giovedì 17 settembre 2009

Così tanto per dire

A nessuno possono essere imposte alimentazione e idratazione forzata, nè cosciente nè incosciente, e anche in caso di stato vegetativo un cittadino può esprimere ex post la propria volontà di interrompere terapie giudicate inutili, comprese proprio alimentazione e idratazione.

Il Tar del Lazio - accogliendo un ricorso del Movimento difesa dei Cittadini all'ordinanza Sacconi emanata lo scorso anno, nei giorni del caso Eluana - boccia di fatto la legge sul testamento biologico già approvata alla Camera e al vaglio del Senato, dove si precisa invece che alimentazione e idratazione artificiali sono atti imprescindibili che il malato in stato vegetativo non può rifiutare tramite una dichiarazione anticipata di trattamento.

La sentenza. "I pazienti in stato vegetativo permanente - si legge nella sentenza - che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare e non devono in ogni caso essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso, possono, nel caso in cui loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti".

E ancora: il paziente "vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi". Il TAR, nella sentenza n. 8560/09, ha evidenziato che si tratta di questioni che coinvogono il "diritto di rango costituzionale quale è quello della libertà personale che l'art. 13 (della Costituzione, ndr) qualifica come inviolabile".

Ha poi ricordato che è entrata in vigore la convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità che impone che venga loro garantito il consenso informato. Infine, il Tribunale Amministrativo ha sottolineato come il rilievo costituzionale dei diritti coinvolti esclude che gli stessi possano essere compressi dall'esercizio del potere dell'autorità pubblica.

La conseguenza è l'esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo spettando, in caso di violazione dei principi richiamati dal TAR, al giudice ordinario garantire il pieno rispetto dei diritti della dignità e della libertà della persona.

4 commenti:

sam ha detto...

qualcuno mastica amaro?

Annarosa ha detto...

Il ricorso è stato RESPINTO per difetto di giurisdizione.Il Tar testualmente scrive nella sentenza: “Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal Movimento difesa del cittadino”
Così, tanto per precisare.

Giuseppe Regalzi ha detto...

Annarosa: questo era già scritto abbastanza chiaramente nel post ("La conseguenza è l'esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo spettando, in caso di violazione dei principi richiamati dal TAR, al giudice ordinario garantire il pieno rispetto dei diritti della dignità e della libertà della persona").

paolo de gregorio ha detto...

Scusate la mia ignoranza e la mia banalità, ma che il giudice amministrativo rimandi il caso al giudice ordinario non è - per così dire - una promozione sul campo? Anche se - anche qui la mia confusione - questo sembra indirettamente rendere un atto apparentemente amministrativo (quello del ministro) una sorta di legge contro cui il giudice amministrativo sostiene di non potter nulla. Poi ci manca che quello oridnario dirà: non me ne posso occupare, mica è una legge.