La Rete Lenford (un gruppo di avvocati che si occupano della tutela giudiziaria delle persone omosessuali) ha emesso un comunicato stampa in cui si dimostra come siano del tutto inesistenti le pretese violazioni delle norme costituzionali elencate nella pregiudiziale presentata dall’UDC e approvata dalla Camera di Deputati il 13 ottobre scorso, con la quale è stato affossato il disegno di legge che introduceva la circostanza aggravante relativa all’orientamento sessuale.
Secondo gli estensori della questione pregiudiziale il progetto di legge introduceva, in violazione dell’art. 3, un trattamento differenziato fondato su un elemento irragionevole, che risiederebbe nel fatto che l’espressione “orientamento sessuale” comprenderebbe “qualunque orientamento, ivi compresi incesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofilia, masochismo eccetera”.Da leggere tutto.
Questa affermazione è del tutto incongruente ed errata.
Infatti, nel suo significato semantico l’espressione “orientamento sessuale” non corrisponde a nessuno dei fenomeni sopra elencati, essendo una condizione personale ascritta e avendo una sua precisa definizione scientifica come attrazione emotiva, romantica e/o sessuale verso una persona del proprio sesso o del sesso opposto.
Neppure nel suo contenuto legislativo, la dizione “orientamento sessuale” può dirsi comprensiva delle sopra menzionate condotte erotiche che invece non sono condizioni personali ascritte, ma vengono fatte rientrare dalla scienza medica nella categoria dei disturbi del comportamento sessuale.
Peraltro, è proprio l’asserita arbitraria assimilazione tra “orientamento sessuale” da un lato, e condotte erotiche quali incesto, pedofilia, zoofilia ecc. dall’altro, che costituisce una disparità di trattamento del tutto irragionevole, e ciò perché, com’è evidente, l’orientamento sessuale è cosa ben diversa dalle predette condotte, che si caratterizzano tutte come indirizzate a specifiche categorie di soggetti che non possono catalogarsi in base all’orientamento sessuale. Così, ad esempio, un pedofilo è tale in virtù dell’età della sua vittima, a prescindere dalla circostanza che la vittima abbia o meno il suo stesso sesso. Analogamente, un necrofilo è tale in virtù del fatto che la sua vittima è morta, cioè, ancora, a prescindere dalla circostanza che la vittima abbia il suo stesso sesso o quello opposto. Inutile dilungarsi sulle altre condotte.
Del resto, l’ordinamento italiano e sovranazionale già sanziona, con norme di natura penale, le condotte sopra elencate, che sono considerate dannose per la vittima, mentre protegge espressamente l’orientamento sessuale, per esempio contro le discriminazioni nei luoghi di lavori o nella definizione dei requisiti per lo status di rifugiato. […]
Si vorrebbe far credere, nella mente degli estensori della questione pregiudiziale, che l’elemento soggettivo in capo all’autore del reato (“l’interiorità dell’animo” quale “autentico movente”), sarebbe difficilmente accertabile, e quindi di per sé contrario al principio di uguaglianza, perché irragionevolmente discriminatorio.
A questa visione basta rispondere che il codice penale ben conosce ipotesi di dolo specifico e che le difficoltà di accertamento del reato non possono, da sole, giustificare un rifiuto di tutela da parte del legislatore, che è chiamato, in virtù dei suoi doveri costituzionali, a porre fine alle discriminazioni e non ad alimentarle attraverso considerazioni di ordine pratico che la legge, invece, assegna sempre al giudice perché le risolva nel corso di un procedimento giudiziario, con gli strumenti che il diritto processuale mette a sua disposizione.
Quale ulteriore asserita motivazione di incostituzionalità della proposta di legge, basata sull’art. 25 della Costituzione, ed in particolare sul principio nullum crimen sine lege, mancherebbe una definizione dell’espressione “orientamento sessuale”, mancanza che renderebbe imprecisato l’oggetto dell’aggravante.
Si tratta, anche qui, di un’opinione del tutto incongruente, per le stesse ragioni evidenziate sopra e in più perché la nozione di orientamento sessuale è già presente nella legislazione penale italiana. Infatti dal combinato disposto degli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dall’articolo 38 dello Statuto dei lavoratori risulta una fattispecie penale tra i cui elementi vi è proprio l’orientamento sessuale. […]
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