caso continuare a sopravvivere come se nulla fosse accaduto. La materia si potrà regolamentare in modo più o meno liberale (e naturalmente bisognerà attendere le motivazioni della sentenza prima di cominciare a disegnare un’eventuale disciplina): si potrà decidere sull’anonimato dei donatori, sul rimborso delle spese da loro sostenute, etc., ma la fecondazione eterologa dovrà essere comunque d’ora in poi fondamentalmente ammessa.

1 commento:

  1. mi piace che sta' tizia dica "quale altro divieto della Legge 40 viene intaccato".
    Evidentemente è ben cosciente che questa legge assurda aveva solo lo scopo di vietare, non - come ripetevano - di mettere ordine in qualcosa.

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