mercoledì 25 febbraio 2009

L’arte della sintesi di Avvenire

Su Avvenire di ieri si poteva leggere un commento molto soddisfatto a una recente ordinanza della Corte Costituzionale (Antonio Maria Mira, «“Per la salute è possibile limitare la libertà”», 24 febbraio 2009, p. 9):

La salute della persone «è anche interesse collettivo» e quindi per difenderla è ammessa «una trascurabile limitazione della libertà personale». Dunque è assolutamente da respingere la tesi che «la legge non può in alcun caso violare il diritto all’autodeterminazione e il diritto di disporre del proprio corpo». Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 49, relatore il giudice Alfio Finocchiaro, depositata il 18 febbraio. Con questa decisione la Consulta ha respinto come ‘manifestamente infondata’ la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Giudice di pace di Pistoia, dell’articolo 172 del Codice della strada che prevede l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza. […]
[Il Giudice di pace] come ulteriore motivazione aggiunge che «l’obbligo contrasterebbe con l’articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che impone il rispetto della persona umana e la dignità delle scelte della stessa, nel senso che la legge non può in alcun caso violare il diritto all’autodeterminazione e il diritto di disporre del proprio corpo». Parole e ragionamenti che sono echeggiati negli scorsi mesi attorno alla vicenda di Eluana Englaro e che continuano ad essere tirati in ballo anche in quest’ultimo fine settimana – attorno alla proposta di legge sul ‘fine vita’. Non solo una coincidenza, visto che l’articolo tirato in ballo dal magistrato pistoiese è lo stesso sbandierato in queste occasioni. Recita, infatti, che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Ragionamenti respinti dalla Consulta che ritiene «insussistente la violazione dell’articolo 32» ricordando di aver già «ammesso che il legislatore consideri la salute dell’individuo anche interesse della collettività, prescrivendo certi comportamenti e sanzionandone l’inosservanza, allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze». E, conclude la Corte ricordando precedenti sentenze, «la protezione della salute del singolo come interesse della collettività è dunque tale da ammettere una trascurabile limitazione della libertà personale».
A leggere le motivazioni della Consulta riportate dal quotidiano della Cei si capisce in effetti la soddisfazione dell’articolista; sembra di sentirvi un eco di quell’opinione che è stata una volta espressa in questi termini: «La vita non è un bene che appartiene solo al singolo individuo, [ma anche] ai cittadini, e alla collettività» (no, non è Iosif Vissarionovich Stalin; è Dorina Bianchi, nuovo capogruppo del Partito Democratico in Commissione igiene e sanità al Senato).
Tuttavia al lettore attento non può sfuggire una certa eccessiva sinteticità nell’opinione riportata della Corte; e ben sapendo come lo spazio nei giornali sia tiranno, gli sorge il sospetto che le motivazioni fossero in origine alquanto più lunghe. Fortunatamente il sito web della Consulta è encomiabilmente completo e aggiornato (se mi passate l’inciso, è una vergogna che altre istituzioni come la Cassazione non abbiano nulla di simile); è facile dunque andare a controllare il testo completo dell’ordinanza. E qui ci attende una piccola sorpresa (che per chi segue Avvenire con costanza non è poi tanto sorprendente): la motivazione dell’ordinanza ha ricevuto una discreta sforbiciata. Eccola completa (in corsivo la parte omessa):
parimenti insussistente è la violazione dell’art. 32 Cost., in quanto questa Corte, con riguardo alla prescrizione dell’obbligo del casco per conducenti di motoveicoli, ha ammesso – e tale principio è estensibile all’obbligo delle cinture di sicurezza – che il legislatore consideri la salute dell’individuo anche interesse della collettività, prescrivendo certi comportamenti e sanzionandone l’inosservanza, allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbilità invalidante, degli incidenti stradali;
Nel parlare di «interesse della collettività», insomma, la Corte si sta riferendo non a un interesse generico, ma ai costi sociali che vanno affrontati per assistere a spese della sanità pubblica chi ha avuto un incidente. La cosa è ancora più chiara se andiamo a vedere la sentenza n. 180 del 1994 sull’obbligo del casco per i conducenti di moto e motorini, cui fa riferimento il pronunciamento odierno (corsivo mio):
Specie quando, come nella materia in esame, si è in presenza di modalità, peraltro neppure gravose, prescritte per la guida di motoveicoli, appare conforme al dettato costituzionale, che considera la salute dell’individuo anche interesse della collettività, che il legislatore nel suo apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne sanzioni l’inosservanza allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbosità invalidante, degli incidenti stradali. Non può difatti dubitarsi che tali conseguenze si ripercuotono in termini di costi sociali sull’intera collettività, non essendo neppure ipotizzabile che un soggetto, rifiutando di osservare le modalità dettate in tale funzione preventiva, possa contemporaneamente rinunciare all’ausilio delle strutture assistenziali pubbliche ed ai presidi predisposti per i soggetti inabili.
Non c’è bisogno di dire che nel caso del rifiuto delle terapie – attuale o tramite testamento biologico – un interesse collettivo di questo tipo è in generale assente; anzi, ad essere cinici, è presente casomai l’interesse opposto (il che, a scanso di equivoci, non costituisce certo un argomento a favore delle direttive anticipate: non siamo a favore del collettivismo, noi).

Ma non finisce qui. Anche l’ultima citazione che l’articolo fa dell’ordinanza ha ricevuto una bella scorciata – naturalmente sempre solo per ragioni di spazio. Ecco qui l’originale:
la protezione della salute del singolo come interesse della collettività è dunque tale da ammettere una trascurabile limitazione della libertà personale (sentenza n. 20 del 1975), intesa come impedimento di fatto, che non costituisce in alcun modo costrizione (che deve essere fisicamente apprezzabile e duratura) […];
Forse sarò prevenuto, ma penso che sarà dura, quando verrà il momento, far passare l’idea – come vorrebbe Avvenire – che il medico integralista che lega con le cinghie il paziente per intubarlo, amputarlo, irradiarlo, infilargli un sondino su per il naso contro la sua volontà (o che opera le stesse manovre sul suo corpo inerte e non in più in grado nemmeno di protestare) non stia praticando nessuna costrizione «fisicamente apprezzabile e duratura»; che tutte queste azioni siano insomma paragonabili al semplice gesto di allacciarsi una cintura di sicurezza...

6 commenti:

Anonimo ha detto...

mi sorge il dubbio che il sistema operativo installato sui pc nella redazione di Avvenire abbia qualche bug nella funzione copia/incolla
che ne pensate?

franco

Giuseppe Regalzi ha detto...

E' una possibilità... :-)

Anonimo ha detto...

Ho l'impressione che quelli di "Avvenire" siano davvero alla frutta per attaccarsi addirittura alle sentenze riguardanti il solo codice della strada...Come se la situazione di un automobilista scriteriato fosse paragonabile a quella di un paziente in stato vegetativo permanente...

Magar ha detto...

Tra l'altro un minarchista non avrebbe problemi a criticare anche l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza. Diciamo che, se fosse possibile per il cittadino accollarsi le spese per le eventuali cure e tutta la successiva assistenza (rinunciare all’ausilio delle strutture assistenziali pubbliche ed ai presidi predisposti per i soggetti inabili.), allora cadrebbe anche il diritto dello stato ad obbligare tutti alla prudenza. Ovvero cadrebbero i presupposti che la Corte individua per la limitazione del diritto all'autodeterminazione.

Naturalmente chiedere ad Avvenire di dire la verità su certi temi è come pretendere che una caffettiera lavi i piatti...

Anonimo ha detto...

Bravissimo Giuseppe!
Tra i falsi di avvenire e quelli del foglio stiamo iniziando ad avere una collezione abbastanza ricca. Anzi, se posso permettermi un suggerimento, fossi in te li raccoglierei in un unico post: letti uno dopo l'altro fanno più impressione. E dànno l'idea del livello del dibattito bioetico in Italia.

ciao

paolo de gregorio ha detto...

Comincio col dire che in un'epoca in cui si prova ad insistere sul principio che un datore di lavoro è tenuto ad essere responsabile del controllo delle condizioni di sicurezza dei propri dipendenti sembra un po' assurdo che un giudice invochi l'articolo 32 per le cinture di sicurezza.

Sinceramente mi stupisce che i giudici costituzionali si siano fermati lì dove si sono fermati senza andare molto oltre: quello di cui si parla fino a prova contraria è il codice della strada, e la strada non è il cortile di casa dove uno si fa le proprie regole e se vuole può gironzolarci senza cinture tutti i chilometri che vuole, e pure shiantarsi contro il muro di casa e morirci tutti le volte che vuole. Le regole delle strade invece sono regole sulle strade, cioè suolo pubblico e non privato, e ciascuno è liberissimo di non sottoporsi al supplizio di indossare delle cinture: semplicemente non percorrendole in macchina.

In astratto il codice potrebbe obbligarmi alle regole più irrazionali senza il dovere di giustificarle (non lo fa solo per ovvi motivi pratici): io resterei costituzionalmente libero di non seguirle, seplicemente lasciando la macchina in garage.
Se devo mettere le cinture il motivo è lo stesso per cui non posso viaggiare su un carrettone che occupi per largo quattro corsie: cioè se voglio usare strade al servizio di tutti le uso seguenbdo le regole prescritte per tutti, anche se vanno contro un mio interesse personale (in questo caso, quello di non mettere le cinture; in altri, tanti altri).

Le cinture potrebbero essere semplicemente costruite obbligatoriamente dalle case in modo da non essere nemmeno semoventi, ma sempre fisse in sede. E allora? Quale invasione nelle mie libertà fondamentali sarebbe attuata? Una diversa dagli obblighi di crash test sulle macchine che compro, e che indirettamente pago?

Aggiungo un'altra cosa: seppur bassissima, esiste comunque una probabilità maggiore di zero che se io non indosso la cintura arreco danni a terzi. I giudici avrebbero potuto anche aggiungere questo dato non insignificante, senza fare un soldo di danno.

Su Avvenire solita musica deprimente (per loro).