Visualizzazione post con etichetta Unborn Children. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Unborn Children. Mostra tutti i post

giovedì 5 gennaio 2012


giovedì 14 aprile 2011

Feticidio

Bei Bei è quasi alla fine della gravidanza. Il compagno la lascia e le rivela che ha già una famiglia. Bei Bei tenta il suicidio ingerendo del veleno per topi. Non si sente subito male, è un amico cui confida cosa ha fatto a portarla in ospedale. Angel nasce il 31 dicembre, ma muore un paio di giorni dopo.
Bei Bei è accusata di omicidio e feticidio e dovrà affrontare un processo. Comunque la si pensi, la vicenda è sintomatica di un clima inferocito e presenta molti nodi difficili da sciogliere. La legalità della interruzione di gravidanza, l’attribuzione di diritti all’embrione, i diritti della donna, la possibilità di scegliere su se stesse e il proprio corpo (tenendo a mente Judith Jarvis Thomson), la considerazione delle condizioni psicologiche di Bei Bei, l’uso politico di casi umani, la legge federale Unborn Victims of Violence Act (e la simpatia verso questa legge soprattutto da parte di alcuni Stati ultraconservatori, come l’Indiana) - tutto questo e molto altro si intreccia in questa vicenda di cronaca. Come al solito, l’unica reazione da evitare è quella di fare finta di niente.

giovedì 15 maggio 2008

Finalmente giustizia per Regina McKnight

La storia di Regina McKnight è una gran brutta storia cui finalmente da pochi giorni si è posto rimedio. Per quanto sia possibile rimediare ad un simile scempio.

Regina è una giovane donna senza casa, dipendente dalla cocaina e mentalmente ritardata; vive nel South Carolina ed è nera (il movimento per i diritti dell’embrione (unborn child) sta assumendo in questo Stato l’aspetto di una persecuzione condotta soprattutto verso donne povere e, nella maggior parte dei casi, nere. Su 167 procedimenti contro donne incinte fino al 1992, 87 sono nel South Carolina). Il 15 maggio 1989 partorisce all’ottavo mese e mezzo di gravidanza: il bambino nasce morto. Alla fine del maggio 2001 è dichiarata colpevole di omicidio e condannata a 12 anni di prigione.
Regina fumava crack durante la gravidanza: l’autopsia evidenzia alcune tracce di tale sostanza nel corpo del feto e il medico che esegue l’autopsia stabilisce che la morte del piccolo si possa collocare uno o due giorni prima del parto. I medici che intervengono al processo non concordano nel ritenere la tossicomania della madre la causa della morte del feto: determinare la causa del decesso nel caso di un parto di un bambino morto è spesso difficile, e a volte impossibile. In altre parole, non è possibile stabilire con certezza che la condotta di Regina abbia causato la morte del feto.
Nonostante questo, una giuria dichiara Regina colpevole di omicidio dopo aver deliberato per soli quindici minuti. Charles Condon, candidato repubblicano al governo, definisce questa condanna come una importante testimonianza della volontà del South Carolina di proteggere la vita innocente tanto delle persone born quanto delle persone unborn.
La legislazione del South Carolina considera persona il feto vitale: di conseguenza ogni comportamento potenzialmente dannoso per il feto è perseguibile come criminal child abuse. Nei procedimenti contro donne incinte viene spesso richiamato lo Statuto a difesi dei minori e addirittura invocato il reato di spaccio di sostanza stupefacenti. L’uso di sostanze stupefacenti è infatti il comportamento maggiormente sanzionato; seguono il fumo, gli alcolici, le droghe legali o la violazione delle prescrizioni mediche. È interessante sapere che il South Carolina, oltre ad essere la roccaforte della tutela degli embrioni, è anche uno degli Stati che stanzia meno fondi per i programmi di disintossicazione e la prevenzione delle tossicodipendenze; spenderà però circa 300.000 dollari per la lunga detenzione di Regina McKnight.
Nel maggio del 2003 la difesa di Regina McKnight chiede che la Corte Suprema degli Stati Uniti compia una revisione della decisione presa dalla Corte Suprema del South Carolina. La petizione (sostenuta da una trentina di organizzazioni mediche, tra cui l’American Nurses Association, il South Carolina Medical Association e l’American Public Health Association) afferma che la condanna della giovane per omicidio viola la Costituzione: l’Ottavo Emendamento (proibizione di crudeli e insolite pene) e il diritto di procreare. La petizione, inoltre, sottolinea che la Corte del South Carolina ha trasformato un parere medico (la cui verosimiglianza non è stata confermata) in una prova schiacciante di colpevolezza: in questo modo ha trattato una donna come una spietata assassina (“depraved heart” murderer) e ha infamato la tradizione legale americana. Nel giugno dello stesso anno la Drug Policy Alliance (vedi http://www.lindesmith.org) a sostegno della petizione afferma quanto segue: (1) non c’è alcuna evidenza scientifica e clinica per affermare che l’uso di droga da parte di Regina abbia causato la morte del feto; (2) il caso di Regina è pericoloso perché scoraggia tutte le donne incinte che fanno uso di droga a richiedere assistenza pre e postnatale per paura di essere incriminate; (3) trattare una donna che ha partorito un bambino morto come una criminale invalida i tentativi di aiutarla a superare una esperienza tanto traumatica. Il 6 ottobre del 2003 la Corte Suprema degli Stati Uniti rifiuta di ascoltare l’appello a favore di Regina McKnight.
Regina è il primo caso in cui una donna venga accusata di omicidio in tali circostanze: negli anni precedenti molte altre donne sono state coinvolte in processi a causa di un comportamento ritenuto dannoso per il feto.
La violazione dei diritti delle donne è una inevitabile conseguenza dell’equiparazione giuridica tra l’embrione e le persone; ma vi è un’altra conseguenza piuttosto allarmante. Le donne incinte il cui comportamento è giudicato, da loro stesse, trascurato verso l’unborn child e quindi condannabile, le donne che fanno uso di sostanze stupefacenti, sempre più spesso si guardano bene dall’andare in ospedale per sottoporsi a controlli durante la gravidanza, per evitare la prigione. Quando lo fanno, è per partorire, oppure è a causa di qualche complicazione a cui può essere tardi rimediare.
Ciò che è accaduto a Regina McKnight suscita una domanda: com’è possibile considerare una conseguenza non desiderata e forse non determinata dall’uso di crack come omicidio e, allo stesso tempo, affermare che è legale abortire? Causare quello stesso effetto (la morte) deliberatamente non può essere legittimo se si dichiara che è un crimine farlo involontariamente. La maggiore gravità di un omicidio intenzionale rispetto a un omicidio colposo sembra paradossalmente invertita in tale caso.

E finalmente
Today, we were thrilled to learn that after 8 long years, the South Carolina Supreme Court has finally reversed the 20-Year Homicide Conviction of Regina McKnight. The unanimous decision recognizes that research linking cocaine to stillbirths is based on "outdated" and inaccurate medical information. NAPW has been working on behalf of Ms. McKnight for nearly 10 years.

Specifically the South Carolina Supreme Court ruled that Regina McKnight did not have a fair trial when she was convicted in 2001 for homicide by child abuse. Through this conviction she became the first woman in South Carolina to be convicted of homicide by child abuse as a result of suffering an unintentional stillbirth.

McKnight was arrested in 1999, several months after she experienced a stillbirth at Conway Hospital. McKnight’s conviction was based on the jury’s acceptance of the scientifically unsupported claim that her cocaine use caused the stillbirth. McKnight had no prior arrest history and even prosecutors agreed that she had no intention of harming the fetus or losing the pregnancy. Nevertheless, upon conviction she was given a twenty-year sentence, suspended to twelve years in prison with no chance for parole. She was projected to be released in 2010.

The medical community has strongly opposed McKnight’s prosecution and conviction. From the beginning, leading South Carolina and national medical, public health, and child welfare organizations and experts have opposed the prosecution and conviction. These organizations — represented by us — the National Advocates for Pregnant Women and the Drug Policy Alliance, with South Carolina counsel Susan Dunn included the South Carolina Medical Association, the South Carolina Nurses Association, the South Carolina Association of Alcoholism and Drug Abuse Counselors, and the South Carolina Coalition for Healthy Families argued in an amicus (friend of the court) brief argued that women do not lose their rights to a fair trial upon becoming pregnant and challenged the state’s evidence that cocaine use or anything else that McKnight did or did not do caused the stillbirth.
(Continua).

venerdì 27 luglio 2007

Natallie Evans vs United Kingdom: analisi di una sentenza della Corte europea

Bollettino Telematico di Filosofia Politica, 27 luglio 2007:

Non è la prima volta che un uomo e una donna si contendono la “proprietà” e il destino di alcuni embrioni crioconservati. Basti ricordare, solo per fare un esempio, lo scontro tra Mary Sue Davis e Junior Davis (Davis vs Davis, 842 S.W.2d 588, 597, Tennessee, 1992). Il caso di Natallie Evans è interessante perché è oggetto di una sentenza della Corte europea (Application no. 6339/05, Strasbourg, 10 aprile 2007) e perché nelle motivazioni che hanno portato alla decisione rientrano due temi centrali delle normative sulla procreazione assistita in generale e in particolare della legge 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita): lo statuto dell’embrione (o del concepito) e la revocabilità del consenso a procedere all’impianto degli embrioni prodotti. Le normative in materia di fecondazione artificiale occupano uno spazio rilevante nelle policies di un Paese: perché riguardano la libertà individuale, la tutela di diritti fondamentali, i criteri stessi della legittimità della coercizione legale e, di conseguenza, la natura stessa degli assetti istituzionali.

Le tecnologie riproduttive rimediano alla sterilità, arginano il rischio di trasmettere al nascituro malattie genetiche o virali, cancellano la casualità della riproduzione e si offrono come mezzi per compiere una scelta procreativa responsabile. La trasformazione della procreazione da naturale ad artificiale implica delle profonde variazioni di significato per realtà come la famiglia e la parentela: la genitorialità, prima compatta, si frantuma in una complessità di possibili scelte.

L’irruzione dell’artificio nella riproduzione umana solleva numerose questioni morali e legali che la riproduzione “tradizionale” ignorava. Proprio come ogni volta che ad una sola possibilità se ne affiancano altre sorge la domanda se le nuove possibilità siano connotate moralmente e se debbano essere protette o limitate da una normativa. La natura amorale della procreazione naturale si frammenta in dilemmi morali e giuridici complessi e delicati.

In Italia la legge 40 del 2004 è un esempio di come una norma sia entrata nell’intimità delle persone, si sia sostituita alle decisioni personali e mediche e stia delineando scenari di vera e propria discriminazione e di violazione di diritti fondamentali quali la libertà e la salute riproduttiva.

Il confronto con le normative degli altri Paesi della Comunità europea costituisce una buona occasione per mettere in luce la illegittimità di alcuni divieti della legge 40 (primo tra tutti i limiti di accesso alle tecniche e il divieto di ricorrere alla Diagnosi Genetica di Preimpianto; a tal proposito non è superfluo ricordare che in Italia le diagnosi prenatali sono ammesse durante la gravidanza, e che la stessa normativa sulla procreazione assistita permette l’analisi osservazionale prima dell’impianto. Tutte indagini che hanno lo scopo di conoscere lo stato di salute dell’embrione e di offrire alla donna la possibilità di scegliere se portare avanti la gravidanza oppure interromperla – di non avviarla nel caso di indagine osservazionale: tra queste però, la Diagnosi Genetica di Preimpianto è stata vietata. Ma anche il divieto di fecondazione eterologa (e di donazione di gameti) e di crioconservazione degli embrioni o il limite di produzione di soli tre embrioni e l’obbligo del loro impianto immediato e contemporaneo).

La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita, insomma, piuttosto che regolamentare l’accesso alle tecniche di procreazione assistita, si incarica di negare immotivatamente questo accesso a molte categorie di individui. Questi confini appaiono ingiustificati se la procreazione assistita viene equiparata a una terapia: quale sarebbe la ragione per escludere da una cura qualcuno in base, ad esempio, allo stato di famiglia o alle preferenze sessuali (Articolo 5, Requisiti soggettivi: [...] possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi)?
Se anche non si volesse equiparare la procreazione assistita a una terapia, questi confini imposti alla libera scelta individuale appaiono comunque infondati: per sostenerli non viene addotta nessuna argomentazione che possa essere valida in una democrazia liberale. Questi confini ledono la salute dei cittadini italiani, che se vivessero in un altro Paese avrebbero vita più facile e maggiori possibilità di realizzare un desiderio legittimo: avere dei figli. Questi confini entrano in contrasto con alcuni diritti fondamentali e universali sanciti da trattati comunitari, oltre che dalla nostra stessa Costituzione e dalle Carte dei diritti fondamentali (il primo è il diritto alla salute, appunto) e creano quel fenomeno drammatico e gravemente discriminatorio chiamato turismo procreativo.

La recente sentenza della Corte di Strasburgo sul caso di Natallie Evans offre una occasione preziosa per illuminare la pericolosità della premessa fondamentale della legge 40: l’attribuzione di diritti al concepito. Attribuzione che implica la maggior parte dei divieti elencati dalla legge sulla procreazione assistita e che apre la strada a conseguenze morali e giuridiche pericolose e inaccettabili: sebbene la legge 40 esplicitamente dichiari di non volere interferire con la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza (Articolo 14, Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni: «[...] fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194») vietare la crioconsevrazione e la soppressione degli embrioni si pone in contraddizione con la possibilità di interrompere lo sviluppo degli embrioni stessi abortendo. Attribuire un diritto alla vita all’embrione, inoltre, rischia di criminalizzare la gravidanza e di rendere ogni azione della donna potenzialmente lesiva dei diritti dell’embrione (a questo proposito è molto significativa la legge federale americana Unborn Victims of Violence Act o i processi contro donne incinte accusate di spaccio di sostanze stupefacenti, abusi infantili o addirittura di omicidio nel caso di Regina McKnight. Tutte queste donne sono state accusate per comportamenti tenuti durante la gravidanza).


Sommario
Articoli 2, 8 e 14
La storia di Natallie
Embrioni contesi
Human Fertilisation and Embryology Act 1990
Normative negli altri Paesi
I. Alleged violation of article 2 of the convention
Se Natallie fosse italiana?
II. Alleged violation of article 8 of the convention
A. The Chamber judgment
II. Alleged violation of article 14 of the convention taken in conjunction with article 8