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martedì 6 maggio 2014

Cosa hanno denunciato i «Giuristi per la Vita»?

C’è un elemento della vicenda del Giulio Cesare di Roma e del romanzo Sei come sei di Melania Mazzucco che ha ricevuto un’attenzione troppo circoscritta; mi riferisco alla denuncia presentata dalle associazioni «Giuristi per la Vita» e «Pro Vita Onlus» contro gli insegnanti del liceo. Diamole un’occhiata:

[…] Il documento [Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, 2013-2015 dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale (UNAR)], nel presentarsi come un insieme di proposte e strategie volte a salvaguardare il rispetto del principio di uguaglianza anche nel delicato frangente dell’orientamento sessuale, contiene in realtà misure volte al rafforzamento dei gruppi LGBT all’interno del vivere sociale ed alla diffusione delle pratiche omosessuali in ogni ambiente, anche scolare, arrivando all’istigazione a vivere la sessualità in una prospettiva esclusivamente omosessuale.
Questo vero e proprio tradimento delle pur lodevoli finalità antidiscriminatorie a vantaggio di una propaganda omosessuale tout court può essere rinvenuto in innumerevoli passaggi del documento in questione. Ci sia consentito evidenziarne i più significativi, con particolare riferimento all’ambito delle strategie da dispiegarsi nel contesto scolastico e, più in generale, educativo. A pag. 17, ad esempio, tra gli obiettivi che l’UNAR si pone, si contempla espressamente «l’empowerment delle persone LGBT nelle scuole, sia tra gli insegnanti che tra gli alunni». L’idea pare dunque essere quella del rafforzamento, sia numerico che nella collocazione in ogni ambito sociale, della categoria LGBT a scapito delle altre. Fin dalla più tenera età un simile obiettivo va perseguito, prosegue l’UNAR, attraverso «percorsi innovativi di formazione in materia di educazione alla affettività che partano dai primi gradi dell’istruzione, proprio per cominciare dagli asili nido e dalle scuole dell’infanzia a costruire un modello educativo inclusivo, fondato sul rispetto delle differenze» (cfr. Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere (2013-2015), p. 17). Si parla inoltre di «accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione» (ibidem, p. 19), quasi a dire che le istanze relative all’orientamento sessuale e l’identità di genere portate avanti dalle associazioni LGBT, da idee a cui ciascun individuo è libero di aderire o meno, debbano diventare materie obbligatorie di studio e tema di formazione professionale degli insegnanti. In estrema sintesi, dunque, pare davvero che l’UNAR confonda il divieto di discriminazione con la propaganda di un’idea e l’istigazione ad aderirvi. Del resto, l’«empowerment», per riprendere la terminologia del Ministero, non può che voler dire questo in concreto.
[…] Non v’è chi non veda in una simile pubblicazione [il romanzo Sei come sei], specie se inserita nel solco tracciato dall’UNAR su cui a lungo gli esponenti si sono intrattenuti, una palese condotta di proselitismo e di istigazione verso il giovanissimo pubblico a compiere pratiche omosessuali ed a sperimentare la sessualità in una prospettiva esclusivamente gay.
Nei fatti sopra esposti pare doversi rinvenire la fattispecie di cui all’art. 528 c.p. Si è trattato infatti di consapevole divulgazione di materiale dichiaratamente osceno, la cui finalità non può che concretarsi nella celebrazione, fin nei dettagli più minuziosi, di un rapporto omosessuale fine a sé stesso. Nessuna finalità artistica sembra pertanto configurabile. La sensibilità dell’uomo medio non può che dirsi urtata da simili pubblicazioni, specie se si considera che la divulgazione era diretta ad un pubblico composto da minorenni.
A tale riguardo, qualora, come in questa sede si auspica, venisse riconosciuta nei fatti sopra esposti la finalità di istigazione ad avere rapporti omosessuali diretta agli studenti del Liceo Classico Giulio Cesare, andrebbe probabilmente indagata l’eventuale presenza all’interno dell’uditorio di ragazzi di età inferiore ad anni 14, nel qual caso, ovviamente, le condotte verrebbero ad essere sussunte sotto l’egida dell’art. 609 quinquies c.p. Tale ipotesi si presenta come tutt’altro che inverosimile atteso che, per direttiva dell’UNAR, la diffusione delle pubblicazioni di cui poc’anzi si è citato un breve stralcio deve essere fatta propria da ogni contesto scolastico.
In ogni caso, si impone l’applicazione dell’aggravante dell’art. 61 n. 9 c.p. poiché la divulgazione del materiale è stata organizzata dal corpo docente della scuola, in diretta attuazione delle direttive dell’UNAR.
Come si vede, a differenza di quanto abbiamo in genere letto o sentito in questi giorni, l’accusa mossa agli insegnanti (e all’UNAR) non è tanto o solo quella di avere presentato agli studenti un romanzo «pornografico». Riepiloghiamo: «misure volte al rafforzamento dei gruppi LGBT all’interno del vivere sociale ed alla diffusione delle pratiche omosessuali in ogni ambiente, anche scolare, arrivando all’istigazione a vivere la sessualità in una prospettiva esclusivamente omosessuale»; «propaganda omosessuale tout court»; «L’idea pare dunque essere quella del rafforzamento, sia numerico che nella collocazione in ogni ambito sociale, della categoria LGBT a scapito delle altre»; «la propaganda di un’idea e l’istigazione ad aderirvi»; «una palese condotta di proselitismo e di istigazione verso il giovanissimo pubblico a compiere pratiche omosessuali ed a sperimentare la sessualità in una prospettiva esclusivamente gay»; «la finalità di istigazione ad avere rapporti omosessuali diretta agli studenti». Non si potrebbe essere più chiari: chi ha presentato la denuncia è convinto che un ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alcuni insegnanti di un liceo romano perseguano lo scopo di far diventare omosessuali gli studenti delle scuole.

Ma su quali elementi di prova si basa quest’accusa bizzarra? Rileggendo con estrema attenzione il testo, si scopre che in realtà tutto dipende dall’uso della parola empowerment, che secondo i denuncianti non può che indicare – il concetto viene ripetuto due volte – il «rafforzamento, sia numerico che nella collocazione in ogni ambito sociale, della categoria LGBT a scapito delle altre».
Ora, la parola empowerment fa parte da molto tempo nel lessico di chi lotta a favore delle varie minoranze e di altri gruppi oppressi; in particolare, si trova nella pubblicistica femminista. Questo avrebbe dovuto far scattare un campanello di allarme agli orecchi dei «Giuristi per la Vita» (se si fossero curati di informarsi), visto che lo scopo dei gruppi femministi non è mai stato – ovviamente – quello di moltiplicare numericamente le donne a scapito degli uomini, così come l’empowerment dei Neri d’America non è consistito nel fare diventare più numerosi i neri e nell’opprimere i bianchi. Empowerment, in tutti questi casi, indica semplicemente il superamento degli ostacoli economici, legali e ideologici che impediscono a una data minoranza o a un gruppo oppresso di godere della piena uguaglianza; può indicare anche il rafforzamento della fiducia in se stessi di chi appartiene a questi gruppi. Non c’è nel documento dell’UNAR il benché minimo appiglio che autorizzi a dare un significato diverso da questo alla parola empowerment; anche ammettendo la totale ignoranza dei denuncianti dell’uso comune della parola, si rimane stupiti di fronte alla loro disinvoltura nell’attribuire al termine un significato arbitrariamente negativo.

Quando si passa dalla denuncia delle oscure trame dell’UNAR a quella della condotta degli insegnanti del liceo, i problemi aumentano ancora. Sostenere, come fanno i denuncianti, che la presenza delle ormai famose 14 righe in un romanzo che conta 230 pagine, proposto agli studenti fra altri 24 volumi, indichi la volontà degli insegnanti di istigare gli studenti ad avere rapporti sessuali è un’accusa che non si sa se definire più mostruosa o ridicola. Talmente mostruosa e ridicola, che neppure vale la pena di far notare come nessuno degli studenti fosse minore di 14 anni. (È opportuno invece rilevare che l’art. 609 quinquies invocato dai denuncianti presuppone il dolo specifico, cioè l’intenzione consapevole di raggiungere un fine determinato; la condotta, di per sé, non basta a configurare il delitto in oggetto.)
Anche l’accusa di diffusione di materiale osceno sembra destinata a una rapida archiviazione: non si capisce perché la denuncia non sia stata estesa a tutti i librai italiani, che vendono il libro a un pubblico indifferenziato, fra cui si potrebbero tranquillamente trovare minori di quasi ogni età, privi per giunta della mediazione offerta dagli insegnanti del Giulio Cesare; ma in questo caso l’assurdità dell’accusa sarebbe apparsa subito palese. Righe di contenuto non troppo diverso da quello incriminato (anche se in genere relative a pratiche eterosessuali) si trovano poi, a una valutazione prudente, in circa metà dei volumi di narrativa contemporanea, anche questi disponibili liberamente sui banconi di qualsiasi libreria.

Tiriamo le somme. Il vittimismo aggressivo, che tanta parte ha ormai nella propaganda integralista e clericale, procede negando ai propri bersagli la qualifica di vittime (o di difensori delle vittime), e costruendoli invece come aggressori. Nel caso specifico, si ricorre a uno dei fantasmi eterni della polemica anti-omosessuale: l’omosessuale corruttore della gioventù, che cerca di fare proseliti tra i ragazzi (non è chiaro se per i denuncianti l’UNAR sia un covo di gay o piuttosto di favoreggiatori dei gay; il risultato non cambia). Se da un lato si professa, a parole, solidarietà per le vittime del bullismo omofobo, dall’altro, per una sorta di malefico comma-22, si afferma che chi resiste alle discriminazioni non è vittima ma bensì pericoloso pervertito.
Ci si può chiedere se i denuncianti credano davvero che il loro esposto possa portare a un’incriminazione. Uno dei firmatari è un avvocato; si farebbe torto alle sue capacità professionali attribuendogli questa speranza. Più probabilmente siamo di fronte a un tentativo di accreditarsi presso la platea del pubblico integralista – un pubblico di bocca particolarmente buona, incapace di rendersi conto che la denuncia è fondata letteralmente sul nulla. L’inevitabile archiviazione (salvo improbabili sorprese) verrà addebitata ai soliti magistrati «laicisti» e «omosessualisti».
Non è però da sottovalutarsi un altro elemento: oggettivamente, al di là di quelle che possono essere le intenzioni dei denuncianti, questa vicenda avrà un effetto intimidatorio (uso la parola non nel senso giuridico) nei confronti di tutti gli insegnanti. A nessuno fa piacere venire denunciato alla magistratura, anche se l’accusa è palesemente infondata.
Non sono un giurista, ma credo che bisognerebbe seriamente prendere in considerazione la creazione di una fattispecie analoga alla lite temeraria anche in campo penale. Si eviterebbero casi come questo, che possono arrecare una pena non indifferente a chi ne rimane vittima.

Aggiornamento 11/10/2014: naturalmente, è finita come doveva finire: la Procura ha chiesto l’archiviazione (Ilaria Sacchettoni, «Il libro scandalo al Giulio Cesare “Non è osceno, ma formativo”», Corriere della Sera, 7 ottobre), e gli integralisti accusano i giudici di ogni nequizia (Rino Cammilleri, «Letture porno a scuola, non è reato. Anzi, è educativo», La nuova bussola quotidiana, 11 ottobre). Non posso vantarmi neppure di essere stato buon profeta: era veramente troppo facile.

venerdì 27 febbraio 2009

Omicidio?

L’avvertenza è d’obbligo: non sono un giurista. Ma provo lo stesso a chiarire – in primo luogo a me stesso – i principali aspetti della denuncia presentata contro Beppino Englaro di cui si parla in queste ore.

Cos’è successo?
Il Procuratore della Repubblica di Udine Antonio Biancardi ha iscritto nel registro delle notizie di reato (quello che impropriamente viene di solito chiamato «registro degli indagati») 14 persone: Beppino Englaro, l’anestesista Amato De Monte e altri 12 componenti dell’associazione «Per Eluana» (medici e infermieri che hanno attuato il protocollo per il distacco del sondino della donna), a quanto pare in seguito a una denuncia presentata dal Comitato Verità e Vita due giorni fa (stando alla data del comunicato stampa dello stesso Comitato). Si tratta di un’associazione che ha fra l’altro combattuto la legge 40 perché troppo permissiva e accusato Assuntina Morresi di aver avanzato in un articolo «argomentazioni tipicamente abortiste»; non va confusa con l’Associazione Scienza e Vita, che in queste ore ha smentito ogni suo coinvolgimento.

Quello del magistrato è un atto dovuto?
Sembrerebbe di sì: lo impone l’art. 335 del Codice di Procedura Penale – anche se di fronte a notizie di reato deliranti o palesemente inconsistenti il giudice può chiaramente astenersi. A quanto pare esposti simili erano già pervenuti al magistrato, che aveva affermato all’indomani della morte di Eluana: «Valuterò personalmente tutti gli esposti che sono stati presentati e cercherò prove a conferma dei reati ipotizzati in essi», senza però che ne conseguissero finora atti di alcun genere. Dichiarazioni odierne di Biancardi sembrano collegare l’iscrizione del registro degli indagati all’insieme di queste denunce e non a quella del Comitato Verità e Vita in particolare, anche se la legge prescrive che l’iscrizione nel registro sia immediata.

Mi sembra di ricordare in effetti che delle denunce analoghe fossero state presentate anche altrove...
Sì, il 10 febbraio l’avvocato Carlo Taormina aveva presentato alla Procura di Roma una denuncia per omicidio a carico di Beppino Englaro, del personale della Clinica La Quiete, del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dei magistrati della Corte di Appello di Milano e della Procura di Udine. La Procura ha iscritto queste persone nel registro delle notizie di reato, ma poche ore dopo ha archiviato la posizione del Presidente della Repubblica, mentre per gli altri ha inviato gli atti alla Procura di Bologna (competente per i magistrati di Udine). Per coincidenza proprio oggi quest’ultima ha proceduto all’iscrizione nel registro delle notizie di reato; quindi paradossalmente lo stesso Antonio Biancardi si trova ad essere indagato a sua volta. Sono state presentate altre denunce analoghe da parte di vari personaggi, a cui non mi sembra il caso di fare pubblicità.

Cosa c’è scritto nella denuncia del Comitato?
Non si sa: quelli del Comitato hanno risposto alle richieste di una copia della denuncia dicendo che per ora non possono divulgarla. Da qualche dettaglio che è stato comunque fornito, e dal testo di una diffida trasmessa il 3 febbraio dallo stesso Comitato alla casa di cura La Quiete, sembra che non vengano presentati fatti nuovi, ma che ci si limiti a ipotizzare che la vicenda configuri la fattispecie dell’omicidio volontario.

Ma è possibile che qualcuno venga processato per omicidio volontario in relazione a questa vicenda?
Assolutamente no. Beppino Englaro non ha agito di propria iniziativa, ma in base a sentenze e decreti delle autorità giudiziarie, seguendo fino in fondo tutti i gradi di giudizio. Sarebbe semplicemente inconcepibile che un’altra autorità giudiziaria lo condannasse per aver dato delle disposizioni ai medici che un giudice lo aveva autorizzato a dare. Ciò significherebbe per i cittadini non poter più fare affidamento sulla giustizia, perché ogni pronunciamento, ogni sentenza o decreto sarebbero sempre soggetti a essere capovolti, senza certezze e all’infinito.

Come può essere che chi ha presentato la denuncia ignorasse queste cose?
In realtà le conoscono. Nella diffida che citavo sopra facevano proprio per questo ricorso a un escamotage: in base agli artt. 2 e 3 del Codice di Procedura Penale ritengono che «i provvedimenti giurisdizionali emessi nel corso del procedimento civile non farebbero stato in un eventuale procedimento penale instaurato per il reato di omicidio volontario», cioè in pratica che il giudice penale, chiamato a stabilire se c’è stato omicidio, non potrebbe né dovrebbe tenere in nessun conto quello che ha deciso il giudice civile (a cui si era rivolto Englaro). Ma è chiaro che è solo un cavillo: si può richiamare qui la massima della decisione n. 54 della Cassazione, sez. III, 3 aprile 1996: «L’autorità giudiziaria ordinaria non ha il potere di valutare la conformità a legge di un “arret” [cioè di una sentenza] di un’altra giurisdizione: ciò in quanto il cittadino – pena la vanificazione dei suoi diritti civili – non può essere privato della facoltà di fare affidamento sugli strumenti della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall’ordinamento».

È possibile che l’accusa si possa sostenere con altri argomenti?
Solo nell’ipotesi (tutta da dimostrare) che ci sia stato un intervento attivo per causare la morte di Eluana; ma per questo occorrerebbe un referto autoptico, che a quanto ne so non è ancora nemmeno stato presentato. Un’altra possibilità viene prospettata dal Comitato, quando chiede «quanto meno e in subordine, di accertare se sia stata tentata la nutrizione per via naturale», visto che il decreto della Corte d’Appello di Milano dava a Beppino Englaro solo il potere di far cessare l’uso del sondino nasogastrico. Ma a questo proposito abbiamo la testimonianza del medico curante, Carlo Alberto Defanti, che sostiene che sulla pretesa capacità di deglutire di Eluana sono state dette solo falsità: «dovevamo assorbire anche la saliva».

Cosa succede ora?
Il magistrato ha al massimo 30 giorni per chiedere un’eventuale autorizzazione a procedere. Direi che non se ne farà nulla, e che si arriverà all’archiviazione: oltre alle considerazioni già espresse, bisogna dire che la vicenda che si è conclusa con la morte di Eluana si è svolta tutta sotto gli occhi dello stesso Biancardi, senza che questi facesse nulla per fermarla. Sarebbe strano che sconfessasse il suo stesso operato, per aver ricevuto una denuncia che contiene in pratica solo alcune discutibili considerazioni giuridiche.

Se la denuncia è infondata, è possibile denunciare a sua volta per calunnia chi l’ha presentata?
Purtroppo no. La calunnia si ha se qualcuno «incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato» (art. 368 C.P.), e qui sarebbe quasi impossibile dimostrare il dolo. È vero però che alcuni tribunali hanno cominciato a riconoscere la responsabilità di chi accusa ingiustamente per colpa, cioè senza compiere tutti gli accertamenti dovuti per assicurarsi della fondatezza dell’accusa: è l’equivalente in campo penale della lite temeraria, che esiste già in campo civile (ne parlavo qualche tempo fa a proposito della minaccia di un’analoga denuncia, sempre riguardo al caso Englaro). Anche tenendo conto dell’inevitabile opinabilità delle cose giuridiche, l’accusa del Comitato Verità e Vita appare al momento talmente campata in aria che non ci si può non augurare una severa punizione: troppi i danni causati, in termini di tempo, denaro e dell’ineliminabile ansia che colpisce chiunque sia accusato di un reato così grave, seppure su basi manifestamente infondate. Nei confronti di Beppino Englaro, poi, la cosa assume in particolare l’aspetto di una vendetta, tanto disumana quanto insensata.

sabato 15 novembre 2008

Ma c’è chi non si rassegna

Su Avvenire di ieri un’intervista al professor Giuliano Dolce (che i lettori di Bioetica già conoscono) ci rivela che qualcuno ancora non si è rassegnato a che i diritti di Eluana Englaro vengano infine rispettati. Afferma infatti Dolce («“Scelta pilatesca delle toghe faremo ricorso a Strasburgo”», 14 novembre 2008, p. 3):

Siccome si dice che andrà all’ospedale civile di Udine, in Friuli, mi risulta che una struttura pubblica non possa ospitare una persona, un cittadino della Repubblica, per farla morire anziché curarla. Quindi, sono intenzionato a denunciare i sanitari e i dirigenti che permetteranno che la donna muoia. E non è l’unica cosa che faremo.

Quali altre iniziative avete progettato?
Oggi stesso presenteremo ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo. Oltre all’associazione Vive, abbiamo il sostegno di 33 realtà tra cui la Federazione nazionale trauma cranico. Abbiamo qualche speranza, i requisiti per accogliere d’urgenza il ricorso ci sono tutti. Non ci illudiamo, ma la Corte europea potrebbe ancora fermare tutto e riaffermare il diritto di questa donna ad essere nutrita.

Su cosa si fonda il ricorso?
Noi rappresentiamo chi si prende cura dei 30 mila pazienti in stato vegetativo e riteniamo che con la sentenza di ieri l’Italia abbia violato diversi trattati internazionali. Uno su tutti, la Convenzione Onu sulla disabilità del 2006. Eluana dal punto di vista medico è una persona in stato vegetativo persistente ed­ è clinicamente guarita, ma in maniera imperfetta ed­ è affetta da disabilità al massimo grado. La convenzione, sottoscritta dall’Italia un anno fa, le garantisce, in un comma dell’articolo 25, il diritto ad assumere cibo e fluidi. Purtroppo i giudici milanesi ignoravano tutto ciò e anche quelli della Cassazione.
Mi risulta difficile comprendere come un atto autorizzato da un tribunale della Repubblica (che nel decreto corrispondente, come del resto è ovvio, non fa distinzione fra strutture sanitarie pubbliche o private) possa rendere passibile di denuncia chi lo compie. Non si capisce dunque cosa abbia in mente Dolce; al di là delle sue intenzioni, la denuncia minacciata assume il carattere oggettivo di un’intimidazione nei confronti dei sanitari che vorranno prestare la loro opera per adempiere alla volontà di Eluana e al decreto della Corte d’Appello. A nessuno piace la prospettiva di ricevere una denuncia, anche se si è certi di agire nella legalità.
Vale forse la pena ricordare al professor Dolce che esiste in giurisprudenza una cosa chiamata «lite temeraria», che consiste nel promuovere una causa civile pur sapendo di non avere valide ragioni per farlo, e che è duramente sanzionata. In campo penale non esiste purtroppo un analogo istituto (viene punito solo chi denuncia una persona calunniandola), ma le cose stanno cambiando. Scrive l’avvocato Ugo Dal Lago, proprio a proposito delle cause a danno di medici («Il danno patito dall’ingiusta accusa è risarcibile?», Pdf):
Alcuni giudici di merito hanno già superato queste barriere, ravvisando già da tempo la responsabilità aquiliana del denunciante non solo quando la denuncia venga fatta con dolo, ma altresì con colpa grave (Trib. Napoli, 22.1.2000, Giur. napol., 2000, 431) affermando che anche qualora non possa configurarsi una calunnia, nel caso di una denuncia penale per un reato perseguibile di ufficio priva di fondamento (con la conseguente assoluzione dell’incolpato) la condotta del denunciante può essere fonte di responsabilità civile, non solo quando sia stata determinata da dolo, ma altresì quando sussista una colpa grave (Trib. Bologna, 12.5.1994, Giur. Merito, 1995, 29).
Quanto al ricorso alla Corte di Strasburgo (che non ha effetto sospensivo sull’esecuzione della sentenza Englaro), le probabilità che possa venir accolta sembrano nulle. L’art. 25 della Convenzione Onu citata recita, nel passo rilevante:
States Parties shall […] prevent discriminatory denial of health care or health services or food and fluids on the basis of disability.
Ma la nutrizione artificiale non verrà sospesa ad Eluana Englaro «sulla base della sua disabilità»: la base del decreto del tribunale sta nelle volontà della donna, espresse chiaramente a suo tempo. Nello stesso articolo citato della Convenzione si legge del resto:
[States Parties shall] require health professionals to provide care of the same quality to persons with disabilities as to others, including on the basis of free and informed consent [corsivo mio].
La traduzione ufficiale francese si comprende ancora meglio:
[Les États Parties] exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées.
Il professor Dolce deve aver casualmente saltato queste righe, quando ha letto il testo della Convenzione...