martedì 5 agosto 2014

Il nuovo reato di istigazione a pratiche alimentari idonee a...

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Potrebbe sembrare una gag dei Monthy Python in un giorno non particolarmente felice. Invece è una proposta di legge. Si chiama “Introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare”.

Pur ammettendo che i disturbi dei comportamenti alimentari siano “risultanti dalla complessa interazione di fattori biologici, genetici, ambientali, sociali, psicologici e psichiatrici”, i firmatari decidono di concentrarsi sui “fenomeni di diffusione e promozione dei disturbi alimentari, individuando un nuovo reato d’istigazione a pratiche che incitino all’anoressia o alla bulimia – come accade ad esempio su internet, grazie soprattutto ai siti web «pro-ana» e «pro-mia»” (il corsivo è il loro). D’altra parte “non è certo compito del Parlamento interrogarsi sulle dinamiche che portano un numero sempre maggiore di persone a soffrire di disturbi del comportamento alimentare”. Sembra che sia invece suo compito delineare nuovi reati in un contesto tanto vago.

Si parte da quanto si dovrebbe dimostrare: che incitare all’anoressia (o a qualsiasi altro disturbo alimentare) causi l’anoressia (o qualsiasi altro disturbo alimentare) e che questo dovrebbe essere considerato un reato.

Pur concedendo – molto generosamente – una connessione causale tra l’istigazione (qualunque cosa significhi) e il disturbo alimentare, pensare che la soluzione sia rendere quello stimolo un reato è abbastanza ingenuo. Significa ignorare come funziona l’internet, i principi liberali, il ruolo del parlamento, la corretta valutazione del rischio, il diritto penale e il principio del danno. Significa anche aver dimenticato l’inutilità del proibizionismo e della coercizione legale in un simile dominio. Pur concedendo – altra ingiustificabile generosità – che il danno sia dimostrato non avremmo ancora dimostrato che sarebbe giusto vietare la causa del danno.
Perché considerare diversamente altre “istigazioni” al danno? Vietiamo le istigazioni alle automobili, ai coltelli, al fuoco, alle aspirine (aggiungere a piacere) perché si muore – questo è sicuro – in incidenti stradali, accoltellati, bruciati e di aspirina. Vietiamo l’acqua ché si muore anche per intossicazione da acqua.

C’è anche un altro problema: molti di questi siti, chat, blog e forum sono verosimilmente un ulteriore “sintomo”. Dopo aver letto “Ecco il diario alimentare di oggi. Pranzo: piccolo panino con cotto e fontina (circa 250 kcal). Cena: zuppa (circa 35 kcal). Avrei preferito mangiare qualcosa di meno calorico del panino, ma ahimè sono finita in un panifico con degli amici e ho perso il controllo” oppure i consigli Pro-Ana “Questi non sono consigli per dimagrire facendo le solite diete, ma seguendo le diete Pro-Ana a basso apporto calorico (Max. 500 Kcal)” domandatevi: chi l’avrà scritto? Poi domandatevi: è giusto trattare l’autore come un criminale? E sarebbe di una qualche utilità? Forse nel caso della sanzione pecuniaria (ma ovviamente non per il reo), ma nel caso della reclusione?

Lo strambo reato di istigazione all’anoressia, Pagina 99, 5 agosto 2014.


3 commenti:

DiegoPig ha detto...

Un lampante esempio di selezione naturale: se i tratti "sparare immani vaccate" e "legiferare ad muzzum" non sono deleteri per la specie "politico" allora essi si propagheranno a tutta la popolazione.

A questo punto mica si può incolpare il politico se prospera pur essendo portatore di suddetto gene.

Semmai il problema è l'ecosistema (a.k.a. elettorato).

Anonimo ha detto...

La legge vuole contrastare i"fenomeni di diffusione e promozione dei disturbi alimentari" e quindi sanziona pubblicazioni aventi tali contenuti, non mi sembra così assurdo (non troverei assurdo nemmeno sanzionare pubblicazioni che promuovono e diffondono non l'automobile o l'aspirina ma istruzioni per l'uso disturbato di automobili e aspirine).

DiegoPig ha detto...

L'intento è nobile.
E' il metodo che è risibile.