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martedì 14 giugno 2011

La verità, vi prego, sulla contraccezione d’emergenza

Il 6 giugno 2011 la Società Italiana della Contraccezione (SIC) e la Società Medica Italiana per la Contraccezione (SMIC) hanno redatto un documento comune: Position paper sulla contraccezione d’emergenza per via orale.
Il documento parte dalla definizione di contraccezione d’emergenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “La contraccezione d’emergenza si definisce come “metodica contraccettiva”, poiché può solo prevenire e non interrompere una gravidanza”.
Va assunta in caso di un rapporto sessuale non protetto o nel caso in cui sia stato usato scorrettamente un altro mezzo contraccettivo. L’effetto sarà inversamente proporzionale al tempo trascorso tra il rapporto a rischio e l’assunzione del farmaco.
Dopo le descrizioni tecniche sulle confezioni disponibili in Italia e autorizzate dall’Aifa, il documento si sofferma sulla questione più importante: come funziona la contraccezione d’emergenza. Nel paragrafo intitolato “Meccanismo d’azione della contraccezione d’emergenza” si afferma: “È ampiamente dimostrato che il LNG [levonorgestrel], quando somministrato in fase preovulatoria, interferisce con il processo ovulatorio, per inibizione o disfunzione dello stesso, e previene quindi la fertilizzazione. In particolare, se somministrato prima del picco preovulatorio di LH, È in grado di impedire l’ovulazione nella maggior parte dei casi. Inoltre, è stato evidenziato che nelle donne che assumono il LNG quando i parametri clinici, ecografici ed ormonali sono diagnostici di ovulazione già avvenuta, il LNG non ha alcun effetto. È evidente quindi che il LNG non interferisce con l’impianto dell’embrione, una volta avvenuta la fertilizzazione; ciò, non causa aborto, né è in grado di danneggiare una gravidanza in atto” (il corsivo è mio).

Non esiste una normativa ad hoc e, in modo condivisibile, il documento rimanda a due leggi: quella del 1975 sui consultori familiari (legge 405 del 29 luglio 1975; prima di allora i contraccettivi erano illegali) e quella del 1978 sulla interruzione volontaria di gravidanza (legge 194 del 22 maggio 1978). Queste leggi garantiscono l’accesso ai mezzi contraccettivi. Non solo: il Comunicato del Ministero della Sanità n. 254 del 1 novembre 2000 afferma esplicitamente che “l’uso di questa pillola non viola la legge dello Stato…il farmaco oggi a disposizione…si concretizza come un mezzo di prevenzione dell’aborto e sottrae la donna al rischio di trovarsi di fronte a scelte drammatiche”.
E ancora “nel documento di schema d’Intesa Stato–Regioni per una migliore applicazione della Legge 194, del 15 febbraio 2008, in cui si sottolinea la necessità di:
- Garantire congruo orario di apertura del Servizio Consultoriale, anche prevedendo l’accoglienza senza appuntamento, con carattere di precedenza, per alcune richieste come: contraccezione d’emergenza, inserimento di IUD, richiesta di certificazione urgente per interruzione volontaria di gravidanza;
- Prevedere la prescrizione della “contraccezione d’emergenza”, oltre che nei servizi consultoriali, anche nei Pronto Soccorso e nei servizi di continuità assistenziale (guardia medica).
Ben definito è quindi il diritto della donna alla prescrizione della contraccezione d’emergenza”.

Continua su Galileo.

mercoledì 2 marzo 2011

Se il farmacista diventa obiettore

In attesa di leggere il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sulla possibilità per i farmacisti di fare obiezione di coscienza, è senz’altro possibile esprimere alcune preoccupazioni sulla notizia riportata dalla stampa e sintetizzata da un comunicato stampa della presidenza del consiglio del 25 febbraio scorso.
Il parere del CNB è stato sollecitato da un quesito di Luisa Capitanio Santolini riguardo alla liceità della “clausola di coscienza invocata dal farmacista per non vendere quei prodotti farmaceutici di contraccezione d’emergenza anche indicati come “pillola del giorno dopo”, per i quali nel foglio illustrativo non si esclude la possibilità di un meccanismo d’azione che porti all’eliminazione di un embrione umano”.
Ricordiamo che oggi in Italia sono tre le leggi che prevedono l’obiezione di coscienza: la legge 194/1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza; la legge 413/1993 sulla sperimentazione animale; la legge 40/2004 sulla tecniche di riproduzione artificiale.
Nel discutere di contraccezione d’emergenza il riferimento normativo e morale è l’interruzione volontaria di gravidanza. Ma questo riferimento è scorretto e rischia di alimentare la confusione: la cosiddetta pillola del giorno dopo, infatti, agisce come contraccettivo e non come abortivo. Pertanto l’analogia si indebolisce fino a diventare inutile, anzi sbagliata. Lo stesso CNB deve rendersene in parte conto, perché rimanda al foglio illustrativo che non esclude “una azione abortiva”.
I problemi sono numerosi e gravi. Riguardano la definizione stessa di obiezione di coscienza e, soprattutto, l’effettivo funzionamento di un servizio pubblico e sottoposto a monopolio. Non posso acquistare la contraccezione d’emergenza che in farmacia e il farmacista è l’unico che può soddisfare la mia prescrizione. Eppure il CNB accetta di aprire una faglia nella garanzia di un simile servizio richiamando la clausola di coscienza.
Non basta che il comunicato ricordi che “l’obiezione di coscienza, che ha un fondamento costituzionale nel diritto generale alla libertà religiosa e alla libertà di coscienza, deve pur sempre essere realizzato nel rispetto degli altri diritti fondamentali previsti dalla nostra Carta costituzionale e fra questi l’irrinunciabile diritto del cittadino a vedere garantita la propria salute e a ricevere quella assistenza sanitaria riconosciuta per legge”. Non basta perché non viene indicato nessun meccanismo di bilanciamento per garantire i diritti di chi chiede, preoccupandosi di proteggere soltanto chi non vuole esaudire la richiesta perché crede - senza alcun supporto scientifico - che la contraccezione d’emergenza possa eliminare un embrione.
Per il CNB è sufficiente sottolineare che “la consegna del prodotto contribuisce ad un eventuale esito abortivo in una catena di causa ed effetti senza soluzione di continuità” per considerare il farmacista alla pari di un medico che non vuole eseguire una interruzione di gravidanza.
Ci si chiede dove questa catena causale può fermarsi: quanti sono a contribuire all’eventuale esito abortivo? Anche chi guida il taxi fino alla farmacia? O l’impiegato che fa lo scontrino? L’obiezione può essere estesa anche agli altri tipi di contraccezione (si pensi soprattutto allo IUD che agisce in modo simile alla cosiddetta pillola del giorno dopo)?
Sebbene alcuni membri del Comitato abbiano ricordato che consentire di fare obiezione ai farmacisti significherebbe permettere loro di scavalcare il medico e di intromettersi nelle vite private dei richiedenti, ciò non è bastato a fermare i rappresentanti del moralismo più aggressivo.
Se questo parere dovesse diventare una legge (non dimentichiamoci che nella primavera 2010 è stato presentato un disegno di legge avente come oggetto proprio la possibilità per i farmacisti di fare obiezione) i diritti dei singoli verrebbero ulteriormente minacciati.
Una simile concessione non sarebbe affatto la garanzia di una libertà, ma un vero e proprio sopruso. Gli unici interessi che verrebbero garantiti sono dei nostalgici del paternalismo e di quanti vogliono decidere per gli altri, sicuri di avere in tasca una verità che merita di essere affermata.
È bene non dimenticare che si sceglie di fare il farmacista e che ogni professione implica dei doveri e non solo dei privilegi. Uno di questi doveri dovrebbe essere quello di vendere i farmaci prescritti senza intromettersi in questioni morali o spirituali. Anche perché sono molti i farmaci che potrebbero avere come effetto l’eliminazione di un embrione umano, anche farmaci prescritti per altre ragioni. Come dovrebbe comportarsi il farmacista al riguardo? Dovrebbe forse rifiutarsi di vendere il Cytotec, farmaco gastroprotettore ma i cui effetti sono abortivi? Perché magari hai l’ulcera, ma chi può dire che le tue recondite intenzioni non siano di eliminare un embrione umano?

Galileo, 2 marzo 2011.

sabato 14 agosto 2010

Ella

Federal drug regulators on Friday approved a new form of emergency contraceptive pill that prevents pregnancies if taken as many as five days after unprotected intercourse.

The pill, called ella, will be available by prescription only. Developed in government laboratories, it is more effective than Plan B, the morning-after pill now available over the counter to women 17 and older.

That pill gradually loses efficacy and can be taken at most three days after sex. Ella, by contrast, works just as well on the fifth day as the first after sex.

Women who have unprotected intercourse have about 1 chance in 20 of becoming pregnant. Those who take Plan B within three days cut that risk to about 1 in 40, while those who take ella would cut that risk to about 1 in 50, regulators say. Studies show that ella is less effective in obese women.

The decision was greeted with enthusiasm by abortion rights groups and denounced by anti-abortion activists. But in recent years both sides have treated the emergency contraceptive pills as a side issue in the wider debate over abortion.

Studies have found that many women fail to realize they are at risk for an unplanned pregnancy after unprotected sex. So they tend not to use the emergency contraceptives even when they receive them free.

“Emergency contraception has no effect on pregnancy rates or abortion rates,” said Dr. James Trussell, director of the Office of Population Research at Princeton, who has consulted without charge for ella’s maker. “Women just don’t use them enough to make an impact.”
F.D.A. Approves 5-Day Emergency Contraceptive, The New York Times, august 13 2010.

sabato 8 maggio 2010

Not 2 late


Non mi sembra di avere trovato nulla di simile in italiano. Se proprio non si ha spirito di iniziativa si può anche copiare (facendo attenzione a cambiare qualche dettaglio).
The Emergency Contraception Website.