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sabato 26 maggio 2012

Aborto, cosa significa obiezione di coscienza?


A 34 anni dalla promulgazione della legge 194 sulla interruzione volontaria di gravidanza (era il 22 maggio 1978), i dati del Ministero della Salute mettono bene in evidenza quanto la norma sia disattesa: la media nazionale di ginecologi obiettori supera il 70%, arriva in alcune regioni al 90, e rende estremamente difficile la garanzia del servizio.
In questi giorni, peraltro, in Parlamento si discute un testo ambiguo e pericoloso, un testo che gioca sull’ambiguità dei significati: che cosa intendiamo infatti per obiezione di coscienza e cosa c’entra con la libertà individuale e con la libertà di coscienza? Se ne è parlato durante il convegno “Obiezione di coscienza in Italia. Proposte giuridiche a garanzia della piena applicazione della legge 194 sull’aborto” organizzato il 22 maggio a Roma dall’Associazione Luca Coscioni e l’Aied.
Nell’estate 2010 Christine McCafferty, parlamentare del partito laburista inglese, ha presentato al Consiglio d’Europa un report sulla regolamentazione dell’obiezione di coscienza, “Women’s access to lawful medical care: the problem of unregulated use of conscientious objection”. Il report fotografa la situazione europea e propone alcune linee guida per limitare i danni di un esercizio illegittimo dell’obiezione di coscienza. McCafferty non abbraccia una posizione estrema, non critica cioè la possibilità di ricorrere alla obiezione, ma sottolinea che i diritti delle donne e dei pazienti vengono prima della coscienza del personale medico. È necessario un bilanciamento tra la coscienza personale e la responsabilità professionale altrimenti si finisce per ledere lo stesso diritto dei pazienti di ricevere cure e assistenza, sostituite da una predica moralistica.

Quali sarebbero le condizioni per l’esercizio legittimo della obiezione di coscienza? Possono ricorrervi i singoli direttamente coinvolti nella procedura medica e non le strutture sanitarie. Il personale sanitario ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni sui trattamenti previsti dalla legge, di informare tempestivamente il paziente della propria obiezione di coscienza, di metterlo in contatto con un altro medico e di assicurarsi che riceva il trattamento richiesto. Se è impossibile trovare un altro medico o in caso di emergenza non c’è coscienza che tenga: il personale sanitario è obbligato a eseguire il trattamento richiesto o necessario nonostante le proprie posizioni personali. Il documento si sofferma spesso sugli effetti discriminatori soprattutto per le donne più in difficoltà, perché vivono in condizioni economiche difficili o in aree isolate o per altre ragioni.

Le condizioni indicate da McCafferty sono in linea con l’articolo 9 della 194 - ma l’articolo 9 spesso rimane solo sulla carta. L’Italia è infatti tra i Paesi che regolamentano in modo inadeguato l’esercizio della obiezione di coscienza, avverte McCafferty, insieme alla Polonia e alla Slovacchia. Il report poi sottolinea che l’obiezione non può essere esercitata dal personale non medico, come amministrativi o portantini, e che l’assistenza precedente e successiva non possono essere oggetto di obiezione. Anche questo è in linea con l’articolo della legge italiana ed è utile per le discussioni sull’ampliamento dell’esercizio della obiezione ai farmacisti. A questo proposito ricordo il caso Pichon and Sapious vs. France (Corte europea dei diritti umani, 7 giugno 1999): la Corte stabilì che un farmacista che rifiuta di vendere i contraccettivi non può imporre la propria visione del mondo agli altri e che il diritto alla libertà religiosa - diritto individuale sacrosanto e strettamente intrecciato alla coscienza - non garantisce il diritto di comportarsi pubblicamente secondo le proprie credenze. Quando decido di fare il farmacista, o il medico o l’avvocato, la mia coscienza individuale non può essere quella cui tutti gli altri dovrebbero sottostare o conformarsi. La scelta di una professione implica dei doveri e la garanzia di un servizio.

Galileo, 25 maggio 2012.

mercoledì 4 aprile 2012

Napoli, 16 aprile 2012


UDISALUTE Napoli presenta

Obiezione di coscienza nella legge 194 (legge sulla maternità libera e responsabile e interruzione volontaria di gravidanza), presso la sala Santa Maria la Nova della Provincia di Napoli, ore 17 del 16 aprile 2012.

Modera ed introduce Simona Ricciardelli (udisalute-comitato 194).
Ne parlano: Chiara Lalli e Filomena Gallo (segretaria associazione Luca Coscioni).

Intervengono: Prof. Giovanni Persico (Direttore generale AOU Federico II di Napoli) e Dott. Riccardo Bonafiglia (ospedale Civile di Caserta).

Il dibattito sarà sostenuto dalle testimonianze dal territorio sulla severa riduzione dei servizi deputati all’applicazione della legge con i contributi dell’Assessore alle pari opportunità del Comune di Napoli, le consigliere Provinciali, le Consigliere Comunali, le donne dei Consultori e le associazioni in lotta per l’applicazione della legge.

mercoledì 21 marzo 2012

Farmacisti, obiezione di coscienza e contraccezione d’emergenza

Contraccezione d’emergenza
Nella seduta parlamentare del 21 aprile 2010 viene annunciato il disegno di legge n. 2121 dal titolo: “Disposizioni in materia di obiezione di coscienza dei farmacisti nella dispensa dei farmaci rientranti nella contraccezione di emergenza”. Questo disegno di legge ha una sola virtù: è breve, se si esclude il titolo.
Prima di analizzare il testo è utile ricapitolare i problemi che il titolo del disegno di legge evoca. Innanzitutto la questione generale di poter ammettere per legge una eccezione controversa, oggetto di una normativa positiva e in grado di incrinare i doveri che derivano da una libera scelta. Perché un ginecologo che esercita in una struttura pubblica e un farmacista potrebbero oggi sottrarsi ad uno dei doveri professionali sanciti da una legge dello Stato?
Poi c’è la questione specifica delle modalità dell’obiezione, che non dovrebbe essere indiscriminata. Dovrebbe cioè riguardare i farmacisti e non le farmacie, che dovrebbero avere comunque l’obbligo di garantire il servizio previsto dalla legge (regio decreto legge del 1937, n. 1219). Il regolamento  per il servizio farmaceutico non lascia margini interpretativi: “i farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia. I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l’ammontare delle spese di porto”.
Questo è un problema, pur concedendo generosamente l’ammissibilità della obiezione di coscienza in generale. Ma non basta essere generosi per accogliere positivamente una legge in merito, almeno se si vogliono analizzare onestamente le conseguenze che ne deriverebbero. Se fosse ammesso il principio che il farmacista può scegliere quale farmaco vendere e quale non vendere, seguendo i dettami della sua personalissima visione del mondo, sarebbe possibile e coerente trovarsi di fronte a un rifiuto per un antidolorifico, un oppiaceo o un qualsiasi altro farmaco.
La 194, come abbiamo più volte visto, prevede la distinzione tra strutture e medici: “Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8”. Che poi di fatto le percentuali di obiettori di coscienza pongano in serio pericolo la garanzia del servizio (cioè della interruzione di gravidanza) non intacca la rilevanza concettuale della differenza. Il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti (MNLF) la coglie e la sottolinea: «“Mentre al singolo professionista non può essere negata la libertà di scelta rispetto alle proprie convinzioni etiche o religiose – precisano i liberi farmacisti – alla farmacia, in quanto già detentrice di un’esclusiva e concessionaria di un rapporto privilegiato con lo Stato di monopolio, non deve essere permesso di esercitare l’obiezione di coscienza e quindi rifiutarsi di vendere farmaci come la pillola del giorno dopo o affini”. E aggiungono: “Ogni farmacia, nel caso venga riconosciuto tale diritto al professionista, dovrà provvedere che nel proprio organico sia sempre a disposizione almeno un farmacista non obiettore in modo da non ledere un altro diritto: quello del paziente di ottenere il farmaco. In caso di obiezione di coscienza del titolare della farmacia o dell’impossibilità della farmacia di consegnare il farmaco per assenza di professionisti disponibili, dovrà essere revocata la concessione dello Stato che permette a quella farmacia di operare sul territorio e la stessa rimessa a concorso’’» (Aborto: liberi farmacisti, obiezione coscienza? farmacie non possono, Asca, 1 maggio 2010, il corsivo è mio). Le farmacie vivono in regime di monopolio, nonostante i tentativi di liberalizzazione che avevano suscitato molti malumori. Se loro rifiutano un farmaco, nessun altro può venderlo. Torna la solita domanda: se i farmacisti fossero tutti obiettori?
Ma c’è un altra curiosità insoddisfatta: perché c’è bisogno di una legge specifica? La condanna della pillola del giorno dopo e i potenziali obiettori sarebbero comprensibili se giustificassero la propria posizione con la contrarietà all’aborto e, al tempo stesso, sostenessero che la pillola del giorno dopo è abortiva. Così facendo basterebbe la 194, magari con un asterisco per i farmacisti o con una interpretazione estensiva del personale che può ricorrere alla obiezione di coscienza.
Nel foglietto illustrativo del Norlevo, nome con cui la pillola del giorno dopo è commercializzata in Italia, si legge (il corsivo è mio): “la contraccezione di emergenza è un metodo di emergenza che ha lo scopo di prevenire la gravidanza, in caso di rapporto sessuale non protetto, bloccando l’ovulazione o impedendo l’impianto dell’ovulo eventualmente fecondato, se il rapporto sessuale è avvenuto nelle ore o nei giorni che precedono l’ovulazione, cioè nel periodo di massima probabilità di fecondazione. Il metodo non è più efficace una volta iniziato l’impianto”.
Tuttavia le recenti ricerche hanno dimostrato la sola azione contraccettiva, e non abortiva, del farmaco. E le agenzie del farmaco hanno consigliato di modificare i foglietti illustrativi, eliminando quel pericoloso disgiuntivo. La permanenza nel foglietto della possibilità abortiva non è, ovviamente, una prova dell’azione abortiva, ma al più solo un sintomo della scarsa considerazione dei risultati scientifici e dei possibili effetti di una simile imprecisione. Il 6 giugno 2011 la Società Italiana della Contraccezione (SIC) e la Società Medica Italiana per la Contraccezione (SMIC) hanno redatto un documento comune sui meccanismi della contraccezione d’emergenza, escludendo l’effetto abortivo (Position paper sulla contraccezione d’emergenza per via orale (il Paper può essere scaricato dai siti delle due società:  www.smicontraccezione.it e www.smicontraccezione.it). Nel paragrafo intitolato “Meccanismo d’azione della contraccezione d’emergenza” si legge: “È ampiamente dimostrato che il LNG [levonorgestrel], quando somministrato in fase preovulatoria, interferisce con il processo ovulatorio, per inibizione o disfunzione dello stesso, e previene quindi la fertilizzazione. In particolare, se somministrato prima del picco preovulatorio di LH, È in grado di impedire l’ovulazione nella maggior parte dei casi. Inoltre, è stato evidenziato che nelle donne che assumono il LNG quando i parametri clinici, ecografici ed ormonali sono diagnostici di ovulazione già avvenuta, il LNG non ha alcun effetto. È evidente quindi che il LNG non interferisce con l’impianto dell’embrione, una volta avvenuta la fertilizzazione; ciò, non causa aborto, né è in grado di danneggiare una gravidanza in atto”. Nel sito Not-2-late si possono leggere la spiegazione del funzionamento e alcune storie attinenti: http://ec.princeton.edu/questions/eceffect.html).
Perché qualcuno dovrebbe obiettare contro un farmaco contraccettivo? E, qualora si riuscisse a trovare una buona ragione per farlo, sarebbero inclusi anche i preservativi e altri contraccettivi? Non voglio affrontare la questione del se e perché qualcuno potrebbe considerare immorale l’uso dei contraccettivi e quindi non ricorrervi (sarebbe una scelta personale e legittima finché rimane tale, ancorché non presenti ai miei occhi alcun aspetto interessante di ulteriore discussione. Sarebbe inammissibile come regola imposta a tutti, come sono inammissibili le coercizioni che riguardano le nostre scelte individuali che non coinvolgono altre persone), ma la liceità per lo Stato di ostacolare il loro uso fino a rendere di fatto molto complicato procurarseli. Abbiamo incluso tra le nostre premesse la liceità della libera vendita di contraccettivi, anche se è bene ricordare che fino a non molti anni fa in Italia era vietato farlo - ed era vietato anche farne propaganda. Nel 1958 Oscar Luigi Scalfaro aveva dichiarato: “la propaganda e l’istigazione all’uso di antifecondativi, anche se fatta privatamente, è atto illecito dal punto di vista del diritto naturale”. Fino al 1971 in base all’articolo 553 del codice penale vendere contraccettivi era illegale; poi l’articolo venne abolito da una sentenza della Corte costituzionale. Ma rimaneva in piedi l’articolo 552, che riguardava il divieto di propaganda, e il divieto di registrare medicinali con indicazioni contraccettive da parte del Ministero della Sanità. 
Deve passare ancora qualche anno per eliminare questa assurda contraddizione che impediva di fare informazione, uno dei mezzi più potenti per trasformare un diritto sulla carta in un diritto di fatto, e per far cadere il divieto indiretto di vendere i contraccettivi.
Back to seventies
Ecco forse perché serve una nuova legge: per mantenere quel disgiuntivo (o impedendo l’impianto dell’ovulo eventualmente fecondato), e per giustificare senza alcuna ragione (anche se sbagliata o forzata) la sottrazione al proprio dovere: vendere farmaci. Per tornare agli anni settanta, ai primi anni settanta in cui i diritti, soprattutto per le donne, erano pochi e fragili, e la prevaricazione era assicurata: divieto di contraccezione e aborto; matrimonio riparatore, dote, illegalità dell’adulterio erano facce di una stessa realtà.
Da una parte nemmeno i sostenitori della legge sembrano credere fino in fondo che si tratti di aborto, ma di un dominio diverso che richiede una legge ad hoc. Dall’altra c’è una ipotesi ancora più tetra: fare marcia indietro sulla strada dei diritti civili, a forza di leggi e di aggressioni indirette alla possibilità di scegliere riguardo alla propria esistenza e al proprio corpo.
C’è ancora un altro problema: l’effetto causato dal Norlevo (o da un farmaco equivalente) fino a poco tempo fa veniva ottenuto con la somministrazione di 4 compresse di Ginoden (o di un farmaco equivalente) prese nel giro di poche ore.
Come si fa a sapere se qualcuno compra il Ginoden a scopo contraccettivo “tradizionale”, e quindi ancora concesso, oppure a scopo illegittimo, come rimedio a un rapporto sessuale a rischio e, per l’accusa, a scopo abortivo? È impossibile pretendere di conoscere le intenzioni degli acquirenti o controllarli per le 48 ore successive all’acquisto.
Inoltre alcuni farmaci, prescritti per patologie specifiche, hanno un effetto sicuramente abortivo: come dovrebbero comportarsi i farmacisti? Il Cytotec è uno di questi: è un gastroprotettore, lo prendi se hai l’ulcera ma come effetto collaterale provoca contrazioni uterine e interruzione di gravidanza.
Come si legge nel foglietto illustrativo: “Come altre prostaglandine naturali e sintetiche, il misoprostol aumenta sia l’intensità che la frequenza delle contrazioni uterine. Il suo uso in gravidanza può comportare gravi danni per il feto, complicare la gravidanza o causarne l’interruzione. Pertanto il prodotto è controindicato durante la gravidanza accertata o presunta ed il suo impiego nelle donne in età feconda è consentito soltanto se vengono adottate contemporaneamente idonee misure contraccettive”.
Ultimamente sta andando di gran moda, verosimilmente anche a causa delle difficoltà indigene per abortire. L’effetto collaterale diventa l’effetto desiderato.
Molte donne sono finite in ospedale con emorragie e complicazioni perché lo avevano usato per abortire: anche il moderno aborto clandestino non garantisce sicurezza, pur essendo meno appariscente di ferri e di mammane. È poco costoso e più facile da trovare di qualcuno disposto a farti abortire usando strumenti e rischiando di andare in prigione. Nemmeno 14 euro e una ricetta medica, ma si trova anche da comprare senza la prescrizione.
Una donna è stata ricoverata all’ospedale “Cristo Re” nel dicembre 2009 ed è morta: Maria Violeta Stanciu aveva 40 anni, era incinta e probabilmente aveva assunto alcune pasticche di Cytotec, il cui blister bruciacchiato è stato trovato nel campo a Tor Sapienza dove la donna viveva (Aborto ≪fai fa te: muore≫, Il Corriere della Sera, 3 dicembre 2009).
“Cinque del pomeriggio, attorno alla Stazione Centrale di Milano e nei sotterranei della metropolitana non serve sprecare molte parole. Basta accarezzarsi la pancia e accennare a un «problema». Inutile cercare visi loschi, imparare codici particolari o segnali stabiliti. Per agganciare chi possa offrirti la «soluzione» e bloccare la tua gravidanza è sufficiente camminare un po’, guardarti attorno, fermare le persone che sembrano aspettare qualcosa o qualcuno. Poi ti sfiori il ventre e spieghi: «Sono incinta. Puoi aiutarmi?». E le offerte arrivano, pastiglie da prendere a manciate o indirizzi di medici compiacenti: «bravi, italiani, fanno tutto a casa loro». Nel centro di Milano, in mezzo alla gente, in un pomeriggio qualsiasi” (Spacciatori d’aborto nel metrò, la Stampa, 12 novembre 2009). Le pastiglie sono, manco a dirlo, di Cytotec, entrate con tutti gli onori nel mercato nero: 5 pasticche per 25 euro, mentre la confezione da 30 ne costa meno della metà. Donne che non hanno la cittadinanza, che hanno paura, che sono minorenni, che hanno superato il limite legale. Prendono le pasticche e poi arrivano in ospedale con una emorragia e dicono di avere avuto un aborto spontaneo.
“La crescita è più evidente nelle città del Nord: gli aborti spontanei in Lombardia sono passati da 10.779 nel 1997 a 12.151 nel 2006, anno degli ultimi dati Istat. E il trend, dicono gli operatori, sembra in netto aumento. Il San Carlo, negli anni, è diventato il punto di riferimento degli immigrati. È qui che la settimana scorsa Ana Maria, brasiliana di trentadue anni, ha rischiato la vita: «È arrivata al pronto soccorso con la febbre alta, la placenta semistaccata e una grave emorragia - racconta Buscaglia [primario di ostetricia e ginecologia all’ospedale San Carlo] - Aveva interrotto la gravidanza con ventisette pastiglie di Cytotec, l’abuso del farmaco è stato devastante. Ma Ana Maria, per noi, non è un caso isolato: sono in molte che ci raccontano di aver comprato le pillole al mercato nero, e poi di non aver saputo come e quante prenderne». E tra queste non mancano le italiane”.
In rete è possibile trovare informazioni dettagliate circa la posologia e i vantaggi del Cytotec. Si consiglia anche di usarlo oralmente per evitare conseguenze nei Paesi dove abortire è illegale: una volta in ospedale meglio non dire niente e simulare un aborto spontaneo.
Ma sì, qualcuno penserà, se vivi in Italia e ci caschi sei una sprovveduta. Il fatto è che spesso sono proprio le persone sprovvedute le facili vittime di un sistema clandestino, di un sistema che nasce dalle difficoltà di poter usufruire di un servizio pubblico come quello che la 194 dovrebbe garantire. Il fatto è che in Italia l’aborto è legale, tuttavia non è affatto garantito. Se in un Paese con una legislazione proibitiva il Cytotec si pone come un estremo rimedio, e di gran lunga preferibile a un aborto chirurgico eseguito in condizioni non sicure, in un Paese in cui la legislazione potrebbe evitare queste soluzioni casalinghe l’uso del Cytotec pone la domanda sulla evitabilità di questo rimedio. Le donne che ricorrono al Cytotec sono perlopiù straniere. Anche questo dovrebbe far riflettere, soprattutto alla luce delle ultime indicazioni discriminatorie in materia sanitaria e che sono verosimilmente il terreno fertile in cui nascono storie atroci di rifiuti e mancata assistenza. Come quella di Rachel, morta forse per indifferenza (Cure negate senza tessera sanitaria. Muore a 13 mesi bimba nigeriana, la Repubblica, 12 aprile 2010). Rachel ha 13 mesi, il 3 marzo 2010 si sente male. Il padre ha un permesso di soggiorno a singhiozzo: quando si presenta al pronto soccorso dell’Uboldo di Cernusco sul Naviglio non ha la tessera sanitaria perché ha perso il lavoro poche settimane prima. La bambina viene liquidata dopo una visita di 6 minuti: entrata 00.39, uscita 00.45. Nonostante le medicine prescritte e somministrate, Rachel sta malissimo.
La famiglia - padre, madre e una sorellina di due anni e mezzo - torna al pronto soccorso. Il padre racconta che il personale si rifiuta di ricoverarla o di visitarla una seconda volta per via di quella tessera sanitaria scaduta.
“Davanti al rifiuto dei medici, l’ex operaio diventa una furia. Urla, vuole attenzione. Qualcuno dall’ospedale chiama i carabinieri per farlo allontanare. Forse dall’altra parte della cornetta ricordano che pochi giorni prima all’ospedale di Melzo, stessa Asl, era morto un bimbo albanese di un anno e mezzo rimandato a casa dal pronto soccorso. L’intervento dell’Arma risolve momentaneamente la situazione: Rachel viene ricoverata in pediatria. Sono le 3 di notte, «ma fino alle otto del mattino nessuno la visita e non le viene somministrata alcuna flebo, nonostante nostra figlia avesse fortissimi attacchi di dissenteria e non riuscisse più a bere nulla», raccontano i genitori. Nel tono della voce rabbia e dolore si mischiano. La sera del giorno dopo la situazione è critica, tanto che oltre alla flebo accanto al letto spunta un monitor per tenere sotto costante controllo il battito cardiaco. Alle cinque e mezza il cuore della bambina si ferma, dopo 30 minuti di manovre di rianimazione viene constatato il decesso”.
Effetto abortivo, anche se non esclusivo
Torniamo al disegno di legge. “Il legislatore italiano, dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, ha mantenuto ferma la linea di consentire al personale sanitario l’obiezione di coscienza qualora, per alti valori morali, non intenda collaborare per impedire la vita nascente.”
Il testo prende le mosse buttando là “la vita nascente”, che gli obiettori (buoni) preservano e che gli i non obiettori (cattivi) vogliono impedire, senza alcuna consapevolezza dell’ambiguità della parola “vita”. Un testo di legge che voglia essere applicabile, prima ancora di essere giudicato per quanto permette o sanziona, dovrebbe essere comprensibile. Vita è un termine troppo vago (su Wikipedia leggeremmo, come per le voci incomplete, “disambigua”) e l’essere vivi non implica necessariamente l’essere detentori di alcun diritto. Vita è il gamete, vita è la placenta, vita è anche il liquido amniotico. Non sembra che si vogliano includere tutte queste vite e le innumerevoli che potremmo aggiungere; né basta infilarci l’aggettivo “nascente” per uscire dalla palude semantica.
Ciò che Urbani e firmatari intendono dire è che la ragione della obiezione di coscienza in materia di aborto e di riproduzione artificiale sta nell’immoralità di manipolare o di uccidere l’embrione, perché l’embrione è una persona e quindi detentore di diritti. Ma non è questo il modo per dirlo e, soprattutto, non si può dare per scontato perché il dibattito al riguardo è molto complesso. E lastricato di pericoli.
Concediamo pure la considerazione personale dell’embrione, solo momentaneamente e al fine di procedere con la lettura.
“L’evoluzione scientifica, in questi ultimi anni, ha riproposto le stesse tematiche in forma più raffinata, attraverso la cosiddetta “contraccezione di emergenza”. La messa a punto di farmaci e altri anticoncezionali che possono avere un importante effetto abortivo, anche se non esclusivo.”
Che cosa significa “anche se non esclusivo”? Che oltre all’effetto abortivo produce altri effetti? Oppure che l’effetto può anche non essere abortivo?
Perché il nodo è proprio questo: l’effetto abortivo della pillola del giorno dopo. E sull’effetto si dovrebbe volgere lo sguardo verso le ricerche scientifiche, che in effetti vengono subito tirate in ballo anche nel disegno di legge.
“Secondo alcuni la contraccezione di emergenza agisce come un “intercettore”, impedendo l’impianto, mentre altri affermano che non esistono dati certi e che avrebbe, sostanzialmente, l’effetto di ridurre le probabilità di un ovulo di essere fecondato, ma non di modificarne il destino, una volta che la fertilizzazione sia avvenuta.”
Sarebbe interessante sapere a quali ricerche si fa riferimento. Le recenti ricerche escludono che vi sia un effetto sull’embrione impiantato o sull’ovocita fecondato (si veda per esempio V.W. Leung, M. Levine, J.A. Soon, Mechanisms of action of hormonal emergency contraceptives, “Pharmacotherapy”, 2010 Feb; 30, (2), 158-68 in cui si afferma che il meccanismo della contraccezione d’emergenza riguarda l’ovulazione. Già nel 2005 il WHO scriveva (Fact sheet N° 244. Revised October 2005) “Levonorgestrel emergency contraceptive pills (ECPs) have been shown to prevent ovulation and they did not have any detectable effect on the endometrium (uterine lining) or progesterone levels when given after ovulation. ECPs are not effective once the process of implantation has begun, and will not cause abortion.”. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs244/en/). A impressionare è anche l’uso di aggettivo come “certi”. Sorge il dubbio che si cerchi la certezza della fede in campi in cui non è appropriato farlo. La medicina e la scienza si muovono su dati probabilistici e su ipotesi che non sono granitiche come alcuni del tutto digiuni di scienza credono o, peggio, pretendono di insegnare.
Ma ecco la mossa che rende i nostri sforzi vani: “Resta il fatto che mentre secondo parte delle Società Scientifiche si parla di gravidanza solo dopo l’annidamento dell’ovocita fecondato a livello endouterino, per altri la gravidanza inizia già nel momento di unione dello spermatozoo con l’ovocita, a livello dell’ampolla tubarica.
Si tratta di convincimenti scientifici, religiosi, etici diversi, tutti rispettabili e da rispettare. È pertanto corretto riconoscere la “clausola di coscienza” a coloro che credono nella possibilità di effetti post-fertilizzazione.”
Perché le Società Scientifiche sono indicate con le maiuscole? E, di nuovo, chi sarebbero gli altri? Pur rendendoci conto che un disegno di legge non può diventare un manuale o stare a spiegare ogni riferimento, sarebbe gradito almeno avere l’indicazione delle fonti. Nella totale assenza di queste si possono sostenere le posizioni più disparate e senza bisogno che vi sia una qualche verosimiglianza:  così come si sostiene che la gravidanza inizia nel momento del concepimento, si potrebbe sostenere che comincia nel momento in cui lo spermatozoo ha puntato l’ovocita, oppure quando l’ovocita ha scelto lo spermatozoo da cui si lascerà fecondare.
Il lavoro esegetico ci conduce a chiarire alcuni passaggi. A cominciare dalla definizione di gravidanza, il cui inizio si calcola a posteriori e a partire dall’ultima mestruazione.
Nel novembre 2007 Luisa Capitanio Santolini, responsabile Udc per la Famiglia, commenta: “non vi può essere l’idea, che si va pericolosamente affermando negli ultimi tempi, che la gravidanza inizi con l’impianto dell’embrione: ginecologia ed esperienza comune sono concordi infatti a farla risalire addirittura alla data dell’ultimo ciclo mestruale”.
Invocare come fossero sullo stesso piano ginecologia e esperienza comune è bizzarro: una ecografia e la convinzione che se indossi collanine durante la gravidanza il cordone si attorciglia intorno al collo del nascituro non sembrano rientrare nello stesso dominio. La questione richiede una precisazione generale: i processi biologici sono processi continui, perciò dobbiamo considerare che si parla di “inizio” ma che sarebbe più corretto parlare di una “fase iniziale”. La gravidanza, come la fecondazione dell’ovocita o l’insorgenza di una patologia, non inizia come si accende la luce elettrica. Ogni processo biologico e ogni processo continuo sollevano il cosiddetto problema della soglia. Anche diventare adulti o anziani. Non c’è un momento preciso in cui avviene la fecondazione (se non nella testa di chi la immagina nei termini di una “creazione”: prima non c’era niente, ora c’è un individuo bello e formato o la sua versione iniziale: l’embrione), non c’è un momento preciso in cui da adolescenti diventiamo adulti. Sono tutti processi continui, in cui non sono rintracciabili interruttori magici che da uno stato ci scagliano a un altro.
Più ci avviciniamo, più quel processo sembra fermo: immaginiamo di fotografarci ogni giorno per 20 anni e poi di realizzare una gigantesca sequenza dei 7305 (365 x 20 + 5 (anni bisestili)) scatti su una parete. Tra la foto 1 e 2 non c’è alcuna differenza; forse nemmeno tra la 1 e la 19. Dobbiamo arrivare magari alla foto 1938 per notare una differenza rilevante - tanto più profonda a seconda dell’età di partenza.
5 anni possono anche sembrare che non sia passati per una persona tra i 25 e i 30 in ottima salute, mentre saranno impossibili da dissimulare tra i 10 e i 15. In nessuna delle 7305 foto, comunque, troveremo il momento preciso in cui si cambia, a meno che non accada qualcosa che interrompa lo scorrere del nostro invecchiamento: un incidente, una malattia fulminante. Perché, appunto, non è un momento ma un processo. Siamo noi a imporre allo scorrere del tempo dei limiti arbitrari: l’inizio della gravidanza, la maggiore età, l’inizio della vecchiaia. E non v’è dubbio che abbia senso concettualmente distinguere tra fanciullezza ed età adulta, tra donna incinta e donna non incinta. Ma la pretesa di indicare il momento in cui ciò avviene somiglia alla pretesa di far innamorare qualcuno di noi. Forse è anche più fallimentare, perché qualche volta questa pretesa può andare a buon fine, mentre la pretesa di dissolvere il problema della soglia è destinata a fallire.
Ma di quella soglia abbiamo bisogno, soprattutto quando dobbiamo redigere una legge: dobbiamo stabilire dove fissiamo un termine (si pensi alla 194), quale foto scegliamo per usare la nostre metafora.
Se questa scelta sarà intrinsecamente arbitraria e imprecisa, ma inevitabile, la consapevolezza del suo carattere è rilevante.
Torniamo alla gravidanza e al suo inizio (“per altri la gravidanza inizia già nel momento di unione dello spermatozoo con l’ovocita”). La questione potrebbe rischiare di entrare in un circolo vizioso determinato dalla definizione di gravidanza. Al di là della descrizione di quanto avviene dalla fusione dei due gameti in poi, ci sarà una sfumatura semantica determinata da una scelta di valore e di senso: la gravidanza implica e in che grado il rapporto biologico tra l’embrione e la madre? Le tecniche di riproduzione artificiale ci offrono la possibilità di chiarire la domanda con un’altra domanda. Si può parlare di gravidanza per l’embrione prodotto in laboratorio e ancora fuori dal corpo materno? E si può parlare di gravidanza non appena si procede all’impianto, oppure bisogna aspettare che accada qualche altra cosa? Bisogna aspettare l’annidamento (con i meccanismi di apposizione, adesione ed invasione che avvengono durante la finestra dell’impianto) e la possibilità di dosare l’HCG nel sangue? Dobbiamo fare una pausa. Per convenzione si considera come inizio della gravidanza il primo giorno dell’ultima mestruazione. L’età gestazionale si conteggia dallo stesso giorno (è il tempo di amenorrea). La durata della gravidanza è stimata in 40 settimane, i 9 mesi più una settimana. Il concepimento avviene intorno al quattordicesimo giorno dall’ultima mestruazione. Quando i gameti si fondono si parla di fecondazione. Si può parlare di gravidanza clinica quando c’è il riscontro di alcuni parametri ultrasonografici: la visualizzazione della camera gestazionale e il battito cardiaco fetale, BCF).
Non sembra ragionevole sostenere che vi sia gravidanza fin dall’unione dei due gameti, almeno nel caso della riproduzione artificiale. Chi vuole continuare a sostenere che nel caso della riproduzione senza tecniche si possa invece parlare di inizio della gravidanza dovrebbe spiegare la differenza tra un caso e l’altro.
Tecnicamente la differenza sta nell’essere fuori o dentro il corpo della donna. La differenza non sussiste sul piano morale: essere in un luogo piuttosto che in un altro è moralmente irrilevante. Ma non dimentichiamo che impiantare un embrione non è ancora gravidanza. Quando quell’embrione è annidato la gravidanza inizia. L’embrione impiantato, pur se prodotto in modo diverso, segue un percorso analogo a quello prodotto naturalmente: se nel primo caso vale la regola dell’annidamento, perché non dovrebbe valere per il secondo caso? Non è ammissibile fissare diverse condizioni dell’avvio della gravidanza. 
Riassumiamo: la gravidanza coincide con l’avvio del processo di annidamento dell’embrione, qualunque sia il modo in cui l’embrione è stato prodotto; prima si può parlare solo di un processo di fecondazione dei due gameti. L’ultima mestruazione serve a calcolare l’età gestazionale, età virtuale e che non coincide nel modo più assoluto con l’inizio della gravidanza. Gli studi smentiscono, infine, il potere sull’ovocita fecondato della pillola del giorno dopo, perciò non può essere attribuito a questo principio farmacologico alcun effetto abortivo.
Se si vuole considerare la pillola del giorno dopo moralmente controversa, sarebbe più onesto farlo in altro modo, magari spostandosi a discutere l’ammissibilità morale del ricorso alla contraccezione - per quanto d’emergenza. Santolini nomina l’esperienza comune, ma in realtà la incarna soltanto e nessuna incarnazione può bastare a fondare una opinione sensata, tanto meno una legge. Rispettare i “convincimenti scientifici, religiosi, etici diversi” non dovrebbe implicare la coercizione legale o l’attribuzione di un diritto illegittimo, e che provoca la violazione di un diritto altrui: comprare la pillola del giorno dopo o abortire.
La conclusione di questo rispetto imposto per legge è gravissima: “È pertanto corretto riconoscere la “clausola di coscienza” a coloro che credono nella possibilità di effetti post-fertilizzazione”.
Le credenze non supportate non dovrebbero essere ammesse. La libertà di pensare ed esprimere le proprie opinioni è spesso confusa o barattata con l’equivalenza di tutte le opinioni: esistono opinioni più forti di altre, perché meglio supportate e argomentate. Solo queste possono costituire i fondamenti legittimi (di una legge).
Se apriamo questa porta nella stanza ci può finire qualsiasi credenza bizzarra: che la terra sia piatta, che l’Hiv sia frutto dell’ira divina, che le patologie derivino dai fluidi. Redigere una legge sulla credenza che gli untori sono i responsabili di una epidemia e che a provocare i terremoti siano i comportamenti lascivi delle donne è piuttosto pericoloso.
I firmatari del ddl sui farmacisti seguono diligentemente la strada dell’impossibile e affermano: “i farmacisti, anche se semplicemente dispensatori di farmaci, non possono essere costretti ad agire contro scienza e coscienza, quali semplici esecutori di scelte altrui, pur nel rispetto della diversità di ruoli delle diverse categorie di agenti sanitari”.
Se fossero semplici dispensatori non dovrebbe interrogarsi ma limitarsi a consegnare il farmaco X. I dispensatori non hanno né scienza né coscienza, o la questione è perlomeno controversa: dubitiamo che Urbani stesse pensando alle discussioni sull’intelligenza artificiale e sulla possibilità che un calcolatore possa avere una coscienza o altri stati mentali. La ribellione al rischio di essere ridotti a esecutori di scelte altrui somiglia a quella invocata nei dibattiti sul testamento biologico. Quando qualcuno rivendica la legittimità di poter scegliere sulla propria salute e sulla propria esistenza, senza subire il volere del medico, i paladini del paternalismo rispondono: “non vorrete mica trasformare i medici in meri esecutori?”. No, ma non vorremmo nemmeno essere trasformati in burattini nelle mani di un medico, o di un farmacista che crede che avere rapporti sessuali non a scopo riproduttivo sia un peccato e non vuole venderci un contraccettivo. In effetti sarebbe coerente: se il farmacista può avere le credenze che gli pare e basare su questo la sua lista di farmaci, dovrebbe poter scegliere anche sui preservativi. O sul collare cervicale del dr Gibaud: magari lui è contrario perché sua nonna c’è morta. Che ne sarebbe del diritto dei potenziali utenti? Che ne sarebbe del nostro diritto di acquistare un farmaco che magari il nostro medico (di cui ci fidiamo) ci ha prescritto? Che ne sarebbe della nostra libertà?
Un ennesimo sintomo del pervertimento semantico inflitto alla obiezione di coscienza sta nella definizione che si trova nel disegno di legge: “l’obiezione di coscienza, intesa in senso rigoroso, non contesta la legge come tale. Essa è diversa dalla disobbedienza civile, dalla resistenza passiva o dalle azioni positive volte a migliorare l’ordinamento giuridico.
Un fenomeno simile non si può e non si deve sottovalutare. Per l’efficienza stessa del Servizio sanitario nazionale”.
Non si capisce cosa sia questa obiezione di coscienza. E non si capisce come sia possibile sostenere che non contesta la legge, seppure in modo debole: chi obietta non vende un farmaco o non esegue un aborto, che è quanto stabilito dalla legge. Quindi chi obietta non è obbligato a sottostare alla legge. Se dopo avere attribuito un diritto non si stabiliscono le condizioni del suo esercizio (condizioni che spesso implicano doveri) quel diritto è carta straccia. Siamo d’accordo che un tale fenomeno non vada sottovalutato e che il rischio riguarda l’efficienza del sistema sanitario, ma in modo profondamente diverso da quanto si pretende di sostenere per giustificare i disertori legalizzati.
Nelle righe seguenti c’è un inciso che ci indica la strada giusta, se non fosse ancora chiaro il panorama: il moralismo legale. “L’obiezione di coscienza, intesa in senso rigoroso, non contesta le citate leggi 40 del 2004 e 194 del 1978 come tali, anche se implicitamente ne denuncia l’immoralità, né costituisce un programma articolato di resistenza o di contestazione”.
Ritenere un’azione immorale, senza nemmeno la necessità di argomentare una simile credenza (“è immorale perché lo penso io”), basta per fondare una eccezione alla legge. Il principio è discutibile qualsiasi strumento di garanzia si proponga; in assenza di questo è un modo subdolo per mettere in atto una rappresaglia mortale. Non solo è una contestazione della legge, ma è la forma peggiore e più pericolosa.
La chiusura non poteva essere che: “L’obiezione di coscienza deve essere ritenuta non solo un diritto soggettivo della persona ma un diritto fondamentale e un’esigenza del bene comune: è proprio di una società giusta che non ci siano costrizioni di tale genere.”
La contraddizione qui esplode: se la legge 194 ammette l’aborto non può che delineare dei doveri, cioè una costrizione per qualcuno. Ma la costrizione è legittima se deriva da una scelta (professionale) e rappresenta uno strumento per garantire un servizio o un diritto attribuito: non sarebbe ammissibile che io facessi il guidatore di autobus e non facessi sedere una donna nera perché la mia coscienza mi dice che le donne nere sono impure. Non dovrei poterlo fare, perché esiste un diritto alla uguaglianza, e perché ognuno, indipendentemente dal colore della pelle, gode dei diritti fondamentali, tra i quali prendere l’autobus e sedersi se arriva prima. Se fosse ammessa l’obiezione di coscienza, questo diritto all’uguaglianza sarebbe incrinato. I guidatori degli autobus non hanno il diritto di non fare sedere qualcuno perché ha la pelle di un colore diverso da quello che loro credono sia il colore giusto. E hanno il dovere di rispettare queste norme. Non è una società giusta quella che con la mano destra scrive una legge e con la sinistra cancella i doveri conseguenti e necessari per l’esistenza della legge stessa.
Con quella mano sinistra l’estensore del disegno di legge scrive: “Con questa norma non si nega il diritto del paziente ad ottenere il farmaco, si vuole solo rispettare la coscienza di chi ha convincimenti etici o scientifici diversi”.
Come si intende non negare il diritto del paziente è lasciato alla nostra fantasia. Non ci sono indicazioni né indizi di come garantire che la farmacia sia in grado di offrire il servizio. Il paziente potrebbe sentirsi preso in giro. A togliere eventuali dubbi ci pensa Piero Uroda, seppure inintenzionalmente. Il presidente dei farmacisti cattolici (Ucfi) si lamenta del disegno di legge («I farmacisti cattolici: sull’obiezione disegno di legge ancora incompleto», Avvenire, 6 maggio 2010, inserto È Vita, p. 3): “«È molto importante invece che sia riconosciuta alla farmacia la possibilità di non vendere contraccettivi d’emergenza e non solo al singolo farmacista [...]. Chi assicura la vendita di un prodotto abortivo se sono tutti obiettori? Economicamente non è possibile assicurarsi la presenza in negozio di un non obiettore ed eticamente perché dovrei lavorare con un collega che non condivide il rispetto della vita?». Piero Uroda ne è certo: «Il nostro diritto di non vendere farmaci che uccidono è superiore a quello di chi richiede il prodotto. Attenzione infatti, non si tratta di medicinali che curano, ma di prodotti che fanno fuori una vita umana ai suoi esordi e che danneggiano gravemente la salute delle donne». «Per un cattolico – sostiene Uroda – è una bugia che i contraccettivi d’emergenza non fanno nulla, visto che siamo convinti che quando due gameti si incontrano si forma una nuova persona»”.
Chi assicura la vendita di un prodotto abortivo se sono tutti obiettori? Nessuno, infatti. Sul potere abortivo abbiamo già detto. Le affermazioni di Uroda si spingono ben oltre: si inveisce contro i farmaci che uccidono e contro chi fa fuori una vita umana. E si sostiene che la pillola del giorno dopo danneggi gravemente la salute delle donne. Dove lo ha letto? Uroda sta forse già pensando a un’altra forma di obiezione di coscienza nei confronti dei farmacisti che non la pensano come lui: “perché dovrei lavorare con un collega che non condivide il rispetto della vita?”. 

(Estratto da C’è chi dice no. Dalla leva all’aborto come cambia l’obiezione di coscienza, Il Saggiatore, capitolo 7, Ddl sui farmacisti e pillola del giorno dopo).

venerdì 16 marzo 2012

A proposito di cimiteri per embrioni e feti


La proposta ha sollevato molte perlessità, critiche feroci, polemiche trite e ben note.

La vicenda mi colpisce per varie ragioni. La prima la sua ridondanza giuridica: è sempre stato possibile richiedere la sepoltura del materiale abortivo (in base al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, in particolare articolo 7): Comma 2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’unità sanitaria locale.
Comma 3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
Comma 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Poi per la scelta linguistica: bambini mai nati invece di embrioni e feti - e questa è una ben nota strategia antichoice (negli Stati Uniti è unborn children). Si vogliono trascinare tutte le caratteristiche dei bambini verso embrioni e feti: sono tutti bambini, questi ultimi non ancora nati, ma caratterizzati dallo stesso statuto. La mossa fa leva sulla pancia e sugli umori, e basterebbe poco per spazzarla via. Basti pensare che a nessuno viene in mente di fare il passo successivo (coerente e obbligato se seguiamo la suddetta logica): siamo tutti individui non ancora morti, tanto vale trattarci come tali?

Infine per il cattivo gusto - ma questo è un parere come un altro, non è che una espressione personale, un gusto estetico e che non ha alcuna pretesa di ostacolare la suddetta possibilità - già esistente, lo ribadisco.
E qui passiamo alle due considerazioni finali: che necessità poteva esserci di ribadire qualcosa che è già permesso? Che scopo si persegue nel mascherare qualcosa che si può già fare come una lotta di civiltà e umanità? Verso chi si inscena questo inchino metaforico?
Ultima: le proteste che si sono scatenate in nome delle donne e del sapore punitivo della proposta non rischiano di essere fuori fuoco?
Ciò che voglio dire è che la possibilità di fare un funerale a un embrione dovrebbe essere garantita - diversa è la situazione in Lombardia, dove la delibera regionale obbliga. Dovrebbero però essere garantite anche scelte diverse: non solo quella di non farlo, ma soprattutto quella di interrompere una gravidanza senza tutte le difficoltà che oggi quasi sempre una donna deve superare, in una gimkana assurda fatta di scuse e di abuso di obiezione di coscienza. Un abuso che ha ormai le fattezze della normalità. Basta entrare in un reparto di IVG per rendersene conto.
Domenica scorsa su la Repubblica di Firenze, una inchiesta di Michele Bocci raccontava un ennesimo scenario da invasione di obiettori. Una invasione che inizia nei consultori, luoghi in cui non si eseguono le interruzioni di gravidanza e per cui la possibilità di fare obiezione mi sembra illegittima.
Nei consultori è ormai difficile trovare un medico anche solo per fare un certificato. Cioè per attestare lo stato di gravidanza.

A questo proposito la vicenda della Puglia di due anni fa è illuminante. Dopo una delibera regionale per assumere alcuni non obiettori nei consultori, l’ordine dei medici pugliesi fa ricorso al TAR, che accusa la delibera di “scelta discriminatoria”.
I passaggi della sentenza più interessanti sottolineano ciò che dovrebbe essere scontato, ma che spesso è trascurato o ignorato. Il collegio ritiene “che la presenza o meno di medici obiettori ex art. 9 legge n. 194/1978 nei Consultori istituiti ai sensi della legge n. 405/1975 sia assolutamente irrilevante, posto che all’interno dei suddetti Consultori non si pratica materialmente l’interruzione volontaria della gravidanza per la quale unicamente opera l’obiezione ai sensi dell’art. 9”, comma 3 (l’I.V.G. può, infatti, avvenire esclusivamente nelle strutture a ciò autorizzate di cui all’art. 8 legge n. 194/1978 laddove la donna, convinta di procedere con l’I.V.G., decide di presentarsi), bensì soltanto attività di assistenza psicologica e di informazione/consulenza della gestante (cfr. artt. 2 e 5 legge n. 194/1978) ovvero vengono svolte funzioni di ginecologo (i.e. accertamenti e visite mediche di cui all’art. 5 legge n. 194/1978) che esulano dall’iter abortivo, per le quali non opera l’esonero ex art. 9, e quindi attività e funzioni che qualsiasi medico (obiettore e non) è in grado di svolgere ed è altresì tenuto ad espletare senza che possa invocare l’esonero di cui alla disposizione citata”.Il Tar sottolinea una ovvietà: non è nei consultori che si effettuano le interruzioni di gravidanza, perciò quella tra la Regione e gli oppositori sembrerebbe una conversazione tra sordi. E poi qualsiasi medico è tenuto a spiegare alle donne tutte le alternative, tra le quali l’interruzione di gravidanza, e a offrire informazioni corrette.
La corretta applicazione della 194 andrebbe senza dubbio nella direzione della corretta e completa informazione: “anche il medico obiettore legittimamente inserito nella struttura del Consultorio è comunque tenuto all’espletamento di quelle attività istruttorie e consultive (come ad esempio il rilascio del documento attestante lo stato di gravidanza di cui all’art. 5 legge n. 194/1978); per cui la presenza teorica di soli obiettori all’interno del Consultorio - ancora una volta - appare irrilevante ai fini di una corretta doverosa applicazione della legge n. 194/1978” (i corsivi sono miei).

martedì 13 marzo 2012

Avvenire e il telefono senza fili

PERVERTIMENTI Secondo la bioeticista Chiara Lalli (La Sapienza, Roma) «c'è chi dice no» all'obiezione di coscienza, cioè a un «pervertimento semantico», perché l'aborto, da quando la legge lo ha legalizzato, è diventato un diritto mentre – sostiene su Il Sole 24 Ore (domenica 4) – l'obiezione ha cessato di esserlo. Di qui una serie di deduzioni che a un distratto possono sembrare logiche (la Lalli insegna anche Logica), ma non lo sono, perché è sbagliata la premessa. Infatti il legislatore ha riconosciuto il diritto all'obiezione, proprio perché l'aborto non lo è e quindi non può corrispondergli alcun obbligo. Infatti: 1) il concepito/feto è un essere umano e dunque ha diritto alla vita; 2) l'aborto resta un reato quando è clandestino, anche se è in tutto uguale a quello legale; 3) Il giorno in cui, al Senato, si stava per votare definitivamente la legge 194, il ministro della Giustizia, Francesco Bonifacio, dichiarò di prendere atto che gli stessi promotori della legge avevano «seccamente smentito la tesi, aberrante sul piano costituzionale, civile e morale, secondo la quale l'aborto costituirebbe contenuto e oggetto di un diritto di libertà». È agli atti del Parlamento.
(Risposte scientificamente antiscientifiche, Avvenire, 11 marzo 2012).

Vengo a sapere da Pier Giorgio Liverani che cosa ho davvero scritto in C’è chi dice no. Dalla leva all’aborto. Come cambia l’obiezione di coscienza.
Di questo lo ringrazio, non avrei mai saputo inventare una sintesi tanto efficace delle mie ipotesi a proposito dello slittamento semantico della obiezione di coscienza.
È evidente che Liverani non solo non ha letto il mio libro (forse ha letto solo il titolo), ma nemmeno la legge 194, in particolare l’articolo 9 dove c’è scritto che il “servizio” (cioè l’interruzione di gravidanza) va garantito.
La premessa che mi attribuisce è fantasiosa, non è nemmeno una riduzione affrettata ma proprio uno stravolgimento di quanto ho scritto.
Sul resto è inutile soffermarsi, è inutile rispondere a chi non legge e non ascolta, sembrerebbe di parlare da soli (domenica 4 non ho sostenuto nulla su Il Sole 24 Ore, forse Liverani si riferisce alla intervista di Manuela Perrone uscita sull’inserto Sanità il martedì successivo). È inutile anche rispondere sulle inferenze molto disinvolte compiute al punto 1 e 2. Per non parlare del 3, argomento d’autorità per l’allora ministro della giustizia. Cioè se l’ha detto il ministro della giustizia è vero e incontestabile!
Più che pervertimenti, perversioni.

lunedì 13 febbraio 2012

7 marzo 2012


Tuba, via del Pigneto 19, Roma. Con Loredana Lipperini, modera Natalia Marino.

martedì 17 gennaio 2012

Dalla parte del medico

Scegliere di eseguire interruzioni di gravidanza non è una scelta facile. Lo spazio già angusto dedicato alla questione è occupato esclusivamente dal vissuto della donna, in genere quando c’è qualche caso che va storto più degli altri. Passata l’emergenza della cronaca nessuno se ne interessa più. Come vivono i medici questa parte della loro professione? L’ho chiesto proprio a Paola Lopizzo (Ospedale San Giovanni - Addolorata di Roma, unica ad eseguire interruzioni di gravidanza tardive) durante una pausa di una domenica di turno in ospedale. “Per me non è facile fare interruzioni di gravidanza. Il medico vuole curare, magari non ci riesce sempre, ma ha quella idea quando decide di diventarlo. Poi in particolare il ginecologo fa nascere i bambini! Dedicare un parte della propria attività a distruggere la vita è doloroso, qualsiasi sia la ragione è un aspetto distruttivo e non costruttivo. Io ho deciso di non essere obiettore, anche perché ho scelto liberamente di fare questo lavoro e di lavorare in una struttura pubblica (Sul Journal of Medical Ethics è stata pubblicata una indagine sul parere degli studenti di Medicina in Gran Bretagna riguardo all’obiezione di coscienza. Le domande riguardavano alcune procedure moralmente conflittuali: è giusto che un medico faccia obiezione di coscienza, per esempio, sull’interruzione di gravidanza, sulla contraccezione, sul trattamento di pazienti ubriachi o drogati o di persone di sesso opposto a quello del medico? Le risposte affermative sono state oltre il 45% del campione (su 1437 studenti contattati, hanno risposto in 733). Sophie LM Strickland, Conscientious objection in medical students: a questionnaire survey, Journal of Medical Ethics, 24 may 2011). Forse anche perché sono una donna (ho fatto l’amniocentesi quando ero incinta e in caso di diagnosi infausta mi sarei trovata di fronte a un dilemma che nessuno vorrebbe affrontare), c’è una legge dello Stato e - per quanto a volte sia pesante - cosa succede se nessuno eseguisse interruzioni di gravidanza? Se tutti fossero obiettori, la legge decadrebbe. Alcuni aborti per patologie fetali mi hanno messo in grossa difficoltà emotiva, sicuramente più sentita perché ero sola, ma penso che sia giusto che ci sia questa legge e che le donne debbano poter scegliere e avere la garanzia di questo servizio. Come faccio a essere d’accordo con la legge e poi però dire “io non lo faccio, lo farà qualcun altro”? I medici non obiettori sono pochi e nessuno parla della loro fatica, della nostra fatica. Non possiamo condividerla. In Francia, per esempio, il 90% dei medici è non obiettore e allora c’è modo di confrontarsi e di condividere i dubbi e le incertezze. Qui al reparto ho una discreta collaborazione da parte dei medici obiettori - caso raro perché capita che siano ostili: la situazione non è certo ottimale ed è dovuta principalmente al mio carattere. Ho una rete di consulenti miei, ma non dovrebbe essere il mio compito! Non dovrebbe essere relegato alle iniziative personali. Anche perché ci sono troppe differenze di servizi tra una struttura e l’altra. Nonostante il clima collaborativo è un lavoro che faccio da sola. Le pazienti le seguo io. Oggi ho una paziente per un aborto tardivo e in più sono di guardia, quindi può succedere anche di avere imprevisti. Tutto questo pesa solo su di me”. Il racconto di Lopizzo, oltre alla solitudine, tocca il dolore delle interruzioni tardive e la contraddizione dell’elevato ricorso alla diagnostica prenatale. “Entro i 90 giorni si potrebbe filosofeggiare sul fatto che sono gravidanze evitabili, almeno in teoria e almeno in parte. Se escludiamo le violenze sessuali, gli errori o le condizioni di scarsa informazione, diciamo che un parte di quelle gravidanze sarebbe prevedibile e evitabile ricorrendo alla contraccezione. Ma dopo il terzo mese l’interruzione è fatta nella maggior parte dei casi per malformazione fetale, oppure per ragioni di salute della donna (ho fatto interruzioni di gravidanza su feti sani perché la donna aveva scoperto di avere un cancro al seno o la leucemia). Sono gravidanze desiderate, non evitabili. Queste donne non vorrebbero mai abortire!, vivono un conflitto e un dolore profondi. Essere obiettori significa tirarsene fuori, eppure la diagnostica prenatale la fanno tutti, ospedali religiosi, obiettori, tutti. Anzi in Italia la si spinge molto, non si scoraggiano le pazienti. Il numero di ecografie e amniocentesi è altissimo. Ancora di più nelle strutture private (l’amniocentesi si paga tanto). A che serve la diagnostica prenatale? Purtroppo non serve a curare. O per trovare bambini sani. Se fossimo sicuri che tutti i bambini sono sani non faremmo indagini! Le indagini servono per diagnosticare in larga parte patologie incurabili. E dare alla paziente la possibilità di scegliere. In alcuni casi la patologia esclude la sopravvivenza del feto e della scelta rimane ben poco. È vergognoso che alcune strutture campino su questo mercato e poi mollino le donne al loro destino. Lasciamo perdere le strutture religiose che si nascondono dietro al sofisma che loro fanno diagnosi in modo che la donna si possa preparare. Le pazienti che dicono che non abortirebbero in alcun caso decidono di non fare indagini. Molte volte mi hanno detto: “è inutile che io faccia una diagnostica invasiva, facendo correre anche il rischio all’embrione, tanto io porto comunque avanti la gravidanza. E se sapessi che è affetto da una patologia vivrei angosciata per il resto della gravidanza. Lo saprò alla nascita e lo accoglierò per quello che è”. In troppi pensano che le pazienti siano incapaci o abbiano bisogno di un tutore che decida cosa debbano pensare e addirittura parli in loro vece. Bisognerebbe chiedere alle donne e non presumere ragioni e desideri per nascondersi ipocritamente dietro a una scusa. Sono frequenti i casi di grosse strutture private gestite da obiettori che fanno e vivono sulla diagnostica prenatale. Poi alle pazienti dicono “devi abortire altrove, noi siamo obiettori”. La diagnostica è un lavoro pulito (questa è la loro assurda pretesa), noi dobbiamo fare il lavoro sporco. Il medico deve farsi carico anche degli aspetti sgradevoli: quando assisti un malato terminale non è forse sgradevole e doloroso? Come si fa ad abbandonare una donna che ha appena saputo di una diagnosi infausta? Non sempre le loro decisioni ci troveranno d’accordo, ma è una ragione per non prendersene carico? Io ho avuto casi su cui non concordavo e sono stata molto incerta, ma poi ho pensato: se non lo faccio io, chi lo fa? E poi ho pensato anche: è giusto che nelle mie mani ci sia il destino di un’altra persona? Chi sono io per avere tutto questo potere? C’è molta ipocrisia. Tanti colleghi di servizi religiosi mi mandano le pazienti ad abortire. Posso anche condividere l’obiezione, ma deve essere genuina. Io lo capisco. Ma poi non mi mandi, dopo aver fatto magari un’amniocentesi, una paziente perché non vuoi sporcarti le mani. O una conoscente o tua moglie. Ho un collega obiettore che rispetto molto, e che non si è mai opposto a una epidurale per esempio. Si da da fare tantissimo per le pazienti. Facciamo accese discussioni, ma la sua scelta non è di comodo. E lui non fa indagini prenatali: “non posso poi abbandonare le donne e dire loro che io non faccio interruzioni di gravidanza”. È coerente. Ce l’ha la coscienza. Molti invece che coscienza hanno? Fai una diagnosi di idrocefalia e poi cosa dici alla paziente? “Devi interrompere la gravidanza perché tuo figlio sarà un vegetale ma non qui e non con me”. E quella poi deve andare in giro e arrangiarsi? Tanti medici non dicono alle donne nemmeno dove andare. Non è semplice trovare dove fare una interruzione di gravidanza tardiva”. Non è semplice, questo lo abbiamo imparato.

(Estratto da “1978, l’interruzione volontaria di gravidanza”, C’è chi dice no. Dalla leva all’aborto. Come cambia l’obiezione di coscienza, postato ieri da Lipperatura).

domenica 4 dicembre 2011

Far finta di dormire


Te l’avevan detto che finivi male
Francesco Guccini, Piccola storia ignobile

I’ve been running through these promises
to you that I made and I could not keep
Leonard Cohen, I’m your man


È senza dubbio ripugnante obbligare qualcuno a compiere un gesto che non vuole compiere. Ma il significato di «obbligare» dipende dal contesto: quando un gesto obbligato deriva da una nostra precedente libera scelta, possiamo ancora usare lo stesso verbo?
Sembra difficile, senza che il significato genuino del verbo obbligare sia disgiunto dalla parola, dal suono o dalla traccia nera su un foglio bianco.

La possibilità di fare obiezione di coscienza in campo sanitario delinea scenari preoccupanti, soprattutto per quanto riguarda l’interruzione volontaria di gravidanza. Sia quando la possibilità concessa dalla legge è applicata correttamente, sia e a maggior ragione quando è applicata in modo disinvolto. D’altra parte la legge non stabilisce un tetto massimo – e come potrebbe farlo? – ma si limita a distinguere l’obiezione del singolo da quella della struttura. Quando va bene, perché non sempre è così e spesso poi la distinzione viene ignorata e si finisce con l’attribuire una coscienza anche alle strutture.
Che cosa faremmo se tutti i medici decidessero di essere obiettori di coscienza? Come garantiremmo le scelte dei pazienti?

Ci ritroveremmo forse a dover obbligare alcuni medici? E secondo quali criteri? Di certo non si può pensare di risolvere la questione aggrappandosi all’improbabilità di un simile scenario, all’idea che i medici sono persone e che le persone sono diverse e quindi sarebbe inverosimile che tutti i medici scegliessero di essere obiettori. È solo l’ennesimo tentativo di eludere queste domande. È solo un modo per non vedere che, in scala ridotta, succede già perché in alcuni ospedali tutti i medici sono obiettori.

Abolire la possibilità di fare per legge obiezione di coscienza sarebbe un gesto troppo brutale? Forse. Ma sarebbe ingiusto e illegittimo? Forse no, se il dominio su cui si vuole esercitarla è disegnato dalle nostre scelte e non è un dovere che vale per tutti.

Possiamo provare a rispondere prima a un’altra domanda: quali alternative abbiamo? Perché dovremmo almeno smettere di fare finta che non ci sia un conflitto desolante. «È sempre possibile svegliare uno che dorme, ma non c’è rumore che possa svegliare chi finge di dormire» scrive Jonathan Safran Foer. [1]
Quali alternative abbiamo per evitare che quanti si rivolgono a un medico non vengano schiacciati dalla sua visione del mondo? Per evitare che ciò che la legge concede a una persona venga corroso e annientato dalla coscienza altrui?

È senza dubbio ripugnante sgretolare le richieste che hanno a che fare con la nostra libertà di scegliere riguardo alla nostra esistenza, quando queste richieste non costituiscono una violazione di un diritto di qualcun altro in senso forte.
Il conflitto [2] tra la richiesta del paziente e quella del medico non sarà forse sanabile, ma per non rimanere sospeso in uno spazio senza significato, deve essere risolto attribuendo un peso a ciascuna richiesta. Il paternalismo sceglie di assegnare più peso alla scelta del medico. Quale peso vogliamo scegliere noi?

Ho raccontato solo alcune delle storie che si potrebbero raccontare sulla difficoltà di abortire o di esaudire una richiesta medica, che non è mai una richiesta solo medica, e temo di non essere stata esaustiva nemmeno sulla tipologia delle storie – ammesso che abbia senso parlare di una tipologia di storia. Queste storie meritano una risposta. Meritano la nostra veglia.

Conoscere quanto accade nei corridoi degli ospedali rende difficile continuare a pensare che si possa continuare a dormire. Certo, si può sempre fare finta.

NOTE

[1] Jonathan Safran Foer, Se niente importa, op.cit.
[2] Il conflitto è ben espresso da Sean Murphy: «Il tentativo di raggiungere un “equilibrio praticabile e rispettoso” tra gli interessi confliggenti di pazienti e operatori sanitari è lodevole, ma tralascia di considerare la natura del conflitto. Nei casi di obiezione di coscienza, i pazienti hanno interesse a ottenere un particolare prodotto o servizio, mentre gli operatori sanitari perseguono l’interesse di vivere e lavorare secondo le convinzioni della loro coscienza. Con sufficiente immaginazione e volontà politica, si potrebbe trovare il modo di conciliare gli interessi di entrambi. Ma i loro interessi non possono essere equilibrati, perché non sono misurabili; riguardano benefici radicalmente diversi». (Service or Servitude: Reflections on Freedom of Conscience for Health Care Workers). La soluzione auspicata da Murphy – dialogo, pianificazione, bilanciamento di interessi, immaginazione e volontà politica – potrebbe essere condivisibile; tuttavia la sua posizione sembra sbilanciata dalla parte degli operatori sanitari quando afferma che, in fondo, chi si vede rifiutare da un farmacista la contraccezione d’emergenza può sempre andare a cercare un’altra farmacia. O forse più che essere sbilanciata sembra non considerare un possibile scenario: che succede se anche il secondo, il terzo, il quarto farmacista rifiutano di vendere il farmaco? Che succede se tutti i farmacisti rifiutano?

Estratto pubblicato su Micromega, 3 dicembre 2011.

lunedì 21 novembre 2011

Radio Blackout

A partire dal 1972, con l’introduzione del servizio civile, il concetto cambia però di significato, perlomeno all’interno della giurisprudenza. L’obiezione di coscienza diventa un diritto positivo. La legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza consacrerà questa nuova interpretazione e cambierà il corso della storia dell’obiezione di coscienza nella penisola: da simbolo forte di opposizione al potere diventerà addirittura uno strumento per raggiungerlo.
Il risultato è che ora abbiamo ora una legge che trova enormi difficoltà a essere effettivamente applicata e medici che, lungi dal rischiare il carcere, spesso ottengono riconoscimenti e fanno addirittura carriera, come nella Lombardia del ciellino Formigoni. La percentuale di obiettori tende costantemente ad aumentare, perché è «una scelta facile e indolore» che rende ormai carta straccia «la libera scelta iniziale (diventare ginecologi e lavorare nel pubblico), che vincola l’individuo a doveri e non solo a diritti professionali e privilegi».
Intervista qui.

Via Luigi Poletti 2, Roma.

giovedì 17 novembre 2011

lunedì 14 novembre 2011