Stavo leggendo l’articolo di Flavia Amabile sulla pillola abortiva comparso ieri sulla Stampa («Test psicologico per la Ru486», 2 agosto 2009, p. 9), quando mi sono imbattuto in un passo piuttosto allarmante:
L’unica strada da percorrere per il governo per rendere più forte l’obbligo a rimanere in ospedale potrebbe essere la minaccia di denunce penali per le donne che dovessero abortire fuori dagli ospedali dopo aver preso la Ru486 in quanto si tratterebbe di un’interruzione di gravidanza illegale, avvenuta senza rispettare l’articolo 8 della legge 194. «Ma in questo caso – replica Viale – significherebbe tornare indietro di quasi quarant’anni, l’aborto diventerebbe di nuovo una pratica illegale».
Purtroppo non si capisce dal testo se l’ipotesi cui si fa riferimento sia stata proposta da qualche esponente governativo, oppure se sia solo una congettura della stessa giornalista; non trovo riscontri altrove, ma è del tutto possibile che l’idea venga in mente prima o poi a qualcuno in grado di darle seguito, e vale quindi la pena di discuterne brevemente.
L’art. 19 della legge 194/1978 recita:
Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila.
L’art. 8, a sua volta, elenca in quali strutture sanitarie è consentito praticare l’interruzione della gravidanza a «un medico del servizio ostetrico-ginecologico». Come
abbiamo già detto qui su
Bioetica, nessuna persona dotata di un minimo di onestà mentale potrebbe ravvisare nell’espulsione dell’embrione avvenuta fuori dalle pareti ospedaliere a causa dell’assunzione della pillola abortiva una violazione dello spirito o finanche della lettera della 194; ma l’onestà mentale non è esattamente la dote in cambio della quale certi personaggi hanno assunto responsabilità di governo.
Cosa succederebbe dunque se prevalesse questa interpretazione? Le conseguenze sembrerebbero analoghe a quelle della prima versione del decreto sicurezza, che obbligava medici e infermieri a denunciare i clandestini che avessero fatto ricorso a cure mediche: il sanitario, in quanto
pubblico ufficiale oppure incaricato di pubblico servizio, sarebbe verosimilmente obbligato a denunciare la donna all’autorità giudiziaria, a norma degli
artt. 361 e 362 del Codice Penale (non parrebbe valere l’esimente del secondo commma dell’art. 365 C.P., che si applica ai delitti e non ai reati puniti solo con una contravvenzione). Suppongo che a loro volta le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza dovrebbero accertarsi se il «reato» si sia già compiuto, e riaccompagnare in caso negativo la colpevole in ospedale, dove rimarrebbe piantonata fino al compimento del processo abortivo...
Questa mostruosità verrebbe perpetrata presumibilmente in nome della salute della donna (ufficialmente è questo il bene che secondo gli avversari della RU-486 sarebbe messo in pericolo dalla «violazione» dell’art. 8 della legge 194). Un magistrato coscienzioso non potrebbe non notare la flagrante contraddizione con l’art. 32 della Costituzione, e decreterebbe inevitabilmente che il fatto non costituisce reato. Da quel momento in poi, gli eventi acquisterebbero senza dubbio un inconfondibile aspetto di
déjà vu...
In questioni del genere non possiamo certo sperare che vinca il buon senso; speriamo almeno, allora, che vinca il desiderio di evitarsi grane.