È finalmente disponibile sul sito del Governo Italiano il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) su «La donazione da vivo del rene a persone sconosciute (c.d. donazione samaritana)», datato 23 aprile 2010.
Il parere – ma questo già si sapeva – ribalta quello precedente dello stesso CNB, «Il problema bioetico del trapianto di rene da vivente non consanguineo» (17 ottobre 1997), in cui si raccomandava di modificare la legge 458/1967 là dove consente la donazione da parte di donatori viventi estranei al ricevente. Per l’attuale CNB questo tipo di donazione è invece eticamente legittimo; naturalmente dal punto di vista giuridico non cambia nulla, visto che il Comitato ha un potere puramente consultivo, e non potrebbe cambiare né in un senso né nell’altro le disposizioni di legge.
Le anticipazioni della stampa avevano fatto pensare a un impianto più restrittivo di quello poi effettivamente presente nel parere. È vero che qualche spia linguistica tradisce un certo disagio, come quando la donazione di organi da parte di estranei viene definita un «problema», apparentemente solo per il fatto che non implica «nessuna forma di ‘ritorno’ o ‘compenso’ (anche indiretto)» per il donatore (§. 1); anche l’errore nella denominazione del file pdf che contiene il parere, domazione_rene.pdf, mi era sembrato di cattivo auspicio. Invece il CNB non ha insistito particolarmente in clausole vessatorie; in particolare, al di là di qualche espressione puramente declamatoria, non sembra auspicare accertamenti inquisitori che convalidino l’ultraterrena santità delle motivazioni dei donatori.
Qualche punto criticabile è comunque presente. Viene raccomandato, ad esempio (§. 5.3), che le due persone coinvolte nel trapianto (donatore e ricevente) non abbiano rapporti reciproci non solo prima dell’operazione (per evitare forme occulte di commercializzazione), ma neanche dopo, a quanto si capisce per evitare il problema, «frequente nel prelievo da vivente, di alcune comparazioni tra donatore e ricevente, che possono suscitare in ciascuno di loro degli atteggiamenti psicologici negativi». Non è chiaro però di cosa si parli, e se il problema riguardi anche o solo l’anonimato prima dell’operazione. Sarebbe stato bene fornire in merito qualche documentazione; rimane comunque il fatto che si tratta di una proibizione chiaramente paternalistica, che oltretutto pregiudica valori morali importanti, come l’espressione della propria gratudine da parte del ricevente. Il documento aggiunge che «l’anonimato consentirebbe inoltre di evitare che tali casi divengano oggetto di ‘strumentalizzazione’ mediatica, privandoli della loro autenticità»; se è apprezzabile l’intento di risparmiarci la visione di incontri strappalacrime sapientemente sceneggiati in qualche trasmissione televisiva pomeridiana, non si vede tuttavia in che modo sia evitabile che donatore o ricevente proclamino pubblicamente di aver donato o ricevuto un rene a/da un estraneo.
Più condivisibile l’intento, espresso più avanti (§. 5.5), di contrastare il desiderio, da parte del donatore, di un possibile futuro coinvolgimento economico con il ricevente. Questo però è un pericolo piuttosto improbabile, dato che il donatore ignora a priori le condizioni economiche del ricevente, la sua volontà di fare la reciproca conoscenza (qui forse potrebbe essere utile mantenere l’anonimato successivo al trapianto come condizione di default) e la sua disponibilità a fornire un contributo economico cui non è tenuto.
Si agita poi qualche spauracchio, come il cosiddetto «diritto di donare» (di cui mi sono occupato in precedenza), per rimarcare – come se ce ne fosse bisogno – «la necessità di chiarire al soggetto che si offre di donare che tale disponibilità costituisce una sua facoltà, ma non fa sorgere alcuna pretesa o diritto (il c.d. diritto di donare), essendo subordinata alla eventuale disponibilità di prelievo da cadavere e da parente e alla necessaria valutazione medica delle condizioni cliniche dello stesso donatore» (la subordinazione al prelievo da cadavere e da parente è già nella legge 1967 e non costituitsce un’innovazione del CNB).
Nelle conclusioni viene talvolta rimarcato l’ovvio, come per esempio che «l’atto supererogatorio [cioè la donazione] non può essere preteso né sul piano morale, né tanto meno su quello giuridico», o il fatto che «tale procedura non implica rischi maggiori, dal punto di vista medico, per il donatore samaritano di quelli che sono presenti nell’ambito di qualsiasi genere di prelievo di rene ex vivo».
Il parere risulta approvato a larga maggioranza; gli unici contrari sono stati Roberto Colombo, Francesco D’Agostino, Maria Luisa Di Pietro e Lucetta Scaraffia (da segnalare, con una certa sorpresa, il voto favorevole di Assuntina Morresi, nonostante le posizioni espresse a suo tempo sulla stampa). Come d’abitudine, i contrari hanno aggiunto delle postille in cui rendono esplicite le motivazioni del loro dissenso: lambiccate e non facilmente comprensibili quelle di Colombo; contraddittorie e dalla logica torturata quelle di D’Agostino (a cui aderisce la Scaraffia), di cui voglio citare almeno un passo:
Il carattere obiettivamente estremo di questa donazione indurrebbe a pensare che solo pochissime persone, dotate di un senso morale assolutamente eroico, potrebbero dichiararsi disposte a tanto; ma il diritto non è in grado di regolamentare e garantire pratiche così nobili (perché di questo si tratta e questo la legge pretende di fare), pratiche che lo proietterebbero in un’atmosfera così straordinariamente rarefatta, da apparire più pensabile che esperibile (quando mai, ragionevolmente, ci capiterà di conoscere un donatore samaritano?). Non si tratta evidentemente di negare che queste possibilità estreme possano darsi. Mi limito solamente ad osservare che compito del diritto non è quello di gestire situazioni estreme, ma situazioni ordinarie, ripetibili e standardizzabili.Questo è l’ennesimo esempio dell’espediente dialettico preferito da D’Agostino: trasformare una possibilità concreta in possibilità estrema, per poterla negare. Da notare anche il passaggio logico a vuoto, che dall’impossibilità del diritto a gestire certe situazioni pretende di dedurre la legittimità del diritto di negarle.
Maria Luisa Di Pietro, infine, esprime gli stessi argomenti presentati nel comunicato stampa del 23 aprile scorso, emesso dal Centro di Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica diretto da Adriano Pessina, e che abbiamo già esaminati in precedenza.















