venerdì 6 aprile 2007

Le condizioni di (e per) Francesco D’Agostino per la validità del testamento biologico

Francesco D’Agostino (si) domanda se è giusto che una persona possa lasciare le proprie disposizioni in materia di trattamenti sanitari per un tempo in cui non sarà più in grado di esprimere una preferenza.
Dopo avere risposto di sì elenca le condizioni necessarie per dare quella risposta affermativa (Come uno scivolo mascherato verso l’eutanasia, Avvenire, 6 aprile 2007).
E ci ritroviamo con un permesso accordatoci da D’Agostino che somiglia a un permesso quanto uno spaventapasseri somiglia a un uomo in carne e ossa.
A cominciare dalla condizione

d) che il medico, destinatario delle dichiarazioni anticipate, pur avendo il dovere di tenerle in adeguata e seria considerazione, non venga mai dalla legge vincolato alla loro osservanza (esattamente come il medico di un paziente “competente” non può mai trasformarsi in un esecutore cieco e passivo delle richieste di questo).
Una legge la cui applicazione non è vincolante a che diavolo serve? “Prego, scriva le sue volontà testamentarie, poi non pretenderà che siano vincolanti vero? Se il notaio penserà che sia più giusto lasciare i suoi soldi alle sante suore della misericordia invece che al canile municipale potrà farlo, non vorrà mica trasformare il notaio in un cieco e passivo esecutore delle sue volontà?”.
Ma non solo. Ricordando il suo caro Comitato Nazionale per la Bioetica e un documento sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento approvato all’unanimità il 18 dicembre 2003, D’Agostino piazza un’altra caricatura della nostra libertà:
Su di un solo punto il Cnb, in una successiva postilla al documento, si è espresso non all’unanimità, ma a maggioranza: sul fatto cioè che non è possibile far rientrare nel legittimo rifiuto che un paziente possa esprimere nei confronti di una terapia anche il rifiuto dell’alimentazione e dell’idratazione. Se per alcuni membri del Cnb alimentazione e idratazione sarebbero da assimilare a atti medici, il cui rifiuto – anche anticipato – da parte del soggetto interessato sarebbe lecito, per la maggioranza esse sarebbero invece da considerare forme premediche di sostentamento vitale, dotate di un altissimo valore etico e simbolico e la cui sospensione realizzerebbe di fatto una forma, particolarmente insidiosa, perché indiretta, di eutanasia.
La questione trattamento medico-non medico per la nutrizione e l’idratazione artificiale è davvero penosa: innanzitutto sostenere che non siano atti medici è piuttosto peregrino. Ma il punto non è nemmeno questo: pur ammettendo che non siano atti medici, dovrebbero essere per questo obbligatori? È possibile rifiutare trattamenti sanitari, ma anche assistenziali, premedici e di altra natura. È inutile forzare il carattere non medico della NIA per rendere la scelta delle persone inutile e aggirabile.

2 commenti:

Metilparaben ha detto...

Il nodo del dilemma mi è sempre sfuggito (sarà che sono io a essere un po' tonto): un trattamento fatto in ospedale, con attrezzatura medica e sotto stretto controllo medico cosa dovrebbe essere, se non un trattamento medico? Mah.

Anonimo ha detto...

Come al solito sono questioni di lana caprina: il diritto di ogni essere umano ad essere nutrito, non va certo interpretato come 'nutrito contro la sua volontà'...Inoltre in condizioni di dipendenza parziale o totale dalle macchine (respiratori) e quindi in condizione di intubazione o tracheotomia, è ovvio che la nutrizione diventa un atto medico ed una terapia: avviene attraverso sondini naso-gastrici, attraverso PEG (accessi cutanei all'intestino creati chirurgicamente), attraverso linee venose.