lunedì 14 maggio 2007

Sacra famiglia o sacra rota: tertium non datur


Nel Codice di Diritto Canonico (Titolo VII, Il matrimonio, Can. 1056) si legge: “Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento”. Tuttavia esistono impedimenti e ragioni per invalidare il matrimonio stesso. I processi di nullità matrimoniale (il cosiddetto annullamento) sono affidati ai Tribunali Ecclesiastici competenti, costituiti quasi esclusivamente da giudici sacerdoti, che hanno l’incarico di giudicare nullo un matrimonio, ovvero come mai esistito. L’eventuale pronunciamento deve poi essere confermato da un Tribunale Ecclesiastico d’Appello. Per avere validità nell’ordinamento italiano la sentenza deve essere delibata. Dal sito Sacrarota.net, “dedicato alla conoscenza ed all’approfondimento di questioni riguardanti il Diritto Matrimoniale Canonico, una materia che per diverse ragioni merita un approccio meno superficiale di quello che solitamente si ottiene”, si viene a sapere che la Chiesa è molto preoccupata per la profonda crisi del matrimonio in Italia, crisi evidente visti i numeri di separazioni e divorzi. La Chiesa, si legge poco oltre, si pone un duplice problema rispetto al matrimonio: il primo riguarda la preparazione dei fidanzati che desiderano sposarsi. Il secondo problema è quasi spassoso: “Si deve poi cercare di restituire serenità e speranza a coloro i quali sono già passati attraverso le dolorose esperienze della separazione e del divorzio”: ovvero, l’annullamento come rimedio alla crisi matrimoniale. “Non sfugge dunque come la questione della validità giuridica del matrimonio sia da considerare di primaria importanza, perché un’eventuale dichiarazione di nullità può sanare definitivamente il disagio morale, religioso e psicologico di una persona separata, divorziata o risposata civilmente”.
Le conseguenze giuridiche e pratiche sono significative: “sarà possibile sposarsi in Chiesa come fosse la prima volta, tornare a ricevere i Sacramenti; sotto il profilo giuridico, possono venire a cessare gli obblighi di contribuzione dell’assegno di mantenimento per il coniuge, come previsto invece nella separazione dichiarata dal Tribunale Civile; scompaiono eventuali diritti ereditari a favore del coniuge separato. In ciò la nullità di matrimonio si distingue dal divorzio (o meglio, dalla “cessazione degli effetti civili” del matrimonio concordatario) in quanto la sentenza ecclesiastica dichiara il matrimonio “mai esistito” (cessano gli effetti giuridici ex tunc, ossia dall’inizio), mentre la sentenza civile dichiara cessati gli effetti giuridici ex nunc (dalla sentenza in poi)”. La procedura di annullamento si avvale dell’intervento di periti psicologi: cosa chiedono coloro i quali desiderano rendere mai esistiti i loro matrimoni, magari durati decenni e magari con 2 o 3 figli? Al di là delle possibili ricadute civili o delle dispute teologiche sul valore di un sacramento e sulla possibilità di renderlo mai celebrato, come giudicare la possibilità di una simile eccezione alla sacralità e inscindibilità della famiglia e quale significato psichico attribuirle? Ne parliamo con un perito, chiamata dalla parte richiedente l’annullamento a testimoniare le ragioni della richiesta. Psicoterapeuta, esperta di separazione e divorzi, spesso impegnata in consulenze tecniche nell’ambito di procedimenti giuridici, talvolta è stata consultata anche per le procedure di annullamento.

Tre casi

Due casi sono stati portati a termine con il riconoscimento dell’annullamento per immaturità di uno dei due coniugi.
Nel primo caso si trattava di una coppia di ventenni che si erano sposati per l’attesa di un figlio. L’aspetto interessante è che i coniugi si erano separati civilmente dopo un anno dalla nascita del figlio, “esprimendo una sorta di immaturità, ma la richiesta di annullamento è stata fatta circa 10 anni dopo, se non di più, quando la signora voleva riformare una propria famiglia e quindi annullare questo errore passato e fare finta che la nuova esperienza fosse del tutto regolare”. Dopo l’annullamento, ha contratto un secondo matrimonio e sono nati altri due figli. Il figlio della prima unione si è dovuto confrontare con una esperienza difficile, e una frase pronunciata per caso prima dell’avvio della procedura può essere citata ad esempio del suo vissuto: “Ma questo vuol dire che io non sono figlio vostro?”. In altre parole, tenendo fermo il significato religioso del matrimonio, si rischia di considerare il figlio di un annullamento come un figlio di nessuno.
Il secondo caso è simile, ma ancora più discutibile perché “una coppia giovane, ma che aveva affrontato dal punto di vista psicologico tutte le fasi del ciclo vitale (il fidanzamento, il desiderio di metter su famiglia, la nascita di una figlia) si è separata quando la figlia aveva 3 anni”. Il matrimonio era fallito per alcuni comportamenti psicopatologici di lui, e c’era stata una separazione civile. A quel punto la signora, in base al fatto che lui sembrava essere “cambiato” dopo il matrimonio, ha voluto annullare questa sua esperienza dichiarando se stessa immatura. Il matrimonio sarebbe fallito perché il marito era problematico, ma lei per ottenere l’annullamento ha dichiarato di essere immatura e quindi incapace di valutare le caratteristiche della personalità del marito. “Come se il richiedente facesse una autoaccusa (“è lui matto, ma io non ho capito, dunque sono io ad essere immatura”). Dal punto di vista clinico non è verosimile, perché le condizioni precedenti alla crisi non possono essere invocate alla luce di quanto accaduto solo in seguito”. La valutazione del perito, in questo caso, non si è avvalsa di test psicologici, ma di una valutazione e di un’analisi clinica dalle quali emergeva che la signora al momento del matrimonio era maggiormente motivata dal rendersi autonoma dalla famiglia d’origine, che promuoveva una forte dipendenza, piuttosto che dal desiderio di sposarsi. Questo fu il criterio per valutare la sua immaturità: la spinta al matrimonio era stata quella di uscire di casa, ma “questo accomuna milioni di persone, quindi dovremmo annullare milioni di matrimoni?”.
Nel terzo caso, in corso, è sempre il richiedente che si autoaccusa di immaturità per annullare il matrimonio, ma dopo una convivenza durata più di 12 anni e 2 figli. La crisi coniugale avviene dopo la nascita dei figli, con una conflittualità distruttiva che ha provocato una separazione giudiziale che dura da 8 anni, in cui la signora ha progressivamente manifestato un grave disturbo di personalità (dalla crisi in poi). Durante la procedura civile la perizia psichiatrica non aveva rilevato disturbi psichici. In questo caso il richiedente vuole sostenere che al momento del matrimonio non si era reso conto di non avere i presupposti di maturità necessari a una coppia per affrontare il progetto familiare. Se ci fossero stati, lui si sarebbe certamente accorto che la moglie era potenzialmente pazza (in contrasto con la diagnosi psichiatrica). Dal punto psicologico “la stessa parola annullamento è contraria ai nostri principi per aiutare le coppie che si separano. Il principio è aiutare ad elaborare il divorzio psichico e quindi a recuperare i motivi validi per cui è stata affrontata quella scelta; e aiutare a maturare una consapevolezza dei limiti dell’unione che spiegano il suo fallimento”. Una persona che segue un percorso simile può sperare di affrontare una nuova unione su presupposti diversi, per un matrimonio migliore. “L’annullamento dal punto di vista psichico è un sintomo psicologico, paragonabile a un meccanismo di difesa patologica, al tentativo di annullare una esperienza che ti mette in crisi, senza crescere sulla crisi”. Con l’eccezione di quei casi (“anomali” rispetto alle richieste di annullamento) in cui dopo pochi giorni emergono elementi tanto rilevanti da minare l’accordo matrimoniale stesso. “Ma la richiesta dopo la nascita dei figli è quasi improponibile, perché la crisi evolutiva determinata dal progetto di fare figli è tanto impegnativa che, se le persone fossero immature, si rivelerebbe durante la gravidanza (e così accade nella quasi totalità dei casi). Mentre questi sono casi in cui dopo anni e anni…”. Insomma, chiedere l’annullamento è un sintomo dell’assenza del senso di realtà. L’annullamento contrattuale potrebbe avere un senso (a causa di un inganno, o di una frode volontaria – e lo psicologo qui non serve!), ma non la negazione dell’esperienza umana vissuta. Inoltre chi chiede l’annullamento “se ne frega della famiglia di prima con gli eventuali figli; e prova a rendere nulla la famiglia precedente per conferire validità a quella successiva. E gli ex figli diventano residui di qualcosa che è nulla, perché la vera famiglia è quella fatta dopo l’annullamento”.

(Su Agenda Coscioni, II, 5 con il titolo Sacra rota di scorta)

6 commenti:

Anonimo ha detto...

Ecco l'essenza del potere, la vera posta in gioco: poter manipolare le esistenze della gente, poter decidere quando e come è lecito sposarsi, quando dichiarare finito, anzi mai esistito, il proprio matrimonio, quando avere rapporti sessuali, quando e come mettere al mondo dei figli, per chi votare, se proprio votare bisogna, in una parola avere il potere di incidere sulla vita delle persone, stabilendo chi può, o non può, avere diritto al riconoscimento sociale di determinate condizioni.
La chiesa, questa struttura di potere dedita alla gestione e conservazione del suo spazio di manovra inteso come possibilità di condizionare pesantemente la vita di ognuno di noi, non solo proponendo un peculiare modello di esistenza ma cercando di imporre anche "obtorto collo" questo modello dandogli forza di legge, con l'esercizio diretto del potere temporale all'epoca dello Stato Pontificio, o tramite intermediari considerati inferiori ma utili allo scopo quali i cosiddetti stati laici, la chiesa dicevamo non può rinunciare a questa sua invadente vocazione: non saprebbe più come giustificare altrimenti la sua parassitaria esistenza.
Superfluo ricordare che certe prerogative ecclesiastiche ancora tollerate come conseguenza degli accordi concordatari siano assolutamente intollerabili in un moderno stato laico che riceve solo dal popolo la sua investitura a legiferare e ad applicare le leggi allo scopo primario di garantire i diritti di ogni cittadino, custoditi nella Costituzione.
In uno stato così concepito, un Concordato con chicchessia non ha più alcuna ragione di esistere.

Metilparaben ha detto...

Meraviglioso articolo.
Quando si dice che uno legge dall'inizio alla fine e rosica quando è arrivato all'ultima riga.

Anonimo ha detto...

Mi è piaciuto il ragionamento sugli aspetti psicologici di un annullamento, però c'è un po' di confusione e di banalizzazione per quanto riguarda i figli: non è che annullando il matrimonio si annullano le responsabilità morali nei confronti dei figli; si può annullare l'unione ma non l'essere genitore. L'essere "in regola" è indipendente dall'avere o meno responsabilità verso i figli. Tanto che cristianamente parlando uno è moralmente tenuto a occuparsi dei figli anche se non è sposato.

immigration ha detto...

Sei anche su Fai Notizia!
http://fainotizia.radioradicale.it/2007/05/17/sacra-rota-di-scorta

ciao!

Chiara Lalli ha detto...

Filippo,

il tuo commento potrebbe essere la conclusione del pezzo. Un commento conclusivo sulla situazione, sulla "invadente vocazione" della Chiesa.

Roberto,

prendersi cura dei figli non è un valore di appartenenza cristiana.
Non si può "annullare" qualcosa che è avvenuto. Si può sciogliere, modificare, cancellare - ma non annullare!
Quanto ai figli: è curioso che qualcuno (per sciogliere un contratto matrimoniale, magari dopo 20 anni) invochi l'immaturità e al contempo chieda l'affidamento dei figli. Appare pericolosamente ipocrita. Se davvero sei tanto immaturo da non esserti reso conto del significato del matrimonio, come puoi essere un genitore affidabile? Sei immaturo o furbo?

Anonimo ha detto...

E soprattutto: come si pone questa "furbizia" di fronte agli occhi del Signore? Si può prendere in giro, LUI?