Aldo Loiodice sembra esserne certo. Il costituzionalista, intervistato per Avvenire da Viviana Daloiso («“Non esiste alcun diritto all’interruzione. E la Costituzione tutela chi non la opera”», 12 agosto 2010, p. 6) è reciso:
Ho sentito parlare di un ipotetico conflitto tra il diritto della donna di abortire e quello del medico a obiettare: nulla di più inverosimile. Nel nostro Paese non esiste nessun diritto all’aborto, la legge 194 non parla mai di questo diritto e non lo istituisce affatto. Tutt’altro.Eppure la legge 194/1978 recita all’art. 9 (il corsivo, naturalmente, è mio):
Per quale motivo?
La norma sull’interruzione di gravidanza ha semplicemente sancito l’esistenza di una possibilià: quella che, in determinati e ristretti casi, la donna possa abortire. L’aborto, cioè, non è affatto un diritto, ma un’eccezione al diritto resa lecita per questioni di necessità contingente. […]
Prendiamo il caso estremo di una donna che si rechi in ospedale e non trovi nessun medico disposto a praticare l’aborto.
Si tratta di una spiacevole situazione di fatto, proprio come quella di un uomo a cui cada la retina e si rechi in un ospedale dove non c’è un ocullsta specializzato. Cosa può fare? Cambierà ospedale. Non bisogna confondere una situazione di fatto con una di diritto: non esiste il diritto di una donna ad abortire, come non esiste quello di nessun altro paziente a trovare il medico che risponda alle sue esigenze in ogni momento, e in ogni ospedale. A meno che la donna o qualsiasi altro paziente rischi la vita, s’intende: in quel caso sì, il diritto alla vita prevarrà su qualsiasi altro, obiezione di coscienza compresa.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 [cioè quelle per l’accertamento delle patologie che giustificano l’aborto terapeutico] e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 [cioè rispettivamente per gli aborti prima e dopo il 90º giorno di gravidanza] e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale.«Sono tenuti in ogni caso»: mi pare difficile sostenere che queste parole non contrassegnino un obbligo, un dovere, e corrispettivamente identifichino anche un diritto. È vero che questa norma è forse la più disattesa di tutta la legge 194, ma sempre norma rimane.
Naturalmente, se l’obiezione continuerà a estendersi non basterà più la mobilità del personale per garantire il diritto all’aborto; già oggi in due regioni d’Italia, Lazio e Basilicata, i ginecologi obiettori superano l’85% del totale. Saranno presto necessarie misure più incisive, come quelle adottate dalla Regione Puglia per i consultori, con concorsi che escludano in partenza gli obiettori. La legge 194 non sembra essere violata, visto che i medici manterrebbero – ahimè – la facoltà di diventare in seguito obiettori; per il 9 settembre è attesa la sentenza del Tar pugliese, che dovrà stabilire se la delibera della giunta Vendola è in contrasto con altre norme.
Per Loiodice, non c’è bisogno di dirlo, l’obiezione di coscienza è, al contrario dell’aborto, un diritto addirittura costituzionale:
L’obiezione è invece un diritto sancito in più punti della nostra Carta fondamentale, agli articoli 2, 4, 13 e 21. La scelta di collaborare all’aborto non può mai essere imposta.A parte quello che sembra essere un errore (che c’entrerà mai l’art. 21, sulla libertà di espressione, con l’obiezione di coscienza?), si vede subito dall’invocazione dell’art. 13 (sulla inviolabilità della libertà personale) che Loiodice immagina il diritto all’obiezione come il diritto a non essere costretti sotto minaccia a praticare aborti. Ma gli avversari dell’obiezione (che vorrebbero andare oltre la stessa legge 194), naturalmente, non vogliono minacciare nessuno. Più banalmente, vogliono difendere una libertà fondamentale: la libertà contrattuale. Un ospedale, una casa di cura, il servizio sanitario nel suo complesso, devono essere liberi di assumere il personale che meglio si confà alle loro esigenze e ai compiti loro assegnati. Perché mai un ospedale in cui si praticano aborti dovrebbe preferire un ginecologo obiettore a uno non obiettore, quando il secondo, complessivamente, garantisce prestazioni migliori? E perché costui dovrebbe essere escluso dal lavoro a favore di un collega obiettore? Se troviamo del tutto lecito scartare un medico che soffra di qualche difetto psicofisico – un tremore alla mano, un difetto della vista – che ne limita le capacità professionali, perché dovremmo assumere un atteggiamento diverso quando la limitazione è volontariamente autoinflitta?
Non giova qui lamentare una supposta discriminazione religiosa: l’obiettore non verrebbe escluso in quanto cattolico, ma in quanto renitente a offrire una prestazione lavorativa completa, a danno dei suoi datori di lavoro e, soprattutto, dei suoi pazienti. Gli obiettori si dedichino ad altre specialità, «secondo le proprie possibilità e la propria scelta»: proprio come recita, guarda un po’, l’art. 4 della Costituzione Italiana.