mercoledì 26 marzo 2008

Si può fare la diagnosi genetica di preimpianto

Si può effettuare la diagnosi genetica di preimpianto in Italia? Sì, è legale e le coppie possono richiederla ai centri di procreazione assistita. La diagnosi di preimpianto permette di diagnosticare eventuali patologie prima che l’embrione sia impiantato, evitando così di interrompere una gravidanza avviata in caso di diagnosi prenatale infausta.
Questo è l’effetto della sentenza del Tar Lazio del gennaio passato, nonostante il silenzio avvolga un risultato quasi rivoluzionario nell’immobilità che avvolge la legge 40. La sentenza ha annullato il divieto esplicito presente nelle Linee Guida – che hanno un valore solo applicativo – ma non nella legge che prevede l’indagine clinica sugli embrioni, e l’ha definito illegittimo. Girolamo Sirchia avrebbe abusato del suo potere affidando ad un atto amministrativo il potere di una legge. La sentenza del Tar ha effetto erga omnes e riguarda tutti i cittadini.
Considerando anche le risposte positive dell’ordinanza di Firenze e della sentenza di Cagliari (in risposta alla richiesta di due coppie che chiedevano la diagnosi di preimpainto), il filone di giurisprudenza positiva si applica sia nei casi specifici che in generale.
I centri possono dunque ignorare il divieto delle Linee Guida, peraltro scadute nell’agosto 2007 e in attesa di essere rinnovate per dare conto delle innovazioni tecnologiche. Si può congelare gli embrioni scartati in attesa della estinzione o di una futura terapia.
L’unico segnale positivo sul fronte della legge 40 merita di essere sottolineato: effettuando la diagnosi di preimpianto non si commette alcun reato.

(Talora anche il Tar può aiutare le future mamme, DNews, 26 marzo 2008).

2 commenti:

emmyfinegold ha detto...

Mi sembra un enorme progresso nel medioevo italiano

Anonimo ha detto...

Il passo successivo sarà ottenere, per quelle coppie che devono fare la diagnosi, un adeguamento del numero di ovociti formabili.
In altri termine, se la coppia ha il 50% di possibilità di formare un embrione malato, potrà pretendere, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 comma 2, alla luce dell'art 32 cost. di poter inseminare 6 ovociti ....... in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione.
Giorgio Muccio