venerdì 8 agosto 2014
martedì 5 agosto 2014
Il nuovo reato di istigazione a pratiche alimentari idonee a...
Potrebbe sembrare una gag dei Monthy Python in un giorno non particolarmente felice. Invece è una proposta di legge. Si chiama “Introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare”.
Pur ammettendo che i disturbi dei comportamenti alimentari siano “risultanti dalla complessa interazione di fattori biologici, genetici, ambientali, sociali, psicologici e psichiatrici”, i firmatari decidono di concentrarsi sui “fenomeni di diffusione e promozione dei disturbi alimentari, individuando un nuovo reato d’istigazione a pratiche che incitino all’anoressia o alla bulimia – come accade ad esempio su internet, grazie soprattutto ai siti web «pro-ana» e «pro-mia»” (il corsivo è il loro). D’altra parte “non è certo compito del Parlamento interrogarsi sulle dinamiche che portano un numero sempre maggiore di persone a soffrire di disturbi del comportamento alimentare”. Sembra che sia invece suo compito delineare nuovi reati in un contesto tanto vago.
Si parte da quanto si dovrebbe dimostrare: che incitare all’anoressia (o a qualsiasi altro disturbo alimentare) causi l’anoressia (o qualsiasi altro disturbo alimentare) e che questo dovrebbe essere considerato un reato.
Pur concedendo – molto generosamente – una connessione causale tra l’istigazione (qualunque cosa significhi) e il disturbo alimentare, pensare che la soluzione sia rendere quello stimolo un reato è abbastanza ingenuo. Significa ignorare come funziona l’internet, i principi liberali, il ruolo del parlamento, la corretta valutazione del rischio, il diritto penale e il principio del danno. Significa anche aver dimenticato l’inutilità del proibizionismo e della coercizione legale in un simile dominio. Pur concedendo – altra ingiustificabile generosità – che il danno sia dimostrato non avremmo ancora dimostrato che sarebbe giusto vietare la causa del danno.
Perché considerare diversamente altre “istigazioni” al danno? Vietiamo le istigazioni alle automobili, ai coltelli, al fuoco, alle aspirine (aggiungere a piacere) perché si muore – questo è sicuro – in incidenti stradali, accoltellati, bruciati e di aspirina. Vietiamo l’acqua ché si muore anche per intossicazione da acqua.
C’è anche un altro problema: molti di questi siti, chat, blog e forum sono verosimilmente un ulteriore “sintomo”. Dopo aver letto “Ecco il diario alimentare di oggi. Pranzo: piccolo panino con cotto e fontina (circa 250 kcal). Cena: zuppa (circa 35 kcal). Avrei preferito mangiare qualcosa di meno calorico del panino, ma ahimè sono finita in un panifico con degli amici e ho perso il controllo” oppure i consigli Pro-Ana “Questi non sono consigli per dimagrire facendo le solite diete, ma seguendo le diete Pro-Ana a basso apporto calorico (Max. 500 Kcal)” domandatevi: chi l’avrà scritto? Poi domandatevi: è giusto trattare l’autore come un criminale? E sarebbe di una qualche utilità? Forse nel caso della sanzione pecuniaria (ma ovviamente non per il reo), ma nel caso della reclusione?
Lo strambo reato di istigazione all’anoressia, Pagina 99, 5 agosto 2014.
domenica 3 agosto 2014
Il nuovo «reato di istigazione a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare»
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si propone di attirare l'attenzione sul problema dei disordini del comportamento alimentare. Questi disordini alimentari, di cui l'anoressia e la bulimia sono le manifestazioni più note e più frequenti, sono diventati, nell'ultimo ventennio, una vera e propria emergenza nei Paesi occidentali, una piaga che attraversa tutti gli strati sociali.Non ho nemmeno la forza di commentare.
Gli studi condotti in Italia sui disordini del comportamento alimentare sono ancora relativamente pochi, e per la maggior parte limitati a realtà regionali. Secondo dati aggiornati a novembre 2006 e forniti dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità, tuttavia, la prevalenza dell'anoressia e della bulimia in Italia sarebbe rispettivamente dello 0,2- 0,8 per cento e dell'1-5 per cento in linea con quanto riscontrato in molti altri Paesi.
Se poi ci si concentra sugli studi condotti nel resto dell'Europa e negli Stati Uniti d'America, i dati epidemiologici sono ancora più allarmanti. Secondo l’American psychiatric association, i disordini alimentari sarebbero la prima causa di morte nei Paesi occidentali. Colpirebbero con più frequenza le giovani donne (dai dati riportati in letteratura si evince che oltre il 5 per cento delle ragazze tra i 15 e i 18 anni presenterebbe qualche disturbo collegato all'alimentazione), ma l'età di esordio si sarebbe notevolmente abbassata, al punto che non sarebbe più raro trovare forme di disturbi alimentari anche nell'infanzia e nella preadolescenza. Sempre secondo i dati raccolti dall’American psychiatric association, la presenza dell'anoressia nelle donne e negli uomini si attesterebbe in un rapporto che oscilla tra 1 a 6 e 1 a 10. Questo rapporto cambierebbe però nella popolazione adolescente, dove i ragazzi sarebbero tra il 19 e il 30 per cento delle persone con problemi di anoressia. La difficoltà di conoscere esattamente la diffusione dei disturbi del comportamento alimentare rispetto ad altre malattie, oltre che nella complessità di uniformare gli studi, risiede tuttavia nella particolarità di questi disturbi, ossia nella tendenza delle persone affette ad occultare il proprio disturbo e ad evitare, almeno per un lungo periodo iniziale, l'aiuto di professionisti.
Il percorso che ogni adolescente deve compiere per passare dall'infanzia all'età adulta è sempre complesso. Ecco perché alcuni giovani risponderebbero a questo momento di difficoltà modificando il proprio comportamento alimentare ed esprimendo il proprio disagio attraverso vari disturbi del comportamento alimentare. La presente proposta di legge non ha però la presunzione di spiegare le origini e le dinamiche che sono alla base dei disordini alimentari, tanto più che, ancora oggi, le loro cause non sono del tutto note. Per molti esperti si tratta di sintomi risultanti dalla complessa interazione di fattori biologici, genetici, ambientali, sociali, psicologici e psichiatrici. Alcuni insistono sull'influenza negativa che possono avere un eccesso di pressione e di aspettative da parte dei familiari o, al contrario, sull'assenza di riconoscimento e di attenzione da parte di genitori, insegnanti e, in generale, delle persone adulte che hanno rapporti con i giovani. Altri sottolineano l'importanza di traumi vissuti durante l'infanzia, come le violenze e gli abusi sessuali, fisici o psicologici. Altri ancora condannano l'impatto che potrebbero avere alcuni messaggi veicolati dalla società: uno dei motivi per cui alcune ragazze inizierebbero a sottoporsi a diete eccessive sarebbe la necessità di corrispondere a determinati canoni estetici che premiano la magrezza, anche nei suoi eccessi.
Come già detto, però, non è certo compito del Parlamento interrogarsi sulle dinamiche che portano un numero sempre maggiore di persone a soffrire di disturbi del comportamento alimentare. Né è sua vocazione comprendere e contrastare le cause profonde che, anche nel nostro Paese, hanno portato al moltiplicarsi di questi fenomeni. Il compito del Parlamento è prendere atto della gravità del fenomeno; constatare il fatto che gli esperti sono unanimi nel sottolineare che le manifestazioni sintomatiche di questi disturbi sono legate all'eccessiva importanza attribuita al controllo dell'alimentazione, del peso e della forma del corpo; capire che esiste, a livello legislativo, la possibilità di contrastare in modo concreto la diffusione e la promozione dei disturbi del comportamento alimentare e di favorire misure di prevenzione e di diagnosi precoci.
La presente proposta di legge si concentra dunque proprio sui fenomeni di diffusione e promozione dei disturbi alimentari, individuando un nuovo reato d'istigazione a pratiche che incitino all'anoressia o alla bulimia – come accade ad esempio su internet, grazie soprattutto ai siti web «pro-ana» e «pro-mia».
Con l'individuazione del nuovo reato d'istigazione a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, si dovrebbe permettere alle Forze di polizia di agire in modo tempestivo e di mettere in atto una serie di misure di contrasto all'incitamento a comportamenti alimentari che possono minacciare gravemente la salute fino a compromettere in modo irreversibile l'integrità psico-fisica delle persone colpite e, nei casi più estremi, a provocarne la morte. Si tratta soprattutto di contrastare in maniera efficace la diffusione esponenziale dei siti «pro-ana» e «pro-mia» che, attraverso blog e chat, incitano e diffondono comportamenti anoressici e bulimici esaltando l'anoressia e la bulimia come modalità di vita.
In Italia, secondo gli ultimi dati, questi siti sarebbero oltre 300.000. Alcuni promuovono la «magrezza ad ogni costo» e celebrano il raggiungimento dei 35 chili di peso come ideale e conquista; altri hanno lo scopo di «aiutare gli altri a raggiungere i propri obiettivi, ossia la perfezione» indicando come eliminare il senso di fame utilizzando farmaci, come sopportare la mancanza di cibo, come procurarsi il vomito dopo aver mangiato, come continuare a perdere peso; altri ancora diffondono immagini o messaggi motivazionali (thinispiration), che possono assumere la forma di fotografie di modelle o personaggi famosi particolarmente magri, specificando che «il magro non passa mai di moda».
PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale).
1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 580-bis. – (Istigazione a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare). – Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, istiga esplicitamente a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare l'anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare, o ne agevola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona minore di anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e di una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000».
Postato da Chiara Lalli alle 12:44 4 commenti
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martedì 30 ottobre 2012
Anoressia: troppo facile incolpare le modelle
“L’anoressia? È tutta colpa di Twiggy e dell’icona di donna pelle e ossa che ha generato”. E se Twiggy è invocata da chi era giovane negli anni Sessanta, e le nuove generazioni l’hanno sostituita con qualche altra modella o attrice, la connessione causale rimane intatta: si diventa anoressici perché il modello culturale ci rimanda una donna magrissima, vogliamo adeguarci a quel modello e l’anoressia non è altro che il nostro desiderio imitativo che ci sfugge di mano. La moda è spesso considerata la pecora nera nel fragile mondo della rappresentazione e dell’istigazione all’ossessione per la magrezza. Vale anche al contrario: alla fine di settembre alcuni autoscatti di Lady Gaga con qualche chilo in eccesso sono stati presentati - e interpretati da molti - come un esempio di ribellione autocompiaciuta alla magrezza imposta. In questa nebbia il recente libro di Carrie Arnold (Decoding Anorexia: How Breakthroughs in Science Offer Hope for Eating Disorders, Routledge) indica una strada diversa, nascosta dal brusio colpevolizzante verso i modelli culturali spigolosi.
Il Corriere della Sera, La Lettura #49, domenica 21 ottobre 2012.
Postato da Chiara Lalli alle 08:07 0 commenti
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lunedì 1 ottobre 2012
Is Anorexia a Cultural Disease?
Un post molto interessante sui disturbi alimentari di Carrie Arnold su Slate.
From the outside, my eating disorder looked a lot like vanity run amok. It looked like a diet or an obsession with the size of my thighs. I spewed self- and body-hatred to friends and family for well over a decade. Anorexia may have looked like a disorder brought about by the fashion industry, by a desire to be thin and model-perfect that got out of hand.
Except that it wasn't. I wasn't being vain when I craned my neck trying to check out my butt in the mirror—I truly had no idea what size I was anymore. I was so afraid of calories that I refused to use lip balm and, at one point, was unable to drink water. I was terrified of gaining weight, but I couldn't explain why.
As I lay in yet another hospital bed hooked up to yet another set of IVs and heart monitors, the idea of eating disorders as a cultural disorder struck me as utterly ludicrous. I didn't read fashion magazines, and altering my appearance wasn't what drove me to start restricting my food intake. I just wanted to feel better; I thought cutting out snacks might be a good way to make that happen. The more I read, the more I came to understand that culture is only a small part of an eating disorder. Much of my eating disorder, I learned, was driven by my own history of anxiety and depression, by my tendency to focus on the details at the expense of the big picture, and by hunger circuits gone awry. The overwhelming amount of misinformation about eating disorders—what they are and what causes them—drove me to write my latest book, Decoding Anorexia: How Breakthroughs in Science Offer Hope for Eating Disorders.
sabato 16 giugno 2012
Nutrizione forzata
The woman’s parents told the court they had given up hope that their daughter could recover. They said: “It upsets us greatly to advocate for our daughter’s right to die. We love her dearly but feel that our role should now be to fight for her best interests, which, at this time, we strongly feel should be the right to choose her own path, free from restraint and fear of enforced re-feed.Woman who wants to die must be force-fed, The Telegraph, 15 june 2012.
Postato da Chiara Lalli alle 16:58 0 commenti
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domenica 22 febbraio 2009
Calabrò e il TSO
Nicoletta Tiliacos raccoglie sul Foglio alcune dichiarazioni del senatore Raffaele Calabrò, estensore del discusso disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento («Calabrò ci dice perché non è vero che chi legifera sul fine vita è perduto», 21 febbraio 2009, p. 2):
Calabrò risponde che «sul piano della costituzionalità non temiamo nulla. L’articolo 32 riconosce la facoltà di scegliere se curarsi o meno per una patologia, se accettarne o meno l’evoluzione naturale. Non è invece consentito dire che ci si vuole suicidare. E alimentazione e idratazione, escluse dal nostro testo dalle dichiarazioni anticipate di trattamento, non sono cure di una patologia, ma sostegni vitali». Calabrò sottolinea che questo vale anche per le persone in grado di intendere e di volere: «Fu un giudice, durante uno sciopero della fame e della sete di Pannella, a spingere per l’idratazione e l’alimentazione coatte. Succede pure, nei casi di anoressia, che si impongano trattamenti per salvare la vita di chi non vuole più mangiare […]».Ma è proprio vero che anche «le persone in grado di intendere e di volere» non possono rifiutare alimentazione e idratazione? Lasciamo perdere il giudice e Pannella: che cosa vuol dire «spingere per l’idratazione e l’alimentazione coatte»? Quali erano le circostanze? Come si è conclusa questa «spinta»? L’esempio, ammesso pure che non derivi da qualche errato ricordo di Calabrò, non significa niente. Soffermiamoci invece sui casi di anoressia. Per procedere all’alimentazione forzata di chi altrimenti rischierebbe di morire di inedia si deve ricorrere a un Trattamento sanitario obbligatorio, TSO. (Per inciso, l’aggettivo «sanitario» compreso in questo termine dovrebbe far riflettere chi come Calabrò esclude che di trattamento sanitario appunto si debba parlare.) La legge che disciplina il TSO è la 833/1978, la stessa che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale. L’art. rilevante è il 33, che ai cc. 1-2 recita:
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.Questa è in pratica una parafrasi dell’art. 32 della Costituzione: per sottoporre un cittadino a un trattamento sanitario contro la sua volontà è necessario che questo trattamento ricada in uno dei casi esplicitamente contemplati dalla legge (non basta dunque il riferimento vago e rituale al suicidio assistito). Per quanto riguarda in particolare l’alimentazione forzata, l’unica legge a cui si può ricorrere è la stessa 833/1978, agli articoli che seguono immediatamente quello che abbiamo appena visto, e cioè gli artt. 34 e 35. Ma questi articoli si occupano di un solo caso specifico: le malattie mentali. Quindi se oggi in Italia volete nutrire a forza una persona, questa deve essere affetta da una malattia mentale, quale può essere considerata per esempio l’anoressia. Altrimenti il TSO in questione è inapplicabile, nonostante le «spinte» dei magistrati e le opinioni dei politici poco informati. Si può discutere sulla misura in cui una persona affetta da malattia mentale – e più specificamente da anoressia – sia da considerarsi «in grado di intendere e di volere» nel senso voluto da Calabrò; ma certo l’affermazione così generale del senatore va fortemente ristretta (a meno di dar credito a qualche Comma 22 ad hoc, del tipo «chiunque sia sano di mente può rifiutare l’alimentazione forzata; ma chi rifiuta l’alimentazione forzata non è sano di mente»). E non dimentichiamo mai che il medico che procede ad alimentare una persona consapevole contro la sua volontà viola il proprio Codice di deontologia, che all’art. 53 recita:
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.Quel medico si esporrebbe perciò alle sanzioni del proprio Ordine professionale.
Il senatore Raffaele Calabrò ha dunque idee abbastanza confuse: oggi in Italia non è possibile costringere una persona capace di intendere e di volere a nutrirsi. Ma in fondo è solo questione di tempo: quando il disegno di legge che porta il suo nome sarà approvato, questa forma di tortura sarà – fino all’inevitabile giudizio di incostituzionalità della Consulta – imposta da una legge dello Stato.
Postato da Giuseppe Regalzi alle 18:00 12 commenti
Etichette: Anoressia, Nutrizione e idratazione artificiali, Raffaele Calabrò, Trattamento Sanitario Obbligatorio
















