Fin dal giorno in cui è stata presentata alla Camera, il 15 marzo 2013, la proposta di legge n. 245 di Scalfarotto ed altri sul «contrasto dell’omofobia e della transfobia» ha suscitato nel mondo integralista reazioni violentissime. Si è imputato alla futura norma di essere liberticida, in particolare perché – a detta dei critici – avrebbe trasformato in reato l’espressione dei tradizionali giudizi cattolici sull’innaturalità delle relazioni omosessuali e l’opposizione della Chiesa al matrimonio tra persone omosessuali. Si sono prospettate conseguenze apocalittiche; si sono promosse petizioni angosciate; si sono scritti articoli infuocati. Tanta virulenza non è nuova; ciò che in parte è nuovo è la sbalorditiva inconsistenza degli argomenti addotti a sostegno di accuse tanto spropositate – nelle rare occasioni in cui ci si preoccupati di addurre argomenti, e non di enunciare tesi apodittiche. Parzialmente inedita è stata anche l’intensità del sentimento vittimistico e della sindrome di accerchiamento che si sono percepiti in molti integralisti. Come definire questo atteggiamento? Isteria di massa? Paranoia religiosa? Moral panic? Complottismo? Quali sono le sue cause? Abbozzare ipotesi non è facile; per il momento, accontentiamoci di esaminare alcuni casi rappresentativi di questa peculiare reazione.
La norma che non c’è
L’autore del blog De libero arbitrio, Claudio LXXXI, ha dedicato tre degli ultimi otto post alle proposta di legge Scalfarotto («Parallele convergenti dentro una sfera troppo laica», 4 agosto; «Psicoreato», 16 agosto; «Omo-Matrix», 11 settembre); in coda a un altro post (che meriterebbe un commento a parte) c’è un ulteriore riferimento alla legge («Pari e dispari», 24 agosto). Un post su due, in media, dunque. Segno palese di un interesse profondo. Che implicherebbe una conoscenza adeguata del progetto di legge di cui si parla; tanto più che Claudio è – uso parole sue – un «giurist[a]», un «tecnic[o] della materia». Ecco però qual è per il blogger il testo della proposta di legge Scalfarotto («Omo-Matrix», cit.):
La proposta di legge cd. Scalfarotto-Leone intende inserire […] nell’art. 1 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 la seguente norma:Queste parole, a quanto sembra, non sono di Claudio, che le trae da un video di Youtube di autore ignoto; ma Claudio le fa palesemente sue, senza aggiungervi o correggervi nulla.
«è punito con la reclusione sino a 3 anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sull’omofobia o transfobia».
Peccato però che la proposta di legge Scafarotto non contenga affatto la norma citata. Nella forma in cui è approdata nell’aula della Camera (e che aveva nel momento in cui Claudio scriveva), propone tra le altre cose di modificare l’art. 3, comma 1, lettera a) della legge 13 ottobre 1975, n. 654 e successive modificazioni con il seguente testo:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull’omofobia o transfobia.La proposta di legge originaria era in questo punto quasi identica:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 della convenzione, è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall’identità sessuale della vittima.La proposta di legge distingue quindi nettamente in questo comma due fattispecie di reato: la prima è la propaganda di idee, ma solo di quelle «fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico»; le idee fondate sulla superiorità (o persino sull’odio) nazionale o religiosa o sull’omofobia o la transfobia non costituiscono reato (almeno, non per la Legge Mancino). I motivi nazionali o religiosi o fondati sull’omofobia o la transfobia entrano in gioco solo nella seconda fattispecie, cioè l’istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione. In pratica: se Giovanni va in giro a propagandare (non semplicemente a esprimere!) l’idea che i bianchi sono superiori per intelligenza ai neri, o che agli Ebrei sono da addebitare tutti i mali del mondo, commette un reato; ma se diffonde alacremente scritti in cui argomenta la superiorità della nazione italica su tutte le altre, o in cui ripete il tradizionale insegnamento cattolico extra ecclesiam nulla salus, o in cui sostiene che le famiglie eterosessuali sono incomparabilmente più felici di quelle omosessuali, nessun reato gli potrà essere imputato in base alla Legge Mancino, neppure se sarà approvata la proposta di legge Scalfarotto. Sarà invece punibile se, per esempio, rifiuta di servire un cliente del suo bar solo perché non è italiano o perché è protestante o perché omosessuale, o se istiga qualcun altro a commettere analoghi atti di discriminazione, o peggio (lettera successiva dello stesso comma) atti di violenza. È importante notare come si possa benissimo essere convinti della superiorità della propria nazione, fede od orientamento sessuale senza che questo spinga necessariamente a commettere atti discriminatori nei confronti degli altri.
Come si vede, la norma protegge con estrema chiarezza la mera espressione di idee, in accordo con l’esplicita intenzione del legislatore; uno dei relatori, Antonio Leone, infatti così argomentava nel suo intervento durante la seduta in Assemblea del 5 agosto:
Volutamente non si è voluto toccare la fattispecie alla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico. Si è ritenuto che incidere anche su questa fattispecie avrebbe potuto comportare il rischio di formulare un reato di opinione.Di tutto ciò Claudio sembra essere rimasto all’oscuro, o – interpretazione più benevola – sembra essersi presto dimenticato; il che è un po’ strano: da uno che considera una norma come un «pretesto per introdurre lo psicoreato» ci si aspetterebbe un’attenzione leggermente meno erratica. La cosa divertente è che nel corso della discussione seguita all’ultimo post il nostro blogger argomenta così:
È lecito esprimere qualunque opinione sul colore della pelle? Finché rimane un’opinione (cioè finché non è propedeutica ad atti concreti di discriminazione razziale), dovrebbe esserlo.Ora, se sostituiamo opportunamente alcuni termini con altri, otteniamo la seguente riflessione:
È lecito esprimere qualunque opinione sull’orientamento sessuale? Finché rimane un’opinione (cioè finché non è propedeutica ad atti concreti di discriminazione fondata sull’omofobia), dovrebbe esserlo.Il che è esattamente quello che implica la proposta di legge Scalfarotto.
Non dubito che Claudio saprà trovare altri motivi di critica alla proposta di legge contro l’omofobia (che è lungi dall’essere soddisfacente anche per molti che la pensano in modo opposto al suo); ma si spera che siano fondati, la prossima volta, su una conoscenza meno affrettata della legge e delle sue implicazioni.
(1 - continua)