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mercoledì 11 giugno 2014

Il diritto di avere un figlio

La sentenza n. 162/2014, con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, che vietava la cosiddetta fecondazione eterologa, è stata finalmente depositata e il suo testo reso noto. Esaminamo dunque insieme i punti fondamentali della sentenza.

Secondo la Corte, la scelta della coppia «di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che […] è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare». Ancora, «la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo, perché anch’essa attiene a questa sfera». La Corte ricorda insomma che esiste un vero e proprio diritto a diventare genitori, diritto che in prima istanza è negativo, e che in questo caso consiste dunque nella protezione dall’interferenza dello Stato e di chiunque altro nel libero accordo tra genitori e medici disposti a fornire loro i servizi della procreazione assistita. Ovviamente, come nota ripetutamente la Corte, questo diritto – come moltissimi altri – non è assoluto, ma va contemperato con la tutela di «altri interessi di rango costituzionale», nella ricerca di «un ragionevole bilanciamento tra gli stessi».
Il fatto che con la fecondazione artificiale di tipo eterologo i figli siano solo parzialmente (o anche per nulla) figli genetici della coppia, non muta sostanzialmente le cose, in quanto «il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerato dall’ordinamento giuridico, in applicazione di principi costituzionali, come dimostra la regolamentazione dell’istituto dell’adozione». La sentenza prosegue, con una mossa argomentativa particolarmente felice: «La considerazione che quest’ultimo mira prevalentemente a garantire una famiglia ai minori […] rende, comunque, evidente che il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa». Provo a parafrasare: è vero che nell’adozione, a differenza che nella fecondazione eterologa, si vuole dare una famiglia al bambino e non un bambino alla famiglia; ma poiché appunto all’adottato si dà una famiglia, vuol dire che la famiglia prescinde dal legame genetico; se gli adottanti sono pur sempre genitori e l’adottato pur sempre figlio, ecco allora che il diritto alla filiazione può benissimo essere soddisfatto con un figlio geneticamente non proprio.

La Corte, nel seguito, afferma che la «disciplina in esame incide, inoltre, sul diritto alla salute, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va inteso “nel significato, proprio dell’art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica” […] e “la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica” […]. Peraltro, questa nozione corrisponde a quella sancita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale “Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano” (Atto di costituzione dell’OMS, firmato a New York il 22 luglio 1946) […] è, infatti, certo che l’impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante il ricorso alla PMA di tipo eterologo, possa incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia, nell’accezione che al relativo diritto deve essere data, secondo quanto sopra esposto». Questa è, in un certo senso, l’altra faccia dello stesso diritto alla filiazione di cui parlavamo sopra; diritto che, se insoddisfatto, conduce per la Corte a una perdita di salute psichica. Qui, forse, insito nel ragionamento della Corte, si potrebbe intravvedere il pericolo di una «medicalizzazione» dei diritti, per cui ogni diritto negato – all’istruzione, al lavoro, al giusto processo, etc. – si trasformerebbe in elemento stressante e quindi in problema potenzialmente sanitario (cosa che, naturalmente, di fatto spesso finisce per essere, ma non in via principale). Certamente la dimensione medica della questione è più che ovvia, ma solo per il fatto che, secondo la parte rimasta in piedi della legge, all’eterologa si potrà ricorrere solo in presenza del problema medico della sterilità e dell’infertilità, e perché la fecondazione eterologa, che a questo problema vuole ovviare, è una tecnica a carattere squisitamente medico. Poco male, comunque, perché anche partendo da questa seconda prospettiva le conclusioni non sarebbero differenti da quelle tratte dalla Corte: «In coerenza con questa nozione di diritto alla salute, deve essere, quindi, ribadito che, “per giurisprudenza costante, gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, devono ritenersi leciti”»; «Un intervento sul merito delle scelte terapeutiche, in relazione alla loro appropriatezza, non può nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica del legislatore, ma deve tenere conto anche degli indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi a ciò deputati».
Un punto importante è che, ponendo l’accento sull’aspetto sanitario, il diritto alla filiazione acquista ora anche la natura di diritto positivo, cioè implica un dovere di intervento attivo da parte di qualcuno – in questo caso, lo Stato e i medici, stante l’esistenza riconosciuta nel nostro paese di un diritto alla salute che viene declinato in gran parte proprio come diritto positivo a ricevere cure mediche. (Non meriterebbe di essere confutato lo sciocco sofisma che nega all’eterologa la qualità di terapia, in quanto incapace di curare la sterilità o l’infertilità; con questo ‘ragionamento’ non costituirebbe terapia neppure la dialisi o l’applicazione di un pacemaker.)

Per il resto la sentenza dimostra come il tanto paventato «vuoto normativo», che si sarebbe venuto a creare in seguito a una dichiarazione di illegittimità costituzionale, in realtà non esiste; le norme necessarie sono infatti in parte già contenute in ciò che resta della legge 40, in parte desumibili da altre norme «mediante gli ordinari strumenti interpretativi». Rimane fuori la questione del numero delle donazioni (che per ogni singolo donatore non può superare un limite ragionevole), per cui la Corte invoca «un aggiornamento delle Linee guida», cui si potrà provvedere senza problemi e speditamente. Sembra rimanere anche fuori la questione, assai più delicata, del diritto delle persone nate in seguito all’applicazione della fecondazione eterologa a conoscere i propri genitori genetici. Qui la Corte fa riferimento alle norme analoghe esistenti per i figli adottivi, ma non mi è chiaro se il ricorso agli «ordinari strumenti interpretativi» possa valere anche in questo caso. La norma in questione, ad ogni modo, è l’art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (e successive modifiche), «Diritto del minore ad una famiglia», che recita nei commi rilevanti:

4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
7. L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 [«La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata»].
Se trasponessimo questa norma al caso dell’eterologa, l’esito sembrerebbe scontato: se il donatore non vuole essere nominato, la sua identità dovrà rimanere ignota anche al figlio biologico. Ho la sensazione che la Corte, in modo purtroppo un po’ ellittico, voglia suggerire proprio questa strada: si noti come il §. 12 della sentenza si chiuda con il ricordo dell’invito che la Corte stessa rivolgeva al legislatore «a cautelare in termini rigorosi il […] diritto all’anonimato» in occasione della recente sentenza n. 278 del 2013, che ha sì dichiarato incostituzionale proprio il comma 7 della legge 184/1983, ma solo «nella parte in cui non prevede […] la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata […] – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione» (corsivo mio). Il diritto all’anonimato ha – come ricordava in quell’occasione la Corte – una precisa e fondamentale finalità: «quella di assicurare, da un lato, che il parto avvenisse nelle condizioni ottimali tanto per la madre che per il figlio, e, dall’altro lato, di “distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi”». Ovviamente nel caso della donazione di gameti non si correrebbero rischi paragonabili all’abbandono in luoghi malsani o addirittura dell’infanticidio; eppure l’analogia – a mio parere – in una certa misura tiene. È un fatto empirico ben accertato che là dove l’anonimato è stato proibito ai donatori di gameti, le donazioni siano precipitosamente diminuite, e con esse le nascite. Si arriva così al paradosso che per garantire un diritto ai figli, quegli stessi figli non possano più nascere. È proprio questo che si dimentica sistematicamente quando si parla (o straparla) di eterologa: i ragazzi che lamentano – o che ci vengono detti lamentare – la mancata conoscenza del genitore biologico, come se qualcuno avesse loro sottratto questa vitale informazione, non sembrano rendersi conto che è stata proprio nella maggior parte dei casi questa assenza di informazione ad avere reso possibile la loro nascita; che non si dà il caso in cui avrebbero potuto contemporaneamente conoscere il nome del loro genitore biologico ed essere nati. Non so se è questo il ragionamento implicito compiuto dai giudici; ma potrebbe esserlo. Rimane poi il fatto che la rinuncia totale all’anonimato, e il conseguente calo drastico delle nascite, riprodurrebbero quel turismo procreativo che la Corte esplicitamente condanna, là dove denuncia l’ultimo «elemento di irrazionalità della censurata disciplina», che determina «un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità economica delle stesse, che assurge intollerabilmente a requisito dell’esercizio di un diritto fondamentale, negato solo a quelle prive delle risorse finanziarie necessarie per potere fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi».

È sulla questione dell’anonimato dei donatori che si giocherà l’ultima partita. Gli avversari dell’eterologa tenteranno con ogni mezzo di introdurre una disciplina draconiana, che in larga parte neutralizzi la decisione della Corte; già oggi su Avvenire Francesco Ognibene falsifica o fraintende gravemente su questo punto la lettera della sentenza («“Eterologa solo per gli sterili. E ora il legislatore sia saggio”», 11 giugno 2014, p. 11), arrivando a scrivere che «nessun anonimato è possibile per i donatori di gameti, alla cui identità i genitori e il figlio dell’eterologa avranno il diritto di accedere». Ognibene è seguito da Alberto Gambino, che in un’intervista (Viviana Daloiso, «“Il vuoto normativo resta. Donatori, niente anonimato”», ibidem) sostiene analogamente che «Rispetto al diritto del figlio nato da eterologa di conoscere le sue origini genetiche la Corte conferma il suo orientamento positivo, cristallizzando la responsabilità del donatore e il diritto del figlio a ricostruire la sua identità biologica. Il riferimento degli ermellini anzi è proprio alla normativa già vigente per i figli adottati. Nessun diritto all’anonimato, dunque». Gambino afferma anche che «Il vuoto normativo […] viene in parte ammesso dalla stessa Consulta e per garantire la piena operatività dei centri ora servirà che qualcuno lo colmi, o il ministro o il legislatore». In realtà, come scrivevo poco tempo fa, l’eterologa tornerà a essere del tutto lecita al momento della pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale; i centri non hanno bisogno d’altro per operare. Un eventuale, improvvido decreto del governo che cedendo alle pretese di qualche alleato vietasse loro di procedere, riprodurrebbe di fatto la normativa appena cassata e sarebbe pertanto manifestamente incostituzionale (a meno di prevedere una sospensiva con scadenza estremamente ravvicinata); il Presidente della Repubblica lo rispedirebbe certamente al mittente.

lunedì 5 maggio 2014

Come «si applica» la sentenza sull’eterologa?

Nel cappello dell’intervista ad Assuntina Morresi, apparsa oggi sul settimanale Tempi (Francesco Amicone, «Eterologa. “Prima di applicare la sentenza della Consulta, serve un dibattito pubblico”», 5 maggio 2014), si leggono queste parole:

Si potrà legalmente donare un ovulo o uno spermatozoo a una coppia che lo desidera per avere (partorire) un figlio concepito in provetta? Ancora nessuno lo dice. A quasi un mese di distanza dalla sentenza con cui la Consulta il 9 aprile ha legittimato la fecondazione eterologa, il Governo non ha approntato una risposta politica. «Non c’è chiarezza e non si sa quale altro divieto della Legge 40 viene intaccato», spiega a tempi.it Assuntina Morresi […], membro del Comitato nazionale per la Bioetica. «Bisogna attendere le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale», aggiunge. Nel frattempo i media premono perché l’esecutivo Renzi dia il via libera definitivo all’eterologa. In sostanza, si afferma che non vi sarebbe bisogno di un dibattito parlamentare, e basterebbe applicare la sentenza della Consulta.
Più avanti, nel corpo dell’intervista vera e propria, la Morresi ribadisce il concetto:
C’è un vuoto normativo. Non c’è traccia di una norma che stabilisca come fare l’eterologa. Per esempio: si potrà donare cellule riproduttive ai propri parenti? Inoltre, vista la novità che introduce la sentenza, non penso si debba applicare con un atto amministrativo, un regolamento o con un decreto del Governo. C’è bisogno di un dibattito pubblico e parlamentare.
Si tratta di affermazioni singolari. Perché una sentenza di illegittimità costituzionale abbia effetto non servono atti amministrativi, regolamenti, decreti o leggi. Basta la pubblicazione, come chiaramente è scritto nell’art. 136, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana:
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
nonché nell’art. 30, comma 3, della legge costituzionale n. 87, 11 marzo 1953:
Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Il fatto che ci sia un «vuoto normativo», cioè che nessuna norma regoli attualmente la materia all’infuori degli articoli ormai giudicati incostituzionali, non ha alcuna conseguenza: considerando anche il principio giuridico fondamentale secondo cui tutto ciò che non è vietato è lecito, all’indomani della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, la fecondazione eterologa sarà lecita sul territorio della Repubblica in tutte le sue forme (esclusa la cosiddetta maternità surrogata, sulla quale la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi), e nessuno – né medico né paziente né donatore di gameti – dovrà temere conseguenze penali applicando questa pratica.

Immagino che la Morresi si potrebbe giustificare asserendo che per «applicazione della sentenza» intendeva riferirsi in realtà all’approvazione di una norma che regoli la materia. La scusa di avere usato una terminologia impropria non potrebbe invece essere invocata dall’autore dell’intervista, Francesco Amicone (un figlio d’arte?), la cui domanda iniziale, «Si potrà legalmente donare un ovulo o uno spermatozoo a una coppia che lo desidera?», tradisce un’evidente ignoranza del fatto elementare che una norma dichiarata incostituzionale non può in nessun caso continuare a sopravvivere come se nulla fosse accaduto. La materia si potrà regolamentare in modo più o meno liberale (e naturalmente bisognerà attendere le motivazioni della sentenza prima di cominciare a disegnare un’eventuale disciplina): si potrà decidere sull’anonimato dei donatori, sul rimborso delle spese da loro sostenute, etc., ma la fecondazione eterologa dovrà essere comunque d’ora in poi fondamentalmente ammessa.

domenica 4 maggio 2014

mercoledì 23 aprile 2014

The Day After (sequel)

Un primo giro di commenti lo avevo raccolto qui. Ecco la seconda puntata (9-11 aprile).


Luigi Amicone.


Educazione civica.


Disarticolazione.


Buon senso.

Commercio di esseri umani.


#fintitonti #nonciprovate



Compravendita di bambini.


La storia genetica.


Un dono o un prodotto?

Ancora educazione civica.


La Consulta eversiva, il cancro della democrazia liberale e la terza figura genitoriale.


Eugenetica hitleriana.


...


Fecondazione selvaggia per tutti.


Scambiamoci gli ovociti.


Genitore3!


 Mercimonio. Porcata. Separazione apocalittica.



E non solo.


Le mani sulla culla.


Il suffragio universale.



 Il suffragio universale/2.



Si impiantano di tutto.


Sconcertante sentenza in parlamento.


...


Nati da una sega di uno sconosciuto.



Babele procreativa.

giovedì 10 aprile 2014

Dopo la legge 40

Con la sentenza di ieri della Corte Costituzionale si chiude di fatto, se non ancora di diritto, la vicenda della legge 40 sulla procreazione assistita. Rimangono ancora spuntoni pericolanti da abbattere, ma il grosso dell’edificio è ormai venuto giù. Concepita come la prima risposta integralista alle grandi leggi laiche sul divorzio e l’aborto, è sembrata segnare per un poco una svolta e l’avvio di una reconquista cattolica; ma con il senno di poi, erano evidenti fin dal principio i suoi punti deboli. Il primo è l’estraneità totale del pensiero integralista rispetto allo Stato laico. Un’ideologia che pretende di imporre a tutti, volenti o nolenti, il suo concetto – per giunta assai idiosincratico – di bene, e che minimizza o nega sfrontatamente i diritti delle minoranze (tranne, naturalmente, quando in minoranza si ritrovino i suoi sostenitori), rappresenta un corpo estraneo in uno Stato che, nonostante i mille inquinamenti, le mille inadempienze e i mille tradimenti rimane, nella sua struttura fondamentale se non nella pratica quotidiana, ancora liberale. Un corpo estraneo che prima o poi sarà rigettato. Facendo un giro per i blog e i giornali integralisti che in queste ore danno sfogo a tutta la loro rabbia impotente, colpisce che la stragrande maggioranza dei commentatori lamenti una presunta ferita alla democrazia: «Ci avete confermato che la volontà del popolo, in questa che passa per essere una democrazia, non conta una beata cippa»; «questa sentenza è un ennesimo attacco alla democrazia rappresentativa»; «In Italia i giudici, che non sono eletti da alcuno, non rispettano i limiti delle proprie funzioni, cioè perseguire chi non rispetta le leggi, ma agiscono come legislatori, imponendo nuove leggi o modificando le leggi esistenti»; «Sono sconcertata […] per il metodo, profondamente antidemocratico, che si sta utilizzando per cancellare leggi invise ad alcuni: i giudici ribaltano leggi votate da un parlamento e confermate da un referendum»; «Bisognerà forse riscrivere la costituzione e aggiornarla sancendo che in Italia il potere giudiziario non applica solo la legge ma ha assunto un ruolo a tutti gli effetti legislativo che sovrasta anche la volontà del Parlamento e di un voto popolare». Credo che qui non sia solo questione di banale ignoranza dei compiti e dei poteri della Consulta: questa gente sembra profondamente, irrevocabilmente estranea a ogni concetto di garanzia costituzionale e di limitazione del potere della maggioranza; vive da straniera in uno Stato di cui non riconosce i principi. (Si avverte, è vero, anche l’eco di vent’anni di devastante propaganda berlusconiana, che però presuppone per la sua ricezione un comune sentire.)
Il secondo punto debole è che gli integralisti sono divenuti vittime della loro stessa propaganda. Tutti ricordiamo l’assurda pretesa che fosse stato il 75% degli Italiani a bocciare il referendum abrogativo della legge 40 – pretesa che ha cominciato a circolare quasi subito dopo il voto, e che da allora è stata ripetuta innumerevoli volte. Questa sembrava all’inizio propaganda buona solo per spiriti molto, molto semplici; ma ben presto è apparso chiaro che gli stessi integralisti cominciavano sorprendentemente a darle credito; in più di una discussione ho notato come l’interlocutore sembrasse incapace di comprendere il concetto di astensione dal voto. Ancora stamattina, per esempio, nell’editoriale apparso su Tempi.it («La sentenza della Consulta sulla legge 40 è assurda in democrazia, ma non in uno stato di polizia», 10 aprile 2014) Luigi Amicone sembra convinto che nel referendum del 2005 la maggioranza dei votanti si sia espressa a favore della legge 40 («nessuna Corte, neppure la più alta, è legittimata a sentenziare lo svuotamento e il pratico annullamento dei risultati di un referendum popolare»), quando nella realtà, com’è noto a chiunque abbia un minimo di memoria storica, furono i contrari alla legge a vincere il referendum, il cui risultato fu però annullato per il mancato raggiungimento del quorum (la Corte, checché ne pensi il confuso Amicone, non ha abrogato l’esito del referendum ma alcuni articoli della legge stessa). Sommare il voto degli astensionisti per disinteresse al voto degli astensionisti per astuzia è totalmente arbitrario; qui però quello che ci interessa è notare come, giungendo a credere alle proprie stesse menzogne, gli integralisti abbiano iniziato a nutrire una pericolosa fiducia in un ampio consenso popolare, di fatto mai esistito.
Il terzo punto debole della legge è stata la scarsissima caratura intellettuale del ceto politico che l’ha imposta e sostenuta. La legge 40 è stata notoriamente una delle leggi peggio scritte della storia della Repubblica; mi limito qui a ricordare il divieto di diagnosi preimpianto, rubricato incongruamente sotto il titolo «Sperimentazione sugli embrioni umani». Svarioni di questo genere hanno indubbiamente facilitato la graduale erosione della legge. Il dilettantismo e l’approssimazione personali, le gaffe dei politici, della stampa e dei giuristi integralisti e clericali hanno anche impedito, credo, l’accreditamento delle loro idee (di per sé già improbo, come abbiamo visto) presso un’élite giuridica che avrà certo mille difetti, ma che alla fine si è trovata quasi da sola, vista la viltà della stragrande maggioranza dei politici, a difendere la natura liberale della Repubblica.

Cosa accadrà adesso? Credo che il primo effetto della caduta della legge 40 sarà una netta radicalizzazione dell’integralismo. Già alla sua approvazione la legge aveva causato una divisione nel cosiddetto movimento pro-life: la dottrina cattolica vieterebbe in realtà anche la fecondazione artificiale omologa, non da ultimo perché causa inevitabilmente la perdita di numerosi embrioni. La 40 era ritenuta un compromesso politico accettabile (anche e soprattutto dal clero ruiniano), ma una parte dei pro-lifer rifiutò qualsiasi forma di cedimento al «male minore», fino a fondare – in polemica con lo storico Movimento per la Vita di Carlo Casini, ritenuto troppo accomodante – l’organizzazione della Marcia per la Vita (alla secessione contribuirono anche contrasti personali e di gestione del potere). Oggi, di fronte al fallimento totale della strategia di compromesso, che sembra paradossalmente aver fruttato solo la convinzione del pubblico che la fecondazione artificiale omologa sia considerata lecita dalla Chiesa, gli intransigenti possono vantare di avere avuto ragione, come fa per esempio Tommaso Scandroglio sul sito della Nuova Bussola Quotidiana («Legge 40, come volevasi dimostrare»):

una volta che abbiamo accettato il principio che la vita può essere prodotta in provetta, il fatto che i gameti provengano o meno dalla coppia è aspetto secondario. Diventa tutto e solo una questione di limiti ad un male ormai legalizzato. Ingoiato il cammello come stupirsi che possiamo ora ingoiare anche il moscerino? Questa sentenza è insomma figlia della stessa legge 40.
[…] la sentenza è frutto della difesa strenua di alcuni ambienti cattolici della stessa legge. Se tuteli il male, questo non potrà che svilupparsi e portare frutto. La male pianta non può che essere sradicata al più presto. Detto in soldoni, il compromesso è la porta d’ingresso a mali ben peggiori.
(Per una squisita ironia della Storia, in queste settimane la Marcia per la Vita è scossa al suo interno dalle critiche violentissime mosse da una minoranza ancora più intransigente: si sa come si finisce, quando si fa a gara a fare i puri...)
Questo atteggiamento però comporta quasi inevitabilmente una perdita di presa sulla politica, che molto difficilmente può fare a meno di cercare compromessi. Con il tramonto del berlusconismo, d’altra parte, e soprattutto con lo spostamento d’accento del nuovo papa – con la nuova «dottrina percepita» della Chiesa, potremmo dire, pur nella invariabilità della dottrina effettiva – nonché con l’esempio del fallimento di chi ha dedicato lunghi anni alla lotta per la legge 40, la politica è destinata col tempo a perdere relativamente interesse per l’agenda integralista. Potremmo assistere dunque alla formazione di un extraparlamentarismo integralista, di cui oggi già appaiono i primi esempi; anche la sempre più evidente deriva complottistica, con la creazione di nemici inesistenti (la fantomatica «ideologia del gender»), il preannuncio tanto angosciato quanto grottesco di persecuzioni imminenti, il diffuso vittimismo aggressivo, gli episodi di vera e propria ideazione paranoide nei soggetti più deboli, sono segni di uno stress psicosociale che deriva dalla percezione di un abbandono da parte dei tradizionali referenti politici. Ma è possibile allo stesso tempo anche una deriva settaria, con l’accento posto sulla purificazione del gruppo, magari propedeutica a una vagheggiata palingenesi futura, e con l’abbandono dell’impegno propriamente politico.

Il futuro resta come sempre oscuro. Nel frattempo, già si profilano all’orizzonte possibili progressi tecnologici di fronte ai quali le discussioni attuali ci sembreranno litigi di bambini. Ci aspettano tempi interessanti in cui vivere.

mercoledì 9 aprile 2014

The Day After



La Corte ha dichiarato incostituzionale la cosiddetta eterologa.

Ecco la prima puntata dei commenti fantasiosi.

$$$

«Adottate!»


«Adottate!»/2



«Democracy is so overrated»,


Sconcerto sulla decisione dei cittadini.



Andrebbero controllati i movimenti del 2004 e del 2005.


La futura psicologia.



Famiglia Cristiana.


Far West.



Farsi un bambino.



Il referendum non ha raggiunto il quorum.


«Dite al popolo».


La schiavitù.


Lo-tengo-se-mi-va.


Vuoto legislativo.


Un colpo.



Senza vergogna.


La perdita di senso.


Dissociazione.



Eugenia Roccella.


?



Tavella sulla notizia del giorno prima (ma è sempre sul pezzo).



Cosa?