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martedì 28 agosto 2012

La Corte europea sulla legge 40

Ban preventing couple of healthy carriers of genetic disease from screening embryos for in vitro fertilisation violated their right to respect for their private and family life

In today’s Chamber judgment in the case of Costa and Pavan v. Italy (application no. 54270/10), which is not final, the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights.
The case concerned an Italian couple who are healthy carriers of cystic fibrosis and wanted, with the help of medically-assisted procreation and genetic screening, to avoid transmitting the disease to their offspring.
The Court noted the inconsistency in Italian law that denied the couple access to embryo screening but authorised medically-assisted termination of pregnancy if the foetus showed symptoms of the same disease. The Court concluded that the interference with the applicants’ right to respect for their private and family life was disproportionate.

[...]

Decision of the Court

Article 8

The Court considered that the applicants’ desire to resort to medically-assisted procreation and PID in order to have a baby that did not suffer from cystic fibrosis was a form of expression of their private and family life that fell within the scope of Article 8.
The fact that the law did not allow them to proceed in this manner therefore amounted to an interference with their right to respect for their private and family life which was “in accordance with the law” and pursued the legitimate aims of protecting morals and the rights and freedoms of others.
The Italian Government justified this interference by the need to protect the health of the mother and child and the dignity and freedom of conscience of the medical professions, and to avoid the risk of eugenic abuses. The Court observed first of all that the notions of “embryo” and “child” must not be confused. It could not see how, in the event that the foetus proved to have the disease, a medically-assisted abortion could be reconciled with the Government’s justifications, considering, among other things, the consequences of such a procedure for both the foetus and the parents, particularly the
mother.

The Court stressed the difference between this case, which concerned PID and homologous insemination, and that of S.H. v. Austria, which concerned access to donor insemination. Furthermore, although the question of access to PID raised delicate issues of a moral and ethical nature, the legislative choices made by Parliament in the matter did not elude the Court’s supervision. The Court noted that of the 32 Council of Europe member States whose legislation it examined, PID was only prohibited in Italy, Austria and Switzerland (regulated access to PID was currently being examined in Switzerland).
The Court observed that the inconsistency in Italian law – prohibiting the implantation of only those embryos which were healthy, but authorising the abortion of foetuses which showed symptoms of the disease – left the applicants only one choice, which brought anxiety and suffering: starting a pregnancy by natural means and terminating it if prenatal tests showed the foetus to have the disease. The Court accordingly considered that the interference with the applicants’ right to respect for their private and family life was disproportionate, in breach of Article 8.

Article 14
Discrimination, within the meaning of Article 14, meant treating persons in similar situations differently without an objective and reasonable justification. Here the Court noted that, where access to PID was concerned, couples in which the man was infected with a sexually transmissible disease were not treated differently to the applicants, as the prohibition applied to all categories of people. This part of the application was therefore rejected as being manifestly ill-founded.

Il comunicato è qui.

sabato 19 marzo 2011

La sentenza sul crocifisso

È disponibile sul sito della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la sentenza della Camera Grande sul caso Lautsi e altri contro Italia. Com’è ormai noto, la Corte ha ribaltato la sentenza di primo grado, assolvendo lo Stato italiano dall’accusa di violare con l’esposizione del crocifisso nelle scuole la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

È importante notare che con la sentenza la Corte non accoglie necessariamente tutti gli argomenti addotti dal Governo italiano nella sua difesa, invero a tratti assai farraginosa. Così, per esempio, al § 66 della sentenza, si legge che il crocifisso è prima di ogni altra cosa un simbolo religioso:

The Court […] considers that the crucifix is above all a religious symbol. The domestic courts came to the same conclusion and in any event the Government have not contested this. The question whether the crucifix is charged with any other meaning beyond its religious symbolism is not decisive at this stage of the Court’s reasoning.
Al § 68, ancora, la Corte chiarisce che invocare il carattere tradizionale della pratica di esporre il crocifisso non basta di per sé a sottrarre dal rispetto della Convenzione:
The Court takes the view that the decision whether or not to perpetuate a tradition falls in principle within the margin of appreciation of the respondent State. The Court must moreover take into account the fact that Europe is marked by a great diversity between the States of which it is composed, particularly in the sphere of cultural and historical development. It emphasises, however, that the reference to a tradition cannot relieve a Contracting State of its obligation to respect the rights and freedoms enshrined in the Convention and its Protocols.
La Corte, in effetti, ha motivato la propria sentenza esclusivamente sul fatto che, a suo giudizio, l’esposizione del crocifisso non costituirebbe un indottrinamento degli allievi (§§ 71-77):
a crucifix on a wall is an essentially passive symbol […]. It cannot be deemed to have an influence on pupils comparable to that of didactic speech or participation in religious activities […] the presence of crucifixes is not associated with compulsory teaching about Christianity […] according to the indications provided by the Government, Italy opens up the school environment in parallel to other religions. The Government indicated in this connection that it was not forbidden for pupils to wear Islamic headscarves or other symbols or apparel having a religious connotation; alternative arrangements were possible to help schooling fit in with non-majority religious practices; the beginning and end of Ramadan were “often celebrated” in schools; and optional religious education could be organised in schools for “all recognised religious creeds” […]. Moreover, there was nothing to suggest that the authorities were intolerant of pupils who believed in other religions, were non-believers or who held non-religious philosophical convictions.
In addition, the applicants did not assert that the presence of the crucifix in classrooms had encouraged the development of teaching practices with a proselytising tendency […].
Lastly, the Court notes that the first applicant retained in full her right as a parent to enlighten and advise her children, to exercise in their regard her natural functions as educator and to guide them on a path in line with her own philosophical convictions
Quello che non si comprende, però, è come ciò possa assolvere lo Stato italiano dalla violazione del dovere di «neutralità e imparzialità», che la stessa Corte riconosce (§ 60) essere imposto dall’art. 9 della Convenzione agli Stati contraenti. Come riconosce in una postilla il giudice Rozakis (e si tratta di un’opinione concordante con la sentenza!),
It is, I think, indisputable that the display of crucifixes in Italian State schools has a religious symbolism that has an impact on the obligation of neutrality and impartiality of the State […]. The question which therefore arises at this juncture is whether the display of the crucifix not only affects neutrality and impartiality, which it clearly does, but whether the extent of the transgression justifies a finding of a violation of the Convention in the circumstances of the present case [corsivo mio].
Sembra di capire che la violazione della neutralità sia condonata per il suo essere poco efficace; ma probabilmente servirà una lettura più attenta della sentenza.

Al di là del caso presente, rimane il fatto della violazione indubitabile dell’uguaglianza dei cittadini compiuta da uno Stato che esponga negli spazi istituzionali simboli di una data religione. Ai cittadini che non condividano le credenze di quella religione lo Stato sembra dire «Io non sono con voi; io preferisco altri»; e questa è una violazione del diritto a un uguale trattamento, anche se ad essa non faccia seguito una più concreta discriminazione. Noi, per fare un paragone, giustamente diffidiamo di magistrati che si impegnino in una attività politica, perché pensiamo che questo faccia venire meno la fiducia nella loro neutralità; e non importa che le loro sentenze dimostrino eventualmente una vera imparzialità (ammesso che sia possibile dimostrarla): la serenità di chi viene sottoposto a giudizio viene prima di tutto. Allo stesso modo e per le stesse ragioni dovremmo impedire che lo Stato si schieri attivamente al fianco di una parte religiosa.
È un peccato che la Corte non abbia riconosciuto questi principi di civiltà. Ma forse la sconfitta di oggi non chiude la partita: al § 57 la Corte osserva che nel caso in esame non si occupa della compatibilità dei crocifissi con i principi della laicità espressi dalle leggi italiane:
the Court observes that the only question before it concerns the compatibility, in the light of the circumstances of the case, of the presence of crucifixes in Italian State-school classrooms with the requirements of Article 2 of Protocol No. 1 and Article 9 of the Convention.
Thus it is not required in this case to examine the question of the presence of crucifixes in places other than State schools. Nor is it for the Court to rule on the compatibility of the presence of crucifixes in State-school classrooms with the principle of secularism as enshrined in Italian law.
C’è allora forse spazio per continuare la battaglia giuridica, anche se probabilmente essa si dovrà combattere su un fronte tutto italiano, portando la Corte Costituzionale a pronunciarsi – cosa che finora non ha voluto fare – su questa ferita ancora aperta alla laicità dello Stato.

giovedì 15 aprile 2010

Lettura creativa di una sentenza


Assuntina Morresi, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, non ha dubbi («Fecondazione eterologa, legge 40 “blindata”», Avvenire, 15 aprile 2010, inserto È vita, p. I):

La legge 40, che regola in Italia la procreazione medicalmente assistita, non è nemmeno sfiorata dalla recente sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, quella che ha stabilito l’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (cioè con gameti esterni alla coppia) per due coppie austriache
e passa quindi a spiegarci il perché di tanta sicurezza:
il pronunciamento della Corte europea non ha niente a che fare con la normativa vigente in Italia perché si riferisce a una incoerenza – secondo la Corte – interna alla legge austriaca, che consente la fecondazione eterologa solo in alcuni casi, a differenza della legge italiana che, invece, la vieta sempre. […]
[La fecondazione eterologa] in Austria è consentita per donatori maschili nel caso dell’inseminazione semplice, quando cioè il liquido seminale è inserito nel corpo della donna […] non c’è dubbio che, una volta ammessa un’eccezione, il divieto all’eterologa diventa parziale, e la Corte ha avuto buon gioco nel sostenere l’incoerenza interna alla normativa.
La sentenza del tribunale europeo si basa sul ricorso di due coppie affette da sterilità in modo differente, una delle quali richiedeva l’intervento di un donatore maschile, consentito nella procedura in vivo ma vietato nel caso in questione, che ne richiedeva una in vitro. La Corte si è pronunciata quindi sulla presunta discriminazione della legge austriaca tra donatori di gameti maschili (qualche volta consentiti) e femminili (sempre vietati), ha giudicato incoerente la differenza fra i percorsi ammessi, e ha concluso che esiste una discriminazione fra le coppie, che in Austria possono ricorrere all’eterologa o meno a seconda del tipo di infertilità, argomentando invece in favore della possibilità di ricorrere sempre alla donazione di gameti da parte di esterni alla coppia.
Parlare di una sentenza che dà «l’ennesimo colpo alla legge 40», come hanno titolato diversi giornali italiani, è quindi inesatto e fuorviante: la nostra legge è coerente al suo interno, perché l’eterologa è sempre vietata.
Spiace infrangere le certezze della Morresi, ma le cose non stanno così.
I casi esaminati dalla Corte sono due: nel primo la donna soffriva di infertilità per una disfuzione delle tube di Falloppio, mentre il marito non era in grado di produrre sperma; per poter concepire un figlio la coppia avrebbe dovuto far fecondare gli ovociti della donna in vitro con lo sperma di un donatore, ma la legge austriaca, come spiega correttamente la Morresi, consente la donazione di sperma solo se la fecondazione avviene in vivo e non in vitro. Nel secondo caso la donna era totalmente incapace di produrre ovociti mentre il marito poteva produrre sperma; per poter concepire un figlio la coppia avrebbe dovuto quindi ricorrere a una donazione di ovociti, proibita però dalla legge austriaca.
Ora, nel primo caso, la Corte effettivamente argomenta in base all’incoerenza della proibizione fra i due tipi di donazione di sperma (che in effetti appare abbastanza cervellotica); ma nel secondo caso le cose sono assai differenti. Vediamo cosa dice la sentenza (i corsivi sono tutti miei):
the Court has to examine whether the difference in treatment between the third and fourth applicants and a couple which, for fulfilling its wish for a child may make use of artificial procreation techniques without resorting to ova donation, has an objective and reasonable justification […]
The Court considers that concerns based on moral considerations or on social acceptability are not in themselves sufficient reasons for a complete ban on a specific artificial procreation technique such as ova donation. Such reasons may be particularly weighty at the stage of deciding whether or not to allow artificial procreation in general, and the Court would emphasise that there is no obligation on a State to enact legislation of the kind and to allow artificial procreation. However, once the decision has been taken to allow artificial procreation and notwithstanding the wide margin of appreciation afforded to the Contracting States, the legal framework devised for this purpose must be shaped in a coherent manner which allows the different legitimate interests involved to be taken into account adequately and in accordance with the obligations deriving from the Convention. […]
In conclusion the Court finds that the Government have not submitted a reasonable and objective justification for the difference in treatment between the third and fourth applicants, who are prevented by the prohibition of ova donation for artificial procreation under Section 3 of the Artificial Procreation Act from fulfilling their wish for a child, and a couple which may make use of artificial procreation techniques without resorting to ova donation.
Come si vede, il contrasto è sempre tra donazione di ovociti e procreazione medicalmente assistita in generale; proibire la prima (come fa l’Italia) è incoerente, per la Corte, se si permette (di nuovo come fa l’Italia) la seconda. Della donazione di sperma per la fecondazione in vivo non si parla nemmeno una volta, al contrario di ciò che si fa nel caso dell’altra coppia:
the Court has to examine whether the difference in treatment between the first and second applicants who, for fulfilling their wish for a child could only resort to sperm donation for in vitro fertilisation and a couple which lawfully may make use of sperm donation for in vivo fertilisation, has an objective and reasonable justification
Si compari questa frase con quella analoga usata per la seconda coppia: la logica, tenendo conto che il linguaggio giuridico non viene mai usato a caso, è chiara. (Va da sé che se l’Austria avesse proibito come l’Italia ogni forma di donazione di gameti, la Corte avrebbe applicato anche alla prima coppia gli argomenti usati per la seconda.) Forza dunque con i ricorsi!

domenica 4 aprile 2010

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a favore dell’eterologa


Il 1 aprile scorso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto l’Austria colpevole di violazione degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, e ha per questo condannato il governo austriaco a risarcire i danni morali e le spese processuali a due coppie cui la legislazione vigente aveva impedito di eseguire la fecondazione in vitro eterologa (la Corte non può imporre direttamente di mutare la legge ai paesi che aderiscono alla Convenzione).
La sentenza, viste le motivazioni, potrebbe facilmente essere ripetuta qualora fosse una coppia italiana a rivolgersi alla Corte. I giudici affermano infatti che le ragioni di natura morale o di accettabilità sociale invocate dal rappresentante del governo austriaco potrebbero essere sufficienti a proibire del tutto la procreazione medicalmente assistita, ma non ad escluderne solo certi aspetti (§. 74). Per quanto riguarda il timore che queste tecniche possano essere usate per altri scopi, come la selezione dei nascituri, la Corte sostiene che esistono mezzi meno drastici per stornare il pericolo, come per esempio il fatto che le tecniche possono essere praticate solo da medici vincolati da precisi codici deontologici (§§. 75-76). Allo stesso modo, sul rischio di sfruttamento economico delle donatrici di ovociti i giudici rispondono che esso è già a sufficienza contrastato dal divieto della compravendita di gameti (§. 77), mentre i rischi medici dovuti alla stimolazione ormonale sono incoerentemente ammessi dalla legge austriaca nel caso della donazione omologa (§. 78; suppongo che i giudici pensassero alle donatrici di ovociti impegnate a loro volta in un trattamento di procreazione assistita).
Il governo austriaco ha argomentato ulteriormente che la proibizione della fecondazione eterologa serve a impedire la formazione di relazioni familiari anomale (p.es. separazione fra madre genetica e madre sociale); la Corte ha risposto che questo tipo di relazioni esiste fin dall’istituzione dell’adozione (§§. 79-81). Infine, riguardo al preteso diritto a conoscere i propri genitori genetici, la Corte ha risposto che questo diritto indubbiamente esiste ma non è assoluto, dovendo essere contemperato con il diritto dei donatori all’anonimato; sarebbe possibile per i giudici ottenere un ragionevole bilanciamento tra i due (§§. 82-84).

Una sentenza nel complesso molto ragionevole; prepariamoci a sentire i lamenti degli integralisti contro l’ennesima «intromissione» dei giudici europei.

sabato 9 gennaio 2010

Ad Avvenire non piace il Consiglio d’Europa

Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, è tornato ad occuparsi della Corte europea dei diritti dell’uomo (Gianfranco Amato, «I consueti bersagli “cattolici” dell’ormai solita Corte», 7 gennaio 2010, p. 2). Questa volta la materia del contendere non è il crocifisso ma l’aborto: tre donne irlandesi, costrette ad andare ad abortire in Gran Bretagna, hanno fatto ricorso alla Corte contro il loro paese, che non consente l’interruzione volontaria di gravidanza se non in caso di grave pericolo per la vita della donna (e anche qui solo in teoria: la legge che dovrebbe regolare questi casi ancora non esiste).

A prescindere dal merito dei singoli casi pendenti avanti la Corte (prima il crocifisso, ora l’aborto), la questione più generale che si pone è di capire se sia ammissibile che la cultura, la tradizione, i valori e persino le norme approvate in Parlamento attraverso un processo democratico possano essere messe in discussione da un organismo internazionale artificialmente creato e del tutto avulso dal contesto che è chiamato a giudicare. Il paradosso si ingigantisce se si considera che quella cultura, quelle tradizioni, quei valori e quelle leggi appartengono a uno Stato membro dell’Unione Europea e possono essere smantellate da un organismo che con l’Unione non ha nulla a che vedere. Sì, perché la «Corte europea dei diritti dell’uomo», non è un’istituzione della Ue e non va confusa, come spesso accade, con la Corte di giustizia europea, che invece è, a tutti gli effetti, un’importante componente dell’architettura istituzionale comunitaria.
Gli strenui difensori dei princìpi liberali e democratici si dovrebbero porre il problema se sia giusto consegnare la sovranità popolare di un Paese membro della Ue nelle mani di 17 uomini delle più disparate estrazioni, visto che fanno attualmente parte della Corte anche giudici provenienti da Turchia, Macedonia, Albania, Montenegro, Moldavia, Georgia e persino dall’Azerbaigian. Sono costoro che hanno la facoltà di giudicare cultura, tradizioni, valori e leggi di Paesi civili e democratici del Vecchio Continente come l’Irlanda e l’Italia, accomunati – guarda caso – dal «difetto» di essere entrambi di tradizione cattolica.
A leggere queste righe, sembra quasi che l’Irlanda sia stata invasa in un recente passato da un esercito di Turchi, Albanesi e persino Azerbaigiani, che l’avrebbero costretta a sottostare a un iniquo trattato. E invece la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è stata liberamente ratificata il 25 febbraio 1953 dalla Repubblica Irlandese, sesto stato a farlo. Si tratta di un trattato internazionale che vincola chi l’ha firmato, e che può comunque essere denunciato in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dal suo stesso articolo 58.
Incomprensibile appare poi l’osservazione sul fatto che la Corte europea dei diritti dell’uomo non è un’istituzione dell’Unione Europea. Giusto correggere la confusione che molti (soprattutto integralisti cattolici) continuano a fare; ma l’autore sembra trarne per conseguenza una qualche mancanza di legittimità. Sì, la Corte è un’istituzione del Consiglio d’Europa (di cui l’Irlanda è, al pari dell’Italia, uno degli stati fondatori), non dell’Unione; e con ciò? Forse il problema è la presenza di stati non sufficientemente «civili» e «democratici», i cui giudici sono chiamati a giudicare modelli di virtù come l’Italia e l’Irlanda? Lasciamo stare il politicamente corretto: in effetti alcuni membri del Consiglio d’Europa, e quindi della Corte, non hanno tutte le credenziali democratiche a posto (solo alla Bielorussia, l’ultima vera e propria dittatura del continente, è stato impedito di aderire; un altro stato europeo ha scelto autonomamente di non entrare a farne parte). Ma ad Amato sembra sfuggire l’enorme importanza di quella presenza: i cittadini di quei paesi hanno la possibilità di adire la Corte per la difesa dei propri diritti fondamentali. Sarebbe difficile garantire questa possibilità senza trattare allo stesso tempo quegli stati da pari; del resto, la Corte offre sufficienti garanzie, mi pare, di un giusto processo. E ovviamente a finire sul banco degli imputati non ci sono solo sempre i poveri paesi cattolici...

Si consoli comunque Gianfranco Amato: coi tempi che corrono, è del tutto possibile che – almeno nel nostro paese – qualcuno decida che la Tradizione e i Valori e le Leggi non debbano più sottostare a questa strana invenzione nordica che sono i diritti umani, e che l’Italia abbandoni di conseguenza il Consiglio d’Europa. Per decisione autonoma, o perché buttata fuori a calci.

mercoledì 4 novembre 2009

Identità crocifissa?

La marea delle reazioni alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che ha dato ragione a una cittadina italiana che sosteneva che l’esposizione dei crocifissi nelle aule della scuola pubblica costituisce una lesione della libertà di coscienza e di religione e del diritto a ricevere un’istruzione conforme alle proprie convinzioni religiose e filosofiche, comprende come sempre una miscela di cattiva informazione e di cattivi argomenti. Nella prima possiamo far rientrare gli allarmi sulla imminente asportazione delle croci dalle scuole – quando invece nell’immediato la sentenza della Corte avrà il solo effetto di costringere lo Stato italiano a pagare un risarcimento alla ricorrente – e le ingiure lanciate contro l’Unione Europea, già colpevole di aver lasciato fuori dalla propria costituzione le «radici cristiane» – ma la Corte dei diritti dell’uomo è espressione del Consiglio d’Europa, che non ha nulla a che vedere con l’Unione Europea (ne fanno parte 47 stati, contro i 27 dell’Unione).
Fra i cattivi argomenti, che sono legione, ce n’è uno adoperato da molti commentatori, che vorrei qui esaminare. L’esposizione più eloquente, come accade spesso, si deve alla penna di Antonio Socci («Così cancellano la nostra cultura», Libero, 4 novembre 2009, p. 1):

Per coerenza i giudici dovrebbero far cancellare anche le feste scolastiche di Natale (due settimane) e di Pasqua (una settimana), perché violerebbero la libertà religiosa.
Stando a questa sentenza, l’esistenza stessa della nostra tradizione bimillenaria e la fede del nostro popolo (che al 90 per cento sceglie volontariamente l’ora di religione cattolica) sono di per sé un “attentato” alla libertà altrui.
I giudici di Strasburgo dovrebbero esigere la cancellazione dai programmi scolastici di gran parte della storia dell’arte e dell’architettura, di fondamenti della letteratura come Dante (su cui peraltro si basa la lingua italiana: cancellata anche questa?) o Manzoni, di gran parte del programma di storia, di interi repertori di musica classica e di tanta parte del programma di filosofia.
Infatti tutta la nostra cultura è così intrisa di cristianesimo che doverla studiare a scuola dovrebbe essere considerato – stando a quei giudici – un attentato alla libertà religiosa. In lingua ebraica le lettere della parola “Italia” significano “isola della rugiada divina”: vogliamo cancellare anche il nome della nostra patria per non offendere gli atei? E l’Inno nazionale che richiama a Dio?
Perfino lo stradario delle nostre città (Piazza del Duomo, via San Giacomo, piazza San Francesco) va stravolto? Addirittura l’aspetto (che tanto amiamo) delle vigne e delle colline umbre e toscane – come spiegava Franco Rodano – è dovuto alla storia cristiana e ad un certo senso cattolico del lavoro della terra: vogliamo cancellare anche quelle?
Ma non solo. Come suggerisce Alfredo Mantovano, «se un crocifisso in un’aula di scuola è causa di turbamento e di discriminazione, ancora di più il Duomo che "incombe" su Milano o la Santa Casa di Loreto, che tutti vedono dall’autostrada Bologna-Taranto: la Corte europea dei diritti dell’uomo disporrà l’abbattimento di entrambi?».
Signori giudici, si deve disporre un vasto piano di demolizioni, di cui peraltro dovrebbero far parte pure gli ospedali e le università (a cominciare da quella di Oxford) perlopiù nati proprio dal seno della Chiesa?
Infine (spazzata via la Magna Charta, san Tommaso e la grande Scuola di Salamanca) si dovrebbero demolire pure la democrazia e gli stessi diritti dell’uomo (a cominciare dalla Corte di Strasburgo) letteralmente partoriti e legittimati (con il diritto internazionale) dal pensiero teologico cattolico e dalla storia cristiana?
L’errore di questo tentativo di reductio ad absurdum è del tutto evidente. Socci crede (o finge di credere?) che alla base del ricorso alla Corte e della sentenza ci sia l’intolleranza verso qualsiasi manifestazione religiosa diversa dalla propria: l’ebreo, il musulmano o – come nel caso concreto – il non credente vedrebbero il crocifisso (o una croce appesa al collo, o il Duomo, o il velo di una monaca) e ne ricaverebbero un senso di turbamento: lì c’è qualcuno che non la pensa come loro, e questo spettacolo intollerabile va immediatamente cancellato rimuovendo il segno dell’appartenenza diversa. Ma lo spirito della sentenza – che Socci evidentemente non ha letto – è ovviamente tutt’altro. Quella che si condanna è l’esposizione di un simbolo religioso nello spazio dello Stato; quel che si condanna è la sanzione che lo Stato imprime su una tradizione religiosa a preferenza delle altre. Quella che si condanna è insomma una forma di statalismo: una forma impropria di aiuto di Stato, per così dire. Stato che getta il proprio peso spropositato sulla bilancia e fa percepire, specialmente (ma non solo) a menti ancora in formazione, di essere schierato a fianco di una religione particolare.

È chiaro che in quest’ottica le conseguenze estreme paventate da Socci mostrano tutta la loro pretestuosità. Tralasciamo quelle più vertiginosamente paradossali, come il significato ebraico del nome d’Italia (’i tal Yah, appunto «isola della rugiada del Signore», è solo un’espressione casualmente omofona di Italia) o l’aspetto delle colline umbre, e limitiamoci alle altre. La manifestazione del culto – anche pubblica, come portare una croce al collo o in processione – non ha nulla a che fare con lo Stato, con scuole, ospedali o tribunali, così come non ce l’ha la Santa Casa di Loreto. Quanto all’insegnamento nelle scuole a base di autori cattolici o di opere d’arte ispirate al cristianesimo o di dottrine filosofiche connesse a questa religione, non è possibile non vedere l’immane differenza rispetto a un simbolo esibito per il suo valore esemplare, là dove nell’educazione è fondamentale la distanza critica interposta fra soggetto e oggetto, che è ha tutt’al più un valore conoscitivo (si può – forse – fare un’eccezione là dove i valori non sono controversi e non investono la nostra coscienza più intima, come per esempio nell’educazione a certi tipi di gusto); tant’è vero che si possono e devono insegnare anche le pagine oscure della nostra storia: non si vorrà dire, spero, che non c’è differenza fra una lezione dedicata al fascismo e un ritratto del Duce appeso in classe... (Tralascio qui le pretese connessioni fra cristianesimo e democrazia, di cui mi sono occupato recentemente in un altro post.)

La tradizione dovrebbe essere una cosa viva, sempre mutevole, che cresce, si adatta, e infine – perché no? – muore. Religioni, modi di pensare, cucinare, parlare, ballare sono in flusso perenne, anche se spesso fingiamo di dimenticarlo. Qualcuno, in particolare, cerca sempre di cristallizzare quel fiume, essenzializzando la tradizione, facendone un modello iperuranio, sostanza di un popolo, la cui perdita sarebbe come una morte parziale (nella retorica di certi conservatori estremi si parla non a caso di etnocidio anche solo per cause banali come l’apertura di un McDonald’s...): oggi Mariastella Gelmini commentava in un’intervista la decisione della corte di Strasburgo con queste parole: «Le radici dell’Italia passano anche attraverso simboli, cancellando i quali si cancella una parte di noi stessi» (Flavia Amabile, «“Si distrugge tutto in nome della laicità”», La Stampa, 4 novembre, p. 3). Anche da idee come queste dipende la statalizzazione delle tradizioni, la corsa al sostegno statale. Ma sono solo le tradizioni morenti ad avere bisogno della stampella pubblica, proprio come – non è un paragone irriverente – le industrie decotte. Altrimenti dovremmo fare ciò che ci propone un commento, apparso stamattina in uno dei più foschi blog integralisti, piccolo capolavoro d’umorismo (credo non involontario) fra tanta furia impotente e lugubri vaticini: «La pizza! La pizza! Io appenderei anche la pizza. Non sia mai che i bambini crescano senza la tradizione italiana».