Il neurologo Gian Luigi Gigli torna ad attaccare dalle colonne del giornale dei vescovi le sentenze sul caso Englaro («“Eluana, le sentenze non reggono più”», Avvenire, 30 dicembre 2008, p. 11). Vediamo alcuni dei suoi argomenti – non tutti nuovissimi, a dire il vero.
All’irreversibilità dello stato vegetativo (in termini assoluti e non solo probabilistici) il mondo scientifico e la medicina non credono per nulla e nessuno si azzarda più a riproporla come argomento del dibattito.Al professor Gigli non bastano i termini probabilistici? Allora non dovrebbe considerare irreversibile neppure la morte. Se le particelle che compongomo un corpo invertissero esattamente il loro corso, il morto tornerebbe alla vita: è estremamente improbabile ma non è fisicamente impossibile (alle lezioni di fisica del liceo si usa l’esempio meno macabro dell’uovo che cade per terra, ma il principio non cambia). Ma anche parlando di probabilità non infinitesimali: il professor Gigli può dimostrare – in termini assoluti e non solo probabilistici – che le persone che si sono fatte crioconservare dopo la morte nell’azoto liquido (quasi 170, ormai), sperando di essere riportate un giorno alla vita da una tecnica avanzata, sono delle illuse? Ci si può far gioco di questa (esigua) speranza, certo; ma dimostrare che è falsa? E cosa dovremmo dedurne riguardo al trattamento dei cadaveri?
Ancora: il professor Gigli è in grado di citare studi scientifici che documentino il risveglio spontaneo dallo stato vegetativo dopo più di 36 mesi dal suo esordio? Il fatto che non ne esista nemmeno uno non ci dice proprio nulla sulle reali probabilità che Eluana Englaro si risvegli, dopo che di mesi ne sono passati 203?
La documentazione della volontà della paziente di rifiutare le cure è stata quanto meno approssimativa e si fonda solo sulla ricostruzione induttiva della sua personalità, basata su una dichiarazione emotiva di fronte a un evento drammatico, riportata da terzi, senza essere passata attraverso la maturazione di quella piena consapevolezza che [è] necessaria a esprimere il consenso davvero informato che si richiede in medicina. Chi scrive inoltre è consapevole del fatto che esistono altre testimonianze, contraddittore [sic] con la ricostruzione di personalità proposta dal padre e da alcune amiche, di cui il magistrato non ha tenuto alcun conto.Se la volontà di Eluana è stata ricostruita sulla base di una sua dichiarazione perché allora il professor Gigli dice che si tratta di una «ricostruzione induttiva»? È falso poi che si tratti di una dichiarazione di fronte a un evento drammatico: Gigli evidentemente non ha letto il decreto della Corte d’Appello che sta criticando, perché saprebbe altrimenti che si tratta di diverse dichiarazioni sollecitate da ben quattro casi differenti (e altri casi sono quasi certamente presenti nelle carte processuali precedenti). È falso ancora che esistano testimonianze contraddittorie su questo punto: alcune persone hanno dichiarato alla stampa cattolica di non aver mai sentito Eluana parlare di questi argomenti. Trarre deduzioni e silentio è sempre imprudente, ma in presenza di testimonianze contrarie rese sotto giuramento diventa addirittura temerario. Quanto al consenso informato, Gigli ne travisa gravemente il significato: mentre il medico che propone un intervento terapeutico è tenuto a informare il più compiutamente possibile il paziente, sarebbe un’aberrazione sostenere che il paziente abbia un obbligo giuridico a informarsi per poter rifiutare lo stesso intervento.
la presenza del riflesso della deglutizione, sia pur mantenuto parzialmente, imporrebbe, con le dovute cautele per evitare polmoniti da ingestione, di ‘perdere’ tutto il tempo necessario per nutrire la paziente per bocca.Le «dovute cautele» non impedirebbero verosimilmente che Eluana incorresse prima o poi in una polmonite da ingestione: con un cucchiaino più di tanto non si può fare. E non coglie il professor Gigli anche in questa nutrizione al rallentatore, pericolosa, acrobatica, un carattere di chiaro accanimento? Che poi lo si definisca terapeutico o meno, francamente poco importa: siamo liberi solo dai trattamenti sanitari, o anche da ogni atto che violi il nostro corpo contro la nostra volontà?
Per non contravvenire alle regole di Buona Pratica Clinica, sancite dalla dichiarazione di Helsinki, il medico dovrebbe intervenire somministrando liquidi ed elementi nutritivi e non nascondendo la sofferenza stessa con sedativi e antidolorifici. È evidente che in tal modo il decreto non potrebbe essere applicato, ma è altrettanto evidente che se ci si ostinasse a farlo applicare, il giudice si assumerebbe la responsabilità di indurre i medici a comportamenti deontologicamente scorretti.La Dichiarazione di Helsinki riguarda in realtà la ricerca medica condotta su soggetti umani: il professor Gigli potrebbe spiegare da quando in qua Eluana Englaro è divenuta un soggetto sperimentale? E comunque, potrebbe anche spiegarci come interpreta l’art. 20 della stessa Dichiarazione:
Nel caso di soggetto non responsabile legalmente, il consenso informato dovrebbe essere ottenuto attraverso il tutore legale in accordo con la legislazione locale. Laddove l’incapacità fisica o mentale rende impossibile ottenere un consenso informato o quando il soggetto è un minore, il permesso del parente responsabile sostituisce quello del soggetto in accordo con la legislazione locale.A proposito di tutori, ecco quanto scrive ancora Gigli:
Non sarebbe male, infine, che il curatore speciale fosse realmente indipendente dalle scelte del tutore e non fosse invece un avvocato di sua fiducia. Garanzia ancor maggiore si avrebbe, poi, se le sue scelte fossero alternative a quelle del tutore.Cito da un articolo recente del Corriere della Sera (Grazia Maria Mottola, «Eluana, no di Udine alla morte in clinica», 10 dicembre, p. 19):
la curatrice speciale di Eluana, Franca Alessio, nominata nel novembre 2005 dal Tribunale di Lecco, per la prima volta al cospetto del padre di Eluana, Beppino Englaro, nell’udienza del successivo 15 dicembre (si sono conosciuti lì)Strano «avvocato di fiducia» quello che non si conosce se non dopo la sua nomina, vero? Impagabile poi il commento di Gigli sulla «garanzia ancor maggiore» che si avrebbe se le scelte della curatrice contraddicessero quelle del tutore: la curatrice speciale sta lì per rappresentare gli interessi di Eluana, non per fare il bastian contrario. Se le decisioni del tutore (Beppino Englaro) tutelano Eluana, la curatrice speciale adempierà i suoi compiti dando il proprio assenso, non negandolo.
è urgente una posizione di garanzia anche per un innocente agnello sacrificale che si vorrebbe immolare sull’altare dell’ideologia.Su questo, infine, possiamo convenire per una volta con il professor Gigli: è proprio così, è proprio quello che sta accadendo. Il suo articolo ne è la miglior dimostrazione.