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domenica 8 marzo 2015

Il mio mestiere è partorire tuo figlio


Per maternità surrogata (surrogacy) s’intende la pratica di portare avanti una gravidanza per qualcun altro. Non sarà quindi la gestante a crescere il bambino, che potrebbe essere figlio biologico di entrambi i genitori che lo alleveranno, di uno solo o di nessuno (in questi ultimi due casi si fa ricorso a un donatore e/o a una donatrice di gameti).

Ne esistono due modelli: quello commerciale, che prevede un compenso per la donna che porta avanti la gravidanza ed è legale in alcuni Stati degli Usa e in Canada, e quello altruistico, che in genere prevede un rimborso spese ed è permesso in Paesi come la Gran Bretagna, l’Australia e la Nuova Zelanda. In Italia non era vietato fino a qualche anno fa e nel 1993 fece molto discutere il caso di Novella Esposito, la cui madre si era offerta di portare avanti la gravidanza al posto della figlia che aveva subito l’asportazione dell’utero. Nessuno dei tentativi ebbe successo.

La discussione morale, come prevedibile, è molto accesa: si può scegliere di usare il proprio corpo per una cosa del genere? È una pratica intrinsecamente immorale? E, in caso di controversia, che strumenti abbiamo per cercare di risolverla? Che cosa succede se la gestante o gli aspiranti genitori cambiano idea?

Il caso forse più spinoso di tutti riguarda la decisione di interrompere la gravidanza in caso di grave anomalia fetale. Una scelta difficilissima già quando la donna incinta è e sarà anche la madre del nascituro, e che in caso di surrogacy si complica ulteriormente: chi sarà a decidere, la donna che porta avanti la gravidanza oppure quelli che saranno i genitori del nascituro? Si può acconsentire in anticipo all’aborto e si possono esaurire tutti i possibili scenari controversi? Chi può essere coinvolto nella decisione?

Ruth Walker e Liezl van Zyl (lectures dell’Università di Waikato, Nuova Zelanda) hanno cercato di rispondere in un articolo su «Bioethics», Surrogate Motherhood and Abortion for Fetal Abnormality. Sia il modello commerciale sia quello altruistico — scrivono — non sembrano riuscire a offrire risposte soddisfacenti a queste domande. Walker e van Zyl propongono allora una terza via: considerare la surrogacy come una professione, come fare l’infermiere o l’insegnante.

Prima di procedere però dobbiamo anticipare due possibili obiezioni: la prima riguarda l’analogia che non significa identità, perciò non si sta dicendo che portare avanti la gravidanza per qualcun altro sia come insegnare inglese ma si vogliono suggerire delle somiglianze; la seconda riguarda le condizioni per discutere davvero di maternità surrogata e non di schiavitù o sfruttamento. Ovvero della possibilità che una donna scelga liberamente di offrirsi come surrogata per un’estranea, per un’amica o una sorella.

La Lettura, Il Corriere della Sera, 1 marzo 2015.

mercoledì 12 novembre 2014

Quando il figlio di «nessuno» viene dato in adozione

 

Utero in affitto, la Cassazione toglie a una coppia bresciana il figlio di 3 anni nato in Ucraina, titolava ieri la Repubblica (sottotitolo: La Suprema corte sbarra il passo alla pratica della maternità surrogata: il bambino, avuto in Ucraina da una madre ‘in affitto’ che adesso non è rintracciabile, non può essere riconosciuto in Italia). Finisce in adozione il neonato «comprato» in Ucraina invece Il Corriere della Sera (sottotitolo Il piccolo Tommaso, 3 anni, era nato da una madre surrogata su «committenza» di una coppia di 50enni che non può avere figli). Oggi su la Stampa va un po’ meglio: È nato da madre surrogata. I giudici lo danno in adozione. Nel sottotitolo emerge forse l’elemento più importante: Il piccolo da quattro anni vive con quelli che chiama mamma e papà. La Cassazione: per la legge italiana è figlio di nessuno.

LA STORIA
Così la Stampa racconta l’accaduto: «Figlio di nessuno. In questo modo la Cassazione definisce un bambino nato da una madre surrogata scelta in Ucraina da una coppia di italiani. Una sentenza che punisce due genitori che avevano cercato in tutti i modi di avere un bambino approdando all’ultima spiaggia dell’utero in affitto. Una sentenza che sbarra la strada ad altri tentativi del genere. Una sentenza che affida in adozione ad un’altra famiglia, da subito, il piccolo Tommaso, lo chiameremo così, che oggi ha oggi 4 anni. Chissà se gli racconteranno tutta la sua storia. Della sua nascita in Ucraina nel 2011; di quei signori che avrebbero voluto farsi chiamare da lui mamma e papà. Due cinquantenni di Crema che non potevano avere figli e ai quali, per tre volte, era stata respinta la richiesta di adottare in Italia. Chissà se gli spiegheranno mai che ad avviso dei supremi giudici, doveva essere dato in adozione perché l’Italia non riconosce la pratica della maternità surrogata e, in base alle legge, era – primo caso del genere – figlio di nessuno». La procura generale della Cassazione aveva chiesto la revoca dello stato di adottabilità e la restituzione del bambino alla coppia. I due, di ritorno dall’Ucraina, avevano tentato di farlo riconoscere all’anagrafe. Ma era andato tutto male. Il DNA del bambino non era come sarebbe dovuto essere, i suoi genitori non erano quelli che ne chiedevano il riconoscimento. E così era venuta fuori la verità: erano andati a Kiev e avevano pagato 25.000 euro per una maternità surrogata. «Dalle indagini era subito emerso che né il marito né la moglie erano in grado di procreare: alla signora era stato asportato l’utero e l’uomo era affetto da oligospermia», si legge su la Repubblica che riporta anche la notizia che ai «coniugi di Brescia, oggi cinquantenni [...] per tre volte era stata respinta la richiesta di adottare in Italia». Allora erano stati denunciati per frode anagrafica, oggi la Cassazione decide di far adottare quel bambino.

Next, 12 novembre 2014.

martedì 25 febbraio 2014

«Alterazione di stato e maternità surrogata all'estero: una pronuncia assolutoria del Tribunale di Milano»

1. In un caso di fecondazione assistita di tipo eterologo e contestuale maternità surrogata (c.d. utero in affitto), il Tribunale di Milano, con la sentenza qui pubblicata, ha escluso che possa configurarsi il reato di alterazione di stato ex art. 567 co. 2 c.p. qualora il neonato venga dichiarato figlio della donna per conto della quale è stata portata avanti la gravidanza - invece che come figlio della partoriente o della donatrice dell'ovulo fecondato - se l'atto di nascita è stato formato validamente nel rispetto della legge del Paese ove il bambino è nato (nel caso di specie, l'Ucraina).

2. Questa, in sintesi, la ricostruzione dei fatti oggetto della sentenza.

Gli imputati, un uomo e una donna che non possono portare a termine una gravidanza tradizionale, decidono di rivolgersi ad una clinica privata di Kiev in Ucraina per ricorrere a una tecnica di procreazione medicalmente assistita - fecondazione eterologa e "utero in affitto" - che non può essere praticata in Italia. In particolare, la tecnica cui ricorrono i due imputati prevede la formazione di un embrione in vitro con metà del patrimonio genetico del padre e l'altra metà proveniente da una donna ovo-donatrice. L'embrione così generato viene poi impiantato nell'utero di una terza donna, maggiorenne e volontaria, che porta a termine la gravidanza.

Nel periodo della gestazione, l'imputata provvede ad indossare un cuscino addominale, in gommapiuma, per simulare di essere in stato interessante. La settimana prima della nascita del bambino la coppia si reca in Ucraina per assistere al parto. Dopo la nascita, la madre surrogata attesta in forma notarile l'inesistenza di qualsiasi relazione genetica con il bambino e presta il consenso all'indicazione degli imputati quali genitori.

Come previsto dalla legge ucraina, l'ufficiale di stato civile di Kiev forma l'atto di nascita indicando nella persona dei due imputati rispettivamente il padre e la madre del neonato. L'atto di nascita originale viene tradotto in lingua italiana e appostillato, cioè munito di un'annotazione che ne attesta sul piano internazionale l'autenticità. Così perfezionato l'atto è suscettibile di divenire efficace anche nell'ordinamento italiano. Al fine di sollecitarne la trascrizione in Italia, i coniugi compilano e presentano all'ambasciata i documenti necessari ai sensi di legge, indicando le qualità di padre e madre attestate dal certificato formato in Ucraina. In quella occasione, senza che fosse necessario ai fini della registrazione dell'atto, gli imputati decidono di simulare nei confronti delle autorità italiane una gravidanza naturale: rispondendo alle domande del funzionario consolare italiano che chiede loro come sia stato possibile effettuare il viaggio in aereo a Kiev al nono mese di gravidanza e solo una settimana prima del parto, la donna riferisce che lo stato interessante non era visibile.

I funzionari dell'ambasciata non vengono comunque tratti in inganno e comunicano alla Procura della Repubblica di Milano, alla Questura di Roma, al Ministro degli interni e all'ufficiale di stato civile di Milano quanto accaduto. Quest'ultimo decide di registrare ugualmente l'atto di nascita attribuendo alla donna la qualità di madre del neonato. La Procura della Repubblica di Milano, invece, dà seguito alla notizia di reato e chiede, e ottiene, il rinvio a giudizio degli imputati ipotizzando a loro carico il reato di alterazione di stato nella formazione dell'atto di nascita del bambino (art. 567 co. 2 c.p.).
Continua qui.

mercoledì 9 marzo 2011

Pagare le madri surrogate?

Per Susan B. Apel offrire compensi in denaro alle madri surrogate è la cosa giusta da fare («Why Compensating Surrogate Mothers is the Right Thing to Do», Bioethics Forum, 8 marzo 2011). Un esempio dei suoi argomenti:

Another argument against compensation is that it exploits women, particularly poor women. Women who have few or no marketable skills and maybe fewer choices will be seduced into giving their bodies over to be used by others.
[…] But the exploitation argument is paternalistic, often ignoring the voices of the gestational carriers themselves, many of whom claim that the opportunity to obtain such work is a valuable and valued one.
These women have used their compensation to do things like purchase a home, or send their children to school, that would otherwise have been impossible. In addition, the let’s-not-allow-women-to-be-exploited-in-this-way argument never seems actually to improve women’s lives. Unless the exploitation argument is followed by real efforts to give women more education or other opportunities for remunerative work, the argument leaves the arguers feeling morally right with themselves, but it leaves poor women in their same deplorable plight.
La questione è controversa, ma comunque la si pensi, l’articolo della Apel è da leggere tutto.

giovedì 21 ottobre 2010

Negli Usa la madre non ha più diritti

Livorno, bebè a coppia gay Affittato l’utero Negli Usa la madre non ha più diritti è il titolo completo su Il Giornale di ieri. Il pezzo poi è meno bizzarro del titolo, ma come spesso accade manca di qualsiasi giustificazione e approfondimento. Il passaggio dimostrativo sarebbe il seguente:

Il concepimento del bebè La donna, già madre di tre figli, ha prestato il suo utero, mentre il seme di Valter, padre di David per la legge italiana. In sala parto Valter e Mario sono entrati insieme e entrambi hanno tagliato il cordone ombelicale. Da quel momento la madre non ha avuto più nessun diritto sul piccolo. Le hanno consentito di tenerlo in braccio subito dopo il parto ma non di “attaccarlo al seno”: ad allattarlo con il biberon sono i due uomini, alle prese con pannolini e sveglie notturne.
Qualcuno ha chiesto a Valter e a Mario? O, addirittura, alla donna? Dove hanno scoperto che la madre non ha più alcun diritto? Per quanto a qualcuno (diciamo pure quasi a nessuno) la surrogacy non piace, affermare che la madre negli Stati Uniti non abbia più diritti è ridicolo. E si dovrebbe anche costruire argomenti razionali invece cha attaccarsi ai soliti “non mi piace è contro natura”. Noi di surrogacy ne abbiamo scritto più volte, e io non ne posso più di ripetere al muro le stesse cose.