mercoledì 27 aprile 2011

Chernobyl Legacy

Play (Magnum Photos).

martedì 26 aprile 2011

Referendum rien ne va plus



Ogni gioco ha le proprie regole. Se non le rispetti non dovresti poter giocare o, almeno, gli altri dovrebbero accusarti di cialtroneria e estrometterti. Vale per gli scacchi e per il calcio, perché non dovrebbe valere per la deliberazione? Ecco, allora, quali sono le regole della buona deliberazione: conoscere il tema su cui si delibera, soprattutto nel caso di un referendum che ci invita a scegliere tra il “sì” e il “no” su una specifica questione; saper costruire buoni argomenti e saper riconoscere quelli fallaci o deboli; essere in grado di analizzare gli argomenti proposti a favore delle diverse posizioni e, dopo le necessarie informazioni, anche costruirne a sostegno della posizione prescelta. A contare insomma non è tanto il risultato finale, ma come ci arriviamo. Come in un processo non ci si può limitare, tanto nella difesa che nell’accusa, a proclamare: “Sono innocente!”, ma è necessario costruire ipotesi credibili e coerenti. Sembra scontato, ma non lo è affatto, abituati come siamo a sentir parlare tuttologi presuntuosi che si cimentano in monologhi di dubbia tenuta razionale. Di questo parliamo con il filosofo Giovanni Boniolo, autore di Il pulpito e la piazza, Democrazia, deliberazione e scienze della vita (Cortina, 2011, pp. 316, euro 26).

Cominciamo con alcune definizioni di concetti fondamentali della nostra vita politica: deliberazione, democrazia partecipativa, con particolare attenzione alla forma aggregativa, e referendum.
L’idea della democrazia partecipativa si basa sul fatto che siano i cittadini a partecipare attivamente al processo democratico. Nella versione deliberativa i cittadini, che partono da punti di vista diversi, attraverso un dibattito ben costruito dovrebbero arrivare a una scelta - politica o di etica pubblica - comune. Questa deliberazione dovrebbe essere basata su un processo razionale. Il referendum è uno dei modi in cui il cittadino viene chiamato direttamente a decidere, è una forma di democrazia diretta. Non prevede però alcuno strumento che permetta una buona costruzione del modo in cui decidere.
Soprattutto ora e specie in Italia, il referendum è diventato un modo di decidere senza una preparazione corretta, senza un precedente dibattito pubblico ben costruito e ben realizzato, senza un vero e proprio dibattito deliberativo. Prima ci si dovrebbe informare e discutere e solo poi andare alle urne. Sfortunatamente questo da noi non avviene quasi mai. Pensiamo a ciò che accadde con il referendum sulla Legge 40 nel giugno del 2005: la battaglia si è svolta a colpi di slogan e nessuno ha spiegato cosa fosse un embrione, quali fossero i problemi filosofici sollevati dalle tecniche riproduttive e perché i cittadini erano chiamati a votare. Di solito, si verifica una manipolazione dell’immaginario e della conoscenza collettivi, non si informa correttamente (cioè in modo non ideologico) il cittadino né gli si forniscono quegli strumenti che gli permetterebbero di ragionare in modo non fallace.Ma in fondo a chi veramente interessa un cittadino informato e razionalmente critico?

Su Il Mucchio Selvaggio di maggio.

Pagina 3

Pagina 3 è una rassegna delle pagine culturali in onda su Radio 3 ogni giorno dalle 9 alle 9.30.
Dallo scorso finesettimana il sabato e la domenica ci sono io in conduzione. Qui la puntata di domenica e quella di sabato.

martedì 19 aprile 2011

Leggere prima di commentare

Dicevamo su questo blog, poco più di una settimana fa, come la sentenza pronunciata dalla Quarta Sezione Penale della Cassazione il 13 gennaio scorso fosse molto diversa da quanto andavano raccontando all’unanimità giornali e altri media, che si erano inventati dal nulla un solenne pronunciamento contro l’accanimento terapeutico. Adesso la verità emerge anche altrove; ecco cosa scriveva ieri Mario Pirani, come sempre inappuntabile («Chirurghi sotto accusa con sentenza inventata», La Repubblica, 19 aprile 2011, p. 26):

La seconda citazione è tratta dall’editoriale del Corriere Medico, a firma del presidente dell’Ordine dei medici di Roma Mario Falconi […]: «Suggerisco un’Authority contro i media che manipolano la realtà... Persino una recente sentenza della Cassazione è stata stravolta con palese alterazione della verità». Come, del resto, sostiene la terza citazione, un comunicato a firma di Giovanni Hermanin, già assessore della giunta Veltroni ed oggi responsabile Sanità dell’Api (Alleanza per l’Italia), secondo cui «non esiste nessuna sentenza della Cassazione che affermi quanto riportato su tutti i giornali in merito agli interventi chirurgici su pazienti in condizioni estreme». Il comunicato si riferisce, appunto, alla notizia riportata con grande rilievo, su una condanna, sancita dalla Cassazione, nei confronti di tre chirurghi […] i quali avrebbero operato, suffragati dal consenso informato della paziente e dei familiari, una giovane donna, con due figli, al fine di prolungarne almeno per qualche tempo la vita. Il tentativo però fallì, ma la famiglia, consapevole del suo impegno, si guardò bene dal denunciare gli operatori. Questi furono egualmente condannati e ricorsero fino alla Cassazione per rivendicare la giustezza del loro operato. Sulla base però di una interpretazione erronea diffusa dalle agenzie, la notizia venne data come se la Suprema Corte avesse condannato i chirurghi e stabilito «in modo perentorio il principio secondo cui gli interventi chirurgici senza speranza (chi può definirli in anticipo? ndr) non devono essere tentati anche se esiste il consenso informato del paziente». Per capirne di più ho letto integralmente la sentenza la quale, in buona sostanza, non ha condannato nessuno né emesso alcun principio, ma, preso atto del decorso del termine di prescrizione, si è limitata a dichiarare estinto il reato, rifiutando di entrare nel merito. Resta da chiedersi perché sia stata fatta circolare una versione così ingannevole. […]
La coscienziosità di Pirani, che è andato a leggersi la sentenza, può utilmente essere messa a confronto con quella di Massimo Gandolfini, che su AvvenireOttimi princìpi ribaditi [e legge benvenuta]», 16 aprile, p. 2), ancora tre giorni fa, adoperava la versione di fantasia del pronunciamento della Cassazione per giustificare la legge sulle DAT in discussione alla Camera, pur dichiarando – molto candidamente, almeno in apparenza – di non conoscere gli atti del «caso specifico»! A merito di Gandolfini va comunque ascritto di averci fatto capire quale sia la risposta alla domanda di Pirani: perché è stata fatta circolare una versione così ingannevole della sentenza? Il motivo, a questo punto, è evidente...

giovedì 14 aprile 2011

How Did Dinosaurs Have Sex?

Slate, april 13, 2011.

Feticidio

Bei Bei è quasi alla fine della gravidanza. Il compagno la lascia e le rivela che ha già una famiglia. Bei Bei tenta il suicidio ingerendo del veleno per topi. Non si sente subito male, è un amico cui confida cosa ha fatto a portarla in ospedale. Angel nasce il 31 dicembre, ma muore un paio di giorni dopo.
Bei Bei è accusata di omicidio e feticidio e dovrà affrontare un processo. Comunque la si pensi, la vicenda è sintomatica di un clima inferocito e presenta molti nodi difficili da sciogliere. La legalità della interruzione di gravidanza, l’attribuzione di diritti all’embrione, i diritti della donna, la possibilità di scegliere su se stesse e il proprio corpo (tenendo a mente Judith Jarvis Thomson), la considerazione delle condizioni psicologiche di Bei Bei, l’uso politico di casi umani, la legge federale Unborn Victims of Violence Act (e la simpatia verso questa legge soprattutto da parte di alcuni Stati ultraconservatori, come l’Indiana) - tutto questo e molto altro si intreccia in questa vicenda di cronaca. Come al solito, l’unica reazione da evitare è quella di fare finta di niente.

Alla pancia non si comanda

Giorgio Israel cita con approvazione un passo de L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera: glielo ha fatto venire in mente, dice, l’odierna «dilagante ossessione di rifugiarsi nel riduzionismo biologico».

L’autore narra che la prima volta che Tereza entrò nell’appartamento di Tomás, il suo futuro amante, la sua pancia si mise a gorgogliare, rivelando così «l’inconciliabile dualità di corpo e anima, esperienza umana fondamentale». […] Ormai, osserva Kundera, la scienza ci spiega «che l’anima non è che un’attività della materia grigia del cervello. La dualità di corpo e anima si è avviluppata in una terminologia scientifica e ne possiamo ridere allegramente come di un pregiudizio fuori moda. Ma basta innamorarsi follemente e sentire il brontolio del proprio intestino, perché l’unità di corpo e anima, questa lirica illusione dell’età della scienza, svanisca di colpo».
A me – che pure non sono un riduzionista radicale – sembra che un’esperienza come quella di Tereza riveli non la dualità di corpo e anima, ma al massimo la dualità di intestino e cervello. Ma forse sono troppo prosaico...

(Nella foto: “Big Brain Small Stomach”, di Olaf Breuning.)

mercoledì 13 aprile 2011

“L’acqua che elimina l’acqua”

Ogni cittadino sa già che i prossimi 12 e 13 giugno 2011 si voterà su 4 quesiti referendari. Due di questi riguardano l’acqua e la sua gestione: pubblica o privata? (Qui i quesiti per intero e le tappe che hanno portato fino al referendum). La questione è complessa e lo spazio che il referendum lascia ai cittadini è angusto. Non ci possono essere sfumature o aggiustamenti. È richiesta una risposta secca: “sì” o “no”. In effetti ci sarebbe anche la possibilità di annullare le schede, oppure quella di non andare a votare. Se si vuole esprimere un parere in modo esplicito però rimane il “sì” oppure il “no”, perché le ragioni dell’annullamento o dell’astensione rimarrebbero oscure e implicite.

Tutte queste scelte hanno qualcosa in comune: il bisogno di sapere cosa ci viene chiesto se non vogliamo calpestare il significato profondo dello scegliere. Come potremmo scegliere se ignoriamo l’argomento di cui si discute? Si può sempre votare a caso o decidere se votare o andare in gita a seconda del tempo, ma non sarebbe l’esercizio di un diritto di voto. Non sarebbe una scelta, ma un segno su un pezzo di carta. Dopo avere conosciuto l’argomento, dovremmo conoscere le ragioni a favore delle diverse posizioni e, infine, decidere come votare.

Un ben intenzionato cittadino X, simpatizzante per il sì, non ne sa ancora abbastanza e vuole informarsi per tempo. Il nostro cittadino non vuole votare tanto per fare, non vuole eseguire quanto il proprio partito gli indica, né la portinaia o la fidanzata che magari è ambientalista oppure è una fan delle privatizzazioni. Vuole conoscere le ragioni a favore delle diverse posizioni per poi decidere quale gli sembra più convincente, cioè quale possa vantare le argomentazioni più forti. Vuole esercitare il suo diritto di scelta e non essere il burattino nelle mani di qualcuno. Vuole trasformare la sua simpatia in una argomentazione forte, magari per poter convincere altri cittadini – correndo volentieri il rischio di dovere arrendersi alle ragioni del no, se fossero migliori di quelle del sì.

Ecco allora il nostro cittadino che cerca su Google e arriva alla pagina del Comitato promotore per il sì all’acqua pubblica. Sembra il luogo adatto. Alla sezione “perché l’acqua” il cittadino si aspetta di trovare le ragioni per cui si dovrebbe votare sì.

“L’acqua deve essere pubblica perché ognuno di noi è fatto al 70% di acqua” c’è scritto alla prima riga. Qui il cittadino si confonde, perché non capisce l’argomento. Non è certo su quella percentuale di acqua che siamo chiamati a votare. Non letteralmente insomma: non ci sono signori grigi che vogliono comprare la nostra acqua, in una specie di versione acquatica di Momo.

Deve esserci qualche passaggio implicito, che però il cittadino non riesce a cogliere. Spera che proseguire nella lettura possa aiutarlo a capire, ma molti altri “perché” suscitano la sua perplessità.

Continua su iMille Magazine di oggi.

martedì 12 aprile 2011

Obiezione a costo zero



Lo scorso 25 febbraio, sollecitato da un quesito del deputato Udc Luisa Capitanio Santolini, al Comitato Nazionale per la Bioetica è stato chiesto di esprimersi riguardo alla possibilità per i farmacisti di fare obiezione di coscienza sulla cosiddetta pillola del giorno dopo, ovvero sulla possibilità di non vendere quei farmaci di emergenza «per i quali nel foglio illustrativo non si esclude la possibilità di un meccanismo d’azione che porti all’eliminazione di un embrione umano». Nel comunicato stampa diffuso tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio si legge che «in merito al problema specifico all’interno del CNB sono emersi orientamenti bioetici differenti», tuttavia, «a fronte dell’ipotesi che il legislatore riconosca il diritto all’obiezione di coscienza del farmacista e degli ausiliari di farmacia, i componenti del CNB si sono trovati d’accordo che, nel rispetto dei principi costituzionali, si debbano considerare e garantire gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, come generalmente previsto in situazioni analoghe. Presupposto necessario e indispensabile per l’eventuale riconoscimento legale dell’obiezione di coscienza è, dunque, che la donna debba avere in ogni caso la possibilità di ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta farmacologia e che spetti alle istituzioni e alle autorità competenti, sentiti gli organi professionali coinvolti, prevedere i sistemi più adeguati nell’esplicitazione degli strumenti necessari e delle figure responsabili per la attuazione di questo diritto».
In linea di principio, dunque, il CNB riconosce al farmacista (e persino al suo ausiliario) il diritto di sottrarsi ai propri doveri professionali rimpallando allo Stato il dovere di garantire comunque l’accesso al farmaco da parte della paziente, in totale analogia con quanto già previsto per i medici nel caso dell’interruzione volontaria di gravidanza. Considerato il devastante impatto che il ricorso all’obiezione di coscienza ha avuto sull’applicazione della legge 194 (sono obiettori oltre il 70% dei ginecologi (con picchi dell’85% nel Lazio e in Basilicata), oltre il 50% degli anestesisti e circa il 43% del personale non medico (Relazione del Ministro della salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza Legge, 194/78 - Dati preliminari 2009, dati definitivi 2008) e l’importanza di assumere il farmaco il prima possibile (se il farmaco viene assunto nelle 12 ore successive al rapporto sessuale l’efficacia è di circa il 95%, si scende al 60% nelle 72 ore successive), c’è di che preoccuparsi. E dunque, seppure in attesa di poter leggere il documento del CNB (ora disponibile qui), non ancora disponibile nel momento in cui scriviamo, a dieci giorni dalla sua approvazione, cerchiamo di capire a cosa stiamo andando incontro.

Su Sapere di aprile.

lunedì 11 aprile 2011

Una sentenza immaginaria

E così, la Corte di Cassazione avrebbe solennemente stabilito il principio che non basta il consenso informato per dare legittimità all’azione del medico; che i chirurghi che sottopongono i pazienti a interventi inutili tradiscono il giuramento di Ippocrate; che le operazioni senza speranza non devono essere nemmeno tentate. Questo abbiamo letto sui giornali nei giorni scorsi. Secondo Assuntina Morresi («Cassazione doppia. Chiarezza urgente», Avvenire, 10 aprile 2011, p. 2), quella pronunciata dalla Quarta Sezione Penale della Cassazione il 13 gennaio scorso sarebbe in più

una sentenza, insomma, in accordo con la legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in discussione in Parlamento, per la quale il medico deve tenere conto delle volontà espresse dal paziente quando ancora era in grado di farlo, ma non è obbligato a eseguirle, perché non può trasformarsi in un mero esecutore delle sue richieste. E un alibi in meno a chi sostiene che la legge sulle Dat è incostituzionale perché le indicazioni contenute non sono vincolanti. Ancora una volta si conferma che l’autodeterminazione del paziente non è assoluta, perché non basta il suo consenso a rendere legittimo qualsiasi intervento medico: il professionista non può scaricare sul malato la responsabilità che gli compete, quella cioè del giudizio ultimo sulla terapia da intraprendere, sospendere, o non iniziare affatto.
È un vero peccato che tutte queste interpretazioni abbiano poco – e in qualche caso, nulla – a che fare con la vera sentenza.

Partiamo dai fatti. Il 10 dicembre 2001, all’Ospedale S. Giovanni di Roma, tre chirurghi sottopongono una paziente affetta da un tumore con metastasi diffuse a un intervento chirurgico. A una laparoscopia iniziale fa seguito una laparotomia, con cui vengono asportate le ovaie e una parte della massa neoplastica. Durante la notte la paziente si sente male e, nonostante i tentativi di rianimazione, muore all’una del giorno dopo. L’esame autoptico identificherà la causa della morte in una grave emorragia interna. L’accusa che viene formulata contro i tre medici è, in primo luogo, di aver causato lesioni alla milza e al legamento falciforme della donna, che sarebbero la causa del sanguinamento fatale. I tre sostengono invece che l’emorragia sarebbe stata causata dal cedimento fortuito e imprevedibile dei punti metallici usati per suturare i vasi sezionati, dovuto alle cattive condizioni dei tessuti operati.
In secondo luogo, si accusano gli imputati di aver violato le
disposizioni dettate dalla scienza e dalla coscienza dell’operatore. Nel caso concreto, attese le condizioni indiscusse ed indiscutibili della paziente (affetta da neoplasia pancreatica con diffusione generalizzata, alla quale restavano pochi mesi di vita e come tale da ritenersi “inoperabile”) non era possibile fondatamente attendersi dall’intervento (pur eseguito in presenza di consenso informato della donna quarantaquattrenne, madre di due bambine e dunque disposta a tutto pur di ottenere un sia pur breve prolungamento della vita) un beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. I chirurghi pertanto avevano agito in dispregio al codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico terapeutico.
Va notato che, contrariamente a quanto sostenuto da quasi tutte le fonti giornalistiche, queste non sono parole della Cassazione ma bensì della Corte d’Appello (i tre imputati, condannati in primo e secondo grado per omicidio colposo, avevano fatto ricorso alla Suprema Corte). Ma questo è in fondo solo un dettaglio. Il punto fondamentale è che, nel loro ricorso, i tre chirurghi non hanno mai messo in discussione il principio che non si devono praticare interventi inutili. Non hanno legittimato le proprie azioni invocando il consenso informato ottenuto dalla paziente; meno che mai nessuno di loro ha cercato di «scaricare sul malato la responsabilità che gli competeva». Come avrebbero potuto, del resto? La Corte d’Appello non aveva introdotto nessuna novità, ma solo ricordato un articolo del Codice deontologico dei medici, il n. 16, che recita:
Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
(Nel linguaggio del Codice «anche tenendo conto» va interpretato come «neppure tenendo conto».) Questo è un principio di banale buon senso, che nessun medico ha mai messo o metterebbe in discussione (anche se non tutti i medici, purtroppo, operano poi in conformità ad esso). Dovrebbe anche essere evidente che il principio secondo cui il paziente non può pretendere che il medico compia qualsiasi azione non inficia per nulla – anzi a ben vedere conferma – il principio complementare secondo cui neppure il medico può pretendere che il paziente subisca qualsiasi azione.
I tre imputati si sono invece difesi asserendo che l’operazione non appariva in partenza così disperata, essendo in quel momento l’origine del tumore ancora incerta: se fosse stato un tumore ovarico, la donna avrebbe potuto sopravvivere anche tre anni in più (le analisi successive hanno confermato che si trattava invece di un tumore del pancreas). I tre hanno anche lamentato il fatto che l’addebito di aver voluto effettuare l’intervento chirurgico non era stato contestato nel capo di imputazione, pregiudicando così la loro piena possibilità di difendersi; e questo è tutto.
La Cassazione ha annullato la condanna della Corte d’Appello per l’intervenuta prescrizione; ha giudicato che le prove addotte contro gli imputati non fossero contraddittorie o insufficienti, e che non si potesse quindi proscioglierli nel merito. Ha giudicato infine di non poter rilevare eventuali vizi di motivazione o analizzare questioni di nullità, a causa dell’avvenuta estinzione del reato. Non ha affermato o ribadito e neppure soltanto nominato nessun principio giuridico a proposito del consenso informato – cosa naturale, dato che nessun principio del genere, come abbiamo visto, era stato messo in questione dai tre ricorrenti.
Questo, almeno, nella sentenza reale; in una sentenza immaginaria, com’è noto, si può leggere qualsiasi cosa – soprattutto, qualsiasi cosa confacente ai propri scopi.

giovedì 7 aprile 2011

I codici di (vile) metallo della Giordania

Mentre sui giornali di tutto il mondo impazzano le interpretazioni più fantasiose sui codici di piombo e rame della Giordania che riporterebbero notizie clamorose sugli esordi del cristianesimo, sul Times Literary Supplement lo storico di Oxford Peter Thonemann ci spiega come è riuscito l’anno scorso a dimostrare al di là di ogni dubbio che uno di questi documenti è un falso estremamente grossolano, e come probabilmente lo siano anche tutti gli altri («The Messiah codex decoded», 6 aprile 2011). Thonemann aveva informato della cosa David Elkington, il principale promotore della «clamorosa scoperta», ma senza risultato.
Va detto che i blog hanno battuto sul tempo i media tradizionali: il 31 marzo un resoconto dello stesso Thonemann («Peter Thonemann on the Lead Codices»), più dettagliato di quello pubblicato dal TLS, è apparso sul blog di Daniel O. McClellan. Il giorno dopo è stato ripreso anche da James R. Davila («Hebrew-Inscribed-Metal-Codices Watch: A Fake», Paleojudaica, 1 aprile); questo post è stato meritoriamente tradotto in italiano da Luigi Walt («Il codice (coi piedi) di piombo», Paulus 2.0, 3 aprile). Anche la vituperata Wikipedia ha offerto finora un articolo tempestivamente aggiornato su tutti gli sviluppi.

Le riflessioni sul rapporto fra nuovi media e media tradizionali che il caso ci propone sono banali e quindi le tralascio.

domenica 3 aprile 2011

Forse Marcello Veneziani non è un intellettuale modesto

Ho sempre considerato Marcello Veneziani un intellettuale modesto. Mai originale, mai scintillante, ottusamente conservatore, eternamente risentito nei confronti prima della «Sinistra» e poi degli ex camerati di AN, strategicamente schierato a difesa dell’Indifendibile.
Vedo però adesso che dovrei forse modificare il mio giudizio. Ecco cosa scrive Veneziani in difesa dell’ultima uscita di Roberto de Mattei («Cacciate quello studioso, è un cattolico vero», Il Giornale, 2 aprile 2011, p. 1):

È uscito in questi giorni un film terribile, «Non lasciarmi», dove un gruppo di cloni umani viene allevato per fornire pezzi di ricambio all’umanità. Dopo gli espianti d’organi, le loro giovani vite «completa­no» il loro corso, cioè muoiono. Ma quei cloni sono ragazzi e hanno emozioni, pen­sieri, amori, anima.
A pensarci, quel Dio crudele che manda catastrofi per liberare dal peccato è come quella Scienza crudele che manda a mori­re le sue creature per liberare dalle malat­tie. Anche lo scientismo ateo ha le sue vitti­me ed esige, come il Dio del Vecchio Testa­mento, di sacrificare Isacco in suo nome. Che dite, cacciamo pure i ricercatori che credono nella Scienza assoluta, o più sag­giamente puniamo le violazioni ma non le convinzioni?
Il problema di questo ragionamento è che Non lasciarmi non è un documentario: è un film di fantascienza. Le «vittime» che Veneziani addebita allo «scientismo ateo» sono i personaggi di un’opera di fantasia. E nonostante tutti i miei sforzi, non riesco a capire come si possano imputare ai «ricercatori che credono nella Scienza assoluta» – ammesso che esistano – non dico le opere, ma anche solo le intenzioni dei mad scientists ritratti in un film.
Un altro paragone di questo genere, e non considererò più Marcello Veneziani un intellettuale modesto. Lo giudicherò, più semplicemente, un cretino.

sabato 2 aprile 2011

Perché de Mattei dovrebbe dimettersi?


Le dichiarazioni sulla catastrofe giapponese (qui in trascrizione), rilasciate a Radio Maria dal vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Roberto de Mattei, hanno sollevato un’indignazione diffusa; i promotori di una petizione online le hanno giudicate incompatibili con la carica ricoperta da de Mattei, di cui pertanto hanno chiesto e invitato a chiedere le dimissioni. Ma se è intuitivo riconoscere la contraddizione tra certe credenze e la vicepresidenza del massimo ente scientifico italiano, meno immediato risulta specificare in che cosa consista esattamente questa incompatibilità.
Diciamo subito che Roberto de Mattei ha dimostrato da tempo di non poter ricoprire quella carica. Creazionista, organizzatore nel 2009 di una conferenza di creazionisti (i cui atti sono stati malauguratamente pubblicati con un contributo finanziario dello stesso CNR), de Mattei dichiarava ancora pochi giorni fa, in margine alla vicenda odierna:

Oggi […] nel mondo cattolico è penetrata una visione evoluzionista e poligenista, per cui il genere umano non proverrebbe da una coppia primordiale. Ma Pio XII nell’enciclica Humani Generis ha riaffermato che l’esistenza personale di Adamo ed Eva fa parte del magistero della Chiesa. Questa è una delle tante ragioni per cui un cattolico non può accettare le teorie di Darwin.
La scienza ha dimostrato da molto tempo che il genere umano non proviene da una coppia primordiale; ed è – dovrebbe – essere pacifico che l’ultima cosa che l’autore di queste rozze affermazioni antiscientifiche può fare è di detenere la carica di vicepresidente del CNR.
Ma oggi non stiamo parlando di questo. Tralasciamo l’evoluzione; cosa c’è di contrario alla scienza in ciò che de Mattei ha detto sul terremoto?
La risposta sarebbe immediata se avesse per esempio sostenuto che la teoria della deriva dei continenti è contraria alla vera religione, e che i sismi sono in realtà provocati direttamente da Dio che scuote la Terra; ma de Mattei non ha detto questo.
Si potrebbe replicare che se l’offesa alla ragione non riguarda i dati empirici, essa è però palese nell’argomentazione logica. In effetti, i ragionamenti esposti a Radio Maria sono pateticamente inadeguati: ammettiamo pure con de Mattei che ci sia «la sicurezza che le catastrofi possono essere, e talora sono, esigenza della giustizia di Dio»: questo vuol dire che nelle zone sismiche abitano in media più peccatori che nelle zone non sismiche? Come mai costoro si vanno a concentrare proprio lì? Consideriamo ancora questo altro punto:
Dio non potrebbe fare in modo che un terremoto colpisca il colpevole e rispetti l’innocente se non attraverso la moltiplicazione di miracoli, attraverso una profonda modifica del piano della creazione divina. Ora è chiaro che Dio può salvare e talvolta salva l’innocente operando un miracolo ma Dio non è obbligato a moltiplicare i miracoli o a rinunziare al piano della sua creazione per salvare la vita di un innocente.
Sono certo che de Mattei creda nell’attributo divino dell’onnipotenza; ma un dio onnipotente, per definizione, dovrebbe sempre essere capace di predisporre un «piano della creazione» in cui gli innocenti si salvino naturalmente e periscano solamente i rei. È chiaro che l’argomento di de Mattei si applica solo a un demiurgo severamente limitato, non alla divinità onnipossente della tradizione monoteistica.
Come si vede, i ragionamenti di de Mattei fanno decisamente acqua; e tuttavia sono un po’ restio a individuare qui il punto decisivo. Un apologeta un po’ più abile – o persino lo stesso de Mattei, se ci si impegnasse allo spasimo – potrebbe a forza di argomenti ad hoc rendere la questione tanto nebulosa da eludere una confutazione troppo banale. Se è vero che la scienza non si fa con le argomentazioni ad hoc, è anche vero che una teodicea un po’ discutibile non basta, da sola, a determinare una drastica incompatibilità con il mondo della scienza, visto che devono essere molto pochi, credo, gli scienziati perennemente e inflessibilmente razionali.
Qualcuno potrebbe notare che non è il singolo ragionamento bacato a costituire il problema, ma l’adesione di de Mattei a una fede superstiziosa e in quanto tale antiscientifica (a occhio direi che questa sia la posizione più diffusa tra quanti ne chiedono le dimissioni). Qui però il vicepresidente del CNR segna un punto quando obietta che
avanzare questa motivazione per chiedere che io mi dimetta equivale a esigere la cacciata dall’università di un fisico che crede al dogma della transustanziazione, certamente antiscientifico, per cui al momento della consacrazione eucaristica pane e vino diventano corpo e sangue di Cristo.
Siamo pronti a sostenere che un cattolico convinto non possa diventare un manager della ricerca scientifica? Si ripropone la risposta di prima: ci sono stati eminenti scienziati che hanno creduto in cose assolutamente folli (il più famoso di tutti era stato anche uno stimato funzionario pubblico, mentre scriveva trattati sull’alchimia e sull’Apocalisse). Certo, a chi è un poco meno eminente si perdona di meno; ma io non so nulla dei meriti di de Mattei come storico e come vicepresidente del CNR, e quindi mi asterrò dal seguire questa linea di pensiero.

Ma allora esiste davvero un motivo per cui le dichiarazioni di de Mattei dovrebbero provocarne le dimissioni? Nonostante tutto, mi sembra proprio di sì.
La scienza non è soltanto un’avventura conoscitiva; è anche un’attività tesa a migliorare in ogni modo la condizione dell’uomo, a evitare o sanare i mali che lo affliggono, a realizzare in altre parole «tutto quello che è possibile». L’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria e l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR, per esempio, non si occupano soltanto di studiare teoricamente le dinamiche della Terra, ma anche di mitigare il rischio sismico. Ora, chi come de Mattei dice che
se la Terra non avesse pericoli, dolori, catastrofi la Terra eserciterebbe sopra di noi un fascino irresistibile, non ci accorgeremmo che è un luogo di esilio e dimenticheremmo troppo facilmente che noi siamo cittadini del cielo
sta implicitamente sostenendo che i pericoli ci devono essere, e che sarebbe un male se ne corressimo di meno (suppongo che per de Mattei Dio ce ne invii già la giusta misura). Chi come de Mattei dice che
sta scritto che Dio manda la morte prematura agli innocenti per liberarli da un triste avvenire
sta implicitamente sostenendo che combattere la morte prematura significa fare un danno agli innocenti, e contrastare l’opera di Dio. Come può un uomo che sostiene queste cose guidare credibilmente un ente di ricerca che ha tra i suoi scopi istituzionali quello di contrastare terremoti e altre catastrofi naturali?
È vero che per de Mattei Dio potrebbe avere anche
un fine di ordine morale, come per esempio acuire il genio dell’uomo, eccitarlo a studiare la natura per difendersi dalla sua potenza distruggitrice e così determinare il progresso della scienza
(in questo brano, per inciso, riappare il demiurgo semi-impotente che non ha altri mezzi per favorire il progresso della scienza); ma il fatto che qui palesemente de Mattei contraddica se stesso non basta ad assolverlo.
Un ultimo punto, che riguarda i terremoti nostrani, recenti e meno recenti. Da un uomo delle istituzioni quale è de Mattei, le vittime di una catastrofe – che assieme agli altri cittadini ne pagano lo stipendio – si aspetterebbero una solidarietà incondizionata, non la lezioncina di un amico di Giobbe che insinua il sospetto che i loro cari morti e loro stessi abbiano forse ricevuto ciò che meritavano:
le nostre colpe possono essere personali o collettive, possono essere le colpe di un singolo o quelle di un popolo ma mentre Dio premia e castiga i singoli nell’eternità è sulla Terra che premia o castiga le Nazioni, perché le Nazioni non hanno vita eterna, hanno un orizzonte terreno.
Roberto de Mattei può coltivare per sé come libero cittadino la sua personale superstizione. Non può farlo come vicepresidente del CNR.

lunedì 28 marzo 2011

Per sentito dire


Per sentito dire, Nicla Vassallo, 2011, Feltrinelli, Milano.

domenica 27 marzo 2011

Nuclear flowers

Cristoph Niemann's nuclear flowers, The New Yorker, march 28, 2011.

venerdì 25 marzo 2011

Una via d’uscita

E’ possibile intravedere una via d’uscita tra il sesso o il non sesso di Berlusconi con Ruby e l’arroganza dei potenti, tra gli inviti alla delazione del sindaco leghista di San Martino dall’Argine e l’auto esaltazione di Giancarlo Gentilini che si vanta di avere bruciato due campi nomadi, tra la “cattiveria” invocata da Maroni contro i clandestini e il massacro operato dal governo alla Cultura, tra il Comune di Coccaglio che ha inneggiato a un Natale senza extracomunitari e le panchine anti-barbone di Verona, tra gli slogan: “Sì alla polenta, no al cous-cous” e gli insulti ai calciatori con la pelle nera, tra i calci dati da “civili italiani” ad una ragazza rom incinta e i centralini anticlandestini di Cantù, tra i rifiuti del barista romano a servire un senegalese e il raddoppio del costo del caffè per clienti rom, tra gli striscioni che negano la Shoa e la nascita su Facebook del gruppo denominato: “Immigrati clandestini: torturarli! E’ legittima difesa”?
Continua, Pino Petruzzelli, Il Fatto Quotidiano.

lunedì 21 marzo 2011

Mumble

Le grandi catastrofi sono una voce terribile ma paterna della bontà di Dio.

Le catastrofi [...] sono talora esigenza della giustizia di Dio, della quale sono giusti castighi.

Il terremoto è stato un battesimo di sofferenza che ha purificato la loro anima da tutte le macchie anche le più lievi e grazie a questa morte tragica la loro anima è volata al cielo prima del tempo perché Dio le ha voluto risparmiare un triste avvenire.
Alcune tra le (meno assurde) dichiarazioni di Roberto De Mattei, vicepresidente del CNR, su Radio Maria. No comment.

sabato 19 marzo 2011

La sentenza sul crocifisso

È disponibile sul sito della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la sentenza della Camera Grande sul caso Lautsi e altri contro Italia. Com’è ormai noto, la Corte ha ribaltato la sentenza di primo grado, assolvendo lo Stato italiano dall’accusa di violare con l’esposizione del crocifisso nelle scuole la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

È importante notare che con la sentenza la Corte non accoglie necessariamente tutti gli argomenti addotti dal Governo italiano nella sua difesa, invero a tratti assai farraginosa. Così, per esempio, al § 66 della sentenza, si legge che il crocifisso è prima di ogni altra cosa un simbolo religioso:

The Court […] considers that the crucifix is above all a religious symbol. The domestic courts came to the same conclusion and in any event the Government have not contested this. The question whether the crucifix is charged with any other meaning beyond its religious symbolism is not decisive at this stage of the Court’s reasoning.
Al § 68, ancora, la Corte chiarisce che invocare il carattere tradizionale della pratica di esporre il crocifisso non basta di per sé a sottrarre dal rispetto della Convenzione:
The Court takes the view that the decision whether or not to perpetuate a tradition falls in principle within the margin of appreciation of the respondent State. The Court must moreover take into account the fact that Europe is marked by a great diversity between the States of which it is composed, particularly in the sphere of cultural and historical development. It emphasises, however, that the reference to a tradition cannot relieve a Contracting State of its obligation to respect the rights and freedoms enshrined in the Convention and its Protocols.
La Corte, in effetti, ha motivato la propria sentenza esclusivamente sul fatto che, a suo giudizio, l’esposizione del crocifisso non costituirebbe un indottrinamento degli allievi (§§ 71-77):
a crucifix on a wall is an essentially passive symbol […]. It cannot be deemed to have an influence on pupils comparable to that of didactic speech or participation in religious activities […] the presence of crucifixes is not associated with compulsory teaching about Christianity […] according to the indications provided by the Government, Italy opens up the school environment in parallel to other religions. The Government indicated in this connection that it was not forbidden for pupils to wear Islamic headscarves or other symbols or apparel having a religious connotation; alternative arrangements were possible to help schooling fit in with non-majority religious practices; the beginning and end of Ramadan were “often celebrated” in schools; and optional religious education could be organised in schools for “all recognised religious creeds” […]. Moreover, there was nothing to suggest that the authorities were intolerant of pupils who believed in other religions, were non-believers or who held non-religious philosophical convictions.
In addition, the applicants did not assert that the presence of the crucifix in classrooms had encouraged the development of teaching practices with a proselytising tendency […].
Lastly, the Court notes that the first applicant retained in full her right as a parent to enlighten and advise her children, to exercise in their regard her natural functions as educator and to guide them on a path in line with her own philosophical convictions
Quello che non si comprende, però, è come ciò possa assolvere lo Stato italiano dalla violazione del dovere di «neutralità e imparzialità», che la stessa Corte riconosce (§ 60) essere imposto dall’art. 9 della Convenzione agli Stati contraenti. Come riconosce in una postilla il giudice Rozakis (e si tratta di un’opinione concordante con la sentenza!),
It is, I think, indisputable that the display of crucifixes in Italian State schools has a religious symbolism that has an impact on the obligation of neutrality and impartiality of the State […]. The question which therefore arises at this juncture is whether the display of the crucifix not only affects neutrality and impartiality, which it clearly does, but whether the extent of the transgression justifies a finding of a violation of the Convention in the circumstances of the present case [corsivo mio].
Sembra di capire che la violazione della neutralità sia condonata per il suo essere poco efficace; ma probabilmente servirà una lettura più attenta della sentenza.

Al di là del caso presente, rimane il fatto della violazione indubitabile dell’uguaglianza dei cittadini compiuta da uno Stato che esponga negli spazi istituzionali simboli di una data religione. Ai cittadini che non condividano le credenze di quella religione lo Stato sembra dire «Io non sono con voi; io preferisco altri»; e questa è una violazione del diritto a un uguale trattamento, anche se ad essa non faccia seguito una più concreta discriminazione. Noi, per fare un paragone, giustamente diffidiamo di magistrati che si impegnino in una attività politica, perché pensiamo che questo faccia venire meno la fiducia nella loro neutralità; e non importa che le loro sentenze dimostrino eventualmente una vera imparzialità (ammesso che sia possibile dimostrarla): la serenità di chi viene sottoposto a giudizio viene prima di tutto. Allo stesso modo e per le stesse ragioni dovremmo impedire che lo Stato si schieri attivamente al fianco di una parte religiosa.
È un peccato che la Corte non abbia riconosciuto questi principi di civiltà. Ma forse la sconfitta di oggi non chiude la partita: al § 57 la Corte osserva che nel caso in esame non si occupa della compatibilità dei crocifissi con i principi della laicità espressi dalle leggi italiane:
the Court observes that the only question before it concerns the compatibility, in the light of the circumstances of the case, of the presence of crucifixes in Italian State-school classrooms with the requirements of Article 2 of Protocol No. 1 and Article 9 of the Convention.
Thus it is not required in this case to examine the question of the presence of crucifixes in places other than State schools. Nor is it for the Court to rule on the compatibility of the presence of crucifixes in State-school classrooms with the principle of secularism as enshrined in Italian law.
C’è allora forse spazio per continuare la battaglia giuridica, anche se probabilmente essa si dovrà combattere su un fronte tutto italiano, portando la Corte Costituzionale a pronunciarsi – cosa che finora non ha voluto fare – su questa ferita ancora aperta alla laicità dello Stato.

domenica 13 marzo 2011

“[T]he boy was, among his classmates, the sort of marginal social figure who was so marginal he was not even teased”.

Backbone, David Foster Wallace, New Yorker.

Pensieri

When I started writing about science, it was extremely commonplace to meet people, in journalism and in television, who would proudly tell you that they know nothing about science, and then explain that this meant they were in a better position to communicate science to a lay audience, because they could better identify with the mindset people who didn’t understand it. “If I can understand my article, then the public can too”.
Ben Goldacre, Do specialist journalists need to know anything about their subject? after @timharford.

giovedì 10 marzo 2011

Omofobia in Africa

È in edicola il numero 42 del bimestrale Darwin. Alle pp. 64-65 si trova un mio breve articolo sull’ondata di violenza omofobica che imperversa attualmente in Africa, e in particolare in Uganda. Una delle cause principali, come spiego nel pezzo, è da ricercarsi nel frenetico impegno missionario di fondamentalisti americani legati agli ambienti delle cosiddette «terapie riparative» dell’omosessualità.

Il 26 gennaio 2011 l’attivista ugandese per i diritti degli omosessuali David Kato veniva trovato in fin di vita nella sua casa di Mukono, dopo essere stato aggredito con un martello da uno o più individui. A causa della gravità delle ferite riportate, Kato moriva durante il tragitto verso l’ospedale. L’aggressione è stata subito ricollegata alla campagna d’odio omofobico intrapresa dal settimanale ugandese Rolling Stone (nessun rapporto con l’omonima testata americana), che nell’ottobre dell’anno scorso aveva pubblicato nomi, indirizzi e foto di 100 persone – fra cui Kato – identificate come omosessuali, accusandole di voler «reclutare un milione di bambini innocenti entro il 2012» e di diffondere germi mortali; «impiccateli!», incitava il titolo del servizio. Ben presto molte delle persone elencate dal tabloid hanno cominciato a ricevere molestie e minacce; una donna, la cui casa era stata fatta oggetto di una sassaiola da parte dei vicini, è stata costretta a cambiare domicilio. Il 3 gennaio Kato e altri due attivisti, membri come lui dell’organizzazione Sexual Minorities Uganda (di cui Kato era uno dei cofondatori), erano riusciti a far sì che un tribunale emettesse un’ingiunzione contro Rolling Stone a non proseguire ulteriormente nella campagna d’odio, ottenendo però anche l’effetto di intensificare le minacce rivolte a Kato, fino alla sua morte.
Le autorità ugandesi sembrano voler negare la motivazione omofobica dell’aggressione a Kato: l’omicida sarebbe stato arrestato, ma secondo la polizia non avrebbe agito perché mosso da sentimenti anti-omosessuali. In ogni caso il problema rimane, visto che l’episodio si inserisce in un contesto – quello ugandese – in cui l’omofobia tradizionale della popolazione viene sempre più rinfocolata dai media e dalle stesse autorità politiche. […]

mercoledì 9 marzo 2011

Pagare le madri surrogate?

Per Susan B. Apel offrire compensi in denaro alle madri surrogate è la cosa giusta da fare («Why Compensating Surrogate Mothers is the Right Thing to Do», Bioethics Forum, 8 marzo 2011). Un esempio dei suoi argomenti:

Another argument against compensation is that it exploits women, particularly poor women. Women who have few or no marketable skills and maybe fewer choices will be seduced into giving their bodies over to be used by others.
[…] But the exploitation argument is paternalistic, often ignoring the voices of the gestational carriers themselves, many of whom claim that the opportunity to obtain such work is a valuable and valued one.
These women have used their compensation to do things like purchase a home, or send their children to school, that would otherwise have been impossible. In addition, the let’s-not-allow-women-to-be-exploited-in-this-way argument never seems actually to improve women’s lives. Unless the exploitation argument is followed by real efforts to give women more education or other opportunities for remunerative work, the argument leaves the arguers feeling morally right with themselves, but it leaves poor women in their same deplorable plight.
La questione è controversa, ma comunque la si pensi, l’articolo della Apel è da leggere tutto.

martedì 8 marzo 2011

Dopo di che, onorevole Roccella?

Eugenia Roccella torna per l’ennesima volta sulla legge in discussione alla Camera e in particolare sul consenso informato («Non spetta a un tribunale decidere dove finisce la vita», Il Giornale, 7 marzo 2011, p. 12):

un consenso informato, per essere tale, deve rispondere a due condizioni: ci deve essere il consenso, dunque una firma, e l’informazione, dunque un colloquio con un medico. Se il paziente a cui, alla vigilia di un’operazione chirurgica, fosse sottoposta l’informativa da firmare, si rifiutasse, sostenendo di averne già parlato con i genitori, il medico non lo giudicherebbe sufficiente. Non può bastare un’informazione casuale, approssimativa, non aggiornata, priva di basi scientifiche.
D’accordo, supponiamo che il medico non lo giudichi sufficiente; dopo di che, caro sottosegretario, cosa potrebbe succedere, secondo Lei? Ci sono varie possibilità:
  • il medico chiama due infermieri nerboruti, che legano il paziente con le cinghie di contenzione a una sedia e lo obbligano ad ascoltare l’intera informativa;
  • il medico chiama i suddetti infermieri, che sedano il paziente per poter procedere all’operazione in assenza del prescritto dissenso informato;
  • il medico denuncia il paziente alla magistratura (sperando di non incappare in giudici comunisti), perché gli sia irrogata una pena esemplare e gli scappi la voglia di reiterare il suo crimine orrendo.
Oppure, ipotesi forse più realistica,
  • il medico si tiene per sé la propria frustrazione e lascia andare il paziente, visto che – si regga forte, onorevole – il consenso informato è necessario per procedere a un trattamento sanitario ma non per rifiutarlo.
Forse Lei, onorevole, riterrà questa idea frutto dell’odierno relativismo e dell’imperante cultura-di-morte; però, strano a dirsi, essa sembra essere presente persino nella legge sulle DAT da Lei così caldamente sostenuta, che all’art. 2 comma 4 recita:
È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.
La vita è piena di sorprese, vero onorevole?

Bentornato paternalismo!


Nia è l’acronimo per nutrizione e idratazioni artificiali. È qualcosa di cui puoi avere bisogno quando non puoi alimentarti per via fisiologica. Per una patologia o per una condizione di incoscienza. Può essere un ricorso temporaneo o permanente.
Hai bisogno di firmare un consenso informato, che è quel foglio che bisogna firmare ogni volta che ti sottoponi a un intervento chirurgico o medico.
In quel foglio si dovrebbe sintetizzare la seguente idea: che tu come paziente sei stato informato correttamente ed esaustivamente dei rischi della tua condizione, della prognosi, delle alternative terapeutiche e assistenziali (se esistono alternative, se non esistono sarai informato che la tua scelta è tra la proposta per cui si richiede il consenso informato e l’astenerti dal fare alcunché). In quel foglio dichiari che sei stato informato e che accetti il determinato trattamento. Ogni consenso, ovviamente, può essere tale solo se è espresso in modo consapevole. La condizione necessaria per la consapevolezza è l’informazione. Non possiamo entrare qui nel merito delle difficoltà intrinseche e di tutti i possibili modi in cui l’accertamento della corretta informazione e della consapevolezza del paziente presenti ostacoli e faglie.
Ciò che ci interessa è ricordare il principio e il meccanismo che caratterizza ogni intervento medico. L’importante è ricordare che puoi scegliere. Puoi anche rifiutare. Nessuno può obbligarti: questo è il cuore dell’autodeterminazione, questo è quanto affermato nella carta costituzionale. Questo è quanto avrebbe dovuto decretare la fine del paternalismo, secondo cui il medico è colui che decide della vita del paziente e prende per lui le decisioni. Invece il paternalismo è un’abitudine ancora radicata e una tentazione spesso irresistibile. A volte per buone ragioni: perché si pensa davvero che stai facendo la scelta sbagliata, proprio com’è difficile non cercare di imporre il nostro punto di vista all’amico che ha scelta l’ennesima fidanzata sbagliata. Soprattutto se siamo convinti che il nostro amico non sia davvero consapevole. A volte per ragioni meschine e presuntuose. Qualsiasi siano queste ragioni il paternalismo è moralmente condannabile e legalmente messo da parte, perché la decisione è affidata al paziente, a parte eccezioni in cui vi sia l’impossibilità di esprimere un consenso per l’urgenza o quando si delinea la necessità di un trattamento sanitario obbligatorio. In tutti gli altri casi un adulto ha il diritto di scegliere se e come curarsi.
Le direttive anticipate possono essere considerate una estensione temporale del consenso informato.
In fondo già accade: firmo oggi per un intervento che si farà più tardi o domani, per esempio. Le direttive anticipate mi darebbero la possibilità di decidere oggi per un futuro possibile in cui non posso più farlo perché sarò incosciente: per una patologia o per un incidente. Oggi io potrei decidere senza delegare nessuno a farlo in una condizione in cui la mia volontà non può essere espressa.
Ed eccoci alla Nia e alla discussione del disegno di legge sulle direttive anticipate di trattamento che esclude che si possa decidere al riguardo. La Nia è un obbligo, una imposizione, nonostante le si indichi con espressioni come “diritto imprescindibile”. Secondo i difensori di questo legge ripugnante non siamo in grado di decidere se vogliamo essere nutriti e idratati artificialmente, siamo fantocci nelle mani dei vari burocrati: da Eugenia Roccella a Maurizio Sacconi, tutti preoccupati di imporci un bel tubo nello stomaco.
I punti dolenti sono molti.
A cominciare dal negare statuto medico alla Nia, contro il parere delle associazioni di categoria. E contro ogni ragionevolezza. Basterebbe infatti sapere di cosa si parla per evitare di rendersi ridicoli. La sostanza nutritiva è un preparato farmaceutico che viene somministrato per via enterale o parenterale, cioè attraverso una sonda nasogastrica o ipercutanea nel primo caso, oppure tramite un catetere venoso nel secondo caso. Infilare un catetere in una vena comporta rischi settici e metabolici.
Se questa legge verrà approvata, i suoi fautori dovranno sbrigarsi a eliminare la necessità del consenso informato al riguardo.
Ma poi c’è il punto più bizzarro e più inutile: se anche non fossero trattamenti medici, ma forme assistenziali, il passaggio dallo statuto non medico all’obbligo è assolutamente illegittimo. Posso rifiutare anche trattamenti assistenziali! Posso rifiutare la compagnia di persone a me non gradite. Perché non potrei scegliere liberamente sulla nutrizione e idratazione artificiali?
Nessuno osa ancora imporle alle persone coscienti - considerando che serve un intervento chirurgico per inserirti la valvola e considerando quanto sia invasivo il sondino nasogastrico. Entrambe pratiche su cui il consenso è necessario. Nessuno può impormi un tubo nel naso o una PEG.
E allora ecco lo scenario che questa legge delinea: se siamo coscienti possiamo rifiutare, se non lo siamo no. E letteralmente è vero, perché se sono incosciente non posso esprimere alcuna preferenze né rifiutare (nemmeno consentire, ovviamente). Ma è per questo che servono le direttive anticipate. Perché io possa oggi anticipatamente dire cosa voglio per domani in cui mi troverò in condizione di incoscienza.
O le direttive sono anticipate o non lo sono. Se non lo sono non serve alcuna legge. In caso contrario come si può minare l’anticipazione segnando questa discriminazione tra una persona cosciente e una che non lo è?
È vero che questa anticipazione solleva un problema filosofico complesso che riguarda l’identità personale e la possibilità di esprimere oggi una preferenza su una condizione che non sto vivendo e posso solo immaginare.
Ma è vero anche che questo problema filosofico ci si pone in molte altre circostanze e non si rivela una condizione sufficiente per minare quell’anticipazione. Ogni forma contrattuale, ogni appuntamento, ogni richiesta per l’indomani mattina presente un problema di anticipazione. Ti dico oggi che domani vorrei essere svegliata da te alle 7. E come possiamo sapere che nel sonno io non cambi idea? Che io non voglia più essere svegliata alle 7 ma alle 10? Che fareste voi, mi svegliereste o mi lascereste dormire?
Per fare un’analogia più vicina alla Nia: durante l’anestesia necessaria per un intervento chirurgico, perdo forse il diritto che ho espresso prima della sedazione? Oppure dovrei essere continuamente essere risvegliata per accertare che il consenso sia ancora attuale?
La strategia dello statuto non medico, insomma, non è solo evidentemente costruita su fondamenti marci, ma è anche fallimentare allo scopo prefissato. Le direttive anticipate disegnate dal disegno di legge in discussione sono intrise del più bieco e sciocco paternalismo. Mantengono solo il nome e l’apparenza di uno strumento per dichiarare anticipatamente le nostre volontà. Sono un corpo imbalsamato presentato come l’ospite d’onore.

iMille, 8 marzo 2011.

venerdì 4 marzo 2011

mercoledì 2 marzo 2011

Se il farmacista diventa obiettore

In attesa di leggere il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sulla possibilità per i farmacisti di fare obiezione di coscienza, è senz’altro possibile esprimere alcune preoccupazioni sulla notizia riportata dalla stampa e sintetizzata da un comunicato stampa della presidenza del consiglio del 25 febbraio scorso.
Il parere del CNB è stato sollecitato da un quesito di Luisa Capitanio Santolini riguardo alla liceità della “clausola di coscienza invocata dal farmacista per non vendere quei prodotti farmaceutici di contraccezione d’emergenza anche indicati come “pillola del giorno dopo”, per i quali nel foglio illustrativo non si esclude la possibilità di un meccanismo d’azione che porti all’eliminazione di un embrione umano”.
Ricordiamo che oggi in Italia sono tre le leggi che prevedono l’obiezione di coscienza: la legge 194/1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza; la legge 413/1993 sulla sperimentazione animale; la legge 40/2004 sulla tecniche di riproduzione artificiale.
Nel discutere di contraccezione d’emergenza il riferimento normativo e morale è l’interruzione volontaria di gravidanza. Ma questo riferimento è scorretto e rischia di alimentare la confusione: la cosiddetta pillola del giorno dopo, infatti, agisce come contraccettivo e non come abortivo. Pertanto l’analogia si indebolisce fino a diventare inutile, anzi sbagliata. Lo stesso CNB deve rendersene in parte conto, perché rimanda al foglio illustrativo che non esclude “una azione abortiva”.
I problemi sono numerosi e gravi. Riguardano la definizione stessa di obiezione di coscienza e, soprattutto, l’effettivo funzionamento di un servizio pubblico e sottoposto a monopolio. Non posso acquistare la contraccezione d’emergenza che in farmacia e il farmacista è l’unico che può soddisfare la mia prescrizione. Eppure il CNB accetta di aprire una faglia nella garanzia di un simile servizio richiamando la clausola di coscienza.
Non basta che il comunicato ricordi che “l’obiezione di coscienza, che ha un fondamento costituzionale nel diritto generale alla libertà religiosa e alla libertà di coscienza, deve pur sempre essere realizzato nel rispetto degli altri diritti fondamentali previsti dalla nostra Carta costituzionale e fra questi l’irrinunciabile diritto del cittadino a vedere garantita la propria salute e a ricevere quella assistenza sanitaria riconosciuta per legge”. Non basta perché non viene indicato nessun meccanismo di bilanciamento per garantire i diritti di chi chiede, preoccupandosi di proteggere soltanto chi non vuole esaudire la richiesta perché crede - senza alcun supporto scientifico - che la contraccezione d’emergenza possa eliminare un embrione.
Per il CNB è sufficiente sottolineare che “la consegna del prodotto contribuisce ad un eventuale esito abortivo in una catena di causa ed effetti senza soluzione di continuità” per considerare il farmacista alla pari di un medico che non vuole eseguire una interruzione di gravidanza.
Ci si chiede dove questa catena causale può fermarsi: quanti sono a contribuire all’eventuale esito abortivo? Anche chi guida il taxi fino alla farmacia? O l’impiegato che fa lo scontrino? L’obiezione può essere estesa anche agli altri tipi di contraccezione (si pensi soprattutto allo IUD che agisce in modo simile alla cosiddetta pillola del giorno dopo)?
Sebbene alcuni membri del Comitato abbiano ricordato che consentire di fare obiezione ai farmacisti significherebbe permettere loro di scavalcare il medico e di intromettersi nelle vite private dei richiedenti, ciò non è bastato a fermare i rappresentanti del moralismo più aggressivo.
Se questo parere dovesse diventare una legge (non dimentichiamoci che nella primavera 2010 è stato presentato un disegno di legge avente come oggetto proprio la possibilità per i farmacisti di fare obiezione) i diritti dei singoli verrebbero ulteriormente minacciati.
Una simile concessione non sarebbe affatto la garanzia di una libertà, ma un vero e proprio sopruso. Gli unici interessi che verrebbero garantiti sono dei nostalgici del paternalismo e di quanti vogliono decidere per gli altri, sicuri di avere in tasca una verità che merita di essere affermata.
È bene non dimenticare che si sceglie di fare il farmacista e che ogni professione implica dei doveri e non solo dei privilegi. Uno di questi doveri dovrebbe essere quello di vendere i farmaci prescritti senza intromettersi in questioni morali o spirituali. Anche perché sono molti i farmaci che potrebbero avere come effetto l’eliminazione di un embrione umano, anche farmaci prescritti per altre ragioni. Come dovrebbe comportarsi il farmacista al riguardo? Dovrebbe forse rifiutarsi di vendere il Cytotec, farmaco gastroprotettore ma i cui effetti sono abortivi? Perché magari hai l’ulcera, ma chi può dire che le tue recondite intenzioni non siano di eliminare un embrione umano?

Galileo, 2 marzo 2011.

Female stalkers

The typical female stalker was a single, separated, or divorced woman in her mid-30s with a psychiatric diagnosis, most often a mood disorder. She was more likely to pursue a male acquaintance, stranger, or celebrity, rather than a prior sexual intimate. When compared with male stalkers, the female stalkers had significantly less frequent criminal histories, and were significantly less threatening and violent. Their pursuit behavior was less proximity based, and their communications were more benign than those of the males. The average duration of stalking was 17 months, but the modal duration was two months. Stalking recidivism was 50%, with modal time between intervention and re-contacting the victim of one day. Any prior actual relationship (sexual intimate or acquaintance) significantly increased the frequency of threats and violence with large effect sizes for the entire female sample. The most dangerous subgroup was the prior sexually intimate stalkers, of whom the majority both threatened and were physically violent. The least dangerous were the female stalkers of Hollywood celebrities.
What are female stalkers like?

Eterologa fai da te

Voleva fare un gesto di generosità, ma è stato incastrato e probabilmente nei prossimi anni dovrà sborsare tanto denaro. Klaus Schröder, un professore tedesco che vive nella regione del Palatinato, dovrà pagare un assegno di mantenimento a una donna lesbica alla quale cinque anni fa donò il proprio seme per aiutarla ad avere un figlio.
(Donò seme a coppia lesbica. Ora dovrà pagare il mantenimento del bambino, Il Corriere della Sera, 1 marzo 2011)

Se la versione di Schröder è quella vera è una gran fregatura. Qui in Italia potrebbe succedere la stessa cosa, anche perché la fecondazione eterologa è pure illegale (anche quella casalinga?).

La delega alla Roccella

Intervistata da Francesco Ognibene a proposito della legge sul testamento biologico, così risponde a un certo punto Eugenia Roccella («“Questa legge sulle Dat scioglie ogni dubbio”», Avvenire, 1 marzo 2011, p. 12):

Finché so­no cosciente posso compiere autonoma­mente gesti che portano alla morte, come non mangiare, ma se non sono più cosciente e se il rifiuto di alimentazione e idratazione è in­serito nelle Dat finisco con il delegare ad altri la decisione sul lasciarmi morire, magari affi­dandola al Servizio sanitario nazionale: sia­mo ai confini dell’eutanasia passiva e del sui­cidio assistito, vietati dalla nostra legge.
Se le Dat fossero quello che dovrebbero essere, cioè Direttive Anticipate di Trattamento, non ci sarebbe nessuna delega ad altri della decisione di lasciarsi morire: la decisione sarebbe presa dal paziente, e il Servizio sanitario nazionale sarebbe solo chiamato a rispettarla. Il testamento biologico dovrebbe servire proprio a questo, a non delegare decisioni vitali. La delega si ha con la parodia che ne stanno facendo la Roccella e i suoi amici: sono loro a decidere per noi. La Roccella – la Roccella! – decide per me e per te e per tutti.

martedì 1 marzo 2011