Dal Testo Unico della Radiotelevisione, decreto legislativo del 31 luglio 2005, n.177, Art. 7 (Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo):
4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell’ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l’istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l’identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.(I corsivi sono miei.)
1 commento:
A parte tutti gli altri punti evidenziati in corsivo, che nel contesto mi fanno sbellicare dalle risate, c'è quel sinistro "salvaguardare l’identità nazionale" a farmi un po' impressione…
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