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lunedì 5 maggio 2014

Come «si applica» la sentenza sull’eterologa?

Nel cappello dell’intervista ad Assuntina Morresi, apparsa oggi sul settimanale Tempi (Francesco Amicone, «Eterologa. “Prima di applicare la sentenza della Consulta, serve un dibattito pubblico”», 5 maggio 2014), si leggono queste parole:

Si potrà legalmente donare un ovulo o uno spermatozoo a una coppia che lo desidera per avere (partorire) un figlio concepito in provetta? Ancora nessuno lo dice. A quasi un mese di distanza dalla sentenza con cui la Consulta il 9 aprile ha legittimato la fecondazione eterologa, il Governo non ha approntato una risposta politica. «Non c’è chiarezza e non si sa quale altro divieto della Legge 40 viene intaccato», spiega a tempi.it Assuntina Morresi […], membro del Comitato nazionale per la Bioetica. «Bisogna attendere le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale», aggiunge. Nel frattempo i media premono perché l’esecutivo Renzi dia il via libera definitivo all’eterologa. In sostanza, si afferma che non vi sarebbe bisogno di un dibattito parlamentare, e basterebbe applicare la sentenza della Consulta.
Più avanti, nel corpo dell’intervista vera e propria, la Morresi ribadisce il concetto:
C’è un vuoto normativo. Non c’è traccia di una norma che stabilisca come fare l’eterologa. Per esempio: si potrà donare cellule riproduttive ai propri parenti? Inoltre, vista la novità che introduce la sentenza, non penso si debba applicare con un atto amministrativo, un regolamento o con un decreto del Governo. C’è bisogno di un dibattito pubblico e parlamentare.
Si tratta di affermazioni singolari. Perché una sentenza di illegittimità costituzionale abbia effetto non servono atti amministrativi, regolamenti, decreti o leggi. Basta la pubblicazione, come chiaramente è scritto nell’art. 136, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana:
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
nonché nell’art. 30, comma 3, della legge costituzionale n. 87, 11 marzo 1953:
Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Il fatto che ci sia un «vuoto normativo», cioè che nessuna norma regoli attualmente la materia all’infuori degli articoli ormai giudicati incostituzionali, non ha alcuna conseguenza: considerando anche il principio giuridico fondamentale secondo cui tutto ciò che non è vietato è lecito, all’indomani della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, la fecondazione eterologa sarà lecita sul territorio della Repubblica in tutte le sue forme (esclusa la cosiddetta maternità surrogata, sulla quale la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi), e nessuno – né medico né paziente né donatore di gameti – dovrà temere conseguenze penali applicando questa pratica.

Immagino che la Morresi si potrebbe giustificare asserendo che per «applicazione della sentenza» intendeva riferirsi in realtà all’approvazione di una norma che regoli la materia. La scusa di avere usato una terminologia impropria non potrebbe invece essere invocata dall’autore dell’intervista, Francesco Amicone (un figlio d’arte?), la cui domanda iniziale, «Si potrà legalmente donare un ovulo o uno spermatozoo a una coppia che lo desidera?», tradisce un’evidente ignoranza del fatto elementare che una norma dichiarata incostituzionale non può in nessun caso continuare a sopravvivere come se nulla fosse accaduto. La materia si potrà regolamentare in modo più o meno liberale (e naturalmente bisognerà attendere le motivazioni della sentenza prima di cominciare a disegnare un’eventuale disciplina): si potrà decidere sull’anonimato dei donatori, sul rimborso delle spese da loro sostenute, etc., ma la fecondazione eterologa dovrà essere comunque d’ora in poi fondamentalmente ammessa.

venerdì 27 settembre 2013

Legge contro l’omofobia: una galleria degli orrori /2

Quei privilegiati dei perseguitati
Abbiamo visto nella prima parte un esempio di come la lettera stessa della proposta di legge contro l’omofobia possa venire stravolta. Ma naturalmente sono gli errori di interpretazione delle disposizioni della legge a essere più frequenti. Uno in particolare sembra estremamente frequente, anche se è difficile capire come una incomprensione così grossolana abbia potuto diffondersi in questo modo. Ne troviamo un primo esempio nel blog di Assuntina Morresi («Papa Francesco, legge omofobia», Stranocristiano, 20 settembre 2013):

L’aggravante accettata [dai deputati], all’interno della legge Mancino, […] è un’aggravante legata a qualsiasi reato penale contro un omosessuale, non solo quelli di violenza (il pugno o l’insulto). Per esempio: io truffo un omosessuale? Si applica un’aggravante. Io scippo un omosessuale? Si applica un’aggravante. E così via.
L’aggravante di cui si parla è quella in forza della quale – se fosse approvata la proposta di legge di cui ci stiamo occupando – verrebbe aumentata fino alla metà la pena per i reati «fondati sull’omofobia o transfobia». Pare di capire che per la Morresi l’aggravante scatterebbe ogni qual volta la vittima è un omosessuale («qualsiasi reato penale contro un omosessuale»). Un’interpretazione identica a questa sembra anche quella espressa da Piero Ostellino («Gli errori della legge anti omofobia», Corriere della Sera, 3 agosto, p. 49):
non riesco a capire perché picchiare un omosessuale sarebbe un’aggravante, mentre picchiare me – che sono «solo» un essere umano senza particolari, selettive e distintive, qualificazioni sessuali – sarebbe meno grave.
Ancora, questo sembra essere il pensiero di una vecchia conoscenza dei lettori di Bioetica (Berlicche, commento a id., «Facciamolo!», Berlicche, 20 settembre, 10:19):
l’aggravante che la sinistra ha introdotto […] vuol dire che i giudici potranno perseguire autonomamente, senza denuncia, qualsiasi comportamento ritenuto omofobo, cosa di cui manca perlatro la definizione. Inoltre vuol dire anche che l’omofobia è una aggravante generica che può essere usata su ogni reato. Rubi ad un omosessuale? Hai l’aggravante. Litighi con un omosessuale? Hai l’aggravante. Di fatto gli omosessuali diventano cittadini di serie A, gli altri di serie B.
(In questo caso l’interpretazione della legge è particolarmente farraginosa: l’aggravante non si applicherebbe affatto a «qualsiasi comportamento ritenuto omofobo» ma solo ai reati già oggi previsti dal codice.)
Infine, già in passato, durante la scorsa legislatura, in occasione della discussione di una proposta di legge simile a quella odierna, avevano dato questa interpretazione dell’aggravante sia Carlo Lottieri sia Marcello Veneziani (cfr. su questo blog il mio «Carlo Lottieri e l’omofobia», 21 maggio 2011).

Inutile dire che la legge in discussione propone tutt’altro: a ricevere una pena aumentata non sarebbero affatto tutti i reati commessi a danno di omosessuali e transessuali, ma solo quelli motivati dall’odio contro gli omosessuali e i transessuali (per cui l’aggravante potrebbe benissimo venire inflitta a un omofobo che avesse commesso un reato contro un eterosessuale in quanto lo riteneva erroneamente omosessuale). È assolutamente ovvio che non c’è dunque nessun «privilegio» a favore degli omosessuali: chi truffa un omosessuale o lo scippa solo per ottenerne un illecito guadagno, chi lo picchia per una questione di precedenza stradale è trattato allo stesso modo di chi commette gli identici crimini contro un eterosessuale. E va notato che gli omosessuali, in media, sono vittime di reati non motivati dall’odio omofobico nella stessa misura degli eterosessuali; i reati omofobici si aggiungono a questi. Altro che «cittadini di serie A»!

Per concludere, è bene chiarire – anche se non ce ne dovrebbe essere bisogno – che i motivi di chi commette un reato hanno rilevanza penale solo in quanto e nella misura in cui si traducono in comportamenti osservabili e in seguito dimostrabili in base a concreti elementi di prova di fronte a un giudice. Non c’è dunque nessuno spazio per l’obiezione contenuta in un «manifesto» di Alleanza Cattolica («Unioni di fatto e omofobia: cinque punti fermi», Roma, 17 giugno 2013):
La previsione di nuovi reati o aggravanti di questo tipo è rischiosa per la libertà dei cittadini, poiché impone uno scandaglio dei moventi intimi, talora inconsci, che stanno alla base delle azioni umane.
Ben difficilmente si potrebbe parlare di «moventi intimi» o «inconsci» per chi, ad esempio, prendesse a sprangate una coppia di ragazze omosessuali gridando «Morte alle lesbiche!»; tali saranno i casi che cadranno nel raggio d’azione della legge, se sarà approvata. Ciò che risulta particolarmente incomprensibile è che poche righe più sopra, in questo pensoso manifesto, si sostenga che una legge è comunque inutile, dato che «il nostro ordinamento punisce già, senza distinzioni, ogni aggressione all’integrità della persona e alla sua sfera morale, e in più contiene le aggravanti dei “motivi abietti” e del profittare delle condizioni di debolezza della vittima». A quanto pare ai motivi abietti non si applica l’obiezione dell’intimità, a differenza dei motivi fondati sull’omofobia; viene quasi da chiedersi se è proprio vero che per gli estensori del manifesto i secondi siano interamente compresi nei primi, come proclamano. A volte i «motivi inconsci» fanno strani scherzi...

(2 - continua)

mercoledì 16 novembre 2011

Renato Balduzzi: chi è costui?

Il nuovo ministro della sanità, annunciato poco fa dal Presidente del Consiglio Mario Monti, è dunque Renato Balduzzi, Professore Ordinario di Diritto costituzionale all’Università del Piemonte Orientale, specialista delle questioni giuridiche della sanità. Si tratta, diciamolo subito, di un cattolico: dal suo curriculum vitae apprendiamo che

[d]al 2002 al 2009 è stato presidente nazionale del Movimento ecclesiale di impegno culturale (MEIC, già Movimento Laureati di Azione Cattolica) e attualmente è componente per l’Italia dello European Liaison Committee di Pax Romana - Miic (Mouvement international des intellectuels catholiques) - Icmica (International Catholic Mouvement for Intellectual and Cultural Affairs).
L’accenno all’Azione Cattolica farebbe pensare più a un «cattolico adulto» che a un integralista, e la cosa sembra confermata dall’esperienza di Balduzzi come consigliere giuridico dell’allora Ministro delle politiche per la famiglia Bindi, fra il 2006 e il 2008. Qui però iniziano le dolenti note, perché sembra assodato che Balduzzi sia stato tra gli artefici dello sciagurato disegno di legge sui DiCo, le dichiarazioni di convivenza volute dalla Bindi e naufragate ben presto nel ridicolo, non rimpiante da nessuno. In un articolo di Silvio Troilo, «I progetti di legge in materia di unioni di fatto: alla ricerca di una difficile coerenza con i principi costituzionali» (pubblicato in anteprima su Forum Costituzionale, 12 settembre 2008) trovo alcune citazioni di un saggio del Balduzzi, «Il d.d.l. sui diritti e i doveri delle persone stabilmente conviventi: modello originale o escamotage compromissorio?», Quaderni Regionali 26 (2007), pp. 39-56, a me inaccessibile, che per l’appunto tratta dei DiCo:
non è sufficiente richiamare l’art. 2 [della Costituzione] come clausola a fattispecie aperta (capace cioè di offrire tutela a situazioni via via avvertite come meritevoli di tutela dalla coscienza sociale, al di là di quelle canonizzate nel testo costituzionale), in quanto lo stesso art. 2 non offre tutela a tutti i desideri che si vorrebbero riconosciuti come bisogni e a tutti i bisogni che si vorrebbero tutelati come diritti, ma riconosce e garantisce quei desideri e quei bisogni che servono allo svolgimento della personalità all’interno di una formazione sociale.

la legge […] non è solo certificazione della realtà, ma è altresì regola della medesima, e pertanto discipline che applicassero indiscriminatamente e tout court normative di tutela dei diritti della famiglia a situazioni diverse dal modello costituzionale di famiglia verrebbero a menomare la funzione della norma costituzionale. La disposizione costituzionale sarebbe completamente travisata, ebbe modo di osservare ancora Moro (in risposta a un’insidiosa osservazione del qualunquista Mastroianni, riferita alla formula del progetto di costituzione, poi diventata […] l’art. 29 Cost.), se venisse portata a significare che si vuole riconoscere un vincolo familiare costituito soltanto in base ad uno stato di fatto.

collegare alla convivenza diritti e doveri non crea istituti concorrenziali al modello costituzionale di famiglia a condizione che tale collegamento non derivi da un atto di volontà pattizio (che avrebbe necessariamente l’effetto di far rinvenire il titolo dell’applicabilità di diritti e di doveri nella volontà dei conviventi, e non nel fatto della convivenza) ma sia conseguenziale al verificarsi di una situazione di fatto che presenti determinate caratteristiche per la cui predeterminazione il legislatore gode di una certa discrezionalità.
Queste ultime parole, un po’ oscure, diventano chiare quando si ricorderà il bizzarro meccanismo dei DiCo, che si sforzavano di derivare diritti e doveri dalla situazione di fatto della convivenza, ricorrendo – pur di evitare qualsiasi forma di assenso prestato di fronte a un funzionario – all’espediente famigerato della raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al convivente.

Venendo a temi più propriamente sanitari, si deve registrare con qualche preoccupazione la partecipazione di Renato Balduzzi, in veste di curatore, al volume Le mani sull’uomo. Quali frontiere per la biotecnologia?, pubblicato per i tipi dell’editrice Ave nel 2005. Nella quarta di copertina si legge fra l’altro:
L’attualità politica porta alla comune attenzione temi sui quali a volte non siamo sufficientemente preparati, chiamandoci ad esprimere in merito una opinione consapevole. In questo breve sussidio vengono esposti anzitutto, quasi a modo di lessico, i concetti fondamentali dell’antropologia cristiana, quali quelli di corpo, persona, dignità umana, esaminati nei loro aspetti filosofici e teologici […]
L’antropologia cristiana è una delle parole d’ordine degli integralisti; ma il timore si rivela ben presto infondato, quando troviamo questa dichiarazione di Balduzzi, che risale al tempo del caso Englaro (agenzia Asca, 19 luglio 2008; si veda anche la stessa agenzia del 6 febbraio 2009):
«Evitiamo di farne materia di conflitto tra magistratura e politica»: è questa la prima necessità che il costituzionalista Renato Balduzzi avverte di fronte agli sviluppi del caso di Eluana Englaro. «Da costituzionalista, mi sembra azzardata e anche un po’ pericolosa l’ipotesi di conflitto di attribuzione», osserva. Quanto ai contenuti della polemica, il cattolico Balduzzi osserva: «È ora che l’iter del testamento biologico venga portato a compimento. Anche se non dobbiamo aspettarci che la norma possa risolvere tutto».
Balduzzi, che è presidente del Meic, il Movimento ecclesiale di impegno culturale, una delle storiche componenti dell’Azione cattolica italiana, è abituato ad entrare, da cattolico, nel cuore delle questioni eticamente più “sensibili” e politicamente più scottanti: nella scorsa legislatura, era Capo ufficio legislativo del Ministro della famiglia Rosy Bindi, autore (insieme all’altro cattolico Ceccanti) dello sfortunato disegno di legge sui Dico.
Nella sentenza della Cassazione su Eluana, Balduzzi non vede «sconfinamenti». «Non c’è una competenza riservata alle Camere su certi argomenti – spiega –. Anche ammesso che in tema di diritti il legislatore abbia una preminenza, il giudice arriva dove può in base alla legislazione vigente e ai principi costituzionali». «Bisogna ricordare che un ordinamento contiene sempre delle lacune e lo “jus dicere” del giudice comporta naturalmente la possibilità di colmarle. Il giudice non è certo solo la bocca della legge; il suo, anzi, è un duro mestiere, che deve bilanciare tanti principi e tenere in equilibrio diritti e doveri».
La questione è anche di opportunità, di tempi: «Sollevare un conflitto di attribuzione aggiunge motivi di contrasto ad una situazione già molto delicata nei rapporti tra politica e magistratura. Ma al di là di questo, la sentenza della Corte di Cassazione non crea nessun vulnus nelle prerogative del Parlamento».
«La norma – mette però in guardia –, per un caso limite come quello di Eluana, non risolverebbe tutto. E qui, ma non parlo più da costituzionalista, non so se la legge possa coprire questa materia così complessa, dove la prima regola dovrebbe essere quella della prudenza, del silenzio, unito alla coerenza, all’assunzione di responsabilità per quanto si dice. E a questo aggiungerei un’altra osservazione: non può essere considerato irrilevante dal punto di vista giuridico il fatto che ci sia qualcuno che si fa carico del “dovere” della solidarietà».
Il nodo, come è stato ricordato da più parti, è in quelle «direttive anticipate» che nel nostro paese non hanno ancora valore legale. C’è chi agita il timore dell’eutanasia: ma per Balduzzi, non si può parlare di «fughe in avanti» ed «estremismi» in un dibattito ormai maturo, ma fino ad oggi senza uno sbocco legislativo, come quello sul testamento biologico.
«L’iter del testamento biologico – secondo il professore – è quindi da portare a compimento, senza pensare che in una legge possa entrare tutto un sentire etico. Per questo è importante che non si strumentalizzi, ma si guardi veramente al bene comune. Se oggi si procede a colpi di sentenze è perché fino ad ora è mancata una sintesi».
Una sintesi. Quella fallita nel caso dei diritti delle coppie di fatto. Esiste un simile punto di equilibrio nel dibattito sul testamento biologico? «A mio parere – conclude Balduzzi – sta nel garantire una periodica verifica delle volontà del soggetto».
Queste non sono le parole di un campione dell’autodeterminazione, è vero, ma neppure quelle di un integralista. È palese anche qui lo sforzo di sintesi di Balduzzi fra due visioni opposte dei diritti; sintesi quasi certamente impossibile, come dimostra la débâcle dei DiCo, ma che dovrebbe tenere a bada – si spera – le richieste più voraci del mondo integralista. Di più, vista la situazione in cui nasce il nuovo governo, era purtroppo impossibile aspettarsi.

A proposito del mondo integralista, negli ultimi giorni alcuni dei suoi esponenti sembrano aver presagito la sconfitta, come dimostrano le dichiarazioni un po’ sguaiate di Assuntina Morresi («La crisi infuria lo spread avanza», Stranocristiano, 10 novembre 2011), che alla fine inclinano pericolosamente verso il complottismo. Scendendo di qualche gradino, al complottismo si abbandonava stamattina, prima della lettura della lista dei ministri, anche Berlicche: una perdita pressoché totale di contatto con la realtà che non potrà non far piacere a ogni sincero avversario dell’integralismo.

Aggiornamento 19/11/2011: un post di Relativismo? Sì grazie aggiunge qualche utile dettaglio al quadro della personalità e delle idee di Balduzzi.

giovedì 3 novembre 2011

Fiat iniustitia, pereat mundus

Era già abbastanza brutta, la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento in esame al Senato. Una legge che sequestra i corpi, violando la più elementare delle libertà. Che riduce i cittadini a eterni minorenni, incapaci di decidere cosa sia meglio per loro. Che li irride con la sua neolingua, vaneggiando di «alleanza terapeutica» là dove instaura in realtà il dominio terapeutico del medico sul paziente. Che causerà angosce, dolore, mortificazione, prima di essere cassata un giorno – com’è inevitabile – dalla Corte Costituzionale.

Ma c’è dell’altro. Perché questa legge infame, per essere approvata, ha bisogno di un ultimo passaggio parlamentare. E l’approvazione è stata garantita dall’attuale Presidente del Consiglio; quel Presidente del Consiglio che con le sue pagliacciate, i suoi crimini, la sua totale inettitudine, l’egoismo vorace, ha portato il nostro paese sull’orlo dell’abisso. L’unico servizio che costui potrebbe rendere sarebbe di scappare in uno dei suoi rifugi ai Caraibi; ma alcuni aspettano da lui ancora qualcosa. Per l’appunto, l’approvazione della legge sulle DAT. Che importa la rovina del paese, e forse quella dell’Europa, di fronte ai sacri principi non negoziabili? Fiat iniustitia, pereat mundus.

Probabilmente l’appoggio degli integralisti non è decisivo per la sopravvivenza di questa maggioranza; ma certo la loro responsabilità è ugualmente piena e pesantissima. Siamo in Italia, dove nessuno paga mai per niente; ma la possibilità di essere chiamati a rendere conto rimane. E il prezzo da pagare per il sostegno a questo clown, se le cose dovessero precipitare, potrebbe rivelarsi molto, molto amaro.

domenica 19 giugno 2011

La scorciatoia bugiarda di Assuntina Morresi



Assuntina Morresi non è nuova alle interpretazioni fantasiose e poco attente alla letteratura scientifica.
Ieri se la prende, per l’ennesima volta, con la Ru486, con l’interruzione di gravidanza e con la contraccezione d’emergenza che in realtà sarebbe un mezzo abortivo camuffato (La scorciatoia bugiarda dell’aborto inconsapevole, Avvenire, 18 giugno 2011). Ma andiamo per ordine.
Il primo problema è l’affermazione di Morresi sulla Ru486, ovvero il farmaco che induce farmacologicamente l’interruzione di gravidanza - il cosiddetto aborto medico o farmacologico - invece di intervenire chirurgicamente. Morresi sostiene che il suo uso sarebbe difficilmente conciliabile con la legge 194 che nel 1978 ha normato l’interruzione di gravidanza. Nel 1978 questa possibilità non esisteva, tuttavia all’articolo 15 si legge: “Le regioni, d’intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza” (il corsivo è mio).
L’altro ostacolo pretestuoso riguarda il ricovero in una struttura sanitaria - così come previsto dall’articolo 8 della 194. Due anni fa l’Agenzia Italiana per il Farmaco aveva sottolineato la necessità di garantirlo come prova del rispetto della legge sulla interruzione di gravidanza. Il motivo di questa decisione? La risposta non è semplice, ma il richiamo all’articolo 8 sembra insoddisfacente (qui Giuseppe Regalzi aveva commentato il comunicato stampa dell’Aifa).
Il problema dunque non sembra tanto essere che la legge 194 non possa conciliarsi con la Ru486, ma che Morresi non approvi l’interruzione di gravidanza, soprattutto se eseguita in modo meno invasivo per le donne (già abortire è moralmente ripugnante, ma almeno che si soffra il più possibile e che non si possa scegliere). Nel corso del tempo le strategie di Morresi sono passate dall’affermazione della pericolosità della Ru486 per le donne all’accusa di “aborto fai da te”, colpevole anche di eliminare lo spazio di colloquio con la donna da parte di quanti vorrebbero dissuaderla. Scriveva infatti nel 2008: “La 194 invece, propone una casistica e pretende la valutazione e la certificazione di un medico. Proprio per permettere di discutere le motivazioni che spingono ad abortire, dà molto spazio al colloquio con le donne e prevede un periodo di riflessione - sette giorni - fra la concessione del certificato per abortire e l’intervento. Avere uno spazio in cui inserirsi per incontrare le donne e per ascoltarle è fondamentale: è questo il momento in cui lavorano i volontari dei “Centri di Aiuto alla Vita”. È questo il motivo per cui stiamo lottando contro la pillola abortiva Ru486, sinonimo di “aborto fai da te”, un modo di abortire in cui incontrare le donne diventa impossibile” (Una battaglia per la vita a trent’anni di distanza, ilsussidiario.net, 17 marzo 2008).

Continua su Giornalettismo.

lunedì 11 aprile 2011

Una sentenza immaginaria

E così, la Corte di Cassazione avrebbe solennemente stabilito il principio che non basta il consenso informato per dare legittimità all’azione del medico; che i chirurghi che sottopongono i pazienti a interventi inutili tradiscono il giuramento di Ippocrate; che le operazioni senza speranza non devono essere nemmeno tentate. Questo abbiamo letto sui giornali nei giorni scorsi. Secondo Assuntina Morresi («Cassazione doppia. Chiarezza urgente», Avvenire, 10 aprile 2011, p. 2), quella pronunciata dalla Quarta Sezione Penale della Cassazione il 13 gennaio scorso sarebbe in più

una sentenza, insomma, in accordo con la legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in discussione in Parlamento, per la quale il medico deve tenere conto delle volontà espresse dal paziente quando ancora era in grado di farlo, ma non è obbligato a eseguirle, perché non può trasformarsi in un mero esecutore delle sue richieste. E un alibi in meno a chi sostiene che la legge sulle Dat è incostituzionale perché le indicazioni contenute non sono vincolanti. Ancora una volta si conferma che l’autodeterminazione del paziente non è assoluta, perché non basta il suo consenso a rendere legittimo qualsiasi intervento medico: il professionista non può scaricare sul malato la responsabilità che gli compete, quella cioè del giudizio ultimo sulla terapia da intraprendere, sospendere, o non iniziare affatto.
È un vero peccato che tutte queste interpretazioni abbiano poco – e in qualche caso, nulla – a che fare con la vera sentenza.

Partiamo dai fatti. Il 10 dicembre 2001, all’Ospedale S. Giovanni di Roma, tre chirurghi sottopongono una paziente affetta da un tumore con metastasi diffuse a un intervento chirurgico. A una laparoscopia iniziale fa seguito una laparotomia, con cui vengono asportate le ovaie e una parte della massa neoplastica. Durante la notte la paziente si sente male e, nonostante i tentativi di rianimazione, muore all’una del giorno dopo. L’esame autoptico identificherà la causa della morte in una grave emorragia interna. L’accusa che viene formulata contro i tre medici è, in primo luogo, di aver causato lesioni alla milza e al legamento falciforme della donna, che sarebbero la causa del sanguinamento fatale. I tre sostengono invece che l’emorragia sarebbe stata causata dal cedimento fortuito e imprevedibile dei punti metallici usati per suturare i vasi sezionati, dovuto alle cattive condizioni dei tessuti operati.
In secondo luogo, si accusano gli imputati di aver violato le
disposizioni dettate dalla scienza e dalla coscienza dell’operatore. Nel caso concreto, attese le condizioni indiscusse ed indiscutibili della paziente (affetta da neoplasia pancreatica con diffusione generalizzata, alla quale restavano pochi mesi di vita e come tale da ritenersi “inoperabile”) non era possibile fondatamente attendersi dall’intervento (pur eseguito in presenza di consenso informato della donna quarantaquattrenne, madre di due bambine e dunque disposta a tutto pur di ottenere un sia pur breve prolungamento della vita) un beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. I chirurghi pertanto avevano agito in dispregio al codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico terapeutico.
Va notato che, contrariamente a quanto sostenuto da quasi tutte le fonti giornalistiche, queste non sono parole della Cassazione ma bensì della Corte d’Appello (i tre imputati, condannati in primo e secondo grado per omicidio colposo, avevano fatto ricorso alla Suprema Corte). Ma questo è in fondo solo un dettaglio. Il punto fondamentale è che, nel loro ricorso, i tre chirurghi non hanno mai messo in discussione il principio che non si devono praticare interventi inutili. Non hanno legittimato le proprie azioni invocando il consenso informato ottenuto dalla paziente; meno che mai nessuno di loro ha cercato di «scaricare sul malato la responsabilità che gli competeva». Come avrebbero potuto, del resto? La Corte d’Appello non aveva introdotto nessuna novità, ma solo ricordato un articolo del Codice deontologico dei medici, il n. 16, che recita:
Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
(Nel linguaggio del Codice «anche tenendo conto» va interpretato come «neppure tenendo conto».) Questo è un principio di banale buon senso, che nessun medico ha mai messo o metterebbe in discussione (anche se non tutti i medici, purtroppo, operano poi in conformità ad esso). Dovrebbe anche essere evidente che il principio secondo cui il paziente non può pretendere che il medico compia qualsiasi azione non inficia per nulla – anzi a ben vedere conferma – il principio complementare secondo cui neppure il medico può pretendere che il paziente subisca qualsiasi azione.
I tre imputati si sono invece difesi asserendo che l’operazione non appariva in partenza così disperata, essendo in quel momento l’origine del tumore ancora incerta: se fosse stato un tumore ovarico, la donna avrebbe potuto sopravvivere anche tre anni in più (le analisi successive hanno confermato che si trattava invece di un tumore del pancreas). I tre hanno anche lamentato il fatto che l’addebito di aver voluto effettuare l’intervento chirurgico non era stato contestato nel capo di imputazione, pregiudicando così la loro piena possibilità di difendersi; e questo è tutto.
La Cassazione ha annullato la condanna della Corte d’Appello per l’intervenuta prescrizione; ha giudicato che le prove addotte contro gli imputati non fossero contraddittorie o insufficienti, e che non si potesse quindi proscioglierli nel merito. Ha giudicato infine di non poter rilevare eventuali vizi di motivazione o analizzare questioni di nullità, a causa dell’avvenuta estinzione del reato. Non ha affermato o ribadito e neppure soltanto nominato nessun principio giuridico a proposito del consenso informato – cosa naturale, dato che nessun principio del genere, come abbiamo visto, era stato messo in questione dai tre ricorrenti.
Questo, almeno, nella sentenza reale; in una sentenza immaginaria, com’è noto, si può leggere qualsiasi cosa – soprattutto, qualsiasi cosa confacente ai propri scopi.

giovedì 15 aprile 2010

Lettura creativa di una sentenza


Assuntina Morresi, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, non ha dubbi («Fecondazione eterologa, legge 40 “blindata”», Avvenire, 15 aprile 2010, inserto È vita, p. I):

La legge 40, che regola in Italia la procreazione medicalmente assistita, non è nemmeno sfiorata dalla recente sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, quella che ha stabilito l’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (cioè con gameti esterni alla coppia) per due coppie austriache
e passa quindi a spiegarci il perché di tanta sicurezza:
il pronunciamento della Corte europea non ha niente a che fare con la normativa vigente in Italia perché si riferisce a una incoerenza – secondo la Corte – interna alla legge austriaca, che consente la fecondazione eterologa solo in alcuni casi, a differenza della legge italiana che, invece, la vieta sempre. […]
[La fecondazione eterologa] in Austria è consentita per donatori maschili nel caso dell’inseminazione semplice, quando cioè il liquido seminale è inserito nel corpo della donna […] non c’è dubbio che, una volta ammessa un’eccezione, il divieto all’eterologa diventa parziale, e la Corte ha avuto buon gioco nel sostenere l’incoerenza interna alla normativa.
La sentenza del tribunale europeo si basa sul ricorso di due coppie affette da sterilità in modo differente, una delle quali richiedeva l’intervento di un donatore maschile, consentito nella procedura in vivo ma vietato nel caso in questione, che ne richiedeva una in vitro. La Corte si è pronunciata quindi sulla presunta discriminazione della legge austriaca tra donatori di gameti maschili (qualche volta consentiti) e femminili (sempre vietati), ha giudicato incoerente la differenza fra i percorsi ammessi, e ha concluso che esiste una discriminazione fra le coppie, che in Austria possono ricorrere all’eterologa o meno a seconda del tipo di infertilità, argomentando invece in favore della possibilità di ricorrere sempre alla donazione di gameti da parte di esterni alla coppia.
Parlare di una sentenza che dà «l’ennesimo colpo alla legge 40», come hanno titolato diversi giornali italiani, è quindi inesatto e fuorviante: la nostra legge è coerente al suo interno, perché l’eterologa è sempre vietata.
Spiace infrangere le certezze della Morresi, ma le cose non stanno così.
I casi esaminati dalla Corte sono due: nel primo la donna soffriva di infertilità per una disfuzione delle tube di Falloppio, mentre il marito non era in grado di produrre sperma; per poter concepire un figlio la coppia avrebbe dovuto far fecondare gli ovociti della donna in vitro con lo sperma di un donatore, ma la legge austriaca, come spiega correttamente la Morresi, consente la donazione di sperma solo se la fecondazione avviene in vivo e non in vitro. Nel secondo caso la donna era totalmente incapace di produrre ovociti mentre il marito poteva produrre sperma; per poter concepire un figlio la coppia avrebbe dovuto quindi ricorrere a una donazione di ovociti, proibita però dalla legge austriaca.
Ora, nel primo caso, la Corte effettivamente argomenta in base all’incoerenza della proibizione fra i due tipi di donazione di sperma (che in effetti appare abbastanza cervellotica); ma nel secondo caso le cose sono assai differenti. Vediamo cosa dice la sentenza (i corsivi sono tutti miei):
the Court has to examine whether the difference in treatment between the third and fourth applicants and a couple which, for fulfilling its wish for a child may make use of artificial procreation techniques without resorting to ova donation, has an objective and reasonable justification […]
The Court considers that concerns based on moral considerations or on social acceptability are not in themselves sufficient reasons for a complete ban on a specific artificial procreation technique such as ova donation. Such reasons may be particularly weighty at the stage of deciding whether or not to allow artificial procreation in general, and the Court would emphasise that there is no obligation on a State to enact legislation of the kind and to allow artificial procreation. However, once the decision has been taken to allow artificial procreation and notwithstanding the wide margin of appreciation afforded to the Contracting States, the legal framework devised for this purpose must be shaped in a coherent manner which allows the different legitimate interests involved to be taken into account adequately and in accordance with the obligations deriving from the Convention. […]
In conclusion the Court finds that the Government have not submitted a reasonable and objective justification for the difference in treatment between the third and fourth applicants, who are prevented by the prohibition of ova donation for artificial procreation under Section 3 of the Artificial Procreation Act from fulfilling their wish for a child, and a couple which may make use of artificial procreation techniques without resorting to ova donation.
Come si vede, il contrasto è sempre tra donazione di ovociti e procreazione medicalmente assistita in generale; proibire la prima (come fa l’Italia) è incoerente, per la Corte, se si permette (di nuovo come fa l’Italia) la seconda. Della donazione di sperma per la fecondazione in vivo non si parla nemmeno una volta, al contrario di ciò che si fa nel caso dell’altra coppia:
the Court has to examine whether the difference in treatment between the first and second applicants who, for fulfilling their wish for a child could only resort to sperm donation for in vitro fertilisation and a couple which lawfully may make use of sperm donation for in vivo fertilisation, has an objective and reasonable justification
Si compari questa frase con quella analoga usata per la seconda coppia: la logica, tenendo conto che il linguaggio giuridico non viene mai usato a caso, è chiara. (Va da sé che se l’Austria avesse proibito come l’Italia ogni forma di donazione di gameti, la Corte avrebbe applicato anche alla prima coppia gli argomenti usati per la seconda.) Forza dunque con i ricorsi!

giovedì 18 marzo 2010

Assuntina e il donatore esigente

Capita talvolta che gli integralisti si mettano ad agitare dai loro organi di stampa spauracchi particolarmente improbabili: l’articolo va consegnato ma il tempo stringe, bisogna spaventare il pubblico pagante che si attende la dose giornaliera di gloom and doom, ed ecco allora che si imbastiscono estrapolazioni lambiccate, in cui il piano scivoloso fa una giravolta e sfida la legge di gravità. Un esempio eclatante ci viene fornito sul numero di oggi di Avvenire da Assuntina Morresi («Senza limiti c’è la lotteria dell’ovocita», 18 marzo 2010, inserto È Vita p. I), che così scrive:

Allo stesso tempo, però, si fa strada l’idea che la ‘donazione’ di parti del proprio corpo sia un diritto individuale. Introdurre il diritto alla donazione significa, ancora una volta, trasformare un atto di libertà in un diritto esigibile. Se la donazione di un ovocita, o di un rene, è un diritto, allora per la struttura sanitaria diventa un dovere accettarlo, conservarlo e trapiantarlo, il che significa però anche trasformare l’organizzazione sanitaria: non si seguirebbero più, innanzitutto, criteri di appropriatezza delle terapie, ma volontà individuali insindacabili, il che rivoluzionerebbe la struttura sanitaria attuale.
Secondo la Morresi si potrebbe insomma svolgere in un prossimo futuro il dialogo seguente:
— Buongiorno, il dottor Rossi, per favore?
— Sono io, salve. Cosa desidera?
— Ecco, vede, io sono un aspirante donatore samaritano: vorrei donare un rene a un malato bisognoso...
— Ah, molto, molto bene. Molto generoso, complimenti: ce ne fossero tanti, come lei! Solo che purtroppo, vede, in questo momento in questa struttura non si trovano pazienti da trapiantare. Ma sono certo che...
— (interrompendolo accigliato) No, scusi: lei dimentica un piccolo particolare: la Rivoluzione Laicista del 2017 ha sancito che donare organi è un diritto insindacabile della persona. In-sin-da-ca-bi-le! Quindi adesso lei mi trova un malato a cui donare un rene. E anche alla svelta.
— Oh, giusto, naturalmente ha ragione. Mi perdoni: sa, a volte un medico anziano come me dimentica i nuovi doveri imposti dalla Rivoluzione... Dunque, uhm, vediamo, cosa si può fare? Ci sarebbe il signor Benvenuti, che ha un’insufficienza renale acuta da iperplasia prostatica benigna... Nel suo caso il trapianto è del tutto inutile, ma dovendo difendere il sacro diritto alla donazione... Solo un attimo, per favore. (Solleva il telefono interno) Infermiera? È ancora lì il signor Benvenuti? Bene, lo trattenga. Sì, se necessario con la forza: si faccia aiutare da un collega robusto. Io arrivo subito.
Basta un minimo di buonsenso per capire che un qualsiasi diritto ha un limite nei diritti altrui. È l’ABC del liberalismo: Avvenire non coarta il mio diritto alla libertà di espressione se non mi pubblica questo articolo, che chiaramente non rientra nella sua linea editoriale; lo coarterebbe se facesse pressioni per chiudere questo blog. Per tornare al caso in esame, il diritto dei donatori può venire leso non da chi non riesce a trovare un uso ragionevole per ciò che donano, ma da chi vuole impedire loro di donare con argomentazioni risibili e campate in aria. Qualcuno lo spieghi ad Assuntina Morresi.

mercoledì 7 ottobre 2009

Autodeterminazione e solitudine

È una storia triste, quella di Kerrie Wooltorton, ventiseiennne di Norwich, Inghilterra. Dopo aver ingerito intenzionalmente un liquido antigelo la donna aveva chiamato un’ambulanza, ma all’arrivo in ospedale si era opposta a che i medici intervenissero per salvarle la vita; a questo scopo aveva anche redatto tre giorni prima un testamento biologico e l’aveva portato con sé. I medici, dopo aver constatato che la donna appariva capace di intendere e di volere, avevano ritenuto che fosse contrario alla legge (il Mental Capacity Act del 2005) imporre un trattamento sanitario, e si erano limitati a fornire cure compassionevoli. Kerrie era morta il giorno dopo.

I fatti risalgono a due anni fa, ma in questi giorni un tribunale britannico ha stabilito che il comportamento dei medici non è stato contrario alla legge. Questa decisione ha scatenato inevitabilmente le polemiche: alcuni vi hanno visto una forzatura dello strumento legale del testamento biologico, che si trasformerebbe in questo modo in un mezzo per portare a termine indisturbati propositi suicidi. Per la verità, non è affatto chiaro che le direttive anticipate abbiano avuto un ruolo nella vicenda: Kerrie era cosciente al suo ingresso in ospedale, e si è opposta a voce all’intervento dei medici; il testamento biologico può aver al massimo rafforzato le parole della donna (si veda «Sheila McLean on advance directives and the case of Kerrie Wooltorton», BMJ Group Blogs, 1 ottobre 2009).
Più seria è la contestazione relativa alle reali condizioni mentali della donna. Sembra che alla Wooltorton fosse stato diagnosticato in passato il disturbo borderline di personalità; la donna risentiva fortemente dell’impossibilità di avere figli a causa di una malformazione fisica. La circostanza, se fosse vera, getterebbe forti dubbi sulla sentenza (o sulla legge su cui questa si è basata): una condizione necessaria per la validità del consenso informato in materia di fine vita è senza dubbio la capacità mentale. Vero è che in casi di disturbo mentale intrattabile la sofferenza del paziente può essere tanto intensa da rendere difficile per chiunque altro opporsi su basi morali a una decisione suicida. Al di là del caso in questione, va poi decisamente evitato quel vero e proprio comma-22 che fa dire ad alcuni che chiunque non sia pazzo può suicidarsi, ma chi decide di suicidarsi va per ciò stesso considerato pazzo: la diagnosi psichiatrica non deve fondarsi unicamente sul proposito suicida in sé.
Un altro requisito per avere un consenso informato valido in casi come questo è che il gesto non sia dettato dall’impulso del momento. Sicuramente non è stato così per Kerrie Wooltorton, che in un anno aveva tentato già altre nove volte di uccidersi, sempre con l’antigelo. In queste occasioni la donna non era riuscita ad andare fino in fondo, acconsentendo alla fine sempre alle cure. Dall’altra parte, questi reiterati tentativi pongono inevitabilmente una domanda: è possibile che una persona che voglia davvero suicidarsi non riesca a trovare un sistema più efficace? Esiste però una risposta: Kerrie ha specificato, arrivando in ospedale, che non voleva morire sola. Il ricorso a un veleno dall’effetto lento (e la telefonata al servizio di emergenza sanitaria) sembra essere stato determinato dal timore di finire in solitudine; ed è questo che dà alla vicenda tutta la sua tragica malinconia.

Il tema della solitudine ricorre spesso nelle discussioni sull’autoderminazione nei casi di fine vita. Lo evoca per esempio Assuntina Morresi in un articolo dedicato proprio al caso di Kerrie Wooltorton («Morte a comando. Purché sia salva la forma», Avvenire, 3 ottobre, p. 2). La Morresi denuncia il «verbo dell’autodeterminazione, ridotto ad un individualismo esasperato, in una società da cui si esigono “servizi” e “nuovi diritti”, ma nella quale le relazioni umane hanno sempre meno importanza». Nota acutamente Ivo Silvestro («Solitudine», L’Estinto, 3 ottobre), a proposito di questo articolo:

Il problema è che l’autrice sembra convinta che si tratti di una storia di autodeterminazione e quindi di solitudine, come se l’unico modo per stare vicino a una persona fosse non rispettare la sua volontà.
Nel finale dell’articolo, sembra quasi che una possibile soluzione al tragico evento possa essere ridurre il potere giuridico del living will, dando ai medici la possibilità di ignorare le volontà del malato – il che avrebbe probabilmente salvato la vita a Kerrie, ma certo non l’avrebbe fatta sentire meno sola.
L’autodeterminazione implica sempre una scelta dell’individuo; né potrebbe essere diversamente (la cosiddetta autodeterminazione dei popoli, delle classi, delle comunità, etc. è poco più della mera somma di molte scelte individuali). Ma scelta individuale non è affatto uguale a scelta in solitudine, e men che meno a scelta per la solitudine. La mia scelta può essere aperta ai consigli degli altri, alle loro critiche, alle loro offerte d’aiuto, alle loro richieste di riconsiderare la questione, persino – in qualche misura – alle loro suggestioni e ai loro influssi, senza cessare per questo di essere perfettamente libera (per quanto può esserlo una scelta umana); purché rimanga sempre la mia scelta, quella con cui mi determino da me. E l’oggetto della mia scelta non sarà necessariamente una vita solitaria: al contrario – siamo animali sociali, in fondo – riguarderà più spesso che no le mie amicizie, i miei amori, i partiti (le chiese, i movimenti, i circoli) cui aderisco. Una scelta può perfino, come nel caso di Kerrie Wooltorton (ammesso che la sua sia stata davvero una scelta consapevole: il dubbio rimane), consistere tragicamente nel non voler morire da soli. Se i medici le avessero detto di no, quali alternative avrebbe verosimilmente avuto Kerrie? Di finire istupidita dai farmaci, isolata in un reparto di ospedale psichiatrico, o di morire con un sacchetto di plastica stretto attorno al collo nella solitudine della sua stanza. Autodeterminazione non è necessariamente sinonimo di solitudine; il suo opposto lo è quasi sempre.

mercoledì 8 luglio 2009

Libertas ecclesiae e libertas civium

Assuntina Morresi dedica un lungo post sul suo blog, Stranocristiano.it, al significato della libertas ecclesiae oggi («Libertas ecclesiae e dintorni», 4 luglio 2009). Cerco di ripercorrere i punti salienti del ragionamento:

Noi chiediamo innanzitutto la libertas ecclesiae, la libertà della Chiesa di esistere […].
Alcuni miei amici dicono che Libertas ecclesiae significa poter costruire le nostre opere – dalle scuole, al Banco Alimentare, al Meeting – per fare esperienza e testimoniare la bellezza dell’incontro fatto.
Ma allora dovremmo anche ammettere che se domani, ad esempio, la Corte Costituzionale consentisse anche la diagnosi preimpianto degli embrioni, o la fecondazione eterologa, per le nostre opere non cambierebbe niente: ci sarebbe lo stesso il Meeting, faremmo ugualmente la Colletta Alimentare, le nostre scuole continuerebbero ad esistere.
[…] leggi di questo tipo non impediscono la libertas ecclesiae, se con questa espressione si intende semplicemente la possibilità di costruire le nostre opere, e testimoniare pubblicamente.
Allora, le possibilità sono due: o questi fatti nuovi (fecondazione artificiale, etc.) non hanno niente a che fare con la libertas ecclesiae, e quindi possiamo ignorarli ed andare avanti sulla nostra strada […] oppure dobbiamo chiederci se abbiamo capito cosa significa libertas ecclesiae.
Ma per la prima volta nella storia dell’umanità […] sta accadendo qualcosa di totalmente nuovo: si stanno sovvertendo tutte le categorie fondamentali dell’esperienza elementare. Si sta distruggendo l’umano nelle sue fondamenta.
[…]
Tecnicamente, un bambino oggi può avere fino a sei genitori, di cui tre fornitori del patrimonio genetico (una donna fornisce l’ovocita, un’altra i mitocondri dell’ovocita, un maschio lo sperma, e quindi il patrimonio genetico del bambino proviene da tre persone), e poi una terza donna mette a disposizione l’utero, una quarta sarà la madre “sociale”, che lo registra all’anagrafe come figlio suo, insieme ad un secondo maschio, il sesto genitore, che sarà il padre sociale.
Immaginiamo di raccontare a questo bambino l’esempio che ci faceva Don Giussani per spiegarci la “certezza morale”: se vai a casa e tua madre ti dà il risotto, tu non ti poni il problema di analizzarlo per verificare se è avvelenato, prima di mangiarlo, sarebbe irragionevole. Per il bambino con sei genitori, invece, il problema è capire se ha una mamma e chi è, prima ancora del risotto potenzialmente avvelenato, o no. L’esempio non vale più.
[…]
Mentre per quelli della mia età i sei genitori possibili sono aberrazioni evidenti, dobbiamo essere consapevoli che per i nostri figli e nipoti questa sarà una variante dell’esperienza umana, e anche se non sarà la loro esperienza personale, sarà quella che vedranno nei compagni di scuola, o in televisione. E quanto resisterà, il loro “cuore”?
[…]
La libertas ecclesiae è in pericolo quando si impedisce o si rende comunque difficile il paragone con l’esperienza elementare, perché in questo modo si impedisce l’esperienza cristiana.
La fragilità del ragionamento della Morresi dovrebbe essere evidente a chiunque: per quante persone possano aver contribuito alla costituzione genetica e alla nascita del bambino, non c’è dubbio che questi non avrebbe nessuna difficoltà a comprendere il brano di Don Giussani (curioso, per inciso, che l’autrice non abbia preso ad esempio testi più fondamentali, come la Bibbia: a meno che Comunione e Liberazione – alla quale la Morresi appartiene – non abbia tacitamente ampliato il canone delle Sacre Scritture...). La madre che prepara il risotto non può che essere, per definizione, quella sociale: che non è solo colei che lo registra all’anagrafe (come scrive un po’ tendenziosamente la nostra autrice), ma quella che lo alleva, che lo segue nei primi passi, che lo ama. La controprova è immediata: basti pensare ai bambini adottati, che di genitori ne hanno ben quattro. Provate a leggere il brano di Giussani a uno di questi bambini, e vedete se si confonde. L’esperienza umana fondante non è quella della relazione genetica – che pure ha la sua importanza – ma quella del rapporto di dipendenza e affetto fra un essere umano che si affaccia nel mondo e un altro essere umano che sta lì ad accoglierlo. E questa esperienza non è certo messa in pericolo da nessuna tecnologia biomedica, presente o futura; è questo il fondamento antropologico immutabile che la Morresi non vuole o non può vedere.

Qui potrebbe concludersi un post relativamente breve. Resterebbe però senza risposta una domanda che alcuni potrebbero porsi: a che si deve l’elaborazione di un sofisma tanto esile, e degli innumerevoli altri (di regola non molto migliori) che il campo integralista produce a getto continuo? È evidente che siamo qui di fronte a una classica produzione ideologica, in cui si prendono le relazioni sociali e le si fanno apparire come se risiedessro nella natura delle cose, per dar loro una parvenza di inevitabilità; è questa la ragione ultima del biologismo grossolano che ormai pervade uniformemente il pensiero integralista, e che – come abbiamo appena visto – finisce per porre sullo stesso piano la donatrice di mitocondri e la persona che il bambino chiama «mamma». Ciò che è un po’ meno evidente è l’interesse ultimo che questa elaborazione ideologica intende mascherare. Spesso identifichiamo questo interesse con una volontà di guadagnare nuovi spazi di dominio sulla società, ma proprio il testo di Assuntina Morresi può svelare una prospettiva diversa (per quanto non inedita).
«Quanto resisterà, il loro “cuore”?», si chiede a un certo punto la Morresi, parlando dei figli e nipoti di chi appartiene al suo spicchio di cristianesimo, e la preoccupazione sembra sincera. La famiglia tradizionale (per ragioni che qui non è possibile affrontare) è al centro dell’elaborazione teorica dell’integralismo: quasi ogni tema dell’agenda integralistica – aborto, divorzio, contraccezione, scuola cattolica, omosessualità – tocca direttamente la sostanza o l’immagine del modello familiare tradizionale; solo la battaglia sul testamento biologico fa parzialmente eccezione. In un’epoca in cui i modelli familiari sono numerosi, e in genere assai più attraenti di quello offerto dalle pagine di Stranocristiano, si fa urgente la necessità di una giustificazione ideologica, che assegni a quello solo la qualifica di «naturale», mentre diffama gli altri, arrivando a descriverli come inumani. Giustificazione ideologica diretta sia verso l’esterno – a supporto della pretesa propriamente integralistica di una norma civile asservita a quella religiosa – sia verso l’interno – in particolare a beneficio (?) dei membri della comunità ancora incapaci di discriminare le «aberrazioni evidenti». Scopriamo insomma alla fine che il modello sociale integralista non vuole realmente espandersi – non ne ha più la forza: vuole difendersi, e in particolare difendere la propria riproduzione (e qui forse conta anche il fatto che più di altri modelli esso si affida alla solidarietà fra generazioni).
Anche la deriva paranoica che sempre più spesso si coglie negli scritti di alcuni integralisti, il vittimismo aggressivo e confabulatorio che proietta sugli altri le proprie pulsioni, per esempio fantasticando di improbabili complotti della «lobby omosessuale» orditi per sovvertire la vita tranquilla della famiglia tradizionale, mi sembra un chiaro sintomo che il gioco è ormai in difesa.
In teoria un compromesso sarebbe possibile: non mancano esempi di gruppi con stili di vita non molto più attraenti di quello integralista che riescono a sopravvivere nel mondo moderno senza ricorrere alla via normativa. Si pensi per esempio agli Amish, che pure consentono ai propri giovani di fare esperienza del mondo esterno. In pratica, finché l’integralismo manterrà la speranza di imporre il proprio credo a chi non ne vuol sapere nulla grazie all’appoggio di una politica asservita, la libertas ecclesiae continuerà a conculcare la libertas civium.

sabato 27 giugno 2009

RU486: sommando mele e arance

Eravamo stati, qualche giorno fa, facili profeti nel pronosticare un ricorso da parte degli integralisti alla carta della sicurezza di fronte all’imminente prospettiva del via libera alla pillola abortiva: un’ora e venti minuti dopo la pubblicazione del post su Bioetica, le agenzie rilanciavano le dichiarazioni del sottosegretario Roccella su un dossier della Exelgyn (la casa produttrice della RU-486) che riportava una serie di decessi seguiti all’assunzione di mifepristone, il principio attivo alla base della pillola abortiva. Poco dopo un’altra agenzia citava un documento redatto da Assuntina Morresi, consulente della Roccella, che – trasgredendo a quanto pare un accordo di riservatezza stipulato con la Exelgyn – scriveva fra l’altro:

Dal 28 dicembre 1988 al 28 febbraio 2009 sono riportati 29 decessi a seguito di mifepristone. Non è possibile calcolare il numero dei pazienti esposti, perché le dosi utilizzate per le diverse indicazioni sono variabili. Dodici decessi sono a seguito di ‘uso compassionevole’ e diciassette a seguito di aborto medico, confermando tutte le segnalazioni risultate dalle inchieste giornalistiche, ed aumentandone il numero.
Come valutare queste «rivelazioni», in particolare per quanto riguarda l’unica informazione autenticamente nuova, cioè quella sui dodici morti in seguito all’uso compassionevole del farmaco?
Cominciamo col dire che quasi nessuno dei 29 decessi è al momento attribuibile con certezza all’effetto del mifepristone. In alcuni casi il rapporto causale è molto probabile; in altri si tratterà verosimilmente di una concomitanza casuale di eventi, in cui solo la tendenza a cadere nella vecchia fallacia del post hoc, ergo propter hoc potrebbe far scorgere qualcosa di più sostanziale. Notiamo in particolare che con «uso compassionevole» di un farmaco si intende l’uso off label – cioè al di fuori degli impieghi approvati ufficialmente – in casi in cui non sono disponibili altri trattamenti; e in effetti il mifepristone è stato sperimentato fra l’altro nel trattamento di alcuni tipi di cancro. Sembra intuitivo che in questi casi la mortalità spontanea sia abbastanza elevata, e che il decesso possa dunque verificarsi in casuale concomitanza con l’assunzione di un farmaco.
Una seconda osservazione riguarda il tentativo più o meno velato di implicare che se i casi mortali noti sono raddoppiati allora è raddoppiata anche la mortalità. Ora, in questi casi la mortalità non va misurata in valori assoluti ma bensì in percentuale: un farmaco che causa 30 morti su 30 somministrazioni è un potente veleno, mentre uno che ne causa 30 su 30 milioni è un prodotto molto sicuro (il rischio zero, ahimè, non esiste). Allora, se vogliamo conteggiare i morti per uso compassionevole assieme agli altri, dovremo anche sommare i trattamenti totali per uso compassionevole a quelli per aborto; ma da questo segue (è algebra elementare) che, a meno che i trattamenti per uso compassionevole non siano in numero molto minore degli altri, la mortalità non raddoppia, neppure approssimativamente; in effetti, se i trattamenti per uso compassionevole fossero più numerosi degli altri (cosa, va ammesso, molto improbabile), la mortalità totale sarebbe diminuita!
Ma in fondo – e veniamo alla terza, fondamentale osservazione – questi discorsi sono oziosi. I rischi di un farmaco sono sempre collegati a una molteplicità di fattori: età e condizioni di salute del paziente, altre patologie presenti, predisposizioni genetiche, modalità di assunzione, dose, interazioni con altri farmaci, etc. etc. Per questo motivo, sommare il rischio della somministrazione del mifepristone a giovani donne sane al rischio della somministrazione a pazienti terminali equivale alla proverbiale somma di mele e arance – e mi scuso se il paragone può apparire irrispettoso per le vittime. Se i rischi per patologie differenti fossero comparabili, ne seguirebbe la conclusione assurda che di ogni farmaco che si fosse dimostrato sicuro per una patologia si potrebbe approvare l’uso off label per qualsiasi altra patologia e per qualsiasi altra classe di pazienti senza bisogno di testarne daccapo la sicurezza. Eppure Morresi & Co., quando pensano che faccia loro comodo, dimostrano di conoscere la distinzione fra i rischi connessi a usi differenti di uno stesso farmaco: sempre a proposito dell’aborto farmacologico, si odono spesso le loro alte strida perché il Cytotec, la prostaglandina che serve a espellere l’embrione dopo l’assunzione del mifepristone, è ufficialmente registrato solo come gastroprotettore, non come abortivo.
Se non sapessimo nulla dei rischi dell’uso del mifepristone come abortivo, allora i rischi legati al suo uso in campi diversi potrebbero forse servire da prima, grossolana indicazione; ma non è questo il caso. In Francia, per dirne una, il mifepristone è usato dal 1988 nell’aborto medico. Dal 1992, da quando cioè viene usato in associazione con misoprostol (cioè Cytotec) o gemeprost (un’altra prostaglandina), perlopiù secondo il protocollo che verrà usato anche in Italia, i trattamenti effettuati sono stati più di un milione; su questi, il numero di vittime è stato esattamente pari a zero. Zero. Ma di questo gli integralisti non amano parlare...

venerdì 19 giugno 2009

L’ora della RU?

Marzio Bartoloni, «Via libera alla pillola abortiva» (Il Sole 24 Ore, 19 giugno 2009, p. 23):

Dopo un’attesa durata quasi 600 giorni la pillola abortiva, la Ru 486, incasserà il via libera dall’Agenzia italiana del farmaco entro fine giugno.
A meno di nuovi colpi di scena la pillola della discordia sarà, infatti, all’esame del Cda dell’Aifa a fine mese. E l’autorizzazione per il mercato italiano è pressoché scontata, dopo che martedì scorso si è trovato l’accordo con l’azienda produttrice, la Exelgyn, sul prezzo del medicinale. Un passaggio delicato, questo, che finora aveva fatto slittare più volte l’annunciato via libera atteso in un primo momento per la primavera dell’anno scorso dopo l’avvio della procedura iniziata il 10 novembre del 2007. A questo punto tutti i passaggi formali e burocratici, tranne appunto il sì del Cda, sono stati superati e trattandosi di una procedura europea di mutuo riconoscimento – la Ru 486 è già venduta nella maggior parte dei Paesi Ue oltre che negli Usa – non sarà più possibile bloccare l’«Aic» (l’autorizzazione all’immissione in commercio).
Difficile dire se ci sarà qualche estremo colpo di coda degli integralisti; da tenere d’occhio in particolare il duo Sacconi-Roccella, il cui senso della legalità ha mostrato la propria (scarsa) misura nelle ultime fasi del caso Englaro.
Un tentativo, se avverrà, si giocherà probabilmente sul terreno della sicurezza. Risale quasi esattamente a un mese fa un articolo di Assuntina Morresi – la mente che sta dietro a molte delle iniziative della Roccella – in cui si alludeva un poco oscuramente a nuove «stime» delle morti attribuite alla pillola abortiva che sarebbero state contenute nella documentazione inviata dalla ditta produttrice all’Aifa, che però «ufficialmente non conferma di averli ricevuti» («Almeno trenta donne già uccise dalla pillola abortiva», Il Foglio, 22 maggio, p. 1; in realtà le morti attribuibili con qualche sicurezza alla RU-486 sembrano dipendere nella quasi totalità da una modalità di somministrazione diversa da quella che verrà usata in Italia). Aggiungeva sibillinamente la Morresi: «Potrebbero essere resi pubblici dopo il 10 giugno, data della convocazione del comitato tecnico che si occuperà di valutarli e di decidere come e se prenderli in considerazione». A quanto pare il comitato tecnico ha deciso di non prenderli in considerazione – ammesso che esistessero effettivamente. Vedremo nei prossimi giorni se salteranno fuori da qualche altra parte.

Aggiornamento 22:40: la profezia – peraltro abbastanza scontata, una volta noti i precedenti – si è avverata a tempo di record (la prima agenzia che preannunciava le mosse della Roccella è un’Ansa delle 15:02, un’ora e venti minuti dopo il mio post).
Roma, 19 giugno, 20:42 - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Ventinove morti a fronte dei 16 decessi attribuiti ufficiosamente alla pillola abortiva RU486. È questo il nodo principale della nuova documentazione che il ministero del Welfare ha inviato al Comitato tecnico scientifico dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per avere ulteriori chiarimenti sul farmaco. La documentazione, in possesso dell’ADNKRONOS SALUTE, è stata stilata dalla consulente del sottosegretario al Welfare Eugenia Roccella, Assunta Morresi, alla luce delle risposte avute dalla stessa azienda produttrice della contestata pillola, l’Exelgyn, che di fronte alle questioni poste dal ministero ha inviato nuovo materiale sul farmaco. «Dal 28 dicembre 1988 al 28 febbraio 2009 – si legge nel documento – sono riportati 29 decessi a seguito di mifepristone. Non è possibile calcolare il numero dei pazienti esposti, perché le dosi utilizzate per le diverse indicazioni sono variabili. Dodici decessi sono a seguito di ‘uso compassionevole’ – si legge ancora nel documento – e diciassette a seguito di aborto medico», «confermando tutte le segnalazioni risultate dalle inchieste giornalistiche, ed aumentandone il numero. È poi segnalato – sottolinea il documento – un caso di amputazione parziale di una gamba, a seguito di una infezione dopo aborto medico». «L’applicant – scrive Morresi riferendosi all’azienda produttrice – non ritiene sussistere alcun legame tra i decessi segnalati e la somministrazione di mifepristone. Tale segnalazione però muta completamente il quadro di riferimento del farmaco. I dati comunicati attualmente dalla ditta non sono a conoscenza dell’opinione pubblica, e non sappiamo quali e quanti siano noti ad Emea», l’ente regolatorio europeo, «e Fda», il corrispettivo statunitense. Altri punti critici segnalati nel documento inviato all’Aifa riguardano il mancato esame della letteratura che effettua nuove stime sulla reale efficacia dell’aborto medico; e le lacune sul fronte degli effetti collaterali conseguenti all’uso del farmaco.
Da notare che la nuova documentazione era stata fornita dall’azienda al sottosegretario a condizione di non essere resa pubblica (Adnkronos delle 15:54). Vatti a fidare della Roccella...
Domani, se riesco, un’analisi delle ultime ‘rivelazioni’.

giovedì 18 giugno 2009

Come far confusione fra trattamento e cura

La dichiarazione della FNOMCeO (la Federazione degli Ordini dei Medici), che ha definito la nutrizione artificiale come trattamento sanitario, sembra aver gettato nel panico il fronte integralista: fra ieri e oggi sono decine – alla lettera! – gli articoli dedicati da Avvenire all’argomento. In mezzo a tentativi un po’ patetici di mostrare come la possibilità per i pazienti di rifiutare la nutrizione artificiale aumenterebbe in realtà il potere dei medici, e altri argomenti del genere, spicca – almeno relativamente – l’editoriale di Assuntina Morresi («L’ombra della politica più che i dati della scienza», 17 giugno 2009, p. 2). Diamogli un’occhiata.

nel testo si legge che la nutrizione artificiale è un trattamento medico «in grado di modificare la storia naturale della malattia». Ma la nutrizione, di per sé, non può modificare l’evolversi di una malattia: i gravi danni neurologici per cui spesso si rende necessaria l’alimentazione assistita non si modificano – purtroppo – con apposite diete. Non è stato il sondino naso gastrico a permettere ad Eluana, nei suoi diciassette anni di stato vegetativo, di mantenere il ritmo sonno/veglia, respirare autonomamente, e via dicendo: la storia naturale della sua malattia è stata modificata dall’intervento di rianimazione effettuato dopo l’incidente, e non dalla nutrizione artificiale. È proprio questo il motivo per cui la nutrizione non è una terapia: non cura niente, offre solo sostentamento. Al contrario, sospendere la nutrizione artificiale modifica sicuramente la storia naturale di ogni malato: senza mangiare muoiono tutti, indipendentemente dall’esistenza o meno di una patologia.
L’errore logico nel ragionamento della Morresi è abbastanza evidente; se il lettore l’avesse mancato la prima volta, basterà rileggere il brano una seconda volta. Trovato? Esatto: è proprio l’equiparazione fra modifica della storia naturale della malattia e cura o terapia. Esiste una miriade di trattamenti sanitari – da tutti riconosciuti come tali – che non curano, offrendo solo sostentamento. La dialisi non cura l’insufficienza renale; ma modifica ovviamente il corso della malattia: senza di essa siete morti in breve tempo. La ventilazione artificiale non è una terapia in senso stretto per l’insufficienza respiratoria; ma senza respiratore il corso della malattia è rapidamente fatale. Il pacemaker non vi fa sparire la bradicardia. La nutrizione artificiale non cura i danni cerebrali che vi impediscono di nutrirvi autonomamente; ma come nota la stessa Morresi, «sospendere la nutrizione artificiale modifica sicuramente la storia naturale di ogni malato: senza mangiare muoiono tutti» (va scontata ovviamente la generalizzazione tendenziosa: non ogni malato è sottoposto ad alimentazione artificiale, ma solo quelli la cui patologia consiste, fra l’altro, nell’incapacità di alimentarsi da soli).
Non è un caso, insomma, se la Costituzione, all’art. 32, parla di «trattamento sanitario», non di cura o terapia. Senza dimenticare, naturalmente, che esistono anche altri due articoli della Costituzione, il n. 13 e il n. 2, che rendono perfettamente superfluo tutto questo affannoso cavillare sulle definizioni, visto che proibiscono rispettivamente ogni restrizione della libertà personale «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge», e ogni legge contraria ai diritti umani, e quindi anche ogni restrizione della libertà che comunque implichi una violenza fisica o morale. Il tatuaggio non è un trattamento sanitario: forse che una legge che imponesse di tatuarsi perché così piace alla religione più diffusa nel paese potrebbe essere considerata costituzionale?
lo scorso 5 aprile a San Pellegrino Terme le associazioni dei familiari riunite nei coordinamenti nazionali La Rete - Associazioni riunite per il trauma cranico e le gravi cerebrolesioni acquisite e la Federazione nazionale associazioni trauma cranico (Fnatc) hanno sottoscritto una Carta – la Carta di San Pellegrino, appunto – che definisce alimentazione e idratazione come «atti dovuti».
Un’affermazione secca, decisa, chiara: i familiari di persone gravemente disabili, che non riescono a nutrirsi autonomamente, chiedono semplicemente che ai loro cari non vengano mai a mancare cibo ed acqua. Il fatto che siano o meno terapie non è neppure preso in considerazione: evidentemente è di secondaria importanza per chi vive sulla propria pelle situazioni così difficili. Ed anche questo dovrebbe far riflettere.
Quello che dovrebbe far riflettere è questo tentativo – francamente un po’ mostruoso – di confondere ciò che è dovuto con ciò che è obbligatorio, e ciò che è libero con ciò cui non si ha diritto. Tentativo, oltretutto, compiuto strumentalizzando e spaventando «chi vive sulla propria pelle situazioni così difficili». Vergogna.

lunedì 11 maggio 2009

Liberi all’alba e al tramonto

Esiste una contraddizione nell’opporsi al disegno di legge attualmente all’esame del Parlamento sulle direttive di fine vita e nel lodare invece contemporaneamente la sentenza con cui la Consulta ha dichiarato in parte incostituzionale la legge 40 sulla procreazione assistita? È quanto sostiene Assuntina Morresi in un articolo apparso oggi su Avvenire («Ma il medico decisivo all’alba può diventare irrilevante al tramonto?», 10 maggio 2009, p. 2). Ecco la sua argomentazione:

C’è un punto però in cui siamo d’accordo con la Consulta, come ha notato ieri il senatore Quagliariello, ed è che «la regola di fondo deve essere l’autonomia e la responsabilità del medico» per le sue scelte professionali. Ma allora, cosa ne facciamo di tutte le proteste sulla legge Calabrò sul fine vita? Qualcuno dovrà pur spiegare perché il medico debba avere l’ultima parola per decidere in scienza e coscienza qual è il numero di embrioni «strettamente necessario» da creare in provetta, e invece dovrebbe attenersi obbligatoriamente alla volontà del paziente per le dichiarazioni anticipate di trattamento: curiosamente, gran parte di chi condivide la sentenza della Consulta, e quindi la centralità del medico nelle decisioni sulla fecondazione in vitro, sostiene invece che questa non sia più valida nel fine vita. D’altra parte è anche evidente che nessun medico accetterebbe che fosse la coppia infertile a decidere il numero di embrioni da creare in laboratorio e trasferire in utero: dare il proprio consenso a cure e terapie non può significare imporre al medico di effettuare trattamenti sanitari inappropriati o addirittura dannosi.
Ma questa semplice evidenza non sembra valere sempre. Perché gli stessi che per la procreazione assistita si affidano fiduciosamente al medico – per procedure estremamente invasive – potrebbero farsi improvvisamente diffidenti se si parla del fine vita, e il parere dell’esperto diventa secondario?
A quest’ultima domanda la Morresi cerca di dare una risposta nel seguito dell’articolo, chiamando in causa un po’ confusamente il «desiderio che diventa esigenza, e quindi diritto esigibile». Ma la risposta corretta è un’altra; e la contraddizione che la Morresi pretende di evidenziare semplicemente non esiste.

Quando si chiede che il medico si attenga «obbligatoriamente alla volontà del paziente per le dichiarazioni anticipate di trattamento» non gli si sta affatto imponendo «di effettuare trattamenti sanitari» di sorta. Quello che gli si chiede, eventualmente, è di non effettuare trattamenti sanitari. Io non posso costringere il medico con il mio testamento biologico a effettuarmi mentre sto in coma un salasso, o la cura Di Bella, o a somministrarmi pilloline omeopatiche (e neppure un antibiotico, se non è convinto che sia necessario nel mio caso). Ma neppure lui, simmetricamente, può costringermi a una rianimazione col defibrillatore, o a tenermi attaccato a un tubo per vent’anni, neppure se lo ritiene necessario per la mia guarigione. Quello di cui si chiede il rispetto, insomma, è un diritto negativo: il diritto a essere lasciati in pace, a non subire interferenze non volute. Non è un diritto positivo, che è invece il diritto a esigere qualcosa da un altro (fatti salvi, ovviamente, gli obblighi professionali e contrattuali che quello ha assunto).
È importante notare che, in generale, questo non significa affatto far diventare secondario «il parere dell’esperto». Quando si chiede a un medico di astenersi dal praticarci un qualche trattamento sanitario non è perché si vogliono mettere in dubbio le sue competenze tecniche (anche se naturalmente può succedere anche questo). Il sapere medico riguarda tipicamente i mezzi: dato il fine, il medico decide degli strumenti più adeguati per raggiungerlo. Ma decidere quale sia quel fine – vivere con una gamba di meno o morire in pace con tutt’e due; sopravvivere in stato vegetativo per diciassette anni o spegnersi senza soffrire in due giorni – non spetta al medico; spetta all’unica persona veramente competente su che cosa sia bene per me: spetta a me stesso.
È diversa la situazione, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, per quanto riguarda la procreazione assistita? Non mi pare proprio. Se il medico decide che la cosa migliore per una donna è di ricevere l’impianto simultaneo di quattro (o tre, o cinque, o due) ovociti fecondati, la donna – che magari per ragioni religiose non vuole mettere a repentaglio più embrioni dello stretto necessario – è per questo obbligata ad accettare l’impianto? No, affatto. Se la donna chiede al medico di impiantarle simultaneamente cinque (o due, o quattro, o tre) embrioni, il medico è tenuto ad ubbidirle? No, se ritiene per fondati motivi medici che ne basti uno.
In realtà l’incoerenza è tutta degli integralisti. Se non si accetta che l’impianto degli embrioni sia coercibile su una donna cosciente, perché allora si pretende che sia coercibile una qualsiasi terapia su una donna in stato vegetativo? Il disegno di legge Calabrò, impedendo che le dichiarazioni anticipate di trattamento siano obbligatorie per il medico, porta esattamente a questo. A volte si risponde, più o meno esplicitamente, che costringere un paziente cosciente implica un atto di violenza fisica, mentre questo non accadrebbe con un paziente che cosciente non è. Come dire che lo stupro su una donna in coma è meno grave dello stupro su una donna vigile... O si ricorre a qualche sofisma sull’attualità della volontà del paziente: come dire che il mancato consenso a una data operazione diventa carta straccia se il paziente che l’aveva espresso due giorni prima finisce per un’altra ragione in anestesia...

lunedì 13 ottobre 2008

Noia mortale

Il modo con cui i giornali hanno raccontato la faccenda, e le dichiarazioni rilasciate hanno dell’incredibile. Per esempio Carlo Alberto Defanti, il neurologo di Eluana, da sempre favorevole a staccarle il sondino: “Per il momento non è più a rischio di vita immediato. L’importante è che l’emorragia non ricominci”. Ma come, all’improvviso parliamo di “rischio di vita”? Non avete detto fino a cinque minuti fa che era un vegetale, una pressoché morta? E poi: perché adesso è diventato improvvisamente importante che l’emorragia non ricominci, per il medico che vuole farla morire di fame e di sete?
(Eluana Englaro è più viva che mai. Ma i giornali se ne sono accorti?, stranocristiano).
Concordo con Assuntina Morresi sulla approssimazione dei giornali (solo pochi esempi: Eluana sarebbe in coma; Eluana soffrirebbe di fame e di sete; Eluana ha reagito e così via). Ma il nostro accordo è solo formale, perché appena si entra nei contenuti l’incanto si spezza e quanto afferma (sarcasticamente o aspirando ad esserlo) la nostra è ambiguo – sembra volutamente ambiguo per approfittare della confusione.
Un vegetale è vivo, ma Assuntina è talmente distratta dalla sua reazione di scandalo da dimenticarlo. E dimentica anche di considerare la differenza tra vita biologica e vita personale (ultimamente mi sembro un disco rotto: non so se sia più impressionate leggere sempre le stesse cose o ritrovarsi a rispondere sempre le stesse cose...).
Tutto il resto è secondario, ed è lasciato alle opinione personali.
Ma se la premessa consiste nella confusione tra due livelli che devono essere distinti (il piano biologico e quello personale) è inutile proseguire nella discussione.
Siamo felici che anche Eugenia Roccella concordi, non ci avremmo dormito stanotte.

mercoledì 24 settembre 2008

Il testamento biologico secondo Bagnasco

Le recenti dichiarazioni di Angelo Bagnasco, presidente della Cei, a proposito del caso Englaro e del testamento biologico, sono ben lungi dal rappresentare, come si illudono alcuni, un’apertura in senso liberale (qui la blogosfera, grazie a Malvino e JimMomo, ha fatto meglio in media dei giornali, che si sono quasi tutti lasciati incantare dall’ambiguo eloquio del cardinale). In realtà le parole di Bagnasco rappresentano la conclusione di un dibattito, interno alla galassia integralista, che è andato avanti durante l’estate (e di cui abbiamo dato conto, a più riprese, su Bioetica), che ha visto contrapposte un’ala di realisti e un’ala di duri e puri. Le gerarchie ecclesiastiche – come del resto era pressoché scontato – danno ora ragione ai primi, e passano il dossier al Parlamento, perché confezioni una legge che soddisfi in pieno i loro desiderata.

Per molto tempo il testamento biologico è stato tabù. Ancora durante la scorsa legislatura ogni tentativo di approvare un disegno di legge in materia è stato fatto abortire senza pietà dai rappresentanti del Vaticano che sedevano in Parlamento; sebbene le norme costituzionali delinino il diritto a rifiutare le cure in ogni situazione, è pur vero che l’assenza di una legge apposita rendeva problematico l’esercizio di tale diritto.
E tuttavia un diritto costituzionale deve essere fatto valere, anche in assenza di una legge apposita; un ruolo, questo, che spetta alle corti di giustizia – checché ne pensino gli analfabeti che hanno sollevato il conflitto di attribuzione contro la Corte di Cassazione proprio riguardo il caso Englaro. Sono stati precisamente i pronunciamenti recenti delle corti a cambiare la situazione, come del resto ammette esplicitamente lo stesso Bagnasco. Il caso Welby aveva aperto la strada (anche se non aveva nulla a che vedere col testamento biologico, ma solo con il diritto a rifiutare le cure), ma non era stato decisivo: il calvario giudiziario di Mario Riccio, benché conclusosi felicemente, non era decisamente incoraggiante per gli aspiranti emulatori. Invece per Eluana Englaro il via libero finale della corte era stato più deciso e preventivo; e riguardava direttamente le direttive anticipate di trattamento, che è tema più controverso del semplice rifiuto delle cure, già più o meno digerito dalla normativa (al di là delle complicazioni peculiari del caso Welby).

Si imponeva a questo punto un cambiamento di strategia. Per sbarrare il passo a interpretazioni analoghe a queste (che, anche se non hanno forza di precedente nel nostro sistema giuridico, sono comunque fonte di diritto, e ancor più orientano il costume e i comportamenti concreti) si è deciso di concedere un po’ di terreno, in modo analogo a quanto successo con la legge 40, che non collimava con la dottrina cattolica ma limitava comunque severamente i diritti dei cittadini in modo conforme alle direttive ecclesiastiche. È chiaro infatti che nell’atto di approvare una legge tramite i propri rappresentanti in Parlamento, le gerarchie sono obbligate a riconoscere la Costituzione, e a fare i conti con essa. Diventa a questo punto difficile continuare ad opporsi al concetto stesso di testamento biologico, in particolare per quanto riguarda il rifiuto delle cure: impedire di esercitare questo diritto a chi si trova in stato di incoscienza è una violazione sfacciata dell’art. 3 (eguaglianza di fronte alla legge). Ed è qui che nasce l’opposizione degli ultrà, contrari ad ogni concessione, e fautori per esempio di un’improbabile (ed eversiva) «interpretazione autentica del dettato Costituzionale». A costoro si aggiunge adesso il Foglio, che in un editoriale rimprovera Bagnasco per le sue parole di «rinuncia» («Eminenza, qui la cosa non funziona», 23 settembre 2008, p. 3; da antologia dell’assurdo il finale: «Puoi rifiutare una cura e lasciarti morire. È un fatto. Ma una legge che stabilisca questo fatto come diritto è un’altra cosa»); con il rischio – reale, vista l’ingenuità di molti ‘laici’ – che Ferrara assuma più o meno consapevolmente il ruolo di «poliziotto cattivo», avallando per contrasto l’immagine di una Chiesa liberale.

Ma in realtà i più fanatici – sinceri o di facciata che siano – hanno poco da temere dalla nuova legge. Questa nasce infatti seriamente depotenziata: in primo luogo con l’esclusione (ribadita da Bagnasco) dell’idratazione e del nutrimento artificiali dal novero dei trattamenti a cui si può rinunciare. Ma soprattutto con la non obbligatorietà per il medico delle direttive del paziente, che ovviamente mina alla base la credibilità del testamento biologico – sebbene rimanga la possibilità di cercarsi il medico ‘giusto’, con le immaginabili sofferenze e peregrinazioni di chi verrà chiamato a far rispettare la volontà di chi non può più esprimersi.
Vale la pena di vedere cosa dice Bagnasco a questo proposito, perché è qui che l’ambiguità del suo discorso può indurre più facilmente false speranze:

Si è imposta così una riflessione nuova da parte del Parlamento nazionale, sollecitato a varare […] una legge sul fine vita che […] riconoscendo valore legale a dichiarazioni inequivocabili, rese in forma certa ed esplicita, dia nello stesso tempo tutte le garanzie sulla presa in carico dell’ammalato, e sul rapporto fiduciario tra lo stesso e il medico, cui è riconosciuto il compito – fuori da gabbie burocratiche − di vagliare i singoli atti concreti e decidere in scienza e coscienza [corsivo mio].
Per apprezzare il reale significato di queste parole bisogna conoscere bene la neolingua integralista, e non farsi fuorviare dall’incoraggiante accenno al valore legale del documento. Per «rapporto fiduciario tra paziente e medico», o anche per la gettonatissima «alleanza terapeutica tra paziente e medico», gli integralisti non intendono, come si potrebbe credere, la concordanza di volontà fra il malato e chi lo cura, ma invece la supremazia indiscussa del secondo sul primo. Vera alleanza è lo stivale che schiaccia la faccia dell’aggredito.
Vogliamo una riprova? Ecco il commento a caldo di Assuntina Morresi su Sussidiario.net:
Dichiarazioni anticipate solo se all’interno di un rapporto di fiducia con il proprio dottore, che quindi ne dovrà sicuramente tenere conto ma che non sarà obbligato ad eseguire: il medico non potrà che agire in scienza e coscienza nell’esercizio della sua professione, che prevede il dovere di prendersi cura dei propri pazienti, innanzitutto non abbandonandoli [corsivo mio].
Ribadisce Eugenia Roccella sul Mattino («“Bioetica: la Chiesa apre, ora il dialogo”», 23 settembre, p. 7), usando parole simili a quelle di Bagnasco:
Sono convinta del fatto che [il testamento biologico] non debba avere valore vincolante per il medico. Se così fosse, infatti, ad uscirne distrutta sarebbe proprio l’alleanza terapeutica che naturalmente esiste tra il medico e il suo paziente, che ne rappresenta il fondamento. Il rapporto verrebbe pesamente dequalificato, facendo del sanitario, al più, un mero burocrate. Ciascuna esperienza è unica ed è per questo che la possibilità di deroga non può essere annullata.
Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? L’approvazione di una legge che segua queste linee è a questo punto cosa certa (non capisco bene donde derivi la fiducia di JimMomo che si possa ancora «difendere ordinatamente il risultato» delle sentenze giudiziarie). Beninteso, anche con le concessioni di facciata che conterrà, la legge rimane incostituzionale: l’esclusione della nutrizione artificiale va contro l’art. 13 sull’inviolabilità della libertà personale (oltre che contro lo stesso Codice di deontologia medica!); purtroppo l’errore capitale di accettare di porre la discussione sul piano voluto dagli integralisti – la nutrizione artificiale è/non è un trattamento medico – tende a velare questo fatto, e lascia a costoro la comoda possibilità di limitarsi a reiterare il loro «no, non lo è» fino ad esaurimento. Quanto alla possibilità del medico di non obbedire alle volontà del paziente, qui siamo in un certo senso al di là della mera incostituzionalità, al diritto fatto strame. Il richiamo alla libertà di coscienza dei medici può avere un senso – pur con tutte le distorsioni, anche profonde, che conosciamo nel caso dell’aborto e della procreazione assistita – quando si tratta di azioni richieste al medico; ma non quando al medico si chiedono delle omissioni, che – come si sa – possono essere equiparate alle azioni solo in presenza di un obbligo giuridico (art. 40 Cod. Pen.). E dov’è l’obbligo giuridico di una pratica che la Costituzione proibisce? Il fanatico integralista che si ostina a mettere le mani addosso al suo paziente inerme, nonostante l’espressa volontà contraria di quello, non può invocare la propria coscienza: sta commettendo un reato (art. 610 Cod. Pen.).
L’unica possibilità di opporsi alla legge risiede dunque, come ben vede Malvino, nel ricorso alla Corte Costituzionale. I precedenti con la legge 40 – con ricorsi laboriosissimi, ed esaminati in modo talvolta non ineccepibile – non lasciano molte speranze; ma nell’assenza di un’opposizione laica in Parlamento questo solo ci resta. Fino ad allora non esisterà più in Italia il diritto di morire in pace.

venerdì 18 aprile 2008

Assuntina, attenta al clone!

Come si sa, le cosiddette staminali pluripotenti indotte (iPS) sono cellule pressoché identiche alle staminali embrionali (in particolare per il carattere della pluripotenza, cioè la capacità di trasformarsi in tutti i tipi cellulari che compongono un organismo umano), ma a differenza di queste derivano da normali cellule adulte. Sviluppate dai giapponesi Kazutoshi Takahashi e Shinya Yamanaka, le iPS sono riuscite nell’impresa di destare contemporaneamente l’entusiasmo del mondo della ricerca (seppur ancora venato di sana prudenza) e quello degli integralisti cattolici: per questi ultimi ecco finalmente una tecnica che non solo non manipola gli idolatrati embrioni, ma che ha anche delle prospettive concrete – a differenza delle povere staminali adulte, che fino all’altro ieri la propaganda dipingeva come capaci di curare di tutto e di più, e che adesso stanno rapidamente cadendo nell’oblio. Questo cambiamento di prospettiva, è vero, ha richiesto alla propaganda integralista alcune manipolazioni mediatiche; ma la posta in gioco è troppo alta per farsi distrarre dalla deontologia professionale...
Ma ecco che una notizia giunge a mettere a repentaglio il nuovo equilibrio conquistato. All’inizio di questa settimana il quotidiano The Independent ha pubblicato le dichiarazioni di Robert Lanza, direttore scientifico dell’Advanced Cell Technology, un’azienda che si occupa in particolare di staminali (Steve Connor, «“Now we have the technology that can make a cloned child”», 14 aprile 2008). Lanza mette in guardia sul fatto che la tecnica delle iPS può rendere molto più semplice la creazione non solo di chimere – individui composti da cellule derivate da due o più zigoti, e quindi geneticamente diverse – ma anche di veri e propri cloni: gemelli genetici di un individuo adulto esistente (non è chiaro se la Advanced Cell Technology abbia già clonato in questo modo dei topi).
Va detto che qui Robert Lanza si sta probabilmente prendendo una piccola rivincita personale. Tempo fa era stato lui a proporre una tecnica per la produzione di staminali embrionali che veniva incontro alle ubbie degli integralisti; ma questi non gliene erano stati affatto grati (la tecnica si basava pur sempre su «manipolazioni» contrarie alla loro sensibilità), e avevano ucciso sul nascere la proposta con un linciaggio mediatico ben orchestrato, a colpi di critiche totalmente pretestuose. Ho il sospetto, insomma, che gli entusiasmi per la tecnica di Yamanaka abbiano riaperto questa vecchia ferita...
In ogni caso, gli integralisti dovevano rispondere anche a questa nuova sfida di Lanza: troppo hanno investito sulle iPS per lasciare dubbi sulla loro correttezza ‘etica’. Ecco allora, per esempio, che sul numero di giovedì del famigerato inserto «È Vita» di Avvenire ben tre articoli cercano di rassicurare l’opinione pubblica cattolica. Il ruolo di punta spetta, come accade spesso, ad Assuntina Morresi («Giornale che leggi, “chimere” che trovi», p. III); ma la performance è più scadente del solito. Vediamo perché.

«Dichiarazioni maneggiate e tradotte in modo confuso sulla stampa nostrana», attacca la Morresi, e cerca poi di spiegarci perché:

l’esperimento ipotizzato nell’articolo è tutt’altro che nuovo, e non è una clonazione. Vengono usate cellule Ips per creare topi chimera, cioè topi il cui organismo possiede cellule con due diversi Dna […]. Nessun clone, quindi, ma solo chimere […] per essere un clone tutte le sue cellule dovrebbero avere il medesimo Dna, identico a quello di un’altra persona.
Un abbaglio giornalistico, dunque? La Morresi non spiega di chi sarebbe la colpa – se di Lanza o di chi ne ha raccolto le dichiarazioni – ma certo non lascia spazio per i dubbi: di «dichiarazioni maneggiate e tradotte in modo confuso» si tratterebbe, appunto, e nulla più.
Ma andiamo a vedere cosa dice l’articolo originale (i corsivi sono miei):
the same technique has already been used in another way to reproduce offspring of laboratory mice that are either full clones or genetic “chimeras” of the adult mouse whose skin cells were reprogrammed. […] Furthermore, studies on mice have shown that it is possible to produce fully cloned offspring that are 100 per cent genetically identical to the adult.
Non c’è bisogno di padroneggiare la lingua di Shakespeare alla perfezione per capire che qui si sta parlando proprio di cloni; traduco comunque (in modo spero non «confuso»...):
la stessa tecnica [delle iPS] è stata già usata in altro modo per riprodurre prole di topi da laboratorio composta da cloni veri e propri o da chimere genetiche dei topi adulti le cui cellule della pelle erano state riprogrammate […] Inoltre, studi sul topo hanno mostrato che è possibile produrre prole clonata geneticamente identica al 100% all’adulto.
Dopo questa cristallina dichiarazione, come se non bastasse, l’articolo prosegue spiegando in che cosa differisce la tecnica usata per produrre cloni da quella per produrre chimere. Non si tratta di una nuova scoperta, anche se l’Independent non lo dice: sono riuscito a risalire a uno studio del 1990, che per primo ha descritto la procedura (A. Nagy et al., «Embryonic stem cells alone are able to support fetal development in the mouse», Development 110, 1990, pp. 815-21); nuova è, ovviamente, la combinazione con le iPS.
La ricetta è questa: si prende un embrione formato da due sole cellule, e con una scossa elettrica le si induce a fondersi di nuovo in una cellula unica. Questa, però, a differenza dello zigote originario, avrà un doppio corredo cromosomico – o meglio quadruplo, visto che le cellule normali hanno già ciascuna due copie di ogni cromosoma. Comunque la cellula risultante riprende a dividersi e a svilupparsi; a questo punto si combina questo embrione con cellule staminali (embrionali nell’esperimento originale di Nagy e compagni, pluripotenti indotte in quello proposto da Lanza). Le cellule con quattro cromosomi sono buone soprattutto a formare la placenta; per il resto, vengono presto sopraffatte dalle staminali, e alla fine il feto risulta composto esclusivamente da queste ultime – e quindi geneticamente identico al loro proprietario. Recentemente un gruppo di Pechino è riuscito a produrre con la tecnica originale più di quaranta topi vivi alla nascita, metà dei quali è cresciuta e si è riprodotta normalmente.
Sono consapevole del pericolo di esagerare, costante in questo campo; ma se le cose funzioneranno, direi che ci troviamo di fronte al progresso più significativo nel campo della clonazione dalla nascita di Dolly in poi. Sull’Independent un secondo articolo, pubblicato oggi (Steve Connor, «The cloning revolution (part 2)», 18 aprile), mette in risalto le potenziali, rivoluzionarie conseguenze nel campo della preservazione di specie animali in pericolo di estinzione. Ovviamente, persone prive di scrupoli potrebbero far nascere il primo bambino clonato già l’anno prossimo...

Di tutto questo, come abbiamo visto, Assuntina Morresi sembra non essersi accorta: «Dichiarazioni maneggiate e tradotte in modo confuso»... Eppure l’articolo l’ha letto (ne descrive persino l’illustrazione), e l’inglese – immagino – lo capisce anche lei. Ma noi di Bioetica non siamo maliziosi, e addebiteremo senz’altro la cosa a una distrazione: a volte la fretta gioca brutti scherzi. In fondo, non dimostra una certa fretta questo magnifico lapsus, che troviamo nello stesso articolo per Avvenire?
Sarà mancanza di immaginazione, ma fatichiamo a immaginare un genitore contento di avere un figlio che in percentuale è un’altra persona, fosse pure Einstein!
Parole che starebbero bene nel manifesto di un clonatore: le persone normali sono ben contente di avere figli che in percentuale appartengono a un’altra persona, anche se non è Einstein...