sabato 30 agosto 2014

Il Tribunale di Roma: sì all’adozione (gay), nell’interesse del minore

Anche se non sei genitore biologico, puoi essere genitore. È successo e succede in molte circostanze. Il mero legame genetico, d’altra parte, non è una condizione sufficiente per essere tale. Dovrebbe essere abbastanza ovvio e scontato, ma invece solleva ancora molte discussioni, soprattutto quando riguarda due donne o due uomini.
Nel caso di coppie dello stesso sesso, infatti, solo uno dei due può essere geneticamente affine al figlio. Il riconoscimento giuridico per l’altro genitore non c’è, e il padre o la madre non biologici rischiano di essere più o meno equivalenti a un estraneo. In assenza di garanzie (prima di tutto per i minori), le persone che si trovano in queste condizioni cercano di rimediare: scritture private, certificazioni, assicurazioni. Tutti provvedimenti imperfetti e incerti.
Alcuni anni fa, in seguito a una separazione, la madre non biologica è stata esclusa completamente dalla vita dei suoi figli – non suoi geneticamente, ma che per i primi anni della loro vita erano cresciuti con quella figura genitoriale, l’avevano chiamata «mamma» e considerata come tale.


Dal Tribunale dei Minorenni di Roma arriva una sentenza importante: i giudici hanno accettato la richiesta di adottare da parte di una madre “solo” sociale. Hanno riconosciuto pienamente alla donna il suo ruolo: diritti e doveri.
E la motivazione è semplice e incontrovertibile: è nell’interesse del minore, cresciuto in una famiglia con due madri e abituato a considerare loro due come genitori.
La ricorrente aveva chiesto l’adozione della minore in base all’art. 44, comma 1, della della legge n. 184 del 1983 e successive modifiche, che regola l’adozione in casi particolari.


La richiesta è stata accolta “nel superiore e preminente interesse del minore a mantenere anche formalmente con l’adulto, in questo caso genitore ‘sociale’, quel rapporto affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel tempo, a maggior ragione se nell’ambito di un nucleo familiare e indipendentemente dall’orientamento sessuale dei genitori” – così commenta Maria Antonia Pili, legale delle donne, che ieri ha reso nota la sentenza (depositata il 30 luglio).
Come sono arrivati i giudici a questa decisione? Che cos’è l’adozione in “casi particolari”?
“Si tratta di un tipo di adozione […] che mira a realizzare l’interesse del minore ad una famiglia in quattro specifiche ipotesi, in cui [il] legislatore ha voluto facilitare il procedimento di adozione, per un verso ampliando il novero dei soggetti legittimati a diventare genitori adottivi e, per altro verso, semplificando la procedura di adozione”.

La 27esimaOra, 30 agosto 2014.

11 commenti:

Fetente ha detto...

La sentenza è seria e intelligente.

Le reazioni dei catto-politici, invece, sono roba da film comico. Alcune ricordano la scena di The Blues Brothers in cui John Belushi descrive una serie di disastri partendo da una gomma forata per finire con l'invazione di cavallette. O, sempre per restare nel genere film comico, da L'Aereo Più Pazzo Del Mondo. "Ok, Panic".

Anonimo ha detto...

L'art. 44 lett. d dice testualmente che è consentita l'adozione speciale "d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo" e - solo - in tal caso consente l'adozione anche a persone non coniugate.
Quindi in pratica l'ambito rimane molto ristretto e non è corretto dire che la sentenza sancisce il diritto all'adozione per le coppie dello stesso sesso.
Infatti una coppia (ovviamente non coniugata) dello stesso sesso non potrebbe comunque in nessun caso ottenere un affidamento preadottivo, che è un minus rispetto all'adozione.
Secondo me la portata dirompente della sentenza in termini assoluti è sopratutto nell'aver verificato e sentenziato che una coppia omosessuale non è, di per sè, un "ambiente" nocivo per la creatura.

Anonimo ha detto...

Per gli aspetti critici secondo me è invece corretta (anche se pubblicata su Avvenire)
l'obiezione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale che individua il "luogo giuridico" esatto dell'interpretazione estensiva (o illegittima forzatura) compiuta dal Giudice minorile

"Con quali argomentazioni il giudice romano ha capovolto il testo di legge? Come ha interpretato questo punto?
Con un artificio evidentissimo. Questa "constatata impossibilità di affidamento preadottivo" – prevista da un articolo 44 tutto dedicato agli svantaggiati – deve essere una impossibilità di fatto, legata alla reale condizione del minore, tant’è che il legislatore l’ha inserita tra i casi di abbandono, di morte di madre e padre, di debolezza psicofisica e sociale del minore. Melita Cavallo, invece, la interpreta col fatto che la bambina in questione ha già una mamma, quindi oggettivamente... è impossibile darla in affidamento preadottivo! Ma l’avere già la propria mamma è un impedimento giuridico all’adozione, un divieto. E di un divieto non si può fare un permesso."

Anonimo ha detto...

(ri)sono l'anonimo; giudice minorile è un errore, intendevo giudice tutelare ps il Suo sito ha i captcha più difficili di mondo

paolo de gregorio ha detto...

@ Anonimo

Gli è che l'obiezione di Mirabelli giunge inspiegabilmente e colpevolmente con sette anni di ritardo ad essere buoni, 29 anni di ritardo ad essere pignoli. Si sentirà mica un po' come nell'aria quel vento di parzialità pregiudiziosa che rende un sillogismo giuridico valido o invalido a seconda, o nel momento che?

"Del resto sarebbe paradossale consentire l’adozione da parte del coniuge del figlio dell’altro coniuge pur dopo la separazione legale o il decesso del coniuge stesso, come affermato in dottrina e in giurisprudenza (cfr. Tribunale per i Minorenni di Torino 11.11.1985 in Giur. It. 1986, I, 2 645 ss. e Tribunale per i Minorenni di Torino 3.8.1993 in dir. Fam. 1994, 655; Tribunale per i Minorenni di Milano decreto 2.2.2007) e non consentirla al convivente che mantenga stabile rapporto di convivenza con il genitore del minore".

Anonimo ha detto...

Non mi risulta che il mutamento di indirizzo giurisprudenziale sia soggetto a termini decadenziali (indirizzo tra l'altro mai arrivato in Cassazione, mi pare).
p.s. io sono convinto che questi captcha servano ad allontanare i cristiani dalla fede

paolo de gregorio ha detto...

È anche soggetto a termini decadenziali: lo è per esempio in merito a quei citati provvedimenti non più impugnabili. Certo non lo è mai in senso assoluto per quanto concerne la materia. Nemmeno l'ipocrisia tutta italiota del resto è soggetta a termini decadenziali, come si è testè visto, e difatti non stavo contestando la sacrosanta esternabilità del rilievo ma la sua tempestività che cela, a scelta, appunto pregiudizio oppure enormi buchi nella conoscenza della materia presa con solerzia sottomano (non mi verrà a dire che la buona netiquette non obblighi quanto meno a citare ove altrove si sia commesso il medesimo errore, così, tanto per non dare l'impressione che quel misero giudice solo soletto si sia inventato un'interpretazione ex novo dal giorno alla notte, come pure parrebbe dedursi dalle parole da lei riportate).
In ogni caso avevo trovato utile che si leggesse la sentenza per avere le pregresse controdeduzioni al rilievo, formulate da quei giudici che tipicamente, quando interpretano una norma in senso estensivo, lo fanno nell'interesse del minore.
P.S.: i miei captcha sono più che leggibili, secondo me sono gli anonimi che volsi stiano alla larga.

Anonimo ha detto...

Il CorrierediBologna ha titolato
"Adozioni: verso la class action gay" cioè una una class action a tutela di diritti personalissimi del minore. Io dico che stanno a remare contro.

paolo de gregorio ha detto...

Meglio quando non si intraprendono azioni per farsi dare ragione o torto, e si lascia che gli altri dormano sonni tranquilli senza essere disturbati, giusto?

Anonimo ha detto...

Meglio senza titolisti cialtroni

paolo de gregorio ha detto...

Almeno su questo sono d'accordo.