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venerdì 8 ottobre 2010

Della Vedova e l’ABC costituzionale

Ci sono studenti un po’ tardi che straparlano di «golpe dei magistrati giacobini» a proposito del nuovo ricorso alla Corte Costituzionale per la legge 40, ma Benedetto Della Vedova è un maestro paziente, e ripete con parole semplici quello che chiunque sia dotato di licenza media dovrebbe già sapere (Alessandro Calvi, «“Ma risparmiamoci il bipolarismo etico”», Il Riformista, 7 ottobre 2010, p. 7):

Che un cittadino si rivolga a un giudice e che in quel dibattimento emerga la necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale è un fatto sano, normale. Non si puo certo pensare di impedire che i cittadini ricorrano alla magistratura. Siamo in uno stato di diritto. Il legislatore è libero di fare leggi e anche di modificare la Costituzione ma non è libero di legiferare contro la Costituzione. La Corte Costituzionale è lì per questo. Ciascuno fa il proprio mestiere: il Parlamento, i magistrati e anche i giudici della Consulta. Potranno farlo male, e allora si può polemizzare su questo, ma non si può polemizzare sui fatto che facciano il proprio lavoro.
Ormai però nel Pdl è uno schema consolidato il cercare un nemico nei magistrati.
Ma così si rischia la paranoia. E lo dice chi, come me, ha iniziato a fare politica con il caso Tortora che fu un enorme errore giudiziario. Ma non si può pensare che la magistratura sia nemica della democrazia. Anzi, si dovrebbe ricordare che la democrazia costituzionale si fonda sui fatto che il legislatore è sovrano nell’ambito della Costituzione.
Sta pensando ai richiami alla volontà popolare che ricorrono nelle argomentazioni degli esponenti del governo?
Quello è un errore marchiano che uomini delle istituzioni non dovrebbero commettere. Il referendum è fallito quindi è come se non ci fosse stato: non si può pretendere che quel fallimento abbia determinato un orientamento, anche perché chi si espresse lo fece contro la legge 40. E, seppure si fosse determinata una maggioranza di favorevoli alla legge, neppure questa potrebbe superare il giudizio di costituzionalità.

martedì 17 novembre 2009

Testamento biologico, non ci siamo proprio


Se le intenzioni di Della Vedova erano buone, ovvero di sostituire il ddl Calabrò e di presentare una “soft law”, il risultato è a dir poco mediocre. Si finisce per sentirsi stupidi a ripetere continuamente le stesse cose (che significa “accanimento terapeutico”? Perché rinviare alla deontologia medica? Perché richiamare e rinforzare il fantasma dell’eutanasia?), ma ci si sente anche stupidi, e pure un po’ arrabbiati, ad essere presi in giro. Presi in giro sì: perché non c’è nulla in questo emendamento che possa tranquillizzare chi ha a cuore l’autodeterminazione. Nulla che ribadisca chiaramente che sul nostro corpo e sulla nostra salute dovremmo poter scegliere (ed eventualmente delegare o scegliere di far scegliere qualcun altro), senza che nessuno (medico o familiari) ci venga a fare la ramanzina o peggio si nasconda dietro a una dissennata invocazione alla obiezione di coscienza o altre parole lesive delle nostre scelte. Definire la vita umana “diritto inviolabile ed indisponibile” è abbastanza pericoloso e sta bene in bocca a un oltranzista paternalista piuttosto che a uno che si dichiara liberale. Perché, è evidente, se il diritto alla vita è inviolabile quello di scelta passa in secondo piano o è fortemente limitato dalla inviolabilità stessa – sarebbe come dire che siamo liberi di uscire ma dalle 7 di sera c’è il coprifuoco.

Su Giornalettismo.

venerdì 17 luglio 2009

Ma Della Vedova da che parte sta?

Benedetto Della Vedova, com’è noto, è uno dei pochi liberali autentici nella maggioranza di governo. Uno che dice costantemente la cosa giusta in materia di diritti civili; uno che ti chiedi cosa stia facendo esattamente con quelli lì – il missionario in partibus fidelium? – anche se, d’altronde, casomai cambiasse schieramento, finiresti inevitabilmente per chiederti cosa stia facendo mai con questi qui.
È dunque con non poca sorpresa che ho letto il suo articolo di due giorni fa («Biotestamento, se tentassimo un “disarmo”?», 15 luglio 2009, p. 16) comparso sul Secolo d’Italia – non certo per la sede in cui è stato pubblicato, riguardo alla quale rimando al pensiero implicito in un post di Luca Sofri dello stesso giorno; ma proprio per i concetti che vi presenta.
Il tema è il testamento biologico: dopo una serie di considerazioni molto condivisibili sulle probabili conseguenze negative (anche per il governo) di un’approvazione del ddl Calabrò nel testo licenziato dal Senato, Della Vedova propone un «disarmo bilaterale». Non un compromesso, impossibile fra posizioni antitetiche, ma la rinuncia a una legge onnicomprensiva:

Per questo riterrei saggio che entrambi i sostenitori delle posizioni più nette ma speculari facessero un passo indietro e che il tentativo di avere norme dettagliatamente prescrittive – dell’uno o dell’altro segno – lasci il passo a una “soft law” i cui punti cardine siano due: no all’eutanasia attiva e no all’accanimento terapeutico. Per il resto, è più che sufficiente un rinvio ai principi costituzionali, alla deontologia medica e alla responsabilità di parenti e fiduciari di pazienti non coscienti, il riconoscimento dell’obiezione di coscienza e la possibilità dei medici di fare opposizione al giudice nei casi controversi.
Ma questa proposta comporta davvero un disarmo bilaterale? O non è, piuttosto, un invito al disarmo unilaterale? Vediamo.
Per quanto riguarda il «no all’eutanasia attiva», si tratta di un tema del tutto estraneo al dibattito sulle direttive di fine vita (almeno per come questo si è svolto in Italia), e la cui previsione comunque risulterebbe ampiamente superflua, dato che ogni intervento attivo cade già sotto le sanzioni degli artt. 579 e 580 del Codice penale (omicidio del consenziente e aiuto al suicidio). Sul no all’accanimento terapeutico, purtroppo Della Vedova non ci spiega cosa intende con questa espressione, che com’è noto indica cose molto diverse nel vocabolario integralista e in quello comune, dove sta rispettivamente per un trattamento sanitario futile imposto a un malato terminale, e per un trattamento sanitario che il paziente (anche non moribondo) ritiene troppo gravoso e si rifiuta di subire. Scegliere fra queste due definizioni implicherebbe il riaccendersi del conflitto che Della Vedova vorrebbe sedare; non scegliere implicherebbe una confusione foriera di mille futuri conflitti interpretativi, che finirebbero regolarmente davanti ai magistrati – come del resto è avvenuto in occasione di tutti i casi «celebri» in materia.
Andando avanti, c’è poi da chiedersi quale sia il senso del rinvio «ai principi costituzionali» e «alla deontologia medica» invocato dal deputato del PdL. Sia la Costituzione della Repubblica sia il Codice di deontologia medica sono testi attualmente in vigore, e l’uso invalso negli ultimi tempi di richiamare i superiori principi nei preamboli delle leggi non ha mai avuto altro effetto che di appesantire i testi normativi. Se si pensa poi che anche il testo Calabrò ha il suo bravo richiamo agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione – gli stessi di cui fa strame – le considerazioni sui «rinvii» si fanno più ciniche... Quanto al terzo rinvio, quello «alla responsabilità di parenti e fiduciari di pazienti non coscienti», torniamo nuovamente nell’indeterminato: cosa significano queste parole? Della Vedova non è un ingenuo, e sa benissimo che è su questo punto – sul ruolo dei parenti di una paziente non cosciente – che si è giocato in buona parte uno degli scontri politici e morali più violenti degli ultimi anni: davvero pensa di poter favorire una tregua fra gli schieramenti con l’ambiguità su questo punto?

Fin qui la proposta di Della Vedova ha mostrato un senso abbastanza chiaro: il deputato sa che, anche se alla Camera le forze laiche sono più consistenti che al Senato (e sembrano godere della benevolenza di chi siede sullo scranno più alto), la battaglia sulle direttive anticipate si preannuncia difficilissima. Da qui la proposta di una legge che lascerebbe le cose come stanno, dando l’impressione che «si sia fatto qualcosa», tanto per salvare la faccia del governo di fronte a una certa potente lobby. Si può comprendere lo spirito dell’iniziativa, anche se personalmente preferirei di gran lunga nessuna legge a una norma tanto vacua. Ma purtroppo Della Vedova non ha fatto punto qui.

L’obiezione di coscienza ha un senso preciso e univoco: se qualcuno mi vuole obbligare a fare qualcosa che va contro le mie convinzioni più profonde, è mio diritto ricorrere a questa esenzione; il caso tipico – e per la verità anche l’unico che viene in mente – è quello dell’obiezione alla leva militare obbligatoria. L’obiezione estesa a casi come quello dell’interruzione di gravidanza o della fecondazione artificiale ha già molto meno senso: qui l’obbligo non derivante da un contratto si pone solo per coloro che la legge ha colto già impegnati nell’attività di ginecologo, non per gli altri, che non dovrebbero poter pretendere nulla, visto che sono liberissimi di dedicarsi a un’altra attività; altrimenti dovremmo consentire ai capricci di chi, per esempio, voglia fare l’ispettore di polizia pur essendo un pacifista contrario alle armi da fuoco...
Ma almeno stiamo parlando ancora di rifiuto di compiere determinate azioni; nel caso del testamento biologico la situazione è esattamente opposta. Con le direttive anticipate non sto infatti chiedendo al medico di fare qualcosa, di praticarmi un trattamento sanitario – aborto, fecondazione in vitro, etc.; gli sto invece chiedendo di astenersi dal compiere un’azione. Distinzione fondamentale dal punto di vista giuridico (anche se talvolta non da quello morale). Distinzione che può talvolta apparire sottile, anche troppo; ma le sottigliezze, nel diritto, sono ciò che può fare la differenza fra andarsene liberi e andarsene in galera. E non facciamoci ingannare dalle descrizioni tendenziose: quante volte abbiamo sentito che i medici si rifiutano di «staccare il sondino»? Un’azione, sembrerebbe; ma invece nel rifiuto di questa particolare terapia quello che si chiede realmente ed essenzialmente è di sospendere l’immissione di alimenti in quel sondino (che può benissimo rimanere al suo posto), quindi un’omissione, non un’azione.
Cosa diventa allora qui la cosiddetta obiezione di coscienza? Semplice: diventa la libertà del medico integralista di invadere la sfera corporea di un’altra persona. Contro la sua volontà. Senza che sussista un obbligo giuridico di farlo. Diventa, in altre parole, pura e semplice violenza. Qui è l’obiettore a imporre un’azione all’altro, e l’obiezione si è trasformata così in ciò che originariamente doveva combattere. Come possa un liberale autentico – e Della Vedova lo è sicuramente – consentire a tutto ciò sfida la comprensione.
Con un grosso sforzo, si potrebbe forse ammettere l’obiezione se la legge riconoscesse almeno esplicitamente il diritto opposto del paziente a vedere rispettate le proprie direttive: questo potrebbe tradursi in pratica nell’obbligo dell’obiettore a trovare e indicare in tempi rapidi un altro medico che non si rifiuterà di cessare la violenza sul paziente. Sarebbe un’ingiustizia, sarebbe passibile di un’applicazione parziale e distorta (sappiamo bene cosa è successo con l’obiezione per l’aborto), ma almeno sarebbe un progresso rispetto alla situazione attuale. Solo che non è quello che scrive Della Vedova, che identifica chiaramente uno dei due raggruppamenti estremi (che dovrebbe rinunciare alle proprie posizioni a favore della proposta di mediazione) con quello di «chi vorrebbe una legge sulla falsariga di quella inglese o tedesca in nome della responsabilità e della libertà di cura delle persone». Ma in questo caso la previsione esplicita dell’obiezione di coscienza, senza un riconoscimento dei diritti del paziente, costituirebbe la coperta giuridica sotto cui l’arbitrio del medico integralista potrebbe esercitarsi indisturbato – almeno fino alla bocciatura della Corte Costituzionale (peraltro non più scontata, adesso che sembra divenuto normale per i giudici della Consulta essere commensali abituali dei governanti...). E questo è un netto peggioramento rispetto alla situazione attuale.
Infine, riguardo alla possibilità che Della Vedova vorrebbe concedere ai medici di «fare opposizione al giudice nei casi controversi», non saprei come interpretare queste parole se non nel senso giuridico della parola «opposizione», cioè «qualunque forma di impugnazione o di contestazione promossa contro un atto della pubblica autorità» (De Mauro). Ma a quanto mi risulta i medici hanno già diritto a proporre opposizione a ogni provvedimento giuridico di cui siano destinatari: se un tribunale decreta che il dr. Rossi deve sospendere la chemioterapia al paziente Verdi, Rossi – nei limiti dovuti, è ovvio – può benissimo impugnare il decreto. Sembra dunque che siamo qui di nuovo al ribadimento dell’esistente; e l’accenno ai giudici ci ricorda in compenso l’esito più probabile della «soft law», con la sua enumerazione di alti principi: che chi vorrà difendere il proprio diritto all’autodeterminazione sarà spesso costretto a intraprendere lunghe, costose, incerte battaglie legali.

giovedì 23 aprile 2009

Arrivano i DiDoRe

È disponibile sul sito della Camera dei Deputati il progetto di legge 1756, «Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi» (assegnato il 9 marzo 2009 in sede referente alla II Commissione Giustizia), che stando alle dichiarazioni del primo firmatario, Lucio Barani del PdL, dovrebbe finalmente materializzare la proposta dei DiDoRe – Diritti e Doveri di Reciprocità dei conviventi, appunto – avanzata a suo tempo con molti squilli di fanfare da Gianfranco Rotondi e Renato Brunetta.
La proposta di legge è estremamente scarna: sette articoli quasi telegrafici, che nel complesso sono più brevi del cappello introduttivo. Il dono della sintesi è sempre da apprezzare, anche se l’impressione è che si sia voluto tenere volutamente un profilo basso, per motivi facilmente intuibili. L’impressione è confermata dal primo articolo, che secondo la moda recente dei disegni di legge su temi «sensibili» costituisce una dichiarazione di principi generali, che si vuole derivati dalla Costituzione. Il primo comma recita infatti: «Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l’unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale». È, come si vede, un plateale metter le mani avanti, per estinguere sul nascere ogni illusione pericolosa sulla portata del disegno di legge. Il secondo comma aggiunge: «Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica». Coerentemente con questa impostazione, gli articoli da 3 a 7 elencano una serie di diritti dei conviventi senza oneri per lo Stato: diritto di visita presso gli ospedali, diritto di designare il convivente come rappresentante per le decisioni di fine vita, diritto di abitazione o di successione nell’affitto, diritto di ricevere gli alimenti. Manca stranamente ogni accenno al diritto di ricongiungimento familiare (questo in parte si può spiegare col fatto che, come vedremo fra poco, per conviventi si intendono persone normalmente coabitanti) e alla successione ereditaria.

Questo minimalismo dei diritti non costituisce, di per sé, motivo di scandalo. Il vero problema è che l’assetto legislativo ideale dovrebbe prevedere due modalità di regolazione delle convivenze: la prima, leggera, a garanzia di diritti per lo più negativi e non molto diversi in effetti da quelli contemplati dai DiDoRe, per i conviventi che desiderino mantenere un rapporto più libero e non troppo regolamentato; la seconda, impegnativa, che preveda l’estensione dei diritti e dei doveri del matrimonio a chi oggi non può sposarsi: in pratica, alle coppie omosessuali. Ma questa seconda colonna della norma non è proponibile nel nostro paese, a causa del veto della potenza straniera che tiene in pugno i nostri legislatori; e così le proposte di legge finiscono per essere sempre sbilenche. Nel caso dei non rimpianti DiCo si caricava quella che in sostanza era una legge per convivenze «leggere» di alcuni diritti «pesanti», come quello alla pensione di reversibilità, producendo un ibrido assai poco vitale che scontentava tutti; nel caso dei DiDoRe ci si dimentica semplicemente del problema di quelle coppie che non hanno nulla da invidiare in termini di impegno reciproco alle famiglie tradizionali, ma che non possono accedere alle stesse tutele, anzi si nega in capo alla legge che possano essere equiparate a quelle «naturali».

C’è poi un altro grave problema. Come abbiamo visto, la potenza straniera sopra evocata teme come la peste che la regolazione delle convivenze possa anche solo lontanamente richiamare il matrimonio; si deve dunque evitare fra l’altro ogni accenno a una cerimonia, a un incontro dei conviventi di fronte a un funzionario che abbia l’apparenza della stipulazione più o meno solenne di un patto. Per compiacere questo diktat si era ricorso in occasione dei DiCo a quel grottesco balletto di raccomandate che molto fece per affossare quella proposta e consegnarla agli annali del ridicolo. Per i DiDoRe la soluzione prescelta è più drastica: diritti e doveri conseguono non dalla sottoscrizione di un impegno formale, ma semplicemente dal trovarsi nella condizione di conviventi. Dice infatti l’art. 2 del disegno di legge: «1) La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, uniti da legami affettivi e di solidarietà ai fini di reciproca assistenza e solidarietà materiali e morali, non legati da rapporti di parentela né vincolati da precedenti matrimoni. 2) Per l’individuazione dell’inizio della stabile convivenza trova applicazione l’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223». E il comma del DPR 30 maggio 1989, n. 223, cui si fa riferimento, si limita a stabilire: «Agli effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune» (da notare una possibile fonte di problemi interpretativi: qui si fa riferimento a «un insieme di persone», quindi anche più di due, mentre la proposta di legge sembra sempre dare per scontato che i conviventi siano solo due).
Se i DiDoRe divenissero legge, dunque, una persona che inizia una convivenza si troverebbe automaticamente di fronte alla prospettiva di dover un giorno «prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione [quale?] alla durata della convivenza medesima» (art. 7), a una persona con cui non ha più alcun legame affettivo, e senza aver stipulato alcun contratto in questo senso. (Curiosamente la proposta di legge non sembra contemplare obblighi di assistenza reciproca durante la convivenza.) Molto liberale, non c’è che dire. Forse i DiDoRe hanno in realtà lo scopo celato di favorire le sorti declinanti dell’istituto matrimoniale, che a questo punto appare in paragone più vantaggioso?

Stupisce di trovare fra le firme che accompagnano questo pezzo non esaltante di arte legislativa quella di Benedetto Della Vedova, che sul tema sappiamo avere ben altre idee. Capisco che si possa ritenere che qualcosa è meglio di niente, ma in questo caso il gioco al ribasso è andato decisamente troppo in là. Meglio niente, grazie, di questo.