mercoledì 21 marzo 2012

Farmacisti, obiezione di coscienza e contraccezione d’emergenza

Contraccezione d’emergenza
Nella seduta parlamentare del 21 aprile 2010 viene annunciato il disegno di legge n. 2121 dal titolo: “Disposizioni in materia di obiezione di coscienza dei farmacisti nella dispensa dei farmaci rientranti nella contraccezione di emergenza”. Questo disegno di legge ha una sola virtù: è breve, se si esclude il titolo.
Prima di analizzare il testo è utile ricapitolare i problemi che il titolo del disegno di legge evoca. Innanzitutto la questione generale di poter ammettere per legge una eccezione controversa, oggetto di una normativa positiva e in grado di incrinare i doveri che derivano da una libera scelta. Perché un ginecologo che esercita in una struttura pubblica e un farmacista potrebbero oggi sottrarsi ad uno dei doveri professionali sanciti da una legge dello Stato?
Poi c’è la questione specifica delle modalità dell’obiezione, che non dovrebbe essere indiscriminata. Dovrebbe cioè riguardare i farmacisti e non le farmacie, che dovrebbero avere comunque l’obbligo di garantire il servizio previsto dalla legge (regio decreto legge del 1937, n. 1219). Il regolamento  per il servizio farmaceutico non lascia margini interpretativi: “i farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia. I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l’ammontare delle spese di porto”.
Questo è un problema, pur concedendo generosamente l’ammissibilità della obiezione di coscienza in generale. Ma non basta essere generosi per accogliere positivamente una legge in merito, almeno se si vogliono analizzare onestamente le conseguenze che ne deriverebbero. Se fosse ammesso il principio che il farmacista può scegliere quale farmaco vendere e quale non vendere, seguendo i dettami della sua personalissima visione del mondo, sarebbe possibile e coerente trovarsi di fronte a un rifiuto per un antidolorifico, un oppiaceo o un qualsiasi altro farmaco.
La 194, come abbiamo più volte visto, prevede la distinzione tra strutture e medici: “Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8”. Che poi di fatto le percentuali di obiettori di coscienza pongano in serio pericolo la garanzia del servizio (cioè della interruzione di gravidanza) non intacca la rilevanza concettuale della differenza. Il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti (MNLF) la coglie e la sottolinea: «“Mentre al singolo professionista non può essere negata la libertà di scelta rispetto alle proprie convinzioni etiche o religiose – precisano i liberi farmacisti – alla farmacia, in quanto già detentrice di un’esclusiva e concessionaria di un rapporto privilegiato con lo Stato di monopolio, non deve essere permesso di esercitare l’obiezione di coscienza e quindi rifiutarsi di vendere farmaci come la pillola del giorno dopo o affini”. E aggiungono: “Ogni farmacia, nel caso venga riconosciuto tale diritto al professionista, dovrà provvedere che nel proprio organico sia sempre a disposizione almeno un farmacista non obiettore in modo da non ledere un altro diritto: quello del paziente di ottenere il farmaco. In caso di obiezione di coscienza del titolare della farmacia o dell’impossibilità della farmacia di consegnare il farmaco per assenza di professionisti disponibili, dovrà essere revocata la concessione dello Stato che permette a quella farmacia di operare sul territorio e la stessa rimessa a concorso’’» (Aborto: liberi farmacisti, obiezione coscienza? farmacie non possono, Asca, 1 maggio 2010, il corsivo è mio). Le farmacie vivono in regime di monopolio, nonostante i tentativi di liberalizzazione che avevano suscitato molti malumori. Se loro rifiutano un farmaco, nessun altro può venderlo. Torna la solita domanda: se i farmacisti fossero tutti obiettori?
Ma c’è un altra curiosità insoddisfatta: perché c’è bisogno di una legge specifica? La condanna della pillola del giorno dopo e i potenziali obiettori sarebbero comprensibili se giustificassero la propria posizione con la contrarietà all’aborto e, al tempo stesso, sostenessero che la pillola del giorno dopo è abortiva. Così facendo basterebbe la 194, magari con un asterisco per i farmacisti o con una interpretazione estensiva del personale che può ricorrere alla obiezione di coscienza.
Nel foglietto illustrativo del Norlevo, nome con cui la pillola del giorno dopo è commercializzata in Italia, si legge (il corsivo è mio): “la contraccezione di emergenza è un metodo di emergenza che ha lo scopo di prevenire la gravidanza, in caso di rapporto sessuale non protetto, bloccando l’ovulazione o impedendo l’impianto dell’ovulo eventualmente fecondato, se il rapporto sessuale è avvenuto nelle ore o nei giorni che precedono l’ovulazione, cioè nel periodo di massima probabilità di fecondazione. Il metodo non è più efficace una volta iniziato l’impianto”.
Tuttavia le recenti ricerche hanno dimostrato la sola azione contraccettiva, e non abortiva, del farmaco. E le agenzie del farmaco hanno consigliato di modificare i foglietti illustrativi, eliminando quel pericoloso disgiuntivo. La permanenza nel foglietto della possibilità abortiva non è, ovviamente, una prova dell’azione abortiva, ma al più solo un sintomo della scarsa considerazione dei risultati scientifici e dei possibili effetti di una simile imprecisione. Il 6 giugno 2011 la Società Italiana della Contraccezione (SIC) e la Società Medica Italiana per la Contraccezione (SMIC) hanno redatto un documento comune sui meccanismi della contraccezione d’emergenza, escludendo l’effetto abortivo (Position paper sulla contraccezione d’emergenza per via orale (il Paper può essere scaricato dai siti delle due società:  www.smicontraccezione.it e www.smicontraccezione.it). Nel paragrafo intitolato “Meccanismo d’azione della contraccezione d’emergenza” si legge: “È ampiamente dimostrato che il LNG [levonorgestrel], quando somministrato in fase preovulatoria, interferisce con il processo ovulatorio, per inibizione o disfunzione dello stesso, e previene quindi la fertilizzazione. In particolare, se somministrato prima del picco preovulatorio di LH, È in grado di impedire l’ovulazione nella maggior parte dei casi. Inoltre, è stato evidenziato che nelle donne che assumono il LNG quando i parametri clinici, ecografici ed ormonali sono diagnostici di ovulazione già avvenuta, il LNG non ha alcun effetto. È evidente quindi che il LNG non interferisce con l’impianto dell’embrione, una volta avvenuta la fertilizzazione; ciò, non causa aborto, né è in grado di danneggiare una gravidanza in atto”. Nel sito Not-2-late si possono leggere la spiegazione del funzionamento e alcune storie attinenti: http://ec.princeton.edu/questions/eceffect.html).
Perché qualcuno dovrebbe obiettare contro un farmaco contraccettivo? E, qualora si riuscisse a trovare una buona ragione per farlo, sarebbero inclusi anche i preservativi e altri contraccettivi? Non voglio affrontare la questione del se e perché qualcuno potrebbe considerare immorale l’uso dei contraccettivi e quindi non ricorrervi (sarebbe una scelta personale e legittima finché rimane tale, ancorché non presenti ai miei occhi alcun aspetto interessante di ulteriore discussione. Sarebbe inammissibile come regola imposta a tutti, come sono inammissibili le coercizioni che riguardano le nostre scelte individuali che non coinvolgono altre persone), ma la liceità per lo Stato di ostacolare il loro uso fino a rendere di fatto molto complicato procurarseli. Abbiamo incluso tra le nostre premesse la liceità della libera vendita di contraccettivi, anche se è bene ricordare che fino a non molti anni fa in Italia era vietato farlo - ed era vietato anche farne propaganda. Nel 1958 Oscar Luigi Scalfaro aveva dichiarato: “la propaganda e l’istigazione all’uso di antifecondativi, anche se fatta privatamente, è atto illecito dal punto di vista del diritto naturale”. Fino al 1971 in base all’articolo 553 del codice penale vendere contraccettivi era illegale; poi l’articolo venne abolito da una sentenza della Corte costituzionale. Ma rimaneva in piedi l’articolo 552, che riguardava il divieto di propaganda, e il divieto di registrare medicinali con indicazioni contraccettive da parte del Ministero della Sanità. 
Deve passare ancora qualche anno per eliminare questa assurda contraddizione che impediva di fare informazione, uno dei mezzi più potenti per trasformare un diritto sulla carta in un diritto di fatto, e per far cadere il divieto indiretto di vendere i contraccettivi.
Back to seventies
Ecco forse perché serve una nuova legge: per mantenere quel disgiuntivo (o impedendo l’impianto dell’ovulo eventualmente fecondato), e per giustificare senza alcuna ragione (anche se sbagliata o forzata) la sottrazione al proprio dovere: vendere farmaci. Per tornare agli anni settanta, ai primi anni settanta in cui i diritti, soprattutto per le donne, erano pochi e fragili, e la prevaricazione era assicurata: divieto di contraccezione e aborto; matrimonio riparatore, dote, illegalità dell’adulterio erano facce di una stessa realtà.
Da una parte nemmeno i sostenitori della legge sembrano credere fino in fondo che si tratti di aborto, ma di un dominio diverso che richiede una legge ad hoc. Dall’altra c’è una ipotesi ancora più tetra: fare marcia indietro sulla strada dei diritti civili, a forza di leggi e di aggressioni indirette alla possibilità di scegliere riguardo alla propria esistenza e al proprio corpo.
C’è ancora un altro problema: l’effetto causato dal Norlevo (o da un farmaco equivalente) fino a poco tempo fa veniva ottenuto con la somministrazione di 4 compresse di Ginoden (o di un farmaco equivalente) prese nel giro di poche ore.
Come si fa a sapere se qualcuno compra il Ginoden a scopo contraccettivo “tradizionale”, e quindi ancora concesso, oppure a scopo illegittimo, come rimedio a un rapporto sessuale a rischio e, per l’accusa, a scopo abortivo? È impossibile pretendere di conoscere le intenzioni degli acquirenti o controllarli per le 48 ore successive all’acquisto.
Inoltre alcuni farmaci, prescritti per patologie specifiche, hanno un effetto sicuramente abortivo: come dovrebbero comportarsi i farmacisti? Il Cytotec è uno di questi: è un gastroprotettore, lo prendi se hai l’ulcera ma come effetto collaterale provoca contrazioni uterine e interruzione di gravidanza.
Come si legge nel foglietto illustrativo: “Come altre prostaglandine naturali e sintetiche, il misoprostol aumenta sia l’intensità che la frequenza delle contrazioni uterine. Il suo uso in gravidanza può comportare gravi danni per il feto, complicare la gravidanza o causarne l’interruzione. Pertanto il prodotto è controindicato durante la gravidanza accertata o presunta ed il suo impiego nelle donne in età feconda è consentito soltanto se vengono adottate contemporaneamente idonee misure contraccettive”.
Ultimamente sta andando di gran moda, verosimilmente anche a causa delle difficoltà indigene per abortire. L’effetto collaterale diventa l’effetto desiderato.
Molte donne sono finite in ospedale con emorragie e complicazioni perché lo avevano usato per abortire: anche il moderno aborto clandestino non garantisce sicurezza, pur essendo meno appariscente di ferri e di mammane. È poco costoso e più facile da trovare di qualcuno disposto a farti abortire usando strumenti e rischiando di andare in prigione. Nemmeno 14 euro e una ricetta medica, ma si trova anche da comprare senza la prescrizione.
Una donna è stata ricoverata all’ospedale “Cristo Re” nel dicembre 2009 ed è morta: Maria Violeta Stanciu aveva 40 anni, era incinta e probabilmente aveva assunto alcune pasticche di Cytotec, il cui blister bruciacchiato è stato trovato nel campo a Tor Sapienza dove la donna viveva (Aborto ≪fai fa te: muore≫, Il Corriere della Sera, 3 dicembre 2009).
Cinque del pomeriggio, attorno alla Stazione Centrale di Milano e nei sotterranei della metropolitana non serve sprecare molte parole. Basta accarezzarsi la pancia e accennare a un «problema». Inutile cercare visi loschi, imparare codici particolari o segnali stabiliti. Per agganciare chi possa offrirti la «soluzione» e bloccare la tua gravidanza è sufficiente camminare un po’, guardarti attorno, fermare le persone che sembrano aspettare qualcosa o qualcuno. Poi ti sfiori il ventre e spieghi: «Sono incinta. Puoi aiutarmi?». E le offerte arrivano, pastiglie da prendere a manciate o indirizzi di medici compiacenti: «bravi, italiani, fanno tutto a casa loro». Nel centro di Milano, in mezzo alla gente, in un pomeriggio qualsiasi” (Spacciatori d’aborto nel metrò, la Stampa, 12 novembre 2009). Le pastiglie sono, manco a dirlo, di Cytotec, entrate con tutti gli onori nel mercato nero: 5 pasticche per 25 euro, mentre la confezione da 30 ne costa meno della metà. Donne che non hanno la cittadinanza, che hanno paura, che sono minorenni, che hanno superato il limite legale. Prendono le pasticche e poi arrivano in ospedale con una emorragia e dicono di avere avuto un aborto spontaneo.
La crescita è più evidente nelle città del Nord: gli aborti spontanei in Lombardia sono passati da 10.779 nel 1997 a 12.151 nel 2006, anno degli ultimi dati Istat. E il trend, dicono gli operatori, sembra in netto aumento. Il San Carlo, negli anni, è diventato il punto di riferimento degli immigrati. È qui che la settimana scorsa Ana Maria, brasiliana di trentadue anni, ha rischiato la vita: «È arrivata al pronto soccorso con la febbre alta, la placenta semistaccata e una grave emorragia - racconta Buscaglia [primario di ostetricia e ginecologia all’ospedale San Carlo] - Aveva interrotto la gravidanza con ventisette pastiglie di Cytotec, l’abuso del farmaco è stato devastante. Ma Ana Maria, per noi, non è un caso isolato: sono in molte che ci raccontano di aver comprato le pillole al mercato nero, e poi di non aver saputo come e quante prenderne». E tra queste non mancano le italiane”.
In rete è possibile trovare informazioni dettagliate circa la posologia e i vantaggi del Cytotec. Si consiglia anche di usarlo oralmente per evitare conseguenze nei Paesi dove abortire è illegale: una volta in ospedale meglio non dire niente e simulare un aborto spontaneo.
Ma sì, qualcuno penserà, se vivi in Italia e ci caschi sei una sprovveduta. Il fatto è che spesso sono proprio le persone sprovvedute le facili vittime di un sistema clandestino, di un sistema che nasce dalle difficoltà di poter usufruire di un servizio pubblico come quello che la 194 dovrebbe garantire. Il fatto è che in Italia l’aborto è legale, tuttavia non è affatto garantito. Se in un Paese con una legislazione proibitiva il Cytotec si pone come un estremo rimedio, e di gran lunga preferibile a un aborto chirurgico eseguito in condizioni non sicure, in un Paese in cui la legislazione potrebbe evitare queste soluzioni casalinghe l’uso del Cytotec pone la domanda sulla evitabilità di questo rimedio. Le donne che ricorrono al Cytotec sono perlopiù straniere. Anche questo dovrebbe far riflettere, soprattutto alla luce delle ultime indicazioni discriminatorie in materia sanitaria e che sono verosimilmente il terreno fertile in cui nascono storie atroci di rifiuti e mancata assistenza. Come quella di Rachel, morta forse per indifferenza (Cure negate senza tessera sanitaria. Muore a 13 mesi bimba nigeriana, la Repubblica, 12 aprile 2010). Rachel ha 13 mesi, il 3 marzo 2010 si sente male. Il padre ha un permesso di soggiorno a singhiozzo: quando si presenta al pronto soccorso dell’Uboldo di Cernusco sul Naviglio non ha la tessera sanitaria perché ha perso il lavoro poche settimane prima. La bambina viene liquidata dopo una visita di 6 minuti: entrata 00.39, uscita 00.45. Nonostante le medicine prescritte e somministrate, Rachel sta malissimo.
La famiglia - padre, madre e una sorellina di due anni e mezzo - torna al pronto soccorso. Il padre racconta che il personale si rifiuta di ricoverarla o di visitarla una seconda volta per via di quella tessera sanitaria scaduta.
“Davanti al rifiuto dei medici, l’ex operaio diventa una furia. Urla, vuole attenzione. Qualcuno dall’ospedale chiama i carabinieri per farlo allontanare. Forse dall’altra parte della cornetta ricordano che pochi giorni prima all’ospedale di Melzo, stessa Asl, era morto un bimbo albanese di un anno e mezzo rimandato a casa dal pronto soccorso. L’intervento dell’Arma risolve momentaneamente la situazione: Rachel viene ricoverata in pediatria. Sono le 3 di notte, «ma fino alle otto del mattino nessuno la visita e non le viene somministrata alcuna flebo, nonostante nostra figlia avesse fortissimi attacchi di dissenteria e non riuscisse più a bere nulla», raccontano i genitori. Nel tono della voce rabbia e dolore si mischiano. La sera del giorno dopo la situazione è critica, tanto che oltre alla flebo accanto al letto spunta un monitor per tenere sotto costante controllo il battito cardiaco. Alle cinque e mezza il cuore della bambina si ferma, dopo 30 minuti di manovre di rianimazione viene constatato il decesso”.
Effetto abortivo, anche se non esclusivo
Torniamo al disegno di legge. “Il legislatore italiano, dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, ha mantenuto ferma la linea di consentire al personale sanitario l’obiezione di coscienza qualora, per alti valori morali, non intenda collaborare per impedire la vita nascente.”
Il testo prende le mosse buttando là “la vita nascente”, che gli obiettori (buoni) preservano e che gli i non obiettori (cattivi) vogliono impedire, senza alcuna consapevolezza dell’ambiguità della parola “vita”. Un testo di legge che voglia essere applicabile, prima ancora di essere giudicato per quanto permette o sanziona, dovrebbe essere comprensibile. Vita è un termine troppo vago (su Wikipedia leggeremmo, come per le voci incomplete, “disambigua”) e l’essere vivi non implica necessariamente l’essere detentori di alcun diritto. Vita è il gamete, vita è la placenta, vita è anche il liquido amniotico. Non sembra che si vogliano includere tutte queste vite e le innumerevoli che potremmo aggiungere; né basta infilarci l’aggettivo “nascente” per uscire dalla palude semantica.
Ciò che Urbani e firmatari intendono dire è che la ragione della obiezione di coscienza in materia di aborto e di riproduzione artificiale sta nell’immoralità di manipolare o di uccidere l’embrione, perché l’embrione è una persona e quindi detentore di diritti. Ma non è questo il modo per dirlo e, soprattutto, non si può dare per scontato perché il dibattito al riguardo è molto complesso. E lastricato di pericoli.
Concediamo pure la considerazione personale dell’embrione, solo momentaneamente e al fine di procedere con la lettura.
“L’evoluzione scientifica, in questi ultimi anni, ha riproposto le stesse tematiche in forma più raffinata, attraverso la cosiddetta “contraccezione di emergenza”. La messa a punto di farmaci e altri anticoncezionali che possono avere un importante effetto abortivo, anche se non esclusivo.”
Che cosa significa “anche se non esclusivo”? Che oltre all’effetto abortivo produce altri effetti? Oppure che l’effetto può anche non essere abortivo?
Perché il nodo è proprio questo: l’effetto abortivo della pillola del giorno dopo. E sull’effetto si dovrebbe volgere lo sguardo verso le ricerche scientifiche, che in effetti vengono subito tirate in ballo anche nel disegno di legge.
“Secondo alcuni la contraccezione di emergenza agisce come un “intercettore”, impedendo l’impianto, mentre altri affermano che non esistono dati certi e che avrebbe, sostanzialmente, l’effetto di ridurre le probabilità di un ovulo di essere fecondato, ma non di modificarne il destino, una volta che la fertilizzazione sia avvenuta.”
Sarebbe interessante sapere a quali ricerche si fa riferimento. Le recenti ricerche escludono che vi sia un effetto sull’embrione impiantato o sull’ovocita fecondato (si veda per esempio V.W. Leung, M. Levine, J.A. Soon, Mechanisms of action of hormonal emergency contraceptives, “Pharmacotherapy”, 2010 Feb; 30, (2), 158-68 in cui si afferma che il meccanismo della contraccezione d’emergenza riguarda l’ovulazione. Già nel 2005 il WHO scriveva (Fact sheet N° 244. Revised October 2005) “Levonorgestrel emergency contraceptive pills (ECPs) have been shown to prevent ovulation and they did not have any detectable effect on the endometrium (uterine lining) or progesterone levels when given after ovulation. ECPs are not effective once the process of implantation has begun, and will not cause abortion.”. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs244/en/). A impressionare è anche l’uso di aggettivo come “certi”. Sorge il dubbio che si cerchi la certezza della fede in campi in cui non è appropriato farlo. La medicina e la scienza si muovono su dati probabilistici e su ipotesi che non sono granitiche come alcuni del tutto digiuni di scienza credono o, peggio, pretendono di insegnare.
Ma ecco la mossa che rende i nostri sforzi vani: “Resta il fatto che mentre secondo parte delle Società Scientifiche si parla di gravidanza solo dopo l’annidamento dell’ovocita fecondato a livello endouterino, per altri la gravidanza inizia già nel momento di unione dello spermatozoo con l’ovocita, a livello dell’ampolla tubarica.
Si tratta di convincimenti scientifici, religiosi, etici diversi, tutti rispettabili e da rispettare. È pertanto corretto riconoscere la “clausola di coscienza” a coloro che credono nella possibilità di effetti post-fertilizzazione.”
Perché le Società Scientifiche sono indicate con le maiuscole? E, di nuovo, chi sarebbero gli altri? Pur rendendoci conto che un disegno di legge non può diventare un manuale o stare a spiegare ogni riferimento, sarebbe gradito almeno avere l’indicazione delle fonti. Nella totale assenza di queste si possono sostenere le posizioni più disparate e senza bisogno che vi sia una qualche verosimiglianza:  così come si sostiene che la gravidanza inizia nel momento del concepimento, si potrebbe sostenere che comincia nel momento in cui lo spermatozoo ha puntato l’ovocita, oppure quando l’ovocita ha scelto lo spermatozoo da cui si lascerà fecondare.
Il lavoro esegetico ci conduce a chiarire alcuni passaggi. A cominciare dalla definizione di gravidanza, il cui inizio si calcola a posteriori e a partire dall’ultima mestruazione.
Nel novembre 2007 Luisa Capitanio Santolini, responsabile Udc per la Famiglia, commenta: “non vi può essere l’idea, che si va pericolosamente affermando negli ultimi tempi, che la gravidanza inizi con l’impianto dell’embrione: ginecologia ed esperienza comune sono concordi infatti a farla risalire addirittura alla data dell’ultimo ciclo mestruale”.
Invocare come fossero sullo stesso piano ginecologia e esperienza comune è bizzarro: una ecografia e la convinzione che se indossi collanine durante la gravidanza il cordone si attorciglia intorno al collo del nascituro non sembrano rientrare nello stesso dominio. La questione richiede una precisazione generale: i processi biologici sono processi continui, perciò dobbiamo considerare che si parla di “inizio” ma che sarebbe più corretto parlare di una “fase iniziale”. La gravidanza, come la fecondazione dell’ovocita o l’insorgenza di una patologia, non inizia come si accende la luce elettrica. Ogni processo biologico e ogni processo continuo sollevano il cosiddetto problema della soglia. Anche diventare adulti o anziani. Non c’è un momento preciso in cui avviene la fecondazione (se non nella testa di chi la immagina nei termini di una “creazione”: prima non c’era niente, ora c’è un individuo bello e formato o la sua versione iniziale: l’embrione), non c’è un momento preciso in cui da adolescenti diventiamo adulti. Sono tutti processi continui, in cui non sono rintracciabili interruttori magici che da uno stato ci scagliano a un altro.
Più ci avviciniamo, più quel processo sembra fermo: immaginiamo di fotografarci ogni giorno per 20 anni e poi di realizzare una gigantesca sequenza dei 7305 (365 x 20 + 5 (anni bisestili)) scatti su una parete. Tra la foto 1 e 2 non c’è alcuna differenza; forse nemmeno tra la 1 e la 19. Dobbiamo arrivare magari alla foto 1938 per notare una differenza rilevante - tanto più profonda a seconda dell’età di partenza.
5 anni possono anche sembrare che non sia passati per una persona tra i 25 e i 30 in ottima salute, mentre saranno impossibili da dissimulare tra i 10 e i 15. In nessuna delle 7305 foto, comunque, troveremo il momento preciso in cui si cambia, a meno che non accada qualcosa che interrompa lo scorrere del nostro invecchiamento: un incidente, una malattia fulminante. Perché, appunto, non è un momento ma un processo. Siamo noi a imporre allo scorrere del tempo dei limiti arbitrari: l’inizio della gravidanza, la maggiore età, l’inizio della vecchiaia. E non v’è dubbio che abbia senso concettualmente distinguere tra fanciullezza ed età adulta, tra donna incinta e donna non incinta. Ma la pretesa di indicare il momento in cui ciò avviene somiglia alla pretesa di far innamorare qualcuno di noi. Forse è anche più fallimentare, perché qualche volta questa pretesa può andare a buon fine, mentre la pretesa di dissolvere il problema della soglia è destinata a fallire.
Ma di quella soglia abbiamo bisogno, soprattutto quando dobbiamo redigere una legge: dobbiamo stabilire dove fissiamo un termine (si pensi alla 194), quale foto scegliamo per usare la nostre metafora.
Se questa scelta sarà intrinsecamente arbitraria e imprecisa, ma inevitabile, la consapevolezza del suo carattere è rilevante.
Torniamo alla gravidanza e al suo inizio (“per altri la gravidanza inizia già nel momento di unione dello spermatozoo con l’ovocita”). La questione potrebbe rischiare di entrare in un circolo vizioso determinato dalla definizione di gravidanza. Al di là della descrizione di quanto avviene dalla fusione dei due gameti in poi, ci sarà una sfumatura semantica determinata da una scelta di valore e di senso: la gravidanza implica e in che grado il rapporto biologico tra l’embrione e la madre? Le tecniche di riproduzione artificiale ci offrono la possibilità di chiarire la domanda con un’altra domanda. Si può parlare di gravidanza per l’embrione prodotto in laboratorio e ancora fuori dal corpo materno? E si può parlare di gravidanza non appena si procede all’impianto, oppure bisogna aspettare che accada qualche altra cosa? Bisogna aspettare l’annidamento (con i meccanismi di apposizione, adesione ed invasione che avvengono durante la finestra dell’impianto) e la possibilità di dosare l’HCG nel sangue? Dobbiamo fare una pausa. Per convenzione si considera come inizio della gravidanza il primo giorno dell’ultima mestruazione. L’età gestazionale si conteggia dallo stesso giorno (è il tempo di amenorrea). La durata della gravidanza è stimata in 40 settimane, i 9 mesi più una settimana. Il concepimento avviene intorno al quattordicesimo giorno dall’ultima mestruazione. Quando i gameti si fondono si parla di fecondazione. Si può parlare di gravidanza clinica quando c’è il riscontro di alcuni parametri ultrasonografici: la visualizzazione della camera gestazionale e il battito cardiaco fetale, BCF).
Non sembra ragionevole sostenere che vi sia gravidanza fin dall’unione dei due gameti, almeno nel caso della riproduzione artificiale. Chi vuole continuare a sostenere che nel caso della riproduzione senza tecniche si possa invece parlare di inizio della gravidanza dovrebbe spiegare la differenza tra un caso e l’altro.
Tecnicamente la differenza sta nell’essere fuori o dentro il corpo della donna. La differenza non sussiste sul piano morale: essere in un luogo piuttosto che in un altro è moralmente irrilevante. Ma non dimentichiamo che impiantare un embrione non è ancora gravidanza. Quando quell’embrione è annidato la gravidanza inizia. L’embrione impiantato, pur se prodotto in modo diverso, segue un percorso analogo a quello prodotto naturalmente: se nel primo caso vale la regola dell’annidamento, perché non dovrebbe valere per il secondo caso? Non è ammissibile fissare diverse condizioni dell’avvio della gravidanza. 
Riassumiamo: la gravidanza coincide con l’avvio del processo di annidamento dell’embrione, qualunque sia il modo in cui l’embrione è stato prodotto; prima si può parlare solo di un processo di fecondazione dei due gameti. L’ultima mestruazione serve a calcolare l’età gestazionale, età virtuale e che non coincide nel modo più assoluto con l’inizio della gravidanza. Gli studi smentiscono, infine, il potere sull’ovocita fecondato della pillola del giorno dopo, perciò non può essere attribuito a questo principio farmacologico alcun effetto abortivo.
Se si vuole considerare la pillola del giorno dopo moralmente controversa, sarebbe più onesto farlo in altro modo, magari spostandosi a discutere l’ammissibilità morale del ricorso alla contraccezione - per quanto d’emergenza. Santolini nomina l’esperienza comune, ma in realtà la incarna soltanto e nessuna incarnazione può bastare a fondare una opinione sensata, tanto meno una legge. Rispettare i “convincimenti scientifici, religiosi, etici diversi” non dovrebbe implicare la coercizione legale o l’attribuzione di un diritto illegittimo, e che provoca la violazione di un diritto altrui: comprare la pillola del giorno dopo o abortire.
La conclusione di questo rispetto imposto per legge è gravissima: “È pertanto corretto riconoscere la “clausola di coscienza” a coloro che credono nella possibilità di effetti post-fertilizzazione”.
Le credenze non supportate non dovrebbero essere ammesse. La libertà di pensare ed esprimere le proprie opinioni è spesso confusa o barattata con l’equivalenza di tutte le opinioni: esistono opinioni più forti di altre, perché meglio supportate e argomentate. Solo queste possono costituire i fondamenti legittimi (di una legge).
Se apriamo questa porta nella stanza ci può finire qualsiasi credenza bizzarra: che la terra sia piatta, che l’Hiv sia frutto dell’ira divina, che le patologie derivino dai fluidi. Redigere una legge sulla credenza che gli untori sono i responsabili di una epidemia e che a provocare i terremoti siano i comportamenti lascivi delle donne è piuttosto pericoloso.
I firmatari del ddl sui farmacisti seguono diligentemente la strada dell’impossibile e affermano: “i farmacisti, anche se semplicemente dispensatori di farmaci, non possono essere costretti ad agire contro scienza e coscienza, quali semplici esecutori di scelte altrui, pur nel rispetto della diversità di ruoli delle diverse categorie di agenti sanitari”.
Se fossero semplici dispensatori non dovrebbe interrogarsi ma limitarsi a consegnare il farmaco X. I dispensatori non hanno né scienza né coscienza, o la questione è perlomeno controversa: dubitiamo che Urbani stesse pensando alle discussioni sull’intelligenza artificiale e sulla possibilità che un calcolatore possa avere una coscienza o altri stati mentali. La ribellione al rischio di essere ridotti a esecutori di scelte altrui somiglia a quella invocata nei dibattiti sul testamento biologico. Quando qualcuno rivendica la legittimità di poter scegliere sulla propria salute e sulla propria esistenza, senza subire il volere del medico, i paladini del paternalismo rispondono: “non vorrete mica trasformare i medici in meri esecutori?”. No, ma non vorremmo nemmeno essere trasformati in burattini nelle mani di un medico, o di un farmacista che crede che avere rapporti sessuali non a scopo riproduttivo sia un peccato e non vuole venderci un contraccettivo. In effetti sarebbe coerente: se il farmacista può avere le credenze che gli pare e basare su questo la sua lista di farmaci, dovrebbe poter scegliere anche sui preservativi. O sul collare cervicale del dr Gibaud: magari lui è contrario perché sua nonna c’è morta. Che ne sarebbe del diritto dei potenziali utenti? Che ne sarebbe del nostro diritto di acquistare un farmaco che magari il nostro medico (di cui ci fidiamo) ci ha prescritto? Che ne sarebbe della nostra libertà?
Un ennesimo sintomo del pervertimento semantico inflitto alla obiezione di coscienza sta nella definizione che si trova nel disegno di legge: “l’obiezione di coscienza, intesa in senso rigoroso, non contesta la legge come tale. Essa è diversa dalla disobbedienza civile, dalla resistenza passiva o dalle azioni positive volte a migliorare l’ordinamento giuridico.
Un fenomeno simile non si può e non si deve sottovalutare. Per l’efficienza stessa del Servizio sanitario nazionale”.
Non si capisce cosa sia questa obiezione di coscienza. E non si capisce come sia possibile sostenere che non contesta la legge, seppure in modo debole: chi obietta non vende un farmaco o non esegue un aborto, che è quanto stabilito dalla legge. Quindi chi obietta non è obbligato a sottostare alla legge. Se dopo avere attribuito un diritto non si stabiliscono le condizioni del suo esercizio (condizioni che spesso implicano doveri) quel diritto è carta straccia. Siamo d’accordo che un tale fenomeno non vada sottovalutato e che il rischio riguarda l’efficienza del sistema sanitario, ma in modo profondamente diverso da quanto si pretende di sostenere per giustificare i disertori legalizzati.
Nelle righe seguenti c’è un inciso che ci indica la strada giusta, se non fosse ancora chiaro il panorama: il moralismo legale. “L’obiezione di coscienza, intesa in senso rigoroso, non contesta le citate leggi 40 del 2004 e 194 del 1978 come tali, anche se implicitamente ne denuncia l’immoralità, né costituisce un programma articolato di resistenza o di contestazione”.
Ritenere un’azione immorale, senza nemmeno la necessità di argomentare una simile credenza (“è immorale perché lo penso io”), basta per fondare una eccezione alla legge. Il principio è discutibile qualsiasi strumento di garanzia si proponga; in assenza di questo è un modo subdolo per mettere in atto una rappresaglia mortale. Non solo è una contestazione della legge, ma è la forma peggiore e più pericolosa.
La chiusura non poteva essere che: “L’obiezione di coscienza deve essere ritenuta non solo un diritto soggettivo della persona ma un diritto fondamentale e un’esigenza del bene comune: è proprio di una società giusta che non ci siano costrizioni di tale genere.”
La contraddizione qui esplode: se la legge 194 ammette l’aborto non può che delineare dei doveri, cioè una costrizione per qualcuno. Ma la costrizione è legittima se deriva da una scelta (professionale) e rappresenta uno strumento per garantire un servizio o un diritto attribuito: non sarebbe ammissibile che io facessi il guidatore di autobus e non facessi sedere una donna nera perché la mia coscienza mi dice che le donne nere sono impure. Non dovrei poterlo fare, perché esiste un diritto alla uguaglianza, e perché ognuno, indipendentemente dal colore della pelle, gode dei diritti fondamentali, tra i quali prendere l’autobus e sedersi se arriva prima. Se fosse ammessa l’obiezione di coscienza, questo diritto all’uguaglianza sarebbe incrinato. I guidatori degli autobus non hanno il diritto di non fare sedere qualcuno perché ha la pelle di un colore diverso da quello che loro credono sia il colore giusto. E hanno il dovere di rispettare queste norme. Non è una società giusta quella che con la mano destra scrive una legge e con la sinistra cancella i doveri conseguenti e necessari per l’esistenza della legge stessa.
Con quella mano sinistra l’estensore del disegno di legge scrive: “Con questa norma non si nega il diritto del paziente ad ottenere il farmaco, si vuole solo rispettare la coscienza di chi ha convincimenti etici o scientifici diversi”.
Come si intende non negare il diritto del paziente è lasciato alla nostra fantasia. Non ci sono indicazioni né indizi di come garantire che la farmacia sia in grado di offrire il servizio. Il paziente potrebbe sentirsi preso in giro. A togliere eventuali dubbi ci pensa Piero Uroda, seppure inintenzionalmente. Il presidente dei farmacisti cattolici (Ucfi) si lamenta del disegno di legge («I farmacisti cattolici: sull’obiezione disegno di legge ancora incompleto», Avvenire, 6 maggio 2010, inserto È Vita, p. 3): “«È molto importante invece che sia riconosciuta alla farmacia la possibilità di non vendere contraccettivi d’emergenza e non solo al singolo farmacista [...]. Chi assicura la vendita di un prodotto abortivo se sono tutti obiettori? Economicamente non è possibile assicurarsi la presenza in negozio di un non obiettore ed eticamente perché dovrei lavorare con un collega che non condivide il rispetto della vita?». Piero Uroda ne è certo: «Il nostro diritto di non vendere farmaci che uccidono è superiore a quello di chi richiede il prodotto. Attenzione infatti, non si tratta di medicinali che curano, ma di prodotti che fanno fuori una vita umana ai suoi esordi e che danneggiano gravemente la salute delle donne». «Per un cattolico – sostiene Uroda – è una bugia che i contraccettivi d’emergenza non fanno nulla, visto che siamo convinti che quando due gameti si incontrano si forma una nuova persona»”.
Chi assicura la vendita di un prodotto abortivo se sono tutti obiettori? Nessuno, infatti. Sul potere abortivo abbiamo già detto. Le affermazioni di Uroda si spingono ben oltre: si inveisce contro i farmaci che uccidono e contro chi fa fuori una vita umana. E si sostiene che la pillola del giorno dopo danneggi gravemente la salute delle donne. Dove lo ha letto? Uroda sta forse già pensando a un’altra forma di obiezione di coscienza nei confronti dei farmacisti che non la pensano come lui: “perché dovrei lavorare con un collega che non condivide il rispetto della vita?”. 

(Estratto da Cè chi dice no. Dalla leva allaborto come cambia lobiezione di coscienza, Il Saggiatore, capitolo 7, Ddl sui farmacisti e pillola del giorno dopo).

1 commento:

CosmicMummy ha detto...

i farmacisti si appellano all'obiezione di coscienza quando fa comodo loro. non si oppongono invece alla vendita di prodotti omeopatici, spacciati persino come vaccini, braccialetti o amuleti energetici, prodotti per dimagrire che non hanno nessuna efficacia, ecc. eppure esiste anche il comandamento "non dire falsa testimonianza"...