venerdì 17 maggio 2013
Il Minnesota approva la legge sui matrimoni per persone dello stesso sesso, l’Italia resta immobile
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sabato 19 settembre 2009
La sentenza del TAR sul diritto di rifiutare i trattamenti sanitari
È disponibile sul nostro sito la sentenza n. 8650 del 25 marzo 2009 (ma depositata solo pochi giorni fa in segreteria) del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in cui si esamina il ricorso presentato dal Movimento di Difesa del Cittadino contro l’anomalo «atto» con cui il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi aveva tentato a suo tempo di bloccare l’applicazione delle sentenze sul caso Englaro (anche questo può essere scaricato dal nostro sito).
Il TAR ha giudicato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, cioè ha dichiarato che ad occuparsene avrebbe dovuto essere il giudice ordinario, non quello amministrativo; ma, come anticipavamo due giorni fa, fra le righe della sentenza si può leggere se non un giudizio sulla questione (che sarebbe stato improprio) almeno i principi su cui un eventuale giudizio non potrebbe non fondarsi (pp. 11-12):
L’articolo 32, comma 2, della Costituzione, l’articolo 3 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’articolo 1 della legge n. 180 del 1978 prevedono tutti che ogni individuo ha il diritto di non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario (se non per disposizione di legge, secondo la nostra carta costituzionale).
Il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari è fondato sulla disponibilità del bene “salute” da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria.
Da tale premessa consegue che i pazienti in Stato Vegetativo Permanente, che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare e non devono, in ogni caso, essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso possano, nel caso in cui la loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti.
Conseguentemente la verifica circa l’obbligatorietà della prestazione sempre e comunque di trattamenti sanitari anche nell’ipotesi di accertata volontà contraria del paziente attiene al diritto della dignità umana che, ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, deve essere tutelata.
Postato da Giuseppe Regalzi alle 10:12 1 commenti
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lunedì 24 agosto 2009
Il diritto alla alimentazione è in verità il dovere di prendersi un tubo ficcato in pancia senza fiatare

Esiste qualcosa di più odioso della imposizione, ed è una imposizione mascherata da diritto, da privilegio. Insomma qualcosa che potrebbe prendere il nome di presa per il culo senza timore di usare una espressione troppo forte o troppo colorita.
Il nostro caro ministro del Welfare Maurizio Sacconi non è nuovo a dichiarazioni insensate e stavolta anche l'intervistatore meriterebbe una dura critica («Salari differenziati dai nuovi contratti o saltano gli sgravi alle retribuzioni»: una intervista su vari temi di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, 24 agosto 2009, che non fa una piega, non aggiunge un commento, non fa una domanda per denudare le fandonie del caro ministro, niente: le parole riportate con un copia-incolla che non meriterebbe una firma in fondo alla pagina. Viene da pensare che se le dichiarazioni di Sacconi sugli altri temi sono del tenore di quelle che stiamo per commentare non c'è davvero da stare allegri... perdonate se non ho voglia di leggermi tutto il papiello).
Sulla bioetica tutto il governo ha avuto finora posizioni laicamente unitarie, a volere difendere e attuare la legge 194 e rigorosamente verificare la compatibilità della pillola Ru486 con la legge stessa. Proprio perché riteniamo che si debbano salvaguardare i criteri che hanno evitato la solitudine della donna di fronte al dramma dell'interruzione di gravidanza. E per la regolazione della fine di vita tutto il governo si è espresso a favore del diritto inalienabile all'alimentazione e all'idratazione per chi non è autosufficiente. A questo proposito, per attenuare la conflittualità parlamentare, potremmo ipotizzare l'immediata approvazione di queste norme rinviando a soluzioni più condivise quelle relative alle dichiarazioni anticipate di trattamento.
Postato da Chiara Lalli alle 16:41 2 commenti
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sabato 24 gennaio 2009
Atto di forza /3
Supponiamo per un attimo che l’atto del ministro Sacconi non sia nullo. La domanda che allora ci dobbiamo porre è: il ministro è competente ad emettere una direttiva di questo genere? L’atto di indirizzo è diretto ai Presidenti delle Regioni (e delle due province autonome di Trento e Bolzano): si inscrive dunque nell’ambito dei rapporti fra poteri centrali e poteri locali. Non dovrebbe essere difficile determinare quali siano le rispettive competenze.
È sembrato all’inizio della vicenda che una risposta pronta e recisa al quesito che ci stiamo ponendo fosse arrivata da Michele Ainis, che sulla Stampa faceva notare come l’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, vieti gli atti d’indirizzo e coordinamento nel campo della sanità:
Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.Il terzo comma dell’art. 117 della Costituzione indica tra le materie soggette a «legislazione concorrente» (cioè in cui spetta alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali) proprio la tutela della salute; ed è di salute che l’atto di indirizzo di Sacconi pretende invece di occuparsi.
Caso chiuso? Purtroppo no. Nei giorni seguenti il ministero è sembrato dare una lettura dell’atto in chiave di garanzia di prestazioni essenziali; anche le parole con cui esordisce l’atto, una volta divenute note nel dettaglio, sono parse andare in questa direzione:
Il presente atto è rivolto a richiamare principi di carattere generale, al fine di garantire uniformità di trattamenti di base su tutto il territorio nazionale e di rendere omogenee le pratiche in campo sanitario con riferimento a profili essenziali come la nutrizione e l’alimentazione nei confronti delle persone in Stato Vegetativo Persistente.Ancora più precisa – meglio tardi che mai... – una dichiarazione rilasciata appena l’altro ieri (Comunicato stampa n. 21, 22 gennaio 2009), in cui Sacconi sostiene che l’obbligo di idratazione e alimentazione
non può ovviamente che collocarsi nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, per i quali l’articolo 117 della Costituzione prevede la competenza esclusiva dello Stato, il cui compito è quindi quello di garantirne il rispetto nell’intero territorio nazionale.Non c’è dubbio che dipingere come garanzia di livelli essenziali di assistenza l’imposizione violenta dell’alimentazione forzata a una persona che non può più difendersi costituisca un’impudente travisamento della realtà; ma resta il fatto che la definizione delle prestazioni essenziali (o più esattamente la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale») costituisce in effetti, secondo l’art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera m, materia riservata in via esclusiva allo Stato centrale. Partita chiusa, questa volta? Di nuovo: no.
[…] la generale applicazione del dovere di alimentazione e idratazione nei casi di particolare bisogno non poteva non essere accompagnata da un cosiddetto atto di ricognizione dei principi generali emanato dal Ministro nell’ambito del suo dovere di assicurare l’esigenza di unitarietà del Servizio sanitario nazionale rispetto ai valori fondamentali. Altri atti, del resto, sono stati prodotti in passato con lo stesso scopo come, tra gli altri, quello dedicato ai limiti e alle modalità di impiego della terapia del cosiddetto elettroshock.
Per prima cosa, gli atti di indirizzo alle Regioni non spettano al singolo ministro, ma al governo nel suo complesso. Dovrebbe valere qui l’art. 2, comma 3, lettera d, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri […] gli atti di indirizzo e di coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall’articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d’Aosta.L’articolo in questione era stato abrogato dalla legge 59/1997, ma ripristinato poi dalla Corte Costituzionale (sent. 408/1998). Nel nostro caso il coinvolgimento del Consiglio dei ministri deve essere stato un po’ insufficiente, vista la dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio pochi giorni dopo l’emissione dell’atto di Sacconi (AdnKronos, 20 dicembre 2008):
«Non ero stato messo al corrente dell’intervento del ministro del Welfare» Maurizio Sacconi sul caso di Eluana Englaro. Lo ha spiegato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nella conferenza stampa di fine anno, spiegando che «in queste materie ho sempre pensato che non sia l’esecutivo a doversene prendere carico».Il Presidente del Consiglio se l’è poi rimangiata, com’è suo costante costume; ma l’atto di indirizzo rimane opera del solo ministro Sacconi, non certo di tutto il Consiglio dei Ministri.
Il richiamo a quest’articolo di legge mette in evidenza ancora una volta l’analfabetismo istituzionale del ministro, è vero; ma è poi così decisivo? L’atto sarebbe stato legittimo se si fossero seguite le norme e fosse stato approvato dal Consiglio? Oppure se la sua natura fosse stata diversa? In fondo, come abbiamo già visto, non è chiarissimo che si tratti davvero di un atto di indirizzo; e se il ministro lo riemettesse sotto forma diversa, per esempio di mera nota circolare? Sacconi invoca in effetti come precedente nella sua ultima dichiarazione proprio una nota, quella del 15 febbraio 1999 relativa all’elettroshock, emessa dall’allora ministro Rosy Bindi. Vero è che in quel caso non c’era una sentenza della Cassazione a dire l’opposto dell’atto ministeriale; il ministro non aveva minacciato nessuno; il quadro costituzionale non era lo stesso di adesso, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione; e il ministro si era dovuta rimangiare a furor di popolo una circolare precedente sullo stesso argomento (2 dicembre 1996), in cui sosteneva quasi l’opposto della successiva – Sacconi avrebbe dovuto forse cercare un precedente più beneaugurante... Ma a parte questo, cosa succederebbe se all’atto di Sacconi fosse data una nuova, più acconcia veste, anche se meno solenne di un atto di indirizzo?
Abbiamo visto come Sacconi abbia collocato l’alimentazione artificiale «nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza» (LEA). Il ministro si sarà sentito sicuro: è competenza esclusiva dello Stato! Ma avrebbe fatto meglio invece a consultare l’art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che stabilisce che tutte le aggiunte o modifiche ai LEA
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.Altro che atto di indirizzo: qui non soltanto è necessario un decreto del Presidente del Consiglio, ma anche e soprattutto l’intesa fra lo Stato e le Regioni! Solo dopo aver esperito questa procedura il Consiglio dei Ministri – non il singolo Ministro – potrà casomai far valere, con deliberazione motivata, la competenza esclusiva dello Stato (art. 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281).
La Corte Costituzionale ha poi autorevolemente ribadito che è questa la strada da seguire nella sentenza n. 88/2003; con la sentenza n. 134/2006 ha esteso la procedura definita dalla l. 289/2002 anche alla determinazione degli «standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza». È proprio con queste modalità, del resto, che è stata approvata l’ultima versione dei LEA, lo scorso ottobre, quando Sacconi era già ministro. E questo sì chiude, mi pare, la questione.
La vicenda dell’atto di Sacconi lascia aperti numerosi e inquietanti interrogativi. Com’è stata possibile una simile sequela di sgrammaticature istituzionali, di approssimazioni, di violenze vere e proprie? Cosa ne è degli staff tecnici del Ministero? Sono risultati drammaticamente inadeguati? Sono stati messi da parte? Il misto di grottesca incompetenza e di arroganza integralista che traspare dall’atto mostra in effetti a tratti le stimmate degli ambienti vicini all’attuale sottosegretario Roccella... Oppure è il ministro stesso che ha tentato di gabbare la sua constituency integralista, confezionando intenzionalmente un atto nullo e inefficace (ma facendosi poi prendere la mano, come dimostrano le minacce denunciate dai Radicali)? O qualcuno, infine, sta tentando di saggiare con un’operazione spregiudicata la saldezza delle fondamenta dello Stato di diritto in Italia?
(3. Fine. Puntate precedenti: 1; 2)
venerdì 23 gennaio 2009
Atto di forza /2
Che cos’è, nella realtà, il famigerato «atto» emanato dal ministro del Welfare Maurizio Sacconi il 16 dicembre 2008? «Un atto di indirizzo», lo definisce lo stesso ministro (nel corso di una conferenza stampa tenuta il giorno dopo); e come tale viene costantemente presentato. Un atto, quindi, che comunica direttive generali del ministero. Il testo in sé, per la verità, è un po’ più parco di dettagli: «Il presente atto», dice all’inizio; e basta. La parola «indirizzo» non si trova da nessuna parte, e neppure un suo derivato; manca anche il numero di protocollo.
Se poi si va sul «Portale della normativa sanitaria», «un nuovo strumento, interamente gratuito, per la consultazione dell’insieme delle leggi e delle norme in vigore in materia sanitaria», sempre sul sito del ministero, e si cerca tutta la normativa dal 16 dicembre ad oggi, l’atto in questione curiosamente non compare. Eppure la completezza del database non si può mettere in dubbio, visto che registra per lo stesso 16 dicembre un decreto di «riconoscimento, alla sig.ra Chumpisuca Arando De Guizado Concho, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere» (si veda per confronto un recente atto di indirizzo del Ministro della Pubblica istruzione, presente nella sezione «Normativa» del relativo ministero, con regolare numero di protocollo).
Probabilmente non bisognerà annettere un particolare significato a queste circostanze; anche se non mi meraviglierei molto se in caso di futuri guai l’«atto» si trovasse improvvisamente derubricato a «lettera personale del ministro», o qualcosa del genere... Ma possiamo almeno dare un significato simbolico a questa consistenza evanescente: sembra proprio un atto fantasma quello che il ministro ci ha consegnato.
Oltre alle incertezze sulla sua natura, non mancano nemmeno quelle sul significato da dare all’atto. È sembrato per un po’, soprattutto subito dopo il primo annuncio da parte del ministro, che l’atto avesse lo scopo di indicare che l’interruzione della somministrazione forzata di alimenti a un malato in stato vegetativo è contraria alla legge. Punta in questa direzione un virgolettato attribuito da Repubblica al ministro (Maria Novella De Luca, «Englaro, governo all’attacco. “Illegale sospendere la terapia”», 17 dicembre 2008, pp. 12-13), che avrebbe affermato: «nessuna struttura del Servizio Sanitario Nazionale è abilitata a procedere alla sospensione dei trattamenti di alimentazione e idratazione artificiali nel caso di pazienti in stato vegetativo, perché questo sarebbe contro la legge». Di poco differente la versione dell’edizione online dello stesso giornale, che riprende un lancio di agenzia dell’AGI: «Nel concreto questo significa che, se una struttura del Ssn eseguisse la sentenza della Cassazione che autorizza il distacco del sondino per Eluana, “questa struttura opererebbe contro la legge”». Margherita De Bac sintetizza a sua volta sul Corriere le parole di Sacconi in questo modo: «La struttura che accettasse di staccare il sondino a Eluana sarebbe fuorilegge» («Sacconi: nessun ospedale tolga cibo e acqua a Eluana», 17 dicembre, pp. 2-3). Ancora pochi giorni del fa, del resto, il ministro insisteva in polemica con il presidente del Piemonte Mercedes Bresso: «ho fatto solo una ricognizione delle leggi da applicare» (Ansa). Il testo dell’atto è più sfumato, ma non manca di notare: «Si ritiene, pertanto, […] che sia fatto divieto di discriminare la persona in stato vegetativo rispetto alla persona non in stato vegetativo».
Queste affermazioni dal tono severo contrastano grottescamente con il fatto – rilevato subito da molti commentatori, compresi noi di Bioetica – che quelle di cui il ministro parla nell’atto di indirizzo non sono leggi. Non è legge il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica; non è legge la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (almeno non ancora; lascio stabilire a giuristi migliori di me cosa accadrà se e quando il Parlamento ne ultimerà la ratifica).
Tutto ciò rende pienamente manifesta la qualità allucinatoria dei giudizi del ministro; ma il punto fondamentale è un altro. Ammettiamo pure che le leggi ci fossero state; il giudizio di legalità compete però esclusivamente al potere giudiziario, non al ministro. E nessuno può essere accusato di aver commesso un atto illegale per aver eseguire fedelmente il decreto di un tribunale. Sacconi può naturalmente esprimere un’opinione personale senza conseguenze su cosa il tribunale avrebbe dovuto idealmente decidere; ma non si vede a che titolo questa opinione possa finire in un atto ministeriale. Quando poi il ministro minaccia, in base al suo personale giudizio di legalità, coloro che si preparavano ad ottemperare a una sentenza esecutiva della magistratura, siamo all’attacco violento di un potere dello Stato contro un altro. Siamo all’emergenza democratica.
È possibile tuttavia un’interpretazione più benevola delle intenzioni del ministro – anche se non sono riuscito a trovare luoghi che confermino che il ministro l’abbia mai personalmente avanzata; comunque, in alcuni commenti viene assunto più o meno implicitamente che il significato dell’atto sia questo. Secondo questa esegesi non siamo di fronte al proclama di un giustiziere che dice: Ehi, secondo me queste azioni sono illegali, e punirò chiunque le compia. Al posto di questo avremmo il ragionamento seguente: Ci sono dei principi che mi sembrano giusti e sacri; ecco dunque un atto che si ispira ad essi e che dovrete seguire, altrimenti vi punirò. Il ministro non sta interpretando la norma; la starebbe creando.
A prima vista, anche così le cose non migliorano molto, anzi per niente: abbiamo pur sempre un atto amministrativo che tenta di vanificare una sentenza definitiva della magistratura – il potere esecutivo che prevarica sul giudiziario. Si dovrebbe applicare qui l’art. 21-septies, c. 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.L’atto di Sacconi sarebbe quindi nullo, come se non fosse mai avvenuto. Ma il fronte integralista non demorde, e ha pronta una risposta. Il decreto della Corte d’Appello di Milano del 9 luglio 2008, che ha dato pratica attuazione alle direttive emesse l’anno prima nella sentenza definitiva della Cassazione (16 ottobre 2007, n. 21748), avrebbe – è ciò che si sostiene – autorizzato la sospensione della nutrizione artificiale, ma non obbligato qualcuno a sospenderla. Se nessuno è obbligato, chiunque allora è libero di sottrarsi a quanto decretato, compreso il Ssn (anche se a dire il vero il decreto citato parla di «autorizzazione a disporre l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale»). Su questa ardita interpretazione sembrerebbe basato non solo l’atto sacconiano, ma anche il rifiuto della Regione Lombardia di ottemperare alla sentenza della Corte. Il TAR lombardo dovrebbe chiarire in tempi brevi la questione; nel frattempo, ammettiamo pure che l’obiezione sia valida; ma questo rende di per sé efficace l’atto di indirizzo del ministro? È quanto cercheremo di vedere nella prossima puntata.
(2. Continua. Puntate precedenti: 1)
mercoledì 21 gennaio 2009
Atto di forza /1
Il fronte integralista è apparso sorpreso, e in qualche caso addirittura frastornato, dalla denuncia per violenza privata presentata contro il Ministro del Welfare Maurizio Sacconi. Un chiaro esempio ce n’è offerto da Marta Cartabia sul Sussidiario.net («ELUANA/ La “regia” dei Radicali che trasforma il dramma in un simbolo», 19 gennaio 2009):
Si può seriamente ritenere che un atto ministeriale, foss’anche illegittimo, rientri negli estremi del reato di violenza privata? L’accusa è stata portata davanti al tribunale dei ministri, cioè quel tribunale competente a giudicare i reati commessi dai membri del Governo nell’esercizio delle loro funzioni. Ma come può costituire violenza privata, un atto pubblico, commesso da un soggetto nell’esercizio delle sue funzioni, rivolto nei confronti di una struttura pubblica? Si tratta evidentemente di un’azione dimostrativa e simbolica, che mira ad alzare i toni del conflitto tra politica e magistratura.La Cartabia evidentemente scrive ignorando il contenuto della denuncia presentata dagli esponenti radicali. Non è l’atto ministeriale in sé a essere oggetto della denuncia, ma le dichiarazioni rese dal ministro il 17 dicembre, il giorno successivo all’annuncio che l’atto era stato emesso:
Lo stesso ministro è tornato ad intervenire […] facendo presente che «certi comportamenti difformi da quei principi determinerebbero inadempienze con conseguenze immaginabili». Sacconi lo ha detto replicando da Bruxelles ai giornalisti gli chiedevano se la Casa di cura «Città Udine» – dove Eluana deve essere trasferita – rischia di perdere la convenzione con il servizio sanitario nazionale se esegue la sentenza della Cassazione per lo stop all’alimentazione forzata (fonte: Corriere della Sera).L’avvertimento non è particolarmente sibillino: se la clinica avesse accolto Eluana si sarebbe vista annullare la convenzione con il SSN. Attenzione: quello che il ministro ha fatto non è stato prospettare in caso di mancata osservanza dell’atto un iter giuridicamente valido al termine del quale, con tutte le garanzie, la clinica avrebbe subito delle conseguenze. No; quella di cui si parla ha tutta l’apparenza di una rappresaglia immediata: la clinica disobbedisce, la clinica perde la convenzione. Prima l’esecuzione, la condanna (eventualmente) poi. Questa è del resto la lettura data dai dirigenti della clinica nella nota diramata pochi giorni fa, per giustificare la rinuncia ad ospitare Eluana:
Gli approfondimenti condotti portano a ritenere probabile che, nel caso si desse attuazione all’ospitalità della signora Englaro per il protocollo previsto, il Ministro potrebbe assumere provvedimenti che – per quanto di validità temporanea proprio in virtù delle specifiche pertinenze delle Istituzioni – metterebbero a repentaglio l’operatività della struttura, e quindi il posto di lavoro di più di 300 persone, oltre che di quelli delle società controllate, ed i servizi complessivamente erogati alla comunità.Il fatto poi che l’atto abbia valore giuridico esattamente pari a zero – come è stato dimostrato più volte e come cercheremo di ribadire in un prossimo post, facendo il punto della vicenda – aggrava ancora di più la posizione del ministro.
(1. Continua)
giovedì 18 dicembre 2008
Mi sta cominciando a venire un sospetto...
Ma il ministro Sacconi sarà poi così fesso come appare? Il ministero del Welfare non dispone di consiglieri legali? Perché allora quel richiamarsi a leggi che non sono leggi, quel minacciare ritorsioni che non è nel potere del ministro di portare a effetto? Non sono state le azioni del ministro un po’ troppo sconclusionate, surreali, anzi – ecco la parola giusta – teatrali? A cosa sono servite realmente le minacce che in queste ore stanno già cominciando a liquefarsi? Chi si voleva davvero fare fessi? Di certo non gli agguerriti legali della famiglia Englaro...
Prima dell’intervento di Sacconi chi stava cominciando a innervosirsi, pretendendo gesti concreti da un governo che, si sa, su certi argomenti non vuol cercare rogne? Chi ha lodato quello che sembrava un gesto concretissimo del ministro? Quando gli eventi riprenderanno il corso precedente e il bluff sarà stato chiamato, cosa farà il ministro, a parte tuonare contro magistrati e medici «disubbidienti»? Chi saranno i veri sconfitti, i veri turlupinati?
È solo un’ipotesi, per ora, e la avanzo come tale; ma spiegherebbe un po’ di aspetti non facilmente comprensibili in questa vicenda. Le prossime ore e i prossimi giorni porteranno chiarezza.
Tre volte incostituzionale
Michele Ainis, «Eluana e i guardiani ubbidienti» (La Stampa, 18 dicembre 2008, p. 1):
Il provvedimento di Sacconi riesuma […] la funzione d’indirizzo e coordinamento, con cui lo Stato ha regolato per trent’anni l’attività delle Regioni. Lo faceva in nome dell’interesse nazionale, una formula magica ospitata nel vecchio testo della Costituzione. Ma a condizione che l’atto d’indirizzo venisse espressamente previsto in una legge, che fosse adottato dall’intero Consiglio dei ministri, che la Conferenza Stato-Regioni avesse manifestato il proprio assenso. Come stabiliva l’art. 8 della legge Bassanini (n. 59 del 1997), che entrò in vigore quando la funzione d’indirizzo e coordinamento era ormai agonizzante, incolpata non a torto d’aver affossato l’esperienza regionale.
Nessuna di queste tre condizioni ricorre nel provvedimento solitario di Sacconi, che dunque suona illegittimo perfino rispetto al vecchio ordine giuridico. Ma nel 2001 la riforma del Titolo V ha soppresso ogni riferimento all’interesse nazionale e ha soppresso perciò le basi su cui poggiava il potere d’ingerenza del governo. Non solo: l’art. 8 della legge La Loggia (n. 131 del 2003) ha poi ulteriormente precisato, a scanso d’equivoci, che gli atti d’indirizzo e coordinamento sono vietati nel campo della sanità. Sicché l’atto firmato da Sacconi è due volte incostituzionale: sia per il passato remoto che per il futuro prossimo. Anzi tre volte: perché oltre a offendere le competenze regionali calpesta la sovranità del Parlamento (soltanto una legge statale di principio può intervenire in materia sanitaria), e perché viola le attribuzioni del corpo giudiziario (sul caso Eluana c’è ormai una sentenza definitiva della Cassazione).
Insomma questo provvedimento non vale nulla, è come una legge promulgata dal direttore delle Poste.
Postato da Giuseppe Regalzi alle 09:56 0 commenti
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Fighting back
(Apcom) – Vittorio Angiolini, legale della famiglia Englaro, allontana l’ipotesi, ventilata dal ministro della Salute Maurizio Sacconi, di perdita dell’accreditamento con il Servizio sanitario nazionale per la clinica «Città di Udine» indicata come sede per l’esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Milano che lo scorso luglio ha autorizzato Beppino Englaro a interrompere l’alimentazione e l’idratazione artificiali che da oltre 16 anni tengono in vita la figlia Eluana, in stato vegetativo permanente. «Il ministero – ha precisato il legale – non ha poteri sui regimi di accreditamento, non può togliere convenzioni».
Angiolini ha fatto notare che nel suo decreto di indirizzo, rivolto a Regioni e Province autonome, il ministro «è stato ben attento a non richiamare alcuna norma giuridica vincolante», ma solo un parere del Comitato nazionale di bioetica e la Convenzione sui diritti dell persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale dell’Onu e non ratificata dall’Italia. «L’attuazione delle decisioni giudiziarie su Eluana Englaro – ha continuato – è stata prevista come da inverarsi senza il coinvolgimento dell’attività di “strutture pubbliche o private” riconducibili al Servizio sanitario nazionale. Siamo quindi totalmente, al di fuori del campo per cui il ministro anche solo “invita” le Regioni a provvedere».
Quanto all’ipotesi di chiedere alla cancelleria della Corte d’appello di Milano una attestazione del fatto che il provvedimento non è più soggetto a impugnazione e, di conseguenza, esecutivo, Angiolini ha detto di averne parlato con il curatore speciale di Eluana, Franca Alessio, e di avere concluso «che la cosa ci pare al momento superflua. Dal punto di vista giuridico non c’è da fare nulla se qualcun’altro non fa qualcosa». In ogni caso «dopo chiunque potrà denunciare chiunque. Ci sono azioni non plausibili e temerarie».
mercoledì 17 dicembre 2008
Sacconi passa alle minacce
Dopo aver teorizzato un’inesistente illegalità, il ministro Sacconi passa direttamente alle minacce,
facendo presente che «certi comportamenti difformi da quei principi determinerebbero inadempienze con conseguenze immaginabili». Sacconi lo ha detto replicando da Bruxelles ai giornalisti gli chiedevano se la Casa di cura «Città Udine» – dove Eluana deve essere trasferita – rischia di perdere la convenzione con il servizio sanitario nazionale se esegue la sentenza della Cassazione per lo stop all’alimentazione forzata (fonte: Corriere della Sera).Sulla legittimità delle intimazioni del ministro alle strutture sanitarie rimando all’illuminante intervista di Amedeo Santosuosso apparsa oggi sul Messaggero («Santosuosso: “La sentenza della Cassazione dà un diritto al padre, chi lo nega compie reato”», 17 dicembre 2008, p. 9). Io, per me, mi unisco come posso al co-Presidente dell’Associazione Luca Coscioni, Gilberto Corbellini, nel chiedere a questo punto l’intervento del Presidente della Repubblica. Che un ministro intervenga in questo modo a vanificare la sentenza di un tribunale della Repubblica non può essere ritenuta cosa di normale amministrazione. Qui non è nemmeno più questione del testamento biologico; qui è in gioco la divisione dei poteri, qui è in gioco lo Stato di diritto.
martedì 16 dicembre 2008
Un atto eversivo
Raramente si è visto un atto di disprezzo delle leggi e dei diritti fondamentali paragonabile a quello compiuto oggi dal ministro Sacconi, con la complicità dei sottosegretari Martini e Roccella. Il cosiddetto «atto di indirizzo» del ministro, infatti, pretende di stabilire cosa sia legale in questo paese; non potendolo fare da sé – saremmo in pieno golpe, visto che come tutti sanno un atto amministrativo di un ministero non può avere valore di legge – fa riferimento a un parere del Comitato Nazionale per la Bioetica e alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Ma un parere del CNB non ha forza di legge; e la Convenzione Onu non è ancora stata ratificata dal Parlamento (c’è solo l’approvazione del relativo disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso 28 novembre – e a questo punto c’è da chiedersi quale fosse il vero scopo di questo atto del Governo). L’atto del ministro Sacconi è quindi nullo e illegale.
Questo dal punto di vista formale; dal punto di vista sostanziale, come già facevamo notare poco tempo fa, la Convenzione stabilisce all’art. 25 che
States Parties shall […] prevent discriminatory denial of health care or health services or food and fluids on the basis of disability.Si noti la lettera dell’articolo: «discriminatory denial», rifiuto discriminatorio. Si ha discriminazione quando qualcuno è trattato ingiustamente in modo diverso dagli altri. Ma la Costituzione della Repubblica Italiana vieta l’imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso del paziente (art. 32), e più in generale ogni restrizione della libertà personale (art. 13); il Codice di deontologia medica proibisce espressamente all’art. 53 di procedere o collaborare «a manovre coattive di nutrizione artificiale». Perché queste norme non si dovrebbero applicare anche ad Eluana Englaro, visto che la donna aveva manifestato a suo tempo la volontà di non essere sottoposta a trattamenti che ne prolungassero artificialmente l’esistenza? Sospendere l’alimentazione artificiale ad Eluana Englaro non è dunque discriminazione, perché questo è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini italiani non disabili.
Nello stesso articolo citato della Convenzione si legge del resto:
[States Parties shall] require health professionals to provide care of the same quality to persons with disabilities as to others, including on the basis of free and informed consent [corsivo mio].La traduzione ufficiale francese si comprende ancora meglio:
[Les États Parties] exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées.La discriminazione consiste proprio nel non riconoscere ad Eluana Englaro il diritto a ricevere solo le cure per le quali aveva dato il suo consenso. È questa la vera, unica violazione della Convenzione Onu.
In uno Stato serio Sacconi e i suoi sottosegretari sarebbero costretti entro domani alle dimissioni. Ma naturalmente questo non accadrà; non qui.
Postato da Giuseppe Regalzi alle 20:48 7 commenti
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