Dal Corriere della Sera di ieri (Paola D’Amico, «Aborto, anestesista obiettore rifiuta di ridurre il dolore», 17 luglio 2008, p. 23):
Il medico anestesista di turno, dichiarandosi obiettore di coscienza, si rifiuta di alleviare il dolore a una giovane donna ucraina, che ha subito un aborto terapeutico per malformazioni del feto. È accaduto nei giorni scorsi all’ospedale milanese Niguarda. La donna viene ricoverata e l’8 luglio entra in sala parto. È quasi alla 22esima settimana della sua prima gravidanza. Le vengono somministrati i farmaci per indurre il travaglio abortivo. Lei urla per il dolore. Soffre molto, chiede aiuto. Ma l’anestesista si fa da parte: il feto è ancora vivo. «Non posso somministrare analgesia, sono obiettore», si giustifica.Un aspetto importante della vicenda, che non ho visto ancora trattato da nessuna parte, è la possibile violazione della legge 194/1978, che all’art. 9 recita:
L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento [corsivo mio].La somministrazione di analgesici è una procedura «specificamente e necessariamente diretta a determinare l’interruzione della gravidanza»? Se i fatti sono quelli riportati, l’aborto è stato effettuato ricorrendo all’induzione del travaglio (probabilmente per mezzo della somministrazione di prostaglandine; non si tratta comunque di un’operazione chirurgica), e mi riesce impossibile capire come l’analgesia possa avere un ruolo causale nella prosecuzione del processo di espulsione del feto.
Forse l’anestesista ha pensato che l’analgesico potesse danneggiare direttamente il feto? Ma l’analgesia o l’anestesia sono interventi di routine durante un parto normale, e possono avere addirittura un effetto positivo indiretto sul feto, diminuendo lo stress del travaglio; non sono un esperto, ma non vedo bene perché nelle circostanze in esame le cose dovrebbero stare diversamente.
Si potrebbe forse sostenere che la legge impone «l’assistenza antecedente e conseguente all’intervento», non quella «contemporanea» all’intervento; ma questo sarebbe cavillare: dal testo si capisce chiaramente che l’assistenza obbligatoria è tutta quella non «specificamente e necessariamente diretta a determinare l’interruzione della gravidanza»; ogni possibile conflitto interpretativo cade se delimitiamo correttamente cosa si intende per «intervento».
Fatte salve le eventuali puntualizzazioni di un esperto di ostetricia, mi pare insomma che la violazione della legge ci sia tutta.













