L’ultima ordinanza sul caso Stamina è sorprendente (tribunale ordinario di Torino, sezione Lavoro, decreto di rigetto n. cronol. 5647/2014del 10/03/2014, RG n. 588/2014).
E non solo per le conclusioni. Prima di arrivare lì,
infatti, il giudice Vincenzo Ciocchetti chiarisce le premesse in modo impeccabile
e insolito. La ricostruzione non si limita al contesto normativo, ma comprende
quello più ampio e generico caratterizzato da credenze erronee e dalla
seduzione esercitata dai rimedi magici – è proprio in questo dominio che si
radicano più fortemente le ragioni dell’incomprensione della vicenda Stamina e
di tante altre simili. L’ordinanza si sofferma sull’equivoco delle cure
palliative, sui ciarlatani della salute e sulle cure miracolose (paragrafi 4 e
5).
Il primo paragrafo è dedicato alla descrizione delle parti
in causa. Il ricorrente è un bambino affetto dalla malattia di Canavan, una
gravissima patologia neurologica ereditaria. La prognosi è infausta e non
esiste alcuna terapia specifica.
Il padre chiede al tribunale di ordinare agli Spedali Civili
di Brescia la somministrazione di cellule trattate con il cosiddetto metodo
Stamina. Fonda la richiesta sull’articolo 1, comma 4, del decreto del ministro
della salute del 5 dicembre 2006.
Gli Spedali non si costituiscono in giudizio ma mandano una
nota in cui ricordano che la somministrazione dovrebbe seguire la verifica di
criteri medici e scientifici, che al momento il “trattamento” non è
sperimentato, che è privo di basi scientifiche e addirittura ignoto – se non al
suo promotore (elemento che solleva ovviamente anche un conflitto di interesse).
L’ordinanza passa a ricostruire il quadro generale della
normativa applicabile, composto da disposizioni comunitarie e nazionali. Si
parte dalla direttiva 2001/83/CE sulla produzione, sulla distribuzione e
sull’uso dei medicinali a tutela della salute pubblica. Nel 2006 l’Italia ha
dato attuazione a questa direttiva. Ci sono altre direttive e alcuni
regolamenti (indicati da pagina 3 a pagina 6), e c’è il decreto già nominato,
quello del 5 dicembre 2006. Questo decreto, “Utilizzazione di medicinali per
terapia genica e per terapia cellulare somatica al di fuori di sperimentazioni
cliniche e norme transitorie per la produzione di detti medicinali”, avrà un
ruolo importante nella vicenda Stamina (il testo del decreto del 2006 sarà
modificato dal decreto ministeriale del 18 dicembre 2007 e del 24 dicembre
2008). Soprattutto l’articolo 1, comma 4, che è il caso di riportare per
intero.
“Fermo restando il disposto di cui al comma 3, è
consentito l’impiego dei medicinali di cui al comma 1 su singoli pazienti in
mancanza di valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed emergenza che
pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute nonché nei
casi di grave patologia a rapida progressione, sotto la responsabilità del
medico prescrittore e, per quanto concerne la qualità del medicinale, sotto la
responsabilità del direttore del laboratorio di produzione ditali medicinali purché:
a) siano disponibili dati
scientifici, che ne giustifichino l’uso, pubblicati su accreditate riviste
internazionali;
b) sia stato acquisito il consenso informato del paziente;
c) sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato
etico di cui all’art. 6 [Comitato etico] del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211 [Attuazione della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativa all’applicazione della buona pratica
clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso
clinico, il cui art. 6 concerne il Comitato etico] con specifica pronuncia sul
rapporto favorevole fra i benefici
ipotizzabili ed i rischi prevedibili
del trattamento proposto, nelle particolari condizioni del paziente;
d) siano utilizzati, non
a fini di lucro, prodotti preparati in laboratori in possesso dei requisiti
di cui all’art. 2, anche nei casi di preparazioni standard e comunque nel
rispetto dei requisiti di qualità farmaceutica approvavati dalle Autorità
competenti, qualora il medicinale sia stato precedentemente utilizzato per sperimentazioni
cliniche in Italia; se il medicinale non è stato sperimentato in Italia, dovrà
essere assicurato il rispetto dei requisiti di qualità farmaceutica approvati
dall’Istituto superiore di sanità, secondo modalità da stabilirsi con procedimento
del Presidente del medesimo Istituto;
e) il trattamento sia eseguito in Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico o in struttura pubblica o ad essa equiparata” (sugli
effetti di una corretta interpretazione di tali premesse si vedano le pagine 8
e 9 dell’ordinanza).
accadono cose simili quando i politici pretendono di occuparsi di come deve o non deve funzionare internet: ad esempio, il divieto di link (che è come vietare le ruote sulle automobili)...
RispondiEliminaCosì come di medicina devono occuparsi i medici, di internet devono occuparsi gli informatici. punto.