Il 12 dicembre scorso il Senato belga ha approvato il testo della proposta di legge che prevede l’estensione ai minori della legge sull’eutanasia (in vigore in quel paese dal 2002). La proposta di legge passa adesso alla Camera per l’approvazione definitiva; non è certo che l’iter possa concludersi in tempo prima dello scioglimento del Parlamento (le prossime elezioni si terranno il 25 maggio 2014).
In queste materie la tendenza a giudicare su notizie parziali o infondate è ben radicata, tanto più quando si parla di eventi accaduti all’estero; può così capitare di leggere su uno dei blog integralisti più seguiti queste parole (Daniela Bovolenta, «Il seme del futuro», Il blog di Costanza Miriano, 5 dicembre 2013):
La proposta di legge belga per l’estensione dell’eutanasia anche ai bambini piccolissimi, per richiedere la quale la “sofferenza dei genitori” sarà considerato un valido motivo, sembra essere un primo passo per forzare nello stesso senso anche altre legislazioni europee.
Qui la vera proposta di legge è stata sostituita da un’altra, frutto integrale – si direbbe – della fantasia sovreccitata dell’autrice (ma tutto il post reca i segni della stessa febbrile creatività).
Per fare dunque opera di informazione, propongo qui di seguito la mia traduzione del testo della proposta di legge belga. Per comodità del lettore riporto il testo della legge preesistente (
Loi relative à l’euthanasie, 28 mai 2002) con le modifiche sostanziali approvate dal Senato in evidenza (limitatamente agli articoli 2 e 3).
In sintesi: l’eutanasia può essere effettuata solo su richiesta del paziente; il paziente minore dovrà dunque essere dotato della necessaria capacità di discernimento, verificata da uno psichiatra dell’infanzia o da uno psicologo. A differenza che per gli adulti, nel caso dei minori l’eutanasia potrà essere richiesta solo da pazienti terminali e soltanto in caso di sofferenze fisiche, e non anche psichiche. Sarà necessario infine il consenso dei tutori legali.
CAPO I. Disposizioni generali.
Art. 2. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si intende per «eutanasia» l’atto, eseguito da un terzo, che mette intenzionalmente fine alla vita di una persona su richiesta di quest’ultima.
CAPO II. Dei requisiti e della procedura.
Art. 3.
§ 1. Il medico che pratica un’eutanasia non commette reato se si è assicurato che:
- il paziente è maggiore d’età o è un
minore emancipato, capace,
o è un minore dotato della capacità di discernimento, ed è cosciente al momento della richiesta;
- la richiesta è espressa in modo volontario, ponderato e ripetuto, e non è frutto di una pressione esterna;
- il paziente
maggiore d’età o minore emancipato si trova in una situazione medica senza speranza ed è oggetto di una sofferenza fisica o psichica costante e insopportabile che non può essere mitigata e che è il risultato di un’affezione accidentale o patologica grave e incurabile;
- il paziente minore dotato della capacità di discernimento si trova in una situazione medica senza speranza che comporta il decesso a breve scadenza ed è oggetto di una sofferenza fisica costante e insopportabile che non può essere mitigata e che è il risultato di un’affezione accidentale o patologica grave e incurabile;
e di rispettare i requisiti e le procedure prescritti dalla presente legge.
§ 2. Il medico, senza pregiudizio delle condizioni supplementari che vorrà porre al suo intervento, deve, preliminarmente e in ogni caso:
1º informare il paziente del suo stato di salute e della sua speranza di vita, concertarsi con il paziente sulla sua richiesta di eutanasia e tratteggiargli le possibilità terapeutiche ancora disponibili nonché le possibilità offerte dalle cure palliative e le loro conseguenze. Egli deve giungere, assieme al paziente, alla convinzione che non rimanga nessun’altra soluzione ragionevole nella situazione data e che la richiesta del paziente sia completamente volontaria;
2º assicurarsi della persistenza della sofferenza fisica o psichica del paziente e della sua volontà reiterata. A questo scopo, effettua con il paziente numerosi colloqui, separati da intervalli di tempo ragionevoli in considerazione dell’evoluzione dello stato del paziente;
3º consultare un altro medico sul carattere grave e incurabile dell’affezione, precisando le ragioni del consulto. Il medico consultato prende conoscenza della cartella clinica, esamina il paziente e si assicura del carattere costante, insopportabile e non mitigabile della sua sofferenza fisica o psichica. Egli redige un rapporto sui propri accertamenti.
Il medico consultato deve essere indipendente, sia rispetto al paziente sia rispetto al medico che effettua il trattamento, e deve essere competente per quanto riguarda la patologia in oggetto. Il medico che effettua il trattamento informa il paziente dei risultati del consulto;
4º dialogare, se esiste un’équipe curante in contatto regolare con il paziente, sulla richiesta del paziente con l’équipe o con alcuni dei suoi membri;
5º dialogare, se questa è la volontà del paziente, sulla sua richiesta con i congiunti da lui indicati;
6º assicurarsi che il paziente abbia avuto l’opportunità di dialogare sulla sua richiesta con le persone che desiderava incontrare;
7º consultare inoltre, quando il paziente è un minore non emancipato, uno psichiatra dell’infanzia o uno psicologo, precisando le ragioni del consulto.
Lo specialista consultato prende conoscenza della cartella clinica, esamina il paziente, si assicura della capacità di discernimento del minore e la attesta per iscritto.
Il medico che effettua il trattamento informa il paziente e i suoi tutori legali del risultato di questi consulti.
Il medico che effettua il trattamento dialoga con i tutori legali del minore, fornendo loro tutte le informazioni previste al § 2, 1º, e si assicura che aggiungano per iscritto il loro consenso alla domanda del paziente minore.
§ 3. Se il medico è del parere che il decesso
del paziente maggiore d’età o minore emancipato non si verificherà sicuramente a breve scadenza, deve inoltre:
1º consultare un secondo medico, psichiatra o specialista della patologia in oggetto, precisando le ragioni del consulto. Il medico consultato prende conoscenza della cartella clinica, esamina il paziente, si assicura del carattere costante, insopportabile e non mitigabile della sua sofferenza fisica o psichica e del carattere volontario, ponderato e ripetuto della richiesta. Egli redige un rapporto sui propri accertamenti. Il medico consultato deve essere indipendente, sia rispetto al paziente sia rispetto al medico che effettua il trattamento e al primo medico consultato. Il medico che effettua il trattamento informa il paziente dei risultati del consulto;
2° lasciar passare almeno un mese tra la domanda scritta del paziente e l’eutanasia.
§ 4. La richiesta del paziente
così come il consenso dei tutori legali se il paziente è minore devono essere registrati in forma scritta. Il documento viene redatto, datato e firmato dal paziente stesso. Se egli non è in grado di farlo, la sua richiesta viene registrata in forma scritta da una persona maggiorenne di sua scelta che non deve avere nessun interesse materiale al decesso del paziente.
Questa persona menziona il fatto che il paziente non è in grado di formulare la propria richiesta per iscritto e ne indica i motivi. In questo caso, la richiesta viene registrata in forma scritta in presenza del medico, e la persona in questione indica il nome del medico nel documento. Questo documento deve essere allegato alla cartella clinica.
Il paziente può revocare la sua richiesta in ogni momento, nel qual caso il documento viene prelevato dalla cartella clinica e restituito al paziente.
§ 4/1. Dopo che la richiesta del paziente è stata esaudita dal medico, le persone interessate vengono informate della possibilità di ricevere un sostegno psicologico.
§ 5. L’insieme delle domande espresse dal paziente, così come gli atti del medico che effettua il trattamento e il loro risultato, compreso(/i) i(l) rapporto(/i) del(/i) medico(/i) consultato(/i), sono annotati regolarmente nella cartella clinica del paziente.