Art. 148 – Il figlio che non è giunto all’età di venticinque anni compiti, la figlia che non ha compito gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre; in caso che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente [...].
Art. 151 – I figli di famiglia giunti alla maggiore età, determinata dall’articolo 148, sono tenuti prima di contrarre matrimonio a chiedere con un atto rispettoso e formale il consiglio del padre e della madre loro [...].
Art. 152 – Dopo la maggiore età determinata dall’articolo 148 fino all’età dei trent’anni compiti per i maschi, e degli anni venticinque compiti per le femmine, l’atto rispettoso prescritto dall’articolo precedente, se non sarà susseguito dal consenso per il matrimonio, dovrà rinnovarsi altre due volte di mese in mese, e scaduto un mese dopo il terzo atto, si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.
Art. 214 – La moglie è obbligata ad abitare col marito, e a seguitarlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza [...].
Art. 215 – La moglie non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del marito, quand’anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione o fosse separata di beni [...].
Art. 217 – La donna, ancorché non sia in comunione e sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare, a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra nell’atto, o presti il consenso per iscritto.
(Così, riflessioni intorno alla famiglia.)
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mercoledì 26 novembre 2008
La famiglia nel Codice Napoleone
Postato da Chiara Lalli alle 11:50 9 commenti
Etichette: Codice napoleonico, Diritto di famiglia, Famiglia
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