martedì 16 dicembre 2008

Un atto eversivo

Raramente si è visto un atto di disprezzo delle leggi e dei diritti fondamentali paragonabile a quello compiuto oggi dal ministro Sacconi, con la complicità dei sottosegretari Martini e Roccella. Il cosiddetto «atto di indirizzo» del ministro, infatti, pretende di stabilire cosa sia legale in questo paese; non potendolo fare da sé – saremmo in pieno golpe, visto che come tutti sanno un atto amministrativo di un ministero non può avere valore di legge – fa riferimento a un parere del Comitato Nazionale per la Bioetica e alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Ma un parere del CNB non ha forza di legge; e la Convenzione Onu non è ancora stata ratificata dal Parlamento (c’è solo l’approvazione del relativo disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso 28 novembre – e a questo punto c’è da chiedersi quale fosse il vero scopo di questo atto del Governo). L’atto del ministro Sacconi è quindi nullo e illegale.
Questo dal punto di vista formale; dal punto di vista sostanziale, come già facevamo notare poco tempo fa, la Convenzione stabilisce all’art. 25 che
States Parties shall […] prevent discriminatory denial of health care or health services or food and fluids on the basis of disability.
Si noti la lettera dell’articolo: «discriminatory denial», rifiuto discriminatorio. Si ha discriminazione quando qualcuno è trattato ingiustamente in modo diverso dagli altri. Ma la Costituzione della Repubblica Italiana vieta l’imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso del paziente (art. 32), e più in generale ogni restrizione della libertà personale (art. 13); il Codice di deontologia medica proibisce espressamente all’art. 53 di procedere o collaborare «a manovre coattive di nutrizione artificiale». Perché queste norme non si dovrebbero applicare anche ad Eluana Englaro, visto che la donna aveva manifestato a suo tempo la volontà di non essere sottoposta a trattamenti che ne prolungassero artificialmente l’esistenza? Sospendere l’alimentazione artificiale ad Eluana Englaro non è dunque discriminazione, perché questo è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini italiani non disabili.
Nello stesso articolo citato della Convenzione si legge del resto:
[States Parties shall] require health professionals to provide care of the same quality to persons with disabilities as to others, including on the basis of free and informed consent [corsivo mio].
La traduzione ufficiale francese si comprende ancora meglio:
[Les États Parties] exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées.
La discriminazione consiste proprio nel non riconoscere ad Eluana Englaro il diritto a ricevere solo le cure per le quali aveva dato il suo consenso. È questa la vera, unica violazione della Convenzione Onu.

In uno Stato serio Sacconi e i suoi sottosegretari sarebbero costretti entro domani alle dimissioni. Ma naturalmente questo non accadrà; non qui.

7 commenti:

  1. Faccio che linkarti, Giuse.

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  2. Mi sembra davvero eccessivo parlare dell'atto di indirizzo del Ministro Sacconi come di un "attentato alla costituzione" per "disprezzo delle leggi": come tutti sanno, non esiste, infatti, alcuna legge (purtroppo) che regoli la delicata materia; quanto, poi, alla sentenza della Cassazione, si è dato poco rilievo alla circostanza che la Cassazione si è limitata solo a dichiarare inammissibile il ricorso del P.G. di Milano, senza entrare nel merito del problema (v. sul punto il mio articolo, presente in internet:"Eluana Englaro: pilatesca decisione della Cassazione")

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  3. Ma il punto è proprio questo: che non esiste alcuna legge in materia! Allora come può il ministro dichiarare che se qualcuno interrompe l'alimentazione e l'idratazione artificiale sta commettendo un atto "illegale"? In base a che cosa?

    Alla "circostanza che la Cassazione si è limitata solo a dichiarare inammissibile il ricorso del P.G. di Milano, senza entrare nel merito del problema", si è dato poco rilievo per la buona ragione che ha poco rilievo. La Cassazione era già entrata nel merito, con la sentenza del 16 ottobre 2007, n. 21748. Non poteva tornare due volte sulla stessa questione.

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  4. se il ricorso e' inammissibile, significa che e' definitiva la sentenza (della corte d'appello) contro cui c'e' stato il ricorso. Non risulta che il ministro sacconi abbia il poter di ribaltare le sentenze.

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  5. @Paolo C: no, ma questi signori, come già scritto, sono bravissimi a ribaltare le frittate.

    Facendo proprio il motto "Il fine giustifica i mezzi", tanto criticato quando a tirarlo in ballo sono i "perversi laicisti".

    Comunque, sono fiducioso che il buon Beppino dopo tante battaglie non si fermerà di certo di fronte a un banale e ridicolo atto intimidatorio ;)

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  6. Credo anche io che Englaro non si fermera'.
    Purtroppo non pare che si vogliano fermare neanche gli italebani.

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