giovedì 1 marzo 2012

Un nuovo articolo per la 194/1978?

Tommaso Scandroglio sull’inserto È vita di Avvenire di oggi (Radicali senza freni: «Stop alle farmacie che obiettano») così commenta:

«La pillola in questione non è un farmaco abortivo, come la Ru486, ma una terapia contraccettiva d’urgenza che va somministrata il prima possibile». È quanto ha dichiarato in merito alla pillola del giorno dopo l’avvocato Filomena Gallo, segretario dell’Associazione radicale Luca Coscioni, alla recente presentazione romana del libro di Chiara Lalli «C’è chi dice no». Dalla leva all’aborto come cambia l’obiezione di coscienza». La Gallo ha affermato che «il farmacista non può fare alcuna obiezione di coscienza, deve limitarsi a somministrare un farmaco che viene peraltro richiesto con regolare prescrizione medica. Non hanno quindi alcun fondamento legale tali dinieghi e nessuna norma li supporta, mentre la mancata somministrazione dei farmaci è un reato civile e penale. È ora di dire basta. Abbiamo così deciso di aiutare le donne a risolvere immediatamente il problema denunciando il fenomeno e mettendo nel nostro sito un modulo di esposto ai farmacisti che negano questo tipo di terapia». Esplicita Emma Bonino: «Per i farmacisti che si rifiutano di somministrare la pillola del giorno dopo, farmaco regolarmente autorizzato dal Servizio sanitario nazionale - ha detto la leader radicale nella stessa occasione - non ci può che essere il ritiro della licenza». I radicali, che promettono «completa assistenza legale», forse ignorano che esiste abbondante letteratura scientifica la quale prova che la pillola del giorno dopo oltre ad avere effetti contraccettivi può esplicare anche una funzione abortiva. La somministrazione rientra dunque nella disciplina della legge 194 sull’aborto, quindi i farmacisti possono avvalersi del previsto istituto dell’obiezione di coscienza (il corsivo è mio).
Sarei curiosa di sapere a quale letteratura scientifica fa riferimento Scandroglio, perché le ultime pubblicazioni da parte delle associazioni mediche sostengono il contrario.
Soprattutto sarei curiosa di sapere dove ha letto nella 194 che anche i farmacisti possono fare obiezione di coscienza. Qual è l’articolo?, perché deve essermi sfuggito.

13 commenti:

Simone ha detto...

sulla legge 194:
la legge dice all´articolo 9 dice: "il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non e’ tenuto a prendere...."

quindi se si ammette vero che la pillola del giorno dopo sia abortiva allora si puo' certamente interpretare "personale sanitario" e ancora di piu'"eserccente le attiivita' ausilarie" come farmacista.

La situazione non si pone perche' la pillola del giorno dopo non e´abortiva.

Giuseppe Regalzi ha detto...

Simone:

non credo che il farmacista rientri in queste categorie. Un'opinione decisamente non sospetta è quella di monsignor Elio Sgreccia - immagino che tu sappia chi è - che a p. 416 di Bioetica: manuale per i diplomi universitari della sanità scrive: "Non possono, invece, sollevare obiezione di coscienza - tali figure non sono state previste - il farmacista e l'assistente sociale".

D'altra parte il farmacista che invocasse la legge solleverebbe un delicato problema giuridico, visto che la pillola del giorno dopo viene somministrata in totale spregio di quasi tutte le previsioni della 194: per esempio dell'art. 8, che elenca le strutture dove si può praticare l'aborto. Come può un sistema giudiziario far osservare un singolo articolo di una legge e tollerare che tutti gli altri vengano ignorati? La soluzione più corretta è - secondo me - di concludere che la somministrazione della pillola abortiva non può rientrare negli "interventi per l'interruzione della gravidanza" di cui si occupa la legge, neppure nel caso in cui avesse effettivamente un'azione anti-impiantatoria. Forse un giurista darebbe un'opinione diversa; questa è la mia.

Simone ha detto...

Le legge dice che (art. 8) che l´aborto va praticato da un "da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell’articolo 20 della legge 12 febbraio 1968".

Non mi risulta che il medico per la pillola RU486 (abotiva) dia fisicamente lui la pillola alla donna che deve abortire quindi l´infermiere "sercente le attivita' ausilarie" puo´ obiettare. Se l´infermiere invece lo mettiamo in una farmacia perde questo diritto?
Non mi pare una posizione logica.

In ogni caso il problema non si pone essendo la pillola del giorno dopo non abortiva.

Forse il punto e´chiedersi se la legge applicata ai farmacisti sarebbe costituzionale e/o come il legislatore deve assicurare alla donna il diritto alla cura che la legge le riconosce. Quasi certamente viola la CEDU ma ormai ni a Strasburgo ci conoscono....

Giuseppe Regalzi ha detto...

"Se l´infermiere invece lo mettiamo in una farmacia perde questo diritto?".

Non ti seguo. Che vuol dire che mettiamo l'infermiere in farmacia?

Simone ha detto...

Vuol dire che non vedo la differenza tra un infermiere che ricevuta la prescizione della RU486 dal medico va a prenderla e la consegna alla paziente dentro un ospedale e un farmacista che compie la stessa identica azione solo un altro edificio (non necessariamente visto che esistono purele farmacia dentro gli ospedali...ci son sempre??). Possiamo disquisire che l´intenzione del legislatore non intendeva includere i farmacisti ma e' rischioso perche' potremmo anche dire che il legislatore quando parla di "intervento" (art.10) ha in mente la tecnica chirurgica e quindi vieta la RU486 non e´un intervento.

Un problema puo´nascere dal fatto che la 194 vieta l´obiezione di coscienza della struttura quindi se il farmacista si trova da solo (statisticamente piu probabile dela situazione dell´infermiere) davanti al cliente e non puo´essere sostituito allora non puo´invocare l'obiezione di coscienza.

Giusto per essere chiari io non ritengo giusta la legge 194 per quanto riguarda l´obiezione di coscienza.
Inoltre dubito assai che l´articolista di Avvenire stia facendo questo queste disquisizioni!!

Giuseppe Regalzi ha detto...

La legge va prima di tutto interpretata secondo il piano significato delle sue parole. Se rileggi la 194, vedrai che usa "intervento" per molte cose diverse, tra le quali potrebbe esserci anche la somministrazione dellla RU. Invece "esercente le attività ausiliarie" sembra essere molto più specifico. Ripeto poi che mi pare difficile applicare solo un pezzo di una legge, e non tutta quanta.

Simone ha detto...

Scusami ma non mi pare una risposta molto pertinente.
Nemmeno le preleggi parlano di "piano significato" mentre invece parlo di intenzione del legislatore.

Confermando che ad Avvenire non interessa nulla di applicare una legge, forse sarebbe molto piu opportuno interpretare la legge come parte di un ordine costituzionale in cui viene tutelata la donna che vuole abortire.

Giuseppe Regalzi ha detto...

Dall'art. 12 delle Preleggi: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse".

Simone ha detto...

Giuseppe per cortesia non bariamo
l'articolo 12 continua

", e dalla intenzione del legislatore."

Giuseppe Regalzi ha detto...

No, Simone, non barare tu! Tu hai detto che le Preleggi non "parlano di piano significato", e sei stato immediatamente confutato; io ho detto che "la legge va prima di tutto interpretata secondo il piano significato delle sue parole", non che va interpretata solo secondo il significato letterale. Ecco l'opinione di un giurista:

«Tale disposizione [delle Preleggi] prevede che “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Da tale testo, che ovviamente è stato necessario interpretare, se ne è tratta la norma che l’interprete di un testo normativo deve tener conto del significato grammaticale delle parole considerate non isolatamente ma nella loro connessione sintattica (interpretazione letterale).
Oltre a tener conto del significato delle parole, in presenza di problemi interpretativi per insufficienza del dato letterale o equivocità, deve anche considerare l’intenzione del legislatore riferita non soltanto alla volontà di coloro che hanno formulato il testo, quanto alla norma immessa nel sistema di norme che disciplinano la stessa materia(interpretazione logica)» [corsivo mio].

Simone ha detto...

Hai ragione non ho riletto quello che ho scitto e ho detto una fesseria.

Quello che volevo dire e' che leggendo tutto l'articolo il "piano significato" e' collegato all´intenzione del legislatore.

Scusami te continui a forsi pareri qualificati come degni di autorita'. Non mi interesa nulla cosa dice un giurista se dice una cosa manifestamente illogica!

Io ho fatto un ragionamento. Puoi dirmi che e´illogico ma non mi puo dire ma il giurista la pensa diversamente. Tra l´altro mi da' ragione visto che io saro' un interprete manifestamente illogico ma come sai benissimo l´interepatazione delle parole "esercete le attivita' ausilarie" e´tutto tranne che pacifica!

ritorniamo al punto: che vuol dire in italiano "esercete attivita' ausilaria"? . L´infermiere si, l´anestesista si, ma il barelliere che porta la signora in sala operatoria? La signora che prepara il letto non esercita un attivita' ausilaria al medico che pratica un aborto? A me pare di si perche altrimenti la donna in ospedale nemmeno c'entra!
Ora se un addetto alle pulizie e´ teoricamente compreso permettimi che esternderlo al farmacista non e´cosi astruso.

Io posso capire il tuo obiettivo visto il clima italiano ma possiamo dire che la 194 ha dei seri problemi? Fosse per me io abolirei l'articolo 9 cosi il problema e´risolto.

Giuseppe Regalzi ha detto...

Io - e anche Monsignor Sgreccia, a quanto pare - interpreto "esercente le attività ausiliari" come riferito a un paramedico dipendente dell'ospedale, non a uno che non c'entra niente con l'ospedale.

L'antiperbenista ha detto...

Effetivamente anche io ne sono parecchio incuriosito.