Anche se non sei genitore biologico, puoi essere genitore. È successo e succede in molte circostanze. Il mero legame genetico, d’altra parte, non è una condizione sufficiente per essere tale. Dovrebbe essere abbastanza ovvio e scontato, ma invece solleva ancora molte discussioni, soprattutto quando riguarda due donne o due uomini.
Nel caso di coppie dello stesso sesso, infatti, solo uno dei due può essere geneticamente affine al figlio. Il riconoscimento giuridico per l’altro genitore non c’è, e il padre o la madre non biologici rischiano di essere più o meno equivalenti a un estraneo. In assenza di garanzie (prima di tutto per i minori), le persone che si trovano in queste condizioni cercano di rimediare: scritture private, certificazioni, assicurazioni. Tutti provvedimenti imperfetti e incerti.
Alcuni anni fa, in seguito a una separazione, la madre non biologica è stata esclusa completamente dalla vita dei suoi figli – non suoi geneticamente, ma che per i primi anni della loro vita erano cresciuti con quella figura genitoriale, l’avevano chiamata «mamma» e considerata come tale.
Dal Tribunale dei Minorenni di Roma arriva una sentenza importante: i giudici hanno accettato la richiesta di adottare da parte di una madre “solo” sociale. Hanno riconosciuto pienamente alla donna il suo ruolo: diritti e doveri.
E la motivazione è semplice e incontrovertibile: è nell’interesse del minore, cresciuto in una famiglia con due madri e abituato a considerare loro due come genitori.
La ricorrente aveva chiesto l’adozione della minore in base all’art. 44, comma 1, della della legge n. 184 del 1983 e successive modifiche, che regola l’adozione in casi particolari.
La richiesta è stata accolta “nel superiore e preminente interesse del minore a mantenere anche formalmente con l’adulto, in questo caso genitore ‘sociale’, quel rapporto affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel tempo, a maggior ragione se nell’ambito di un nucleo familiare e indipendentemente dall’orientamento sessuale dei genitori” – così commenta Maria Antonia Pili, legale delle donne, che ieri ha reso nota la sentenza (depositata il 30 luglio).
Come sono arrivati i giudici a questa decisione? Che cos’è l’adozione in “casi particolari”?
“Si tratta di un tipo di adozione […] che mira a realizzare l’interesse del minore ad una famiglia in quattro specifiche ipotesi, in cui [il] legislatore ha voluto facilitare il procedimento di adozione, per un verso ampliando il novero dei soggetti legittimati a diventare genitori adottivi e, per altro verso, semplificando la procedura di adozione”.
La 27esimaOra, 30 agosto 2014.