Il codice penale italiano, all’art. 578, prevede il delitto di infanticidio e di feticidio (anche se nel titolo è nominata solo la prima fattispecie):
Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e moraleSi ha dunque infanticidio se il bambino viene ucciso immediatamente dopo il parto, feticidio se il fatto avviene durante il parto (verosimilmente, non appena sia fuoriuscita la testa). Come si vede, il delitto è autonomo rispetto all’omicidio solo in quanto è commesso dalla madre, e determinato da «condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto»; in caso contrario, il fatto ricade pienamente nella fattispecie dell’omicidio (art. 575 c.p.); si può continuare a parlare di infanticidio (e di feticidio, che però è legato a circostanze rarissime), naturalmente, ma non di uno specifico delitto. Nei fatti di Napoli il termine «feticidio» sembra dunque essere stato usato in modo doppiamente improprio.
La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61 del codice penale.













