Presentato al Senato con le firme di Massimo Villone, Ignazio Marino, Cesare Salvi, Furio Colombo, Valerio Zanone, Gianni Battaglia e Nuccio Iovene.
Art. 1: Ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, tutti hanno diritto di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario che non sia reso dalla legge obbligatorio per motivi di salute pubblica o di sicurezza. Il rifiuto è vincolante per qualunque operatore sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private.
Art. 2: Il rifiuto si esercita mediante una dichiarazione resa in forma scritta o anche verbalmente. In tale ultimo caso la dichiarazione può essere raccolta direttamente dal medico, o da testimoni.
Art. 3: Il diritto di cui al comma 1 comprende anche il rifiuto dei trattamenti sanitari necessari a tenere in vita malati terminali, per i quali il decesso possa seguire come diretta conseguenza della sospensione dei trattamenti medesimi.
Art. 4: La mancata somministrazione dei trattamenti nel caso di cui al comma 3 non costituisce reato per chiunque sarebbe obbligato alla somministrazione medesima in mancanza del rifiuto.
Copre il caso welby, ma non menziona la sedazione.
RispondiEliminaDirei che la sedazione non fa difficoltà, da un punto di vista legale. La sedazione terminale è già praticata comunemente, e anche nella risposta del Tribunale di Roma non sembra che questa costituisca un problema. Ci mancherebbe poi che uno possa spegnere il sostegno vitale ma non sedare il paziente!
RispondiEliminaEd anche perché mi pare che il medico sia obbligato (dal codice deontologico?) ad evitare la sofferenza.
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